(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 12 novembre 1984, n. 31
Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero.
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 novembre 1984, n. 87)
(-n.d.w.- Ai sensi dell'art.
4 c. 4 della L.R.23/02, valere sul bilancio 2002 ed in deroga alle
procedure previste dalla presente legge, la somma di euro 250.500,00
è destinata ad interventi straordinari per il sostegno e la promozione
delle attività sportive da approvarsi con delibera della Giunta regionale)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 56, lett. q, dello Statuto,
riconosce la funzione sociale dello sport, inteso come momento importante nella formazione
ed esplicazione della persona e, a tal fine, promuove iniziative dirette a realizzare
strutture e servizi idonei a garantire la pratica sportiva a tutti i cittadini,
nell'ambito del sano impiego del tempo libero.
Art. 2
(Programmazione degli interventi)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione
adotta un piano quinquennale diretto al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) estensione della pratica delle attività fisico-sportive a tutti i cittadini
senza distinzione di sesso e di età b) la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento,
la ristrutturazione e l'attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e per attività
dilettantistiche, con priorità nei Comuni che ne siano sprovvisti o carenti in modo di
assicurare un riequilibrio territoriale della dotazione d'infrastrutture sportive;
c) sostegno delle iniziative promozionali e delle attività sportive
dilettantistiche delle associazioni sportive delle federazioni sportive nazionali, de gli
enti di promozione sportiva e degli organi collegiali della scuola;
d) sostegno delle manifestazioni sportive di rilevante interesse regionale,
nazionale o di più vasto ambito;
e) tutela sanitaria delle attività sportive e potenziamento dei servizi di
medicina dello sport.
2. Il piano quinquennale, predisposto dalla Giunta regionale sulla base degli
indirizzi forniti dalla conferenza regionale dello sport, le proposte formulate dal
Comitato regionale per lo sport e tenuto conto dei programmi dei Comuni, nonchè degli
Enti, Istituzioni ed Associazioni sportive operanti in Calabria.
3. La Giunta regionale approva i piani operativi annuali e la ripartizione dei
fondi disponibili per gli interventi previsti dalla presente legge, su proposta
dell'assessore competente, sentito il Comitato di cui al successivo art. 3 acquisito il
parere della commissione consiliare competente, che è tenuta ad esprimerlo nel termine
perentorio di 30 giorni; dopo tale termine il parere si intende acquisito.
Art. 3
(Comitato regionale dello sport)
"È istituito il Comitato regionale per lo sport.
Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è
presieduto dall'Assessore regionale competente per materia, o da un suo delegato, ed è
composto da:
a) un amministratore dei Comuni, designato dall'ANCI;
b) un amministratore delle Province, designato dall'UPI;
c) il delegato regionale del CONI;
d) cinque rappresentanti degli enti più rappresentativi di promozione
sportiva, a carattere nazionale e operanti sul territorio regionale, tenendo conto del
numero delle società sportive e del numero dei tesserati;
e) il soprintendente scolastico regionale o un suo delegato.
Il Comitato, ove tratti di una impiantistica sportiva, è integrato da un
esperto designato dalla delegazione regionale del CONI.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore designato
dall'Assessore regionale allo sport".
Art. 4
(Compiti e funzioni del Comitato regionale per lo sport)
1. Il Comitato regionale per lo sport ed il tempo libero rimane in carica per
tutta la durata della legislatura durante la quale è stato costituito, ha sede presso
l'assessorato regionale allo sport e si riunisce almeno tre volte al l'anno ed ogni
qualvolta lo ritiene opportuno il suo Presidente o lo richiedano la metà più uno dei
componenti.
2. Ai componenti il Comitato spetta un gettone di presenza per la loro
partecipazione, pari a quello di cui godono i componenti del Comitato di controllo. Ai
residenti fuori sede, che non percepisco no alcuna indennità dagli enti ed organismi che
rappresentano, spetta l'indennità di trasferta prevista dalla legge regionale 29 marzo
1975, n. 9 e successive modificazioni per il personale di ruolo regionale con la qualifica
di funzionario.
