(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 15.
Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed
economico degli impiegati regionali. Recepimento dell'accordo relativo al contratto
nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario, per il periodo 1° gennaio
1976 - 31 dicembre 1978.
(Pubb. in Boll. Uff. n. 25 del 4 giugno 1980).
TITOLO I
Principi generali
Art. 1.
(Finalità della legge).
Il recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale
delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1° gennaio 1976
- 31 dicembre 1978 è disciplinato, per quanto attiene all'ordinamento della Regione Calabria, dalla presente legge che ha valore, ad ogni effetto, dal
1° ottobre 1978, salvo quanto stabilito ai successivi articoli 24 e 29.
Ogni disposizione di legge regionale che sia incompatibile con
quanto stabilito con la presente legge deve intendersi abrogata.
Restano in vigore tutte le disposizioni di leggi
regionali vigenti che disciplinano fattispecie non espressamente regolate
dalla presente legge.
Rimangono altresì in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n.
9, che disciplinano la competenza del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio
della Presidenza in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso
gli uffici del Consiglio.
Art. 2.
(Rinvio alla normativa statale).
Nei casi non previsti dalla presente legge e da altre leggi della Regione Calabria in
materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale si osservano le
disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, che comunque non comportino
oneri di natura economica.
Il riferimento alla normativa di cui al precedente comma deve intendersi per materie
od istituti che non siano disciplinati dalla presente legge (1).
Art. 3.
(Validità del contratto).
Il periodo di validità del contratto triennale recepito con la presente legge scade il
31-12-1978.
TITOLO II
Stato giuridico del personale
Capo I
IL RUOLO REGIONALE
Art. 4.
(Ruolo unico).
Il personale della Regione è collocato in un unico ruolo regionale.
Il numero dei posti di ruolo e la loro ripartizione nei livelli funzionali saranno
definitivamente determinati dalla legge sull'ordinamento amministrativo della Regione
Calabria.
Art. 5.
(Determinazione dei livelli funzionali).
Gli impiegati della Regione sono collocati nel ruolo unico e assegnati ad uno
dei seguenti otto livelli funzionali:
- dirigente
- esperto
- istruttore
- collaboratore
- applicato operatore specializzato
- operatore qualificato
- commesso
- ausiliario
La dotazione dei posti per i singoli livelli funzionali del ruolo unico, nelle more
dell'entrata in vigore della legge sull'ordinamento amministrativo della Regione Calabria
è provvisoriamente stabilita nella tabella A di cui al successivo articolo 44.
Art. 6.
(Dirigente).
Sono sempre comprese nel livello di dirigente le posizioni di lavoro che comportano
attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessività diretta alla
formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per
obiettivo, con la definizione dei processi attuativi.
La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell'unità
organica complessa di cui indirizza l'attività verificandone la corrispondenza ai
programmi di lavoro.
E' caratterizzato da:
- autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica
complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per
la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed
elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i
programmi anche pluriennali definiti dall'amministrazione;
- apporto organizzativo rilevante per il miglioramento delle funzionalità dell'unità
organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto
all'intera organizzazione regionale.
Comporta la responsabilità:
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni di carattere generale impartite;
- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli
obiettivi stabiliti, operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche
sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
Il livello comprende posizioni di lavoro individuate a livello di specializzazione,
analogamente a quelle elencate all'articolo seguente.
Le posizioni di lavoro del livello di dirigente richiedono peraltro una professionalità
più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze organizzative della Regione.
Il dirigente provvede, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonché delle
direttive del coordinatore del settore, al buon funzionamento del servizio cui è
preposto, assicurando la legalità, l'imparzialità, l'efficienza e l'economicità della
gestione.
In particolare:
a) esercita i compiti e le facoltà a lui direttamente attribuiti o delegati e adotta i
provvedimenti di competenza;
b) coadiuva il coordinatore del settore nello svolgimento della azione amministrativa e
propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;
c) predispone le norme di esecuzione concernenti il funzionamento degli uffici e l'azione
amministrativa di competenza;
d) cura lo studio, l'impostazione, l'aggiornamento e l'analisi delle rilevazioni nelle
materie di competenza;
e) assicura il miglior impiego del personale.
Per l'accesso al livello di dirigente è richiesta la laurea, nonché una specializzazione
e abilitazione professionale, ove richiesta dalle caratteristiche del singolo posto, oltre
ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno 6 anni, nell'esercizio di
professioni libere o nell'impiego pubblico a livello direttivo.
Art. 7.
(Esperto).
Sono comprese nel livello di esperto le posizioni di lavoro che comportano attività di
ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi
diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a
collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.
La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una
unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa, con
compiti di indirizzo dell'attività degli addetti.
E' caratterizzato da:
- autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità
organizzativa o a gruppi di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo
professionale, di attività di ricerca, di studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è
comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali
indicazioni di priorità;
- apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della
funzionalità della unità organica complessa alla quale appartiene.
Comporta la responsabilità:
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni emanate nell'attività di indirizzo dell'eventuale unità di lavoro;
- dell'attuazione dei programmi di lavoro, esercitando controlli e verifiche periodici ed
occasionali anche complessi.
L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati
previsti dai programmi di lavoro.
L'esperto adotta altresì gli atti amministrativi attribuiti alla sua competenza da leggi
o regolamenti.
Per l'accesso al livello di esperto è richiesta la laurea, nonché la specializzazione o
la abilitazione professionale ove prevista dalle caratteristiche del singolo posto.
Art. 8.
(Istruttore).
Sono inserite nel livello di istruttore le posizioni di lavoro che comportano attività di
ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti
tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro
alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui
sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni
di lavoro a minor contenuto professionale.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da
iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è
inserito.
