(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n . 20
Norme in materia urbanistica - Delega
(Pubb. in Boll.Uff. 4 giugno 1980, n. 27)

Art. 1

1. Sono delegate ai comuni, singoli o associati, le funzioni amministrative, specificate nei successivi articoli, relative alla materia urbanistica ed alla protezione dell'ambiente e delle bellezze naturali.

Art. 2

1. La delega in materia urbanistica riguarda le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria e l'approvazione dei seguenti strumenti:

1) piano di zona (legge n.167 del 1962);

2) piano pluriennale di attuazione (articolo 13 della legge n. 10 del 1977);

3) piani particolareggiati e loro varianti (legge n. 1150 del 1942);

4) piani per gli insediamenti produttivi (art. 27 della legge n. 865 del 1971);

5) piani di lottizzazione (legge n.765 del 1967).

2. I comuni non sono assoggettati a preventive autorizzazioni per la redazione dei richiamati strumenti urbanistici.

Per gli strumenti urbanistici di cui ai punti 1), 3), 4), e 5) del primo comma dell'art. 2 della legge n.20 del 2 giugno 1980, i Comuni debbono acquisire il parere di conformitā agli strumenti urbanistici generali, su relazione della sezione urbanistica regionale, dell'assessorato all'urbanistica che č tenuto ad esprimersi entro 60 giorni.

3. Trascorso tale termine il parere si dā per acquisito.

Art. 3

1. In attuazione della legge 3 gennaio 1978, n. 1. l'approvazione da parte dei comuni di progetti di opere pubbliche non conformi alle specifiche destinazioni del piano urbanistico o ricadenti su aree non destinate a pubblici servizi, costituisce variante ed avviene con le modalitā previste dagli artt. 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

1. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18.

Art. 11

(Omissi)