3. Il Comitato ha il compito di:
a) fornire alla Giunta regionale il parere tecnico sulle linee del piano
quinquennale, i piani operativi annuali e la ripartizione dei fondi disponibili per i vari
tipi d'intervento;
b) presentare proposte tendenti a sviluppare l'attività dello sport e del
tempo libero nella regione;
c) proporre corsi d'istruzione e centri di formazione dei quadri direttivi e
tecnici delle associazioni sportive.
Art. 5
(Conferenza annuale)
1. Allo scopo di promuovere la più larga partecipazione sociale sui problemi
dello sport è istituita la Conferenza annuale regionale sullo sport.
2. Essa è convocata dalla Giunta regionale nel mese di ottobre di ogni anno e
costituisce il momento di riflessione e confronto per l'individuazione delle linee e degli
indirizzi che devono presiedere alle attività di programmazione del settore. Ad essa
partecipano i Comuni, le Province, le Comunità monta ne, le Università, le
organizzazioni sindacali, nonché le organizzazioni del mondo sportivo operanti in
Calabria. La Conferenza elabora un documento contenente gli orientamenti per la
programmazione degli interventi a breve e medio termine che viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6
(Soggetti destinatari)
1. Gli interventi regionali previsti dal la presente legge sono diretti in
favore di:
a) Comuni, Province, Consorzi ed Associazioni tra Enti locali, Comunità
montane;
b) associazioni ed enti regolarmente costituiti, anche se privi di personalità
giuridica, dediti alla promozione dello sport dilettantistico e delle attività del tempo
libero, intesi come servizio sociale, sulla base di programmi pluriennali, con l'obbligo
del rendi conto dei contributi assegnati;
c) distretti scolastici che propongono un programma organico per lo sviluppo
delle attività sportive e/o del tempo libero a favore degli studenti di ogni ordine e
grado.
Art. 7
(Forme d'intervento regionale)
1. Al fine di consentire la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, la
ristrutturazione ed il completamento di impianti sportivi la Regione interviene
attraverso:
a) assunzione totale e diretta della spesa da parte dell'Amministrazione
regionale;
b) concorso al finanziamento delle opere mediante contributi annui costanti sul
capitale mutato;
c) concorso al finanziamento delle opere mediante contributi in conto capitale
"una tantum";
d) prestazione di garanzia fideiussoria alle operazioni di finanziamento
effettuate dagli istituti di credito a favore di Enti locali che non siano in grado di
offrire cespiti delegabili.
Art. 8
(Priorità degli interventi)
1. Nell'ambito del piano di cui al prece dente art. 2 avranno priorità gli
interventi volti:
a) alla realizzazione d'impianti sportivi nei Comuni particolarmente carenti di
tali strutture;
b) alla costruzione, ampliamento, completamento e ristrutturazione d'impianti
di base a carattere polivalente nei quartieri di edilizia residenziale pubblica;
c) al completamento d'impianti finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno;
d) all'ampliamento, completamento e ristrutturazione d'impianti sportivi di
esercizio, con particolare riguardo a quelli coperti;
e) alla realizzazione d'impianti sportivi di esercizio, con particolare
riguardo a palestre e piscine e a impianti all'aperto polivalenti, nei Comuni che
presentano la maggiore carenza di infrastrutture sportive in relazione all'ampiezza
demografica ed allo interesse turistico.
Art. 9
(Interventi diretti a totale carico della Regione)
1. Nell'ambito del piano quinquennale di cui al precedente art. 2, la Regione
può assumere a suo totale carico gli oneri finanziari per la costruzione, l'amplia mento
ed il miglioramento, comprese le spese accessorie, di impianti sportivi di interesse
regionale.
2. La Regione può altresì realizzare, a suo totale carico, impianti di
esercizio a carattere polivalente nei Comuni con popolazione non superiore a 15.000
abitanti rientranti in zone depresse o che siano particolarmente carenti di impianti
sportivi.