Comporta responsabilità:
- delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con
posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;
- degli orientamenti dati, a livello tecnico ed altre posizioni di lavoro a minor
contenuto professionale. L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di
massima.
Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento teorico (cultura
generale, lingue, ecc.).
Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire,
una preparazione di base corrispondente a quella stabilita per analoghi insegnamenti
teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e
riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello.
Per l'accesso al livello si richiede il possesso di un diploma di laurea.
Art. 9.
(Collaboratore).
Sono inserite nel livello di collaboratore le posizioni di lavoro che comportano attività
nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed
elaborazione semplice di dati, anche complessi e complessa di dati semplici.
Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione
professionale di base necessaria per l'accesso al livello.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure
generali e prassi definite;
- responsabilità professionale dei propri compiti; può comportare indirizzo tecnico di
posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, o in casi eccezionali e per unità
operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione.
Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete:
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed
iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è
inserito.
Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento anche con
utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico
professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani d'insegnamento.
E' caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito della funzione docente;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico- organizzativa del
corso, e più in generale, del centro di formazione.
Art. 10.
(Applicato-operatore specializzato).
Sono inserite nel livello di applicato-operatore specializzato le posizioni di lavoro che
comportano esecuzioni di mansioni amministrative- contabili e tecniche o tecnico-manuali,
lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo
amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o
strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure
prevalentemente ripetitive.
E' caratterizzato da:
- autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da
prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definitive:
- piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono
soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;
- apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto
o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo
svolgimento delle mansioni;
- rischi specifici derivanti dall'uso degli strumenti e delle attrezzature tecniche
utilizzate.
Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel
campo agricolo-forestale e della installazione conduzione, manutenzione e riparazione di
impianti tecnici complessi, nonché a compiti esecutivi in materia amministrativa,
contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni
queste ultime che omogenee o complementari costituiscono una unica posizione di lavoro.
L'applicato svolge mansioni di ufficio di tipo esecutivo e d'ordine, a carattere
prevalentemente ripetitivo (dattilografia, stenografia. protocollo classificazione e
archiviazione di documenti. compilazione di documenti a tema prestabilito, lavori di
scritturazione. di registrazione, di perforazione, di numerazione, elaborazione contabili
e simili) che richiedono generiche cognizioni professionali e pratica d'ufficio.
L'operatore specializzato svolge mansioni che richiedono cognizioni tecnico-pratiche a
livello di specializzazione professionale, con eventuale responsabilità di coordinamento
e vigilanza di un gruppo di operatori o di settori specifici di lavorazione, anche con
propria autonomia funzionale.
Art. 11.
(Operatore qualificato).
Sono inserite nel livello di operatore qualificato le posizioni di lavoro che comportano
esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo
svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso
semplice e con carico della manutenzione ordinaria.
Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;
- un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;
- prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello
strumento tecnico utilizzato;
- apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.
Il personale, compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione
ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici,
lavanderia, centri stampa ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria
di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione
di operazioni colturali agricolo-forestali; nonché di compiti amministrativi semplici.
Art. 12.
(Commesso).
Sono inserite nel livello di commesso le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di
mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze
tecniche-preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti e apparecchiature semplici o
comunque di uso elementare o comune.
L'esecuzione dei compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di
lavoro.
Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;
- autonomia vincolata da istruzioni semplici;
- apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola
conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.
Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando
l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di
sorveglianza di locali e uffici nonché della loro apertura e chiusura, di ricezione e
smistamento di telefonate da centralini semplici, di dislocazioni di fascicoli ed oggetti
di ufficio, di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni
anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di
fascicolature.
Art. 13.
(Ausiliario).
Sono inserite nel livello di ausiliario le posizioni di lavoro che concernono
esclusivamente attività di pulizia; trattasi di prestazioni elementari che non richiedono
alcuna preparazione specifica.
Art. 14.
(La funzione di coordinamento).
La funzione di coordinamento è unica.
L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad
anni 5, revocabile, rinnovabile, è attribuito, con provvedimento di Giunta o dell'ufficio
di presidenza del Consiglio, al personale inserito nell'ottavo livello funzionale, di cui
conserva le funzioni tenendo conto delle specifiche professionalità e competenze, nonché
delle mansioni svolte a seguito di incarichi conferiti con atti formali.
L'attribuzione dell'incarico si riferisce:
- al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di
più unità organiche complesse, in rapporto all'organizzazione delle strutture della
Regione;
- al coordinamento di unità organizzative flessibili,
pluridisciplinari o per la elaborazione e/o la attuazione di progetti specificatamente
previsti dal programma regionale di sviluppo.
Il compenso per la funzione di coordinamento, non pensionabile, a decorrere dal 1°
febbraio 1981 è stabilito nella misura fissa del 20 per cento della retribuzione iniziale
annua del livello funzionale di dirigente (11).
Il numero dei coordinatori non può superare il sesto della dotazione organica del livello
di dirigente.
Il dirigente incaricato della funzione di coordinamento provvede anche, in applicazione
delle leggi e dei regolamenti, al buon funzionamento del settore cui sia preposto,
assicurando la legalità, la imparzialità, l'efficienza e l'economicità della gestione.
In particolare:
a) esercita i compiti e le funzioni a lui direttamente attribuiti o delegati e adotta i
provvedimenti amministrativi di competenza;
b) coadiuva gli organi della Regione nello svolgimento dell'azione amministrativa e
propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;
c) predispone elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le
relative proposte di variazione;
d) predispone elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali per le
attività di competenza;
e) adotta e promuove, nei limiti delle proprie facoltà, gli interventi di attuazione dei
programmi e dei progetti debitamente approvati;
f) sovraintende al miglior impiego del personale nell'ambito del settore.
