Art. 1
(Ambito di applicazione delle norme)
1. Le norme della presente legge si applicano per l'assegnazione degli alloggi
costruiti in dipendenza dei trasferimenti di abitati realizzati dalla Regio ne Calabria in
applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1973, n.16 e 20 ago sto 1977, n.22.
Art. 2
(Requisiti soggettivi)
1. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente articolo possono
concorre re soltanto coloro che siano compresi nell'elenco a suo tempo, formato dai Comuni
interessati, a termini dell'art.1, della legge regionale 31
agosto 1973, n. 16, abitanti nelle zone da trasferire e con esclusione di quelli che vi
abitano da data successiva al 30.4.1973, ovvero gli aventi causa degli stessi.
2. Ai fini di cui al precedente comma possono considerarsi aventi causa dell'
originario avente diritto, nell'ordine:
- il coniuge superstite, purché non legalmente separato all'epoca del decesso
- i figli legittimi,naturali ed adottivi ed i loro discendenti in linea diretta;
- gli affiliati;
- gli ascendenti di primo grado.
3. Non possono in alcun caso concorrere alla assegnazione degli alloggi
anzidetti coloro i quali hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura
vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o
con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dallo Stato o da altro Ente
pubblico.
4. Parimenti sono esclusi dal concorso all'assegnazione i proprietari o
titolari di diritto reale di godimento su alloggi danneggiati o distrutti nelle zone da
trasferire qualora, da parte degli stessi o dei loro aventi causa, la
proprietà o il diritto reale sull'immobile anzidetto,sia stato alienato a titolo oneroso.
5. Chiunque,utilmente collocato in graduatoria,abbia già in godimento un
alloggio costruito a totale carico, o con il concorso o con il contributo o con il
finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato od altro Ente pubblico, a
titolo diverso dalla proprietà o dalla assegnazione con patto di futura vendita, entro
trenta giorni dalla consegna dell'alloggio da parte del Sindaco del Comune interessato,ove
voglia conservare il beneficio della presente legge, deve optare per l' alloggio
consegnatogli previa rinuncia al precedente diritto.
Art. 3
(Bando di concorso)
1. Gli alloggi di cui alla presente legge verranno assegnati a seguito di
pubblico concorso indetto dal Comune interessato.
2. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale
nonché mediante affissione di manifesti nell'albo pretorio, nelle eventuali sedi di
decentramento comunale, ed, in congruo numero, nelle principali vie e piazze del capoluogo
di Comune e delle frazioni anche non sedi di decentramento comunale e mediante
pubblicazione, per estratto, in almeno due quotidiani tra quelli maggiormente diffusi
nella Calabria.
3. Il bando deve indicare, tra l'altro:
a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare;
b) i requisiti di carattere generale prescritti dalla presente legge;
c) il termine, non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande;
d) i documenti da allegare alla domanda tenendosi conto anche della particolare situazione
di eventuali aventi diritto emigrati all'estero.
4. Per gli aventi diritto emigrati allo estero il termine per la presentazione
della domanda è prorogato di 15 giorni - se residente nell'area europea e di 30 giorni,
se residente in paesi extraeuropei.
Art. 4
(Presentazione delle domande)
1. Tutti gli aspiranti di cui all'art. 2 della presente legge debbono produrre
domanda al Comune nel cui territorio si trovano gli alloggi da assegnare. Nella domanda,
da redigere su apposito modulo fornito dalla Regione Calabria debbono essere indicati:
a) l'attuale residenza del concorrente, nonché l'indicazione del Comune e del luogo dove
lo stesso presta attualmente attività lavorativa;
b) l'attuale composizione del nucleo familiare;
c) l'ubicazione e la consistenza dello alloggio attualmente occupato;
d) il luogo ed indirizzo al quale dovranno essere fatte al concorrente tutte le
comunicazioni relative al concorso.
2. Nella domanda, inoltre, dovrà farsi esplicito riferimento al nominativo,
proprio o del dante causa, ma suo tempo inserito nell'elenco di cui al primo comma
dell'art. 2 della presente legge nonché al rapporto tra avente
causa e originario avente diritto, da specificarsi con riferimento a quanto previsto dal
secondo comma dello stesso art. 2.
3. L'aspirante deve, altresì, dichiarare nella domanda che non sussistono in
favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare motivi di esclusione di cui al
terzo e quarto comma del precedente art.2, manifestare - ove
ricorrano i presupposti - la volontà di avvalersi della facoltà di opzione di cui al
quinto comma dello stesso art 2.
Art. 5
(Formazione della graduatoria)
1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge sarà
formata, per ogni Comune soggetto a trasferimento, apposita graduatoria.
2. Ai fini di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ciascun Comune, oggetto di trasferimento, provvederà ad insediare
una Commissione così composta:
a) dal Sindaco o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza nominato dal Consiglio comunale;
c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavorato ri
dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle rispettive
organizzazioni;
d) Segretario comunale.
3. La Segreteria operativa delle Commissioni è formata da dipendenti del
Comune interessato. Tra essi la Commissione sceglie il Segretario.
4. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di
metà più uno dei componenti la Commissione. In caso di parità di voto prevale il voto
del Presidente.