3. La Regione può assumere l'onere relativo alle espropriazioni delle aree e
degli immobili occorrenti per le opere di cui ai commi precedenti.
Art. 10
(Delega agli Enti locali)
1. L'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 8 è delegata ai Comuni
territorialmente interessati. A tal fine le somme necessarie per l'esecuzione delle opere
sono accreditate a favore del legale rappresentante dell'Ente locale presso il tesoriere
della Regione.
2. Alla progettazione, all'appalto ed alla esecuzione delle opere provvede
l'Ente locale o in alternativa, soprattutto per impianti specializzati, si può fare
ricorso ad aziende o a enti pubblici singoli o a consorzi tra aziende, enti pubblici,
imprese private, organismi cooperativi, università.
3. I termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono fissati con i decreti
di approvazione e finanziamento dei relativi progetti.
4. È delegata agli Enti locali l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione
all'occupazione di urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle opere.
5. All'Ente locale sono attribuite ogni iniziativa ed ogni responsabilità
relativa alle gare d'appalto, alla stipula dei contratti ed alla esecuzione dei lavori di
cui al precedente art. 8, prescindendo da ogni autorizzazione ed approvazione
dell'Amministrazione regionale.
Art. 11
(Contributi ed agevolazioni della Regione per la costruzione
e l'ampliamento, il completamento, il miglioramento, la acquisizione e la ristrutturazione
di impianti sportivi)
1. Nell'ambito del piano quinquennale di cui all'art. 2 della presente legge la
Regione concede a favore dei soggetti destinatari di cui al precedente art. 6 lett. a) per
la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il miglioramento di impianti sportivi,
ivi comprese le spese accessorie, nonché per l'acquisizione in proprietà di impianti
inutilizzati ovvero distratti alla loro destinazione originaria:
a) contributi annui costanti da 10 a 15 anni sulla spesa riconosciuta
ammissibile da corrispondere fino al 70% del tasso di riferimento;
b) contributi in conto capitale, in misura del 100% della spesa
riconosciuta ammissibile.
2. In caso di cumulo dei contributi, il contributo in annualità costanti
potrà essere concesso limitatamente al capita le che si intende mutuare per coprire la
differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile e l'ammontare del contributo in conto
capitale.
3. I contributi in conto capitale possono essere concessi, per le finalità di
cui al primo comma del presente art., limitatamente ad impianti destinati ad attività
sportive dilettantistiche, anche ai soggetti di cui al precedente art. 6 lett. b).
4. È altresì autorizzata la concessione di contributi integrativi per
maggiori oneri conseguenti alla eventuale revisione dei prezzi contrattuali fra la spesa
sostenuta e quella ammessa a contributo.
Art. 12
(Spese ammissibili)
1. Nella spesa ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il completamento
ed il miglioramento di impianti sportivi sono compresi:
a) il costo dell'opera;
b) la quota per spese generali e di collaudo, non superiore al 7% del costo
dell'opera;
c) il prezzo d'acquisto dell'area necessaria, entro il limite del 20% del costo
complessivo dell'opera.
2. Nella spesa ammissibile per l'acquisizione in proprietà di impianti
sportivi inutilizzati o distratti dalla desti nazione originaria, possono essere compresi,
previo accertamento di congruità da parte dell'ufficio del Genio Civile, oltre il prezzo
d'acquisto degli immobili e delle pertinenze:
a) il prezzo delle attrezzature fisse e mobili;
b) il prezzo degli arredi.
Art. 13
(Domande per ottenere i contributi)
1. Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 11 -
corredate da una relazione sull'utilità, costo e caratteristiche tecniche della
iniziativa e del progetto di massima, nonché, nel caso di richiesta di contributo annuo
costante, della deliberazione con la quale l'ente interessato decide di far ricorso alla
operazione di mutuo - devono pervenire all'assessorato competente entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli oneri successivi entro il 31
gennaio di ogni anno.
2. Le istituzioni e le associazioni sportive che intendano concorrere ai
contributi di cui all'art. 11 penultimo comma inoltreranno le domande tramite le
Amministrazioni comunali interessate che esprimeranno sulle stesse parere motivato.