Fino all'approvazione della legge di organizzazione delle strutture della Regione
l'incarico di coordinatore è attribuito sulla base delle strutture di fatto esistenti
all'entrata in vigore della presente legge, fermi i limiti temporali di cui al secondo
comma.
Capo II
LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
Art. 15.
(Accesso ai livelli del ruolo regionale).
Ai livelli di cui all'articolo 5 della presente legge si accede, salvo i casi stabiliti
dalle leggi dello Stato, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito con
decreto del Presidente della Giunta regionale, che determina altresì le modalità ed i
titoli specifici di studio per l'ammissione, le prove ed i programmi di esame, in rapporto
alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.
I concorsi pubblici per i livelli da ausiliario fino a collaboratore comportano, la
effettuazione almeno di una prova scritta e di una prova orale: i concorsi pubblici per i
livelli da istruttore a dirigente comportano la effettuazione almeno di 2 prove scritte e
di una prova orale.
Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato
nell'ambito dei posti vacanti; possono essere messi a concorso anche i posti che si
rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando. Le nomine a tali
posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga
espletato prima.
Art. 16.
(Requisiti di ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai livelli
del ruolo regionale).
Per la partecipazione ai concorsi previsti nel precedente articolo, oltre ai requisiti
particolari previsti di volta in volta nei singoli bandi, sono richiesti i seguenti
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) buona condotta morale e civile;
d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35;
e) idoneità fisica all'impiego.
Per i concorsi a posti di dirigente, il limite massimo di età è stabilito in 40 anni.
I limiti di età di cui ai precedenti due commi non si applicano per gli impiegati di
ruolo dello Stato e degli enti pubblici, anche economici. Per le categorie dei candidati a
favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe trovano applicazione le norme vigenti
per l'accesso al pubblico impiego presso lo Stato.
Il passaggio da un livello del ruolo regionale ad altro superiore avviene per concorso
pubblico per titoli ed esami.
Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento alla unità superiore, è
riservato agli impiegati della Regione con la seguente anzianità di servizio senza
demerito, purché in possesso almeno del titolo di studio immediatamente inferiore a
quello previsto normalmente per l'accesso al livello per il quale è indetto il singolo
concorso:
- da esperto a dirigente: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da istruttore a esperto: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da collaboratore a istruttore: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da applicato a collaboratore: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da operatore qualificato a applicato-operatore specializzato: 3 anni nel livello
funzionale di appartenenza, ovvero 5 anni complessivamente nei livelli funzionali di
operatore qualificato e di commesso;
- da commesso a applicato-operatore specializzato: 5 anni nel livello funzionale di
appartenenza;
- da commesso a operatore-qualificato: 3 anni nel livello funzionale di appartenenza,
ovvero 5 anni complessivamente nei livelli funzionali di ausiliario e commesso;
- da ausiliario a operatore qualificato: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da ausiliario a commesso: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza.
La riserva non opera nel caso in cui venga messo a concorso un unico posto. I posti non
utilizzati nel singolo concorso in favore degli impiegati aventi titolo alla riserva sono
attribuiti agli altri concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria.
Non è ammessa la deroga al possesso del titolo di studio previsto, per ciascun livello,
dalla tabella D di cui al successivo articolo 44 in caso di concorso per posti per
l'esercizio delle cui funzioni il possesso dello specifico titolo di studio sia prescritto
dalla legge.
Art. 17.
(Svolgimento dei concorsi).
I concorsi consistono in un accertamento comparato di idoneità attraverso la valutazione
di eventuali titoli e/o di prove, che possono essere iscritte, pratiche ed orali, secondo
modalità e procedimenti che saranno fissati nei singoli bandi e, comunque, rapportati
alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso. Per l'assunzione ai posti di
ausiliario e di commesso, la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata
anche sulla base dei titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del
candidato e dei componenti del suo nucleo familiare.
Lo svolgimento dei concorsi è regolato salvo diversa disposizione, dalla presente legge
regionale e per quanto non espressamente previsto, dalle norme dettate per i concorsi
dello Stato.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Presidente della
Giunta regionale e sono presiedute da un componente della Giunta regionale.
La loro composizione può variare da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri
compreso il Presidente.
Tali membri - escluso il Presidente - sono scelti fra impiegati della Regione e fra
esperti e ne fa parte un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, che abbia un livello non inferiore a quello dei posti messi
a concorso.
Nelle commissioni composte da 5 membri gli esperti sono 1 o 2, nelle commissioni composte
da 7 membri gli esperti sono 2 o 3.
Per i concorsi pubblici per i livelli da ausiliario ad istruttore, le commissioni
giudicatrici sono composte da 5 membri; per i concorsi pubblici per i livelli di esperto e
di dirigente, le commissioni giudicatrici sono composte da 7 membri.
Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate a impiegati della Regione, di
livello pari o superiore a quello di collaboratore.
Art. 18.
(Graduatoria finale).
La graduatoria del singolo concorso, sulla base della graduatoria di merito formulata
dalla commissione giudicatrice tenendo conto della somma dei punteggi attribuiti per i
titoli e per le singole prove, è approvata dalla Giunta regionale, riscontrata la
legittimità delle operazioni concorsuali.
La graduatoria finale è redatta applicando in favore del personale regionale la riserva
dei posti di cui al 5° comma del precedente articolo 16.
