EGGE REGIONALE 18 giugno 1984, n. 14
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro.
(Pubbl. in Boll. Uff. 27 giugno 1984, n.49)Art. 1
1. Allo scopo di favorire il potenziamento dell'attivitā socio-assistenziale in favore dei mutilati e degli invalidi civili e del lavoro nell'ambito della Regione Calabria, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere"Alle cinque sedi provinciali calabresi" dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi civili e dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, contributi finanziari subordinatamente alla presentazione di un organico programma per il perseguimento dei fini istituzionali.
Art. 2
1. La somma annualmente stanziata in bilancio, per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, viene ripartita, con provvedimento della Giunta regionale, tra le sedi provinciali dell'associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi civili e dell'Associazione Nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in rapporto al numero dei Mutilati ed Invalidi Civili e del lavoro, in base al fenomeno della disabilitā delle diverse delle diverse categorie sul territorio provinciale.
2. A tal fine ciascuna sede provinciale trasmette alla Regione Calabria, nei termini fissati dall'Amministrazione regionale, copia del rendiconto dell'esercizio precedente e del piano di attivitā dell'anno in corso.
Art. 3
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 200 milioni per lo anno 1984, si provvede, con i fondi pro venienti alla Regione ai sensi dell'art 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilitā finanziaria nell'esercizio 1984 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.
Art. 4
1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.