3. Nel caso le Amministrazioni comunali non ottemperassero nei termini previsti
dal comma precedente all'inoltro delle domande, le istituzioni e le associazioni sportive
devono far pervenire all'assessorato regionale allo sport le loro richieste entro i
successivi 15 giorni.
4. La presentazione delle domande per la concessione dei contributi integrativi
di cui all'ultimo comma dell'art. 11 è consentita non oltre l'anno dell'avvenuto
collaudo.
Art. 14
(Modalità di concessione dei contributi)
1. I contributi previsti dal precedente art. 11 sono concessi con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
2. La concessione ha luogo:
a) per i contributi annui costanti:
1) in via provvisoria, sulla base dei progetti esecutivi e, qualora si tratti
di acquisizione in proprietà di impianti sportivi - di elaborati tecnici, da cui
risultino l'ubicazione e lo stato di consistenza e di agibilità del l'immobile;
2) in via definitiva, a seguito della acquisizione di copia autentica del con
tratto di mutuo con relativo piano di ammortamento;
b) per i contributi in conto capitale:
- in via definitiva, sulla base dei documenti di cui al precedente punto 1,
nonché, qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi, di copia
autentica del relativo contratto di compravendita;
c) per i contributi integrativi di cui all'ultimo comma del precedente art. 11
una volta divenuta definitiva l'approvazione del compenso revisionale
3. I documenti richiesti per la concessione dei benefici previsti dal presente
art. devono essere muniti dei prescritti pareri tecnici, ivi compreso il parere del
competente organo tecnico del C.O.N.I., e pervenire all'assessorato regionale allo sport
entro il termine perentorio che a tal fine verrà fissato.
4. All'erogazione si provvede:
1) per i contributi annui costanti, di rettamente a favore dell'istituto
mutuante, per il periodo di durata del mutuo, con le modalità stabilite nel provvedimento
di concessione;
2) per i contributi in conto capitale, in base agli stati di avanzamento dei
lavori, allo stato finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato;
3) per i contributi in conto capitale per l'acquisizione in proprietà di
impianti sportivi, in un'unica soluzione, una volta adempiuta la formalità di cui al
secondo comma del presente art..
5. A favore dei beneficiari dei contributi una tantum può essere disposta una
anticipazione non superiore al 50% del la somma da erogare, da computarsi in sede di
liquidazione finale.
Art. 15
(Garanzia fideiussoria)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria
per i mutui da contrarre da parte di Province, Comuni, Comunità montane e Consorzi fra
Enti locali per il perseguimento delle finalità enunciate al precedente art. 11, anche
indipendentemente dalla concessione dei contributi ivi previsti, purché gli Enti
interessati dimostrino di non disporre di adeguati cespiti delegabili.
2. La domanda per la concessione della garanzia fideiussoria dovrà pervenire
all'assessorato regionale allo sport, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui
l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e da dimostrazione della situazione dei cespiti
delegabili, nonché della adesione dell'istituto mutuante.
3. La garanzia è disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore
per lo sport, di concerto con l'assessore alle finanze.
Art. 16
(Convenzioni con Istituti di Credito)
1. Al fine di agevolare gli interventi degli Enti locali, l'Amministrazione
regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto per il Credito
Sportivo ed il C.O.N.I. ed ogni altro Istituto utile alla realizzazione delle finalità
volute dalla presente legge.
Art. 17
(Norme urbanistiche)
1. Tutti i progetti e le opere previsti dalla presente legge devono essere
rispondenti alle norme dettate dagli strumenti urbanistici vigenti sul territorio.
Art. 18
(Gestione ed accesso agli impianti sportivi)
1. Gli Enti locali devono provvedere alle spese di manutenzione e gestione
degli impianti sportivi ammessi ai benefici di cui alla presente legge, iscrivendo in
bilancio le somme a ciò necessarie.
