LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n .  20
Norme in materia urbanistica - Delega
(Pubb.  in Boll. Uff.  4 giugno 1980, n.  27)

Art.  1

1. Sono delegate ai comuni, singoli o associati, le funzioni amministrative, specificate nei successivi articoli, relative alla materia urbanistica ed alla protezione dell'ambiente e delle bellezze naturali. 

Art.  2

1. La delega in materia urbanistica riguarda le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria e l'approvazione dei seguenti strumenti:

1) piano di zona (legge n. 167 del 1962);
2) piano pluriennale di attuazione (articolo 13 della legge n.  10 del 1977);
3) piani particolareggiati e loro varianti (legge n.  1150 del 1942);
4) piani per gli insediamenti produttivi (art.  27 della legge n.  865 del 1971);
5) piani di lottizzazione (legge n. 765 del 1967). 

2. I comuni non sono assoggettati a preventive autorizzazioni per la redazione dei richiamati strumenti urbanistici. 

3. Per gli strumenti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) del precedente 1 comma, i comuni debbono acquisire il parere di conformità agli strumenti urbanistici generali della sezione urbanistica regionale di cui al successivo art.  6 che è tenuta ad esprimersi entro 60 giorni.  Trascorso tale termine il parere si dà per acquisito. 

4. Le delibere consiliari di approvazione hanno efficacia dal momento in cui hanno riportato il visto di legittimità. 

5. L'approvazione dei piani pluriennali di attuazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 31. 12. 1979, n.  15. 

Art.  3

1. In attuazione della legge 3 gennaio 1978, n.  1.  l'approvazione da parte dei comuni di progetti di opere pubbliche non conformi alle specifiche destinazioni del piano urbanistico o ricadenti su aree non destinate a pubblici servizi, costituisce variante ed avviene con le modalità previste dagli artt.  6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n.  167 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art.  4

1. La delega per la protezione dell'ambiente e delle bellezze naturali riguarda le funzioni amministrative concernenti:

- la concessione di nulla osta ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.  1497, per i singoli o più episodi edilizi ricadenti su aree incluse negli strumenti urbanistici generali approvati;
- i compiti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del secondo comma dello art.  82 del D. P. R.  n.  616 del 1977. 

Art.  5

1. I sindaci, nell'esercitare la vigilanza ai sensi del secondo comma dell'art.  15 della legge 28 gennaio 1977, n.  10, si avvalgono per il parere previsto dal l'art.  32 della legge 17 agosto 1942,n.  1150 e per le materie di cui al precedente art.  4, degli uffici comunali o intercomunali di programmazione, pianificazione e gestione urbanistica ed edilizia di cui alla presente legge. 

Art.  6

1. Presso il C. T. A. , di cui all'art.  12 della legge regionale 10 novembre 1975, n.  31 è istituita una sezione urbanistica, cui è affidato il compito di discutere i problemi relativi all'assetto del territorio ed, in particolare, esprimere parere sui seguenti strumenti: P. T. R.  Piano Territoriale Regionale; P. T. P.  Piano Territoriale Paesistico; P. R. G.  Piano Regolatore Generale; P. R. G. I Piano Regolatore Generale Intercomunale P. F.  Programma di fabbricazione; P. F. I.  Programma di Fabbricazione Intercomunale; P. R.  Piano di Ricostruzione. 

2. La sezione è composta dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), f), g), n), o), del citato art.  12, nonché dal responsabile regionale dei problemi dell'edilizia abitativa, dal responsabile del servizio geologico regionale e da tre esperti nominati dalla Giunta regionale, su parere conforme della commissione consiliare competente nell'ambito di quelli previsti dal comma 4 dell'art.  12 della citata legge 10 novembre 1975, n.  31. 

Art.  7

1. A tutti i comuni destinatari della delega la Giunta regionale trasmetterà tempestivamente le direttive emanate dallo Stato per l'esercizio delle materie da esso delegate alle Regioni, perché siano compiutamente osservate. 

Art.  8

1. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti degli enti delegati, singoli o associati, assumono nella loro autonomia organizzativa e ordinamentale le determinazioni necessarie per l'adeguamento delle proprie strutture operative con l'istituzione di uffici comunali o intercomunali di programmazione, pianificazione e gestione urbanistica ed edilizia, e per l'assunzione del personale necessario, nel rispetto delle norme statali vigenti. 

2. Gli uffici sopradetti sono strumenti delle amministrazioni locali per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge e per quelle trasferite dallo Stato. 

3. Ai comuni inferiori a 5. 000 abitanti che, per le finalità della presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa, si associno con altri comuni sì da raggiungere insieme almeno 5. 000 abitanti, la Regione concede contributi per l'impianto degli uffici di cui al precedente comma. 

Art.  9

1. Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, comprese quelle concernenti l'adeguamento delle strutture organizzative degli enti destinatari della delega, sono a totale carico della Regione. 

Art.  10

1. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 dicembre 1973, n.  18. 

Art.  11

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 400. 000. 000, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 70012202 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n.  4)" dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980. 

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 2311103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione "Spese per la delega di funzioni in materia urbanistica" e lo stanziamento, in termini di competenza di cassa, di L.  400. 000. 000. 

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art.  8 della legge 16. 5. 1970, n.  281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.