La graduatoria di cui al precedente comma esplica la sua efficacia ai fini del
conferimento secondo il suo ordine di ulteriori nomine a copertura dei posti che si
rendono vacanti nell'anno successivo alla data della sua approvazione, salvo che per i
posti derivanti da ampliamento dell'organico intervenuto successivamente all'espletamento
del singolo concorso.
Art. 19.
(Nomina).
La nomina in prova a impiegato regionale è disposta con decreto del Presidente della
Giunta regionale nei limiti dei posti disponibili alla data di emanazione del decreto
stesso e secondo l'ordine graduatoria finale.
Il rapporto d'impiego decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno in cui il
dipendente assume effettivo servizio, su preventiva produzione dei documenti comprovanti
il possesso di tutti i requisiti generali e particolari richiesti dal bando di concorso
per il posto conferito, in difetto di che non si fa luogo alla adozione del decreto di
nomina da parte del Presidente della Giunta regionale.
Per particolari ragioni, la data di assunzione del servizio può essere prorogata con atto
del Presidente della Giunta regionale per non più di 30 giorni, salvo il caso di
assolvimento di obblighi militari nonché di puerperio e maternità per i periodi che
comportano l'astensione obbligatoria dal lavoro.
In caso di mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, alla data
stabilita, l'interessato si intende decaduto dal diritto alla nomina.
Art. 20.
(Periodo di prova).
La durata del periodo di prova è di sei mesi di servizio effettivo.
Ai fini del compimento del periodo di prova, non sono considerate come servizio le assenze
di cui all'articolo 24 (congedo straordinario retribuito: lettere a), b), f), g). i),
congedo straordinario non retribuito) della presente legge.
Entro un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova il Presidente della Giunta
regionale, su conforme motivata deliberazione della Giunta regionale, può disporre la
effettuazione di un secondo periodo di prova della durata di mesi 6.
La nomina diviene definitiva qualora, entro un mese dalla scadenza del periodo di prova,
non sia stato adottato alcun provvedimento.
Gli impiegati provenienti da diverso livello del ruolo regionale sono esentati dal periodo
di prova.
Gli impiegati all'atto dell'assunzione in prova, devono rendere davanti al Presidente
della Giunta regionale o ad un suo delegato. in presenza di due testimoni, solenne
promessa secondo la seguente formula: "Prometto di essere fedele alla Repubblica
Italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai
doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e della collettività".
Gli impiegati all'atto del conseguimento della nomina in via definitiva, devono prestare
giuramento davanti al Presidente della Giunta regionale o ad un suo delegato in presenza
di due testimoni, secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla
Repubblica Italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di
adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e della
collettività".
Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza
dall'impiego.
Art. 21.
(Residenza).
L'impiegato ha l'obbligo di stabilire la propria residenza nel comune ove ha sede
l'ufficio.
Tuttavia può essere autorizzato dai coordinatore dal quale funzionalmente dipende a
stabilire la propria residenza in un comune diverso, quando ciò sia ritenuto conciliabile
con il normale adempimento dei doveri di ufficio.
L'autorizzazione non è richiesta quando il dipendente risiede in comune distante non
oltre 50 chilometri dalla sede dell'ufficio.
Per i coordinatori l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale o
dal Presidente del Consiglio regionale a seconda della rispettiva dipendenza funzionale.
Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio non
acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.
Art. 22.
(Orario di servizio e riposo settimanale).
L'orario di servizio è fissato in ore 36 settimanali.
La distribuzione giornaliera dell'orario settimanale è stabilita con delibera della
Giunta, previa contrattazione con i rappresentanti sindacali del personale: essa può
anche prevedere più forme di orario, in relazione alle esigenze operative dei servizi.
Nei riguardi del personale addetto al Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza
con le medesime forme e modalità previste al comma precedente. L'impiegato ha diritto di
essere libero dal servizio nei giorni festivi, considerati tali dalla legge 25 maggio
1949, n. 260 e successive modificazioni.
L'impiegato, per esigenze d'ufficio, è tenuto a prestare servizio anche oltre l'orario
d'obbligo, con diritto a compenso per lavoro straordinario.
All'impiegato compete, per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore
6, un compenso pari a lire 400 orarie.
Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L.
2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno.
ridotta a lire 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà
dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
La normativa di cui al precedente comma non si applica per le prestazioni che, per ragioni
della specifica funzione, debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
I compensi per servizio ordinario notturno festivo non sono pensionabili e non sono
soggetti a contributi.
La Regione accerta, anche con sistemi meccanici o elettronici, ovvero mediante il
competente ufficio del settore del personale, il rispetto dell'orario di lavoro che in
relazione alle esigenze operative dei servizi può anche essere articolato, con adeguata
regolamentazione, in base a criteri di flessibilità.
A decorrere dal 1° febbraio 1981 al dipendente compete per il servizio ordinario
notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a lire 600 orarie (3).
Per il servizio ordinario di turno, prestato in giorno festivo, compete un compenso di
lire 675 orarie, elevate a lire 1.000 orarie per il servizio ordinario notturno festivo
(3).
La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono
esser eseguite esclusivamente di notte (guardiano notturno e figure simili) (3).
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono
soggetti e contributi previdenziali (3).
Art. 23.
(Congedo ordinario).
L'impiegato ha diritto ad un congedo ordinario retribuito della durata di 26 e 30 giorni
lavorativi, a seconda che l'orario di servizio sia articolato su 5 o 6 giorni lavorativi.
Agli impiegati sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare,
ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.
Per l'anno solare di assunzione, spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei
mesi di servizio.
Il congedo ordinario è irrinunciabile. Il godimento del congedo entro l'anno può essere
rinviato o interrotto per esigenze eccezionali di servizio; in tal caso dovrà essere
goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.
La Regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale la
effettiva fruizione nel corso dell'anno, delle quattro giornate di riposo previste
dall'art. 1, lettera b), della legge n. 937 del 23 dicembre 1977 (4).
Il congedo ordinario in corso di fruizione è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero
o di gravi malattie nonché di infortuni gravi, formalmente, e tempestivamente documentati
(4).
Art. 24.
(Congedi straordinari).
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge l'impiegato sulla base di idonea documentazione, può fruire di congedi
straordinari così disciplinati:
Congedo straordinario retribuito:
a) per matrimonio giorni 15 continuativi, compreso quello di celebrazione del rito;
b) per esami: fino a 20 giorni nell'anno, nelle giornate di esame e di effettuazione di
concorsi od abilitazioni, oltreché nella giornata immediatamente precedente e seguente
soltanto se la sede ove si effettua la prova disti oltre 100 km. dalla residenza;
c) per donazione di sangue per il giorno del prelievo;
d) per cure fino ad un mese, per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra e per
servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;
e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno, su semplice richiesta;
f) per cure ai figli inferiori a 3 anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco
del triennio a trattamento intero, con facoltà di controllo medico da parte della
regione;
g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 1204 del 30-12- 1971 e successive
modificazioni con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;
h) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per
anno scolastico, con l'obbligo di cessare immediatamente della fruizione ove la frequenza
venga per qualche ragione interrotta.
L'istituto si applica ad un numero di impiegati non superiore al 3 per cento dell'organico
per ciascun anno scolastico.
i) per richiamo alle armi e per obblighi di leva, nei termini e con le modalità previste
dalle leggi vigenti.
Congedo straordinario non retribuito:
a) fino ad un anno per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia previa
autorizzazione con atto del Presidente della Regione;
b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a 3 anni, dopo il primo
mese di congedo retribuito, con facoltà di controllo medico da parte della Regione.
Il congedo straordinario non retribuito riduce proporzionalmente il congedo ordinario;
quello di cui al punto a) non è utile anche ai fini giuridici ed economici.
E' abrogato l'articolo 26 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.
Art. 25.
(Assenza per malattia).
L'impiegato, nell'ipotesi di malattia, ha titolo di assentarsi dal lavoro, con diritto
alla conservazione del posto, per un periodo massimo continuativo di 26 mesi.
Due periodi di assenza per malattia si sommano agli effetti della determinazione del
limite massimo di durata quando tra essi non intercorre un periodo di servizio effettivo
di almeno tre mesi: a tale fine non si computano i periodi di assenza per congedo
ordinario o straordinario retribuito.
La durata complessiva dell'assenza non può in ogni caso superare i 26 mesi in un
quinquennio. Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non
possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.
Nel corso dell'assenze per malattia all'impiegato compete il seguente trattamento
economico:
- intero, per i primi 13 mesi;
- ridotto al 50 per cento con conservazione integrale degli assegni per carichi di
famiglia, per i successivi 7 mesi;
- nessun emolumento per i restanti 6 mesi.
Il periodo di assenza per il quale è dovuto l'intero trattamento economico è costituito
dai primi 13 mesi di ogni nuova aspettativa.
Qualora l'infermità che è motivo dell'assenza sia riconosciuta dipendente da causa di
servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'assenza, il diritto dell'impiegato
agli assegni interi, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.
Il tempo trascorso in assenza per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità
di servizio, della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'assenza per malattia eccedente i 30 giorni comporta la riduzione proporzionale del
congedo ordinario. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia, è facoltà
dell'amministrazione verificare lo stato e la durata della malattia stessa con le seguenti
modalità:
1) nell'immediato, attraverso i servizi ispettivi dell'ente che eroga all'impiegato
l'assistenza mutualistica. Ove questi non siano in condizione di provvedere a mezzo di
ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione;
2) successivamente, avvalendosi delle strutture della Unità Sanitaria Locale competente
per territorio.
Alle visite per tale accertamento può assistere un medico di fiducia dell'impiegato, se
questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'impiegato è sempre tenuto a dare comunicazione immediata e comunque entro la mattinata,
dell'impossibilità di prestare servizio a causa di malattia ed a produrre certificato
medico se lo stato di malattia si prolunghi oltre due giorni lavorativi.
Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di
controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al
dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e
disciplinari.
Il dipendente può essere collocato in congedo straordinario per malattia, per
attendere a cure idropiniche o termali (5).
Le relative assenze sono autorizzate su presentazione di idonea certificazione medica e
con l'obbligo, al rientro in servizio, della dimostrazione delle avvenute terapie (5).
Art. 26.
(Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).
Nei confronti dell'impiegato riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo
svolgimento delle mansioni attribuitigli, la Regione non può provvedere alla dispensa dal
servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente
con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo. in
mansioni diverse da quelle proprie del livello rivestito, appartenenti allo stesso livello
funzionale retribuito od a livello inferiore.
In quest'ultimo caso l'impiegato avrà diritto a conservare il trattamento economico in
godimento.
Capo III
IL TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 27.
(Trattamento economico di livello).
Il trattamento economico del personale è informato al principio della onnicomprensività
e della chiarezza retributiva, stabilito all'articolo 45 della legge regionale n. 9 del 28
marzo 1975. Esso è costituito:
- dallo stipendio previsto per i singoli livelli funzionali dalla tabella B) di cui
all'articolo 44;
- dalla tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre
di ogni anno, in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in
godimento al 1° dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato
nell'anno;
- dalla indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia, nella
misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
Lo stipendio iniziale lordo è suscettibile da incrementi per scatti e classi nella misura
e con le modalità di seguito specificate:
a) cinque classi stipendiali, oltre l'iniziale, con scadenza al compimento del terzo,
sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento
costante sull'iniziale del livello; le classi sono attribuite dal giorno successivo a
quello di maturazione;
b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale aumentato delle classi in godimento.
Gli scatti si conseguono dopo il 2°, 5°, 8°, 12°, 14°, 17°, 19° e 22°, anno di
servizio e sono assorbibili all'atto delle acquisizioni della successiva classe. Gli
scatti biennali dopo il 22° anno sono illimitati. Gli scatti sono attribuiti dal primo
giorno del mese successivo a quello di maturazione.;
c) ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio non si computano gli
anni in cui gli impiegati abbiano riportato una nota di demerito, ovvero siano incorsi in
altre sanzioni disciplinari, eccezione fatta per il richiamo scritto.
Art. 28.
(Trattamento economico in caso di passaggio a livello superiore).
In caso di passaggio al livello superiore a seguito di positiva partecipazione ad un
pubblico concorso indetto dalla Regione, il trattamento economico da attribuire
all'impiegato viene determinato nella misura e con i criteri di cui all'articolo 20 del
D.P.R. n. 191 del 1° giugno 1979.
Art. 29.
(Lavoro straordinario).
A far tempo dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, le prestazioni per lavoro straordinario, che hanno carattere eccezionale
sono fissate nel limite individuale di 150 ore annue e debbono in ogni caso rispondere ad
effettive comprovate esigenze di servizio ad essere preventivamente disposte,
dall'assessore competente per materia.
La Giunta regionale, previa ricerca di intesa sui criteri tramite un opportuno confronto
con le organizzazioni sindacali, può annualmente deliberare che, in deroga al limite di
cui al precedente comma, venga autorizzato l'espletamento di lavoro straordinario sino ad
un massimo di 300 ore annue individuali, per il personale impegnato in particolari e
definite funzioni o posizioni di lavoro.
Il lavoro straordinario può eccezionalmente essere compensato in accordo con l'impiegato,
con il riposo sostitutivo o con particolari adattamenti di orario.
Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano
congelate, per il periodo di validità del contratto 1979-1981, negli importi determinati
ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 15 del 30 maggio 1980 fatti salvi gli
incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale (10).
A decorrere dal 1° gennaio 1981, in presenza di esigenze di carattere eccezionale e per
specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in
vigore, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
può essere deliberato dalla Giunta regionale che un numero complessivo di impiegati non
superiore al 2 per cento dell'organico sia autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro
straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue, fermi restando
gli attuali limiti di spesa di 150 ore annue pro-capite (10).
Gli impiegati, cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati fra
quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi
istituzionali della Regione (10).
Art. 30.
(Retribuzioni del lavoro straordinario).
Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un
compenso ragguagliato a 1/175° della retribuzione mensile iniziale del livello attribuito
all'impiegato maggiorata del rateo della relativa 13ª mensilità e moltiplicando
l'importo ottenuto per il coefficiente 1,15.
Detto coefficiente è elevato a 1,30 per il lavoro straordinario reso nelle ore notturne
dei giorni feriali, nonché nelle ore diurne dei giorni considerati festivi per legge, e a
1,50 per il lavoro straordinario prestato nelle ore notturne dei giorni considerati
festivi per legge.
Le quote orarie così determinate sono ulteriormente maggiorate da un importo pari ad
1/175° dell'indennità integrativa speciale mensile vigente al 1° gennaio di ciascun
anno.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.
Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi per lavoro straordinario si provvede con
ordinanza del Presidente della Giunta regionale, nel rispetto dei massimali ammissibili,
in base alle comunicazioni mensili dei responsabili dei settori, controllate dal
responsabile del settore per il personale.
Art. 31.
(Trattamento economico di missione di trasferimento e di prima sistemazione).
Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è
disciplinato, nei limiti dei principi stabiliti dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal
D.P.R. 26 gennaio 1978, n. 513, con legge regionale.
Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario,
limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale
orario di servizio e strettamente legate alla natura e all'entità dei compiti da
svolgere.
Le ore di lavoro straordinario compiuto in missione concorrono con quelle effettuate in
sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzabili, solo ove trattasi di
attività resa in rappresentanza e per conto della Regione.
A far tempo dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, la diaria per i livelli funzionali regionali è determinata:
dirigente-esperto-istruttore-collaboratore |
lire 19.100; |
applicato-operaio specializzato, operaio
qualificato, commesso, ausiliario |
lire 14.000 |
maggiorata ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero del Tesoro 10 maggio 1979
e successive rideterminazioni di cui all'articolo 1 legge 26-7-1978, n. 417.
Alla liquidazione ed al pagamento del trattamento di missione si provvede con ordinanza
del Presidente della Giunta regionale in base alle comunicazioni inviate mensilmente dai
singoli dirigenti, che ne assumono la responsabilità, controllate dal dirigente
responsabile del settore del personale.
L'ordinanza di cui al comma precedente, per il personale assegnato agli uffici del
Consiglio regionale, è adottata dal Presidente del Consiglio.
Art. 32.
(Equo indennizzo).
La Regione, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, corrisponde
all'impiegato non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'INAIL un equo indennizzo per la
perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.
Valgono al riguardo le norme contenute nell'articolo 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
nonché negli articoli 48-49 e 50 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 868 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono estese al personale della Regione le norme dello Stato che dovessero modificare e
integrare la normativa di cui al precedente comma.
Art. 33.
(Patrocinio legale).
La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura
l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di
fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in
procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.
Nell'esame dei singoli casi si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione
disponibili. compresi quelli attinenti i possibili conflitti di interesse fra
l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.
Capo IV
LA MOBILITA' DEL PERSONALE REGIONALE
Art. 34.
(Trasferimento).
Il trasferimento si realizza con l'assegnazione dell'impiegato ad altra sede di lavoro al
di fuori della circoscrizione comunale ove è situata la sede di provenienza; esso può
essere su richiesta o d'ufficio.
Nel caso in cui il trasferimento al di fuori della circoscrizione comunale della sede di
provenienza comporti tempi di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano che
superano la durata di trenta minuti, esso si effettua portandone a conoscenza tutto il
personale per la formulazione di opportune graduatorie tra i dipendenti del livello
funzionale e professionale uguale a quello richiesto per la sede di destinazione sulla
base dei criteri oggettivi concordati con OO.SS a livello regionale e tenuto conto dei
seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio,
necessità di studio, condizioni di salute.
Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni
delle condizioni di lavoro, la individuazione del personale da trasferire dovrà comunque
avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al
capoverso precedente non superi la durata di trenta minuti.
Ove non vi siano richieste di impiegati del livello del posto da ricoprire mediante
trasferimento, la Regione provvede d'ufficio.
Allo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, la regione può
derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata
non superiore a 30 giorni, non rinnovabili.
Art. 35.
(Mobilità territoriale).
In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di
personale alla Regione, e per un periodo non superiore a due anni, l'impiegato per
esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato
temporaneamente presso un diverso ufficio regionale o alle dipendenze di altro ente presso
una sede di servizio distante dalla circoscrizione della precedente sede non oltre 40 km.
ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.
In tal caso, la Regione o l'ente presso il quale l'impiegato presta servizio provvedono a
rimborsare all'impiegato la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di
trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro nella misura
eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla
precedente sede di lavoro.
Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla
località di partenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il
dipendente ha diritto di usufruire di un servizio mensa esistente in zona, al medesimo
prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al
servizio.
Ciascun ente deve ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con carattere di
flessibilità nel rispetto dell'orario settimanale obbligatorio di servizio che
favoriscano la possibilità degli impiegati di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di
linea.
Non rientrano nella disciplina del presente articolo:
a) gli spostamenti temporanei di impiegati per lo svolgimento in altre località di
compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre
alla specifica disciplina prevista per tale istituto;
b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento dei compiti
propri del livello professionale posseduto, da effettuarsi mediante uno dei mezzi di
trasporto dell'ente, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto
dell'impiegato, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza.
Art. 36.
(Comando).
Gli impiegati possono essere comandati a prestare servizio presso gli enti destinatari di
deleghe di funzioni amministrative.
Gli impiegati collocati in posizione di comando, ai sensi del precedente comma, svolgono
presso gli enti delegati mansioni proprie del livello di appartenenza e dipendono
funzionalmente dagli stessi enti delegati.
Il personale regionale può altresì essere comandato a prestare servizio presso gli enti
dei cui uffici la Regione si avvalga.
E' consentito inoltre, su assenso dell'impiegato interessato, il comando di personale
presso altre Regioni e presso gli enti pubblici, per comprovate esigenze connesse a
specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e
l'aggiornamento professionale.
E' parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la Regione di impiegati
di altre Regioni e di enti pubblici.
Ove il comando comporti utilizzo dell'impiegato in uffici regionali aventi sede in comune
diverso da quello dell'ufficio di provenienza, è corrisposto il trattamento di missione
fino a un massimo di 240 giorni, con i criteri e per gli importi previsti dall'ordinamento
dell'ente di appartenenza del singolo impiegato comandato.
Si applicano quindi i criteri di cui all'articolo precedente, per il periodo eccedente i
primi 240 giorni di comando, nelle ipotesi di cui ai commi 1° e 3° del presente
articolo.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più applicabile
l'articolo 43 della legge regionale n. 9/1975 (6).
I comandi eventualmente disposti a decorrere dal 5 giugno 1980 a norma della legge
regionale n. 9/1975, cessano di avere efficacia alla scadenza del trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (6).
Capo V
DIRITTI POLITICI E SINDACALI
Art. 37.
(Svolgimento di incarichi pubblici).
L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento di
incarichi pubblici - prevista dall'articolo 2 della legge n. 1078/1966 e da altre norme
legislative - non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via
eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.
La Regione, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI, procederà con atto separato
a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retributivi di cui al comma che
precede, graduandoli opportunamente in relazione all'entità degli incarichi svolti.
Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.
Art. 38.
(Atti discriminatori).
E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e
sindacali degli impiegati, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.
L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di pregiudizio all'impiegato
nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto contrario è nullo.
Art. 39.
(Diritto di associazione e di attività sindacale).
Gli impiegati hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di
svolgere attività sindacale all'interno delle unità amministrative della Regione.
Gli impiegati hanno diritto di riunirsi nei luoghi ove prestano servizio fuori dell'orario
di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le
quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare le generalità dei lavoratori o una parte di essi,
sono indette dalle OO.SS e comunicate per iscritto al Presidente della Giunta regionale,
possibilmente due giorni prima, allo scopo di regolare l'uso dei locali.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso nei termini di cui sopra, dirigenti
sindacali anche non dipendenti della Regione.
Gli impiegati hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione
sindacale, per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata
all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.
La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il
cui ammontare viene versato, entro 30 giorni, secondo le modalità indicate dalle
organizzazioni sindacali.
Art. 40.
(Aspettativa e permessi per attività sindacale).
I dipendenti regionali, per funzioni di carattere sindacale nazionale, sono, a domanda da
presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per
motivi sindacali. Il contingente complessivo di aspettative per le Regioni a statuto
ordinario è fissato in rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore
a 2.500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentate su base
nazionale.
Il coordinamento tra Regioni e organizzazioni sindacali sulle aspettative in campo
nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali indicano la ripartizione dei contingenti di aspettative
nazionali.
In attesa che la materia sia regolata, con apposite norme, nell'ambito della legge-quadro
del pubblico impiego, nella Regione un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa
sindacale, su richiesta della rispettiva organizzazione sindacale.
Agli impiegati collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico
della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nel livello di
appartenenza.
L'aspettativa ha termine per la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale e
comporta il rientro immediato dell'impiegato nella propria sede di servizio.
Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta
delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a
permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuali complessive per tutte le
organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per gli impiegati in servizio alla data del
31 dicembre dell'anno precedente.
Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta
regionale d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.
Le aspettative sindacali sono considerate periodo di servizio a tutti gli effetti, salvo
che per il congedo ordinario.
Art. 41.
(Locali in uso alle organizzazioni sindacali e diritto di affissione).
Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un
idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
La Regione pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze
sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune per ogni capoluogo
di provincia, all'interno di una sede regionale.
All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali
hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i
dipendenti, per la affissione di pubblicazioni testi o comunicati inerenti la materia
sindacale o di lavoro.
Art. 42.
(Tutela dei dirigenti delle rappresentanze sindacali).
Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio e il comando dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali può essere disposto solo previo nulla osta dell'associazione
sindacale di appartenenza.
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 43.
(Criteri di primo inquadramento nei livelli funzionali).
Con decorrenza 1° ottobre 1978 gli impiegati regionali sono inquadrati nella posizione
giuridica-economica individuale secondo i seguenti criteri:
a) l'attribuzione del nuovo livello funzionale avviene sulla base dei criteri di
corrispondenza previsti alla tabella C) e relative note esplicative, di cui all'articolo
44 della presente legge;
b) vengono introdotti i seguenti ulteriori meccanismi di inquadramento contestuale, fermo
restando che è in ogni caso escluso da essi il personale che comunque, anche per effetto
dell'applicazione della presente legge, abbia conseguito o consegua un passaggio di
posizione, qualunque sia stato l'ente o l'amministrazione di provenienza, tale da
risultare in livello funzionale corrispondente a carriera superiore a quella di
appartenenza al momento del transito alla Regione (articolo 68 D.P.R. 748/1972, tabelle
regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per
revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza,
riconoscimento di titoli di studio).
E' consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:
- dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;
- dalle qualifiche non operaie del IV livello [142] al V livello [167];
- dal V livello [167] al VI livello [178];
mediante concorso interno per soli titoli, riservato al personale regionale in possesso di
una anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30-9-1978 nella
carriera correlata al livello di appartenenza e sia stato inquadrato presso la Regione con
decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976.
Sono titoli utili ai fini della formazione delle graduazioni conseguenti all'espletamento
del concorso interno il titolo di studio, l'anzianità di servizio eccedente gli anni 8,
la vincita e la idoneità in concorsi pubblici per titoli ed esami o per soli esami.
L'inquadramento nel livello conseguito a seguito della positiva partecipazione al concorso
interno di cui al presente comma, ha decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1978.
I posti messi a concorso non possono superare il 30 per cento della dotazione organica
complessiva delle qualifiche di appartenenza alla data del 30 settembre 1978. In relazione
agli eventuali posti sovrannumerari che potrebbero derivarne, sono resi indisponibili
altrettanti posti in altri livelli, tali posti potranno essere conferiti man mano che
cessano le posizioni sovrannumerarie. In ogni caso restano immutati gli effetti economici
dell'inquadramento, come stabiliti ai successivi punti e), f) e g).
c) Il personale con la qualifica di funzionario alla data del 30 settembre 1978 è
inquadrato al livello di esperto se in possesso alla detta data di una anzianità di tre
anni di servizio effettivo, applicandosi lo stesso meccanismo economico adottato per il
generale inquadramento da effettuarsi in attuazione della presente legge.
Se in possesso di una anzianità inferiore, tale personale viene inquadrato nel livello di
istruttore fino al compimento di 3 anni di servizio in funzione direttive e a partire da
quel momento è automaticamente reinquadrato nel livello di esperto con lo stesso
meccanismo economico già adottato in sede di inquadramento nel livello di istruttore.
d) I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma della
tabella C) di cui all'articolo 44, dovrebbero essere inquadrati al livello di
collaboratore, vengono inquadrati al livello di istruttore se esercitano una funzione
docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale
siano in possesso. A questi impiegati non si applica il disposto del precedente punto c).
e) (12) La posizione economica nel livello d'inquadramento è determinata dallo stipendio
in godimento al 30 settembre 1978 - comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali
assegni personali pensionabili - più i seguenti importi mensili lordi - comprensivi delle
somme di cui alla legge regionale 21 maggio 1977, n. 16 sulla base degli stipendi iniziali
di cui alla tabella B) allegata alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 e successive
modificazioni, stipendi, corrispondenti alle singole qualifiche di appartenenza, non
tenendosi conto dell'indennità integrativa speciale e secondo le fasce retributive così
stabilite:
- fino a L. 2.000.000 = annui L. 55.000 = mensili
- fino a L. 3.000.000 = annui L. 47.000 = mensili
- fino a L. 4.000.000 = annui L. 43.000 = mensili
- oltre L. 4.000.000 = annui L. 40.000 = mensili
La posizione economica individuale come sopra determinata rappresenta lo stipendio
attribuito all'impiegato regionale con decorrenza 1° ottobre 1