2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dagli Enti locali
ad associazioni sportive che siano in possesso dei necessari requisiti
tecnico-organizzative e s'impegnino a rispettare le norme di cui al successivo comma del
presente articolo.
3. Tutti gli impianti sportivi costruiti ampliati, acquisiti con i contributi
previsti dalla presente legge devono essere aperti a tutti i cittadini. Gli Enti locali e
le associazioni destinatari dei contributi ne regoleranno con apposite norme
l'utilizzazione, garantendo una gestione a carattere socia le anche attraverso la
partecipazione di tutte le associazioni democratiche del tempo libero riconosciute a
livello nazionale ed esistenti a livello provinciale.
4. È fatto divieto di alienare, dare in locazione e utilizzare per finalità
diverse da quelle sportive gli impianti ammessi ai contributi previsti dal precedente
art. 11, salvo casi particolari ed eccezionali e comunque previa autorizzazione del
Sindaco del Comune in cui è ubicato l'impianto.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente art. comporta, previa
delibera della Giunta regionale, la revoca dei benefici concessi e conseguentemente il
rimborso delle somme erogate
Art. 19
(Interventi per la manutenzione e la gestione degli impianti sportivi)
1. La Regione per realizzare gli obiettivi della presente legge, può erogare
ad Associazioni ed Enti locali contributi una tantum per la gestione e manutenzione di
impianti sportivi di loro proprietà, ivi compresi quelli scolastici Tali contributi non
possono comunque essere superiori a L. 10.000.000.
2. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma precedente devono
essere corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche degli impianti e lo
stato della loro utilizzazione nonché del rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio
finanziario precedente per la manutenzione e la gestione.
3. Le domande devono pervenire all'assessorato regionale allo sport entro 30
giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per gli Enti non ammessi a
contributo entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Alla erogazione dei contributi si provvede con decreto del Presidente della
Giunta regionale.
Art. 20
(Contributi per il potenziamento delle attrezzature sportive)
1. Nell'ambito del piano di interventi di cui al precedente art. 2 la Regione
concede a favore dei destinatari di cui al precedente art. 6, contributi una tantum, in
misura non superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto, il
miglioramento ed il completamento di attrezzature fisse e mobili.
2. I contributi di cui al presente art. non possono comunque superare il limite
di L. 20.000.000.
3. I contributi di cui al presente art. possono essere concessi ai Comuni e
alle Province anche per l'acquisto di attrezzature da destinarsi a scuole elementari e
agli istituti d'istruzione secondaria o a società sportive che svolgono attività sociale
senza scopo di lucro.
Art. 21
(Impianti sportivi)
1. I Comuni singoli o associati possono predisporre, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge un programma concernente la realizzazione, il
recupero ed il potenziamento degli impianti sportivi con relative attrezzature e servizi,
destinati ad uso pubblico e ritenuti necessari per la diffusione nel territorio delle
attività motorie, ricreative e formative e della pratica sportiva aperta a tutti i
cittadini.
2. I programmi devono contenere:
1) l'analisi dei dati demografici con riferimento alla composizione della
popolazione ed alla sua dislocazione sul territorio comunale, avuto riguardo al centro
urbano ed alle aree periferiche;
2) i dati relativi alla pratica sportiva esercitata nei centri urbani e
periferici;
3) il censimento di tutti gli impianti esistenti con l'indicazione della
consistenza ed ubicazione degli stessi, delle relative attrezzature nonché dei soggetti
cui appartengono;
4) gli istituti scolastici esistenti sul territorio e la descrizione degli
impianti sportivi di cui sono dotati;
5) i dati relativi alla utilizzazione degli impianti esistenti e le
possibilità di una loro più razionale utilizzazione, anche mediante convenzioni da
stipularsi con enti pubblici o privati.
6) gli interventi nel campo della medicina sportiva svolti in atto sul
territorio e le strutture all'uopo utilizzate;
7) i bisogni di pratica sportiva, individuati nelle tipologie sociali e locali
che si ritenga di dover soddisfare entro il tempo di riferimento del programma;
8) l'elencazione delle iniziative da realizzare entro il tempo di riferimento
del programma osservando i seguenti principi:
a) che l'elencazione indichi l'ordine di priorità di ciascuna iniziativa;
b) che gli interventi siano prioritariamente rivolti:
- al recupero all'uso pubblico e/o alla piena utilizzazione, anche mediante
convenzioni con enti pubblici o con privati, nonché al potenziamento, delle strutture ed
impianti già esistenti;
- alla costruzione di impianti e strutture a basso costo di esercizio e
decentrati per favorire la pratica sportiva di massa;
- alla realizzazione di strutture poli valenti a larga utilizzazione e
suscettibili di ulteriore sviluppo;
9) la localizzazione di ciascuna iniziativa e le ragioni delle scelte operate
in relazione all'assetto urbanistico e territoriale esistente o previsto;
10) l'indicazione circa la disponibilità o meno delle aree occorrenti con i
riferimenti dovuti agli strumenti urbanistici esistenti;
11) la spesa globale presunta per ciascuna iniziativa, la sua ripartizione per
esercizio ove sia previsto un impegno di spesa poliennale e la misura del concorso
dell'Ente locale.
Art. 22
(Programma quinquennale)
1. I Comuni singoli o associati approvano con deliberazione consiliare
l'eventuale programma quinquennale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
2. Entro 30 giorni i Comuni inviano il programma alla Regione Calabria nonché
alla Provincia ed alla Comunità montana di cui fanno parte.
3. La Provincia e la Comunità montana inviano alla Regione, entro i 30 giorni
successivi, le proprie osservazioni, avuto riguardo alle esigenze di coordina mento
territoriale delle proposte dei Comuni, ai fini del contenimento della spesa,
dell'equilibrata localizzazione degli interventi e della realizzazione, ove possibile e/o
conveniente, di impianti comprensoriali da destinare all'uso di più Comuni associati
nella gestione.
4. Le Province e le Comunità montane potranno far pervenire alla Regione entro
il termine di cui al precedente comma, proposte per la realizzazione diretta di iniziative
di rilievo sovracomunale concernenti la costruzione, il recupero all'uso pubblico od il
potenziamento di impianti sportivi, osservate, in quanto possibile, le indicazioni di cui
al precedente art. 6.
Art. 23
(Domande di concessione)
1. Le istituzioni ed associazioni sporti ve che intendono ottenere i contributi
di cui agli artt. 11 quarto comma e 19 della presente legge inoltrano le domande alla
Regione - assessorato allo sport - entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le domande di concessione dei contributi sono corredate da una relazione
illustrativa sull'utilità, costo e caratteristiche dell'intervento da finanziare,
nonché, ove occorra, del progetto di massima della opera da realizzare e della
deliberazione di ricorso alla erogazione di mutuo.
3. I Comuni trasmettono alla Regione le domande di cui ai commi precedenti
corredate dal proprio motivato parere entro i successivi 30 giorni.
4. Nel caso le Amministrazioni comunali interessate non ottemperano a quanto
previsto dal comma precedente le istituzioni ed associazioni sportive faranno pervenire
direttamente alla Regione - assessorato allo sport - le richieste entro i successivi 15
giorni.
5. I distretti scolastici provvedono a quanto richiesto dal presente articolo
inviando le domande alla Provincia competente per territorio che provvederà a norma delle
disposizioni precedenti.
Art. 24
(Interventi per il sostegno delle attività sportive)
1. Nell'ambito del piano d'interventi di cui all'art. 2 della presente legge,
la Regione concede sovvenzioni e sussidi a favore di Comuni, Province, Comunità montane e
Consorzi tra Enti locali, nonché di enti, istituzioni e associazioni sportive e degli
organi collegiali della scuola, per lo svolgimento di:
a) iniziative volte alla promozione dello sport, con preferenza a quelle
promosse dagli organi della scuola, nonché a quelle concernenti centri giovanili di
formazione fisico-sportive e di avviamento allo sport;
b) attività sportive, a carattere dilettantistico, anche mediante
l'organizzazione di manifestazioni e di convegno e corsi per la formazione e
l'aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti;
c) manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale ed internazionale.
