Art. 1
1. Sono delegate ai comuni, singoli o associati, le funzioni amministrative,
specificate nei successivi articoli, relative alla materia urbanistica ed alla protezione
dell'ambiente e delle bellezze naturali.
Art. 2
1. La delega in materia urbanistica riguarda le funzioni amministrative concernenti
l'istruttoria e l'approvazione dei seguenti strumenti:
1) piano di zona (legge n. 167 del 1962);
2) piano pluriennale di attuazione (articolo 13 della legge n. 10 del 1977);
3) piani particolareggiati e loro varianti (legge n. 1150 del 1942);
4) piani per gli insediamenti produttivi (art. 27 della legge n.
865 del 1971);
5) piani di lottizzazione (legge n. 765 del 1967).
2. I comuni non sono assoggettati a preventive autorizzazioni per la redazione dei
richiamati strumenti urbanistici.
3. Per gli strumenti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) del precedente 1 comma, i comuni
debbono acquisire il parere di conformità agli strumenti urbanistici generali della
sezione urbanistica regionale di cui al successivo art. 6 che è tenuta ad esprimersi
entro 60 giorni. Trascorso tale termine il parere si dà per acquisito.
4. Le delibere consiliari di approvazione hanno efficacia dal momento in cui hanno
riportato il visto di legittimità.
5. L'approvazione dei piani pluriennali di attuazione deve essere effettuata nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 31. 12. 1979, n.
15.
Art. 3
1. In attuazione della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
l'approvazione da parte dei comuni
di progetti di opere pubbliche non conformi alle specifiche destinazioni del piano
urbanistico o ricadenti su aree non destinate a pubblici servizi, costituisce variante ed
avviene con le modalità previste dagli artt. 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962,
n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
1. La delega per la protezione dell'ambiente e delle bellezze naturali riguarda le
funzioni amministrative concernenti:
- la concessione di nulla osta ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per i singoli
o più episodi edilizi ricadenti su aree incluse negli strumenti urbanistici generali
approvati;
- i compiti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del secondo comma dello art.
82 del D. P. R. n. 616 del 1977.
Art. 5
1. I sindaci, nell'esercitare la vigilanza ai sensi del secondo comma
dell'art. 15
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si avvalgono per il parere previsto dal
l'art. 32
della legge 17 agosto 1942,n. 1150 e per le materie di cui al precedente
art. 4, degli
uffici comunali o intercomunali di programmazione, pianificazione e gestione urbanistica
ed edilizia di cui alla presente legge.
Art. 6
1. Presso il C. T. A. , di cui all'art. 12 della legge regionale 10 novembre 1975,
n. 31
è istituita una sezione urbanistica, cui è affidato il compito di discutere i problemi
relativi all'assetto del territorio ed, in particolare, esprimere parere sui seguenti
strumenti: P. T. R. Piano Territoriale Regionale; P. T. P. Piano Territoriale Paesistico;
P. R. G. Piano Regolatore Generale; P. R. G. I Piano Regolatore Generale Intercomunale
P. F. Programma di fabbricazione; P. F. I. Programma di Fabbricazione Intercomunale;
P. R. Piano di Ricostruzione.
2. La sezione è composta dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), f), g), n),
o), del citato art. 12, nonché dal responsabile regionale dei problemi dell'edilizia
abitativa, dal responsabile del servizio geologico regionale e da tre esperti nominati
dalla Giunta regionale, su parere conforme della commissione consiliare competente
nell'ambito di quelli previsti dal comma 4 dell'art. 12 della citata legge 10 novembre
1975, n. 31.
Art. 7
1. A tutti i comuni destinatari della delega la Giunta regionale trasmetterà
tempestivamente le direttive emanate dallo Stato per l'esercizio delle materie da esso
delegate alle Regioni, perché siano compiutamente osservate.
Art. 8
1. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti
degli enti delegati, singoli o associati, assumono nella loro autonomia organizzativa e
ordinamentale le determinazioni necessarie per l'adeguamento delle proprie strutture
operative con l'istituzione di uffici comunali o intercomunali di programmazione,
pianificazione e gestione urbanistica ed edilizia, e per l'assunzione del personale
necessario, nel rispetto delle norme statali vigenti.
2. Gli uffici sopradetti sono strumenti delle amministrazioni locali per l'esercizio
delle funzioni delegate con la presente legge e per quelle trasferite dallo
Stato.
3. Ai comuni inferiori a 5. 000 abitanti che, per le finalità della presente legge,
entro un anno dall'entrata in vigore della stessa, si associno con altri comuni sì da
raggiungere insieme almeno 5. 000 abitanti, la Regione concede contributi per l'impianto
degli uffici di cui al precedente comma.
Art. 9
1. Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, comprese
quelle concernenti l'adeguamento delle strutture organizzative degli enti destinatari
della delega, sono a totale carico della Regione.
Art. 10
1. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme di cui alla legge
regionale 15 dicembre 1973, n. 18.
Art. 11
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire
400. 000. 000, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 70012202 "Fondo
occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti
agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)" dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1980.
2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo
la competenza della spesa a carico del capitolo 2311103 che si istituisce nello stato di
previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione "Spese per la delega
di funzioni in materia urbanistica" e lo stanziamento, in termini di competenza di
cassa, di L. 400. 000. 000.
3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la
corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi
dell'art. 8 della legge 16. 5. 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio
finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge
finanziaria che lo accompagna.