5. La delibera del Consiglio comunale di nomina della predetta Commissione
dovrà essere inviata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. L'onere finanziario per il funzionamento della Commissione predetta è a
carico del Comune interessato.
Art. 6
(Criteri per la formazione della graduatoria)
1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente art.5
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
a) punti 2 ai residenti nel Comune oggetto del trasferimento o che, a seguito dell'evento
calamitoso che ha determinato la esigenza del trasferimento, abbiano trasferito la
residenza in uno dei Comuni limitrofi;
b) punti 3 a coloro che mantengono l'attività lavorativa nel Comune oggetto del
trasferimento; c) punti 2 a coloro che non siano titolari del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su altro immobile adeguato ai bisogni
della propria famiglia, sito nel Comune oggetto del trasferimento o in altro Comune
limitrofo;
d) punti 4 ai concorrenti proprietari dell'alloggio già occupato dal proprio nucleo
familiare,abbandonato a seguito dell'evento calamitoso;
e) punti 2 ai concorrenti non proprietari dell'alloggio,già occupato dal proprio nucleo
familiare, abbandonato a seguito dell'evento calamitoso;
f) punti 2 ai concorrenti il cui reddito familiare complessivo annuo risulti non superiore
a L. 4.800.000. Tale reddito verrà calcolato al netto degli oneri fiscali e contributi e
degli assegni familiari e con le modalità di cui agli
artt. 21 e 22 della legge 5.8.1978 n.457;
g) punti 2 ai concorrenti che siano l'originario avente diritto ovvero il coniuge o il
figlio dello stesso;
h) punti 1 ai concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare un alloggio precario
dello stesso occupato nella immediatezza dello evento calamitoso;
i) punti 2 ai concorrenti che abitino in alloggio antigienico e/o privo di servizi
igienici da certificarsi dalla autorità comunale competente;
l) ai concorrenti che abitino in alloggio sovraffollato: punti 1 da due a tre persone a
vano utile;punti 2 da tre persone ed altre a vano utile.
Art. 7
(Istruttoria delle domande)
1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande dei
concorrenti verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di
domanda l'esistenza della documentazione richiesta.
A tal fine può richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per
comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio
non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni.
2. Per gli aventi diritto emigrati all'estero, il termine massimo per la
presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.
3. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a
ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate
dall'interessato nel modulo di domanda.
4. Le domande con i punteggi a ciascuna attribuiti in via provvisoria e con la
documentazione acquisita sono trasmesse entro due mesi dalla scadenza del termine fissato
nel bando, alla Commissione di cui al II comma del precedente art.5
Art. 8
(Graduatoria provvisoria e definitiva)
1. Ai fini della formazione della graduatoria provvisoria e definitiva,
pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione, eventuali opposizioni
alla graduatoria provvisoria,scelta degli alloggi, consegna degli stessi e stipula dei
contratti, ferma restando quanto previsto nella presente legge, si applicano per quanto
possibile le norme procedurali di cui agli artt.8 e segg. del D.P.R. 30.12.1972, n.1035.
2. In ogni caso si intende sostituito il Comune interessato all'Istituto
Autonomo per le Case Popolari ed il Sindaco del Comune al Presidente dell'Istituto
medesimo.
3. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria
definitiva è effettuata dal Sindaco del Comune nel cui territorio si trovano gli alloggi
tenuto conto della composizione del nucleo familiare riferito alla data del 30.4.1973.
Art. 9
(Alloggi disponibili)
1. Qualora dovesse verificarsi una disponibilità di alloggi unifamiliari da
due vani più servizi per mancanza od insufficienza di concorrenti forniti dei prescritti
requisiti, gli stessi alloggi potranno essere fra di loro unificati, a seguito di garanzie
tecniche, tali da costruire unità immobiliari con valide soluzioni ai fini della
razionalizzazione dell'uso.
Art. 10
(Delega al Sindaco del Comune)
1. Il Sindaco del Comune interessato, in virtù della presente legge è
delegato ad intervenire in tutti gli atti previsti, come pure a costituirsi avanti a
pubblici ufficiali roganti ed a dispiegare ogni altra attività prevista dalla
presente legge o consequenziale, quale rappresentante speciale ex legge della
Amministrazione regionale, senza che occorrano ulteriori atti amministrativi di delega o
di ratifica.
2. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, potrà sostituire
il Sindaco, per l'esecuzione degli atti e delle attività anzidette, con un commissario ad
acta, nel caso di persistente ed ingiustificata inerzia accertata
dalla Giunta regionale.
Art. 11
(Disposizioni finali)
1. Qualora all'atto esecutivo si è resa necessaria una ridelimitazione delle
zone da abbandonare, i Comuni interessati al trasferimento, entro 90 gg. dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individuano gli aventi diritto nell' ambito della
nuova riperimetrazione fatti salvi i requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 1
e 13 della legge regionale 31.8.1973,n.16.
2. Gli alloggi contemplati nella presente legge, qualora non possano essere, in
tutto o in parte assegnati ai sensi delle disposizioni che precedono per mancanza o
insufficienza di concorrenti forniti dei prescritti requisiti,
potranno essere oggetto di successivo concorso per la assegnazione a termini delle vigenti
disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, previa consegna degli alloggi
medesimi al Comune.
Art. 12
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.