LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1984, n. 18
Disciplina dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali
(Pubbl. in Boll. Uff. 17 agosto 1984, n. 61)

 

Art. 1

(Indennità di fine mandato)

1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.

2. L'indennità spetta, altresì, ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura, per incompatibilità o per dimissioni. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

3. In caso di decesso del consigliere regionale durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli aventi causa.

Art. 2

(Finanziamento della spesa per l'indennità di fine mandato)

1. A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda del consigliere regionale si applica una trattenuta pari al 5 per cento da devolvere al capitolo 3002309 della parte entrata del bilancio regionale avente per oggetto: "Introiti per ritenuta di indennità di fine mandato".

2. L'indennità di fine mandato sarà corrisposta facendo gravare la relativa spesa sul capitolo 1 "Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale", previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 3

(Misure dell'indennità di fine mandato)

1. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato in una mensilità dell'indennità lorda del consigliere regionale in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica, fino ad un massimo di dieci mensilità.

2. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di un anno si considera come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

3. Il limite massimo di dieci mensilità dell'indennità lorda non può essere superato qualunque sia il numero di anni di mandato esercitato con o senza soluzione di continuità.

Art. 4

(Soppressione del Fondo di solidarietà)

1. Il Fondo di Solidarietà istituito a norma dell'articolo 23 della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8 è soppresso. Tutte le attività e le passività di detto fondo sono trasferite al Fondo di Previdenza.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso Fondo di Solidarietà ed a quant'altro occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Le norme di cui alla presente legge entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

2. Alla soppressione del Fondo di Solidarietà, alla definizione dello stato patrimoniale, ed al trasferimento delle attività e delle passività, secondo quanto dispone l'articolo 4, primo comma, si provvede con riferimento all'ultimo giorno del mese della pubblicazione della presente legge.

Art. 6

1. È abrogata la parte seconda della legge regionale 15 dicembre 1972, n. 8.