2. Sono ammessi ai benefici di cui al precedente comma anche le spese inerenti
il normale esercizio dell'attività sociale per l'acquisto di equipaggiamento e di altro
materiale sportivo.
3. Le domande di concessione delle sovvenzioni e sussidi devono pervenire
all'assessorato regionale allo sport entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge e devono essere corredate da una relazione illustrativa dei programmi che si
intendono attuare, del costo degli stessi e di ogni notizia utile ai fini della
determinazione dell'intervento regionale.
4. In sede di ripartizione annuale dei fondi disponibili, la Giunta regionale
è autorizzata a destinare una quota di fondi per la concessione delle sovvenzioni e
sussidi per le iniziative che non sia stato possibile programmare entro il termine
previsto dal comma precedente non superiore al 30% della spesa globale riferita allo
sport.
5. I beneficiari di cui al presente art. devono rendicontare alla Giunta
regionale sulla destinazione data all'intervento regionale allo scadere dell'esercizio
finanziario in cui si è svolta la attività per la quale è stata erogata la sovvenzione.
Gli Enti locali territoriali specificheranno la destinazione della sovvenzione in
un'apposita dichiarazione che dovrà pervenire entro il termine stabilito nel decreto di
concessione.
6. La mancata presentazione di quanto previsto dal precedente comma comporta -
previa diffida del Presidente della Giunta regionale - la revoca della sovvenzione
concessa e, ove sia stata erogata, la restituzione della medesima.
7. La ripartizione annuale del rimanente 75% della spesa globale dello sport,
ha luogo con delibera della G.R., acquisito il parere della commissione consiliare
competente, che deve esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione del programma.
Art. 25
(Interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per i servizi di medicina dello sport.)
1. L'esercizio delle attività sportive agonistiche e delle attività sportive
non agonistiche presso impianti pubblici o presso impianti privati aperti al pubblico è
subordinato all'esito favorevole delle visite cliniche e degli accertamenti diagnostici
indicati nella tabella n. 2 allegata al Decreto del Ministro per la Sanità, 5 luglio 1975
sulla disciplina dell'accesso alle attività sportive.
2. La certificazione di idoneità è rilasciata gratuitamente dai medici
sportivi che hanno rapporto d'impiego con le UU.SS.LL. o da quelli espressamente
individuati con deliberazione dai competenti organi delle UU.SS.LL. medesime sulla base di
un elenco dei medici sportivi affiliati al C.O.N.I. di ogni provincia.
3. I medici di medicina generale convenzionati possono rilasciare la
certificazione di cui al comma precedente per lo esercizio delle attività sportive non
agonistiche, osservate le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.
4. Nell'ambito del competente servizio le UU.SS.LL. istituiscono un ufficio per
la medicina dello sport cui sarà preposto un medico specializzato in detta materia, anche
sulla base di convenzione annuale.
5. L'ufficio svolge i seguenti compiti:
- esprime giudizi sui casi di particolare complessità ad esso sottoposti;
- fornisce consulenze ai medici generici ai fini del rilascio delle
certificazioni di idoneità di cui all'art. 20 della presente legge;
- esercita la vigilanza sull'attività dei sanitari nella materia della
medicina dello sport.
Art. 26
(Norme finanziarie)
1. Per l'anno in corso è prevista la somma di L. 500.000.000 da prelevare dal
cap. 3314201, per la programmazione degli interventi annuali di cui all'art 11.
2. Detta somma se non spesa può essere utilizzata nell'anno successivo.
3. Al finanziamento del piano negli anni successivi ed alle altre attività
previste dalla presente legge, si provvederà con appositi stanziamenti del bilancio
sullo stato di previsione della spesa.
4. A tali finanziamenti si possono aggiungere i benefici di altri provvedimenti
o leggi nazionali o comunitarie.
Art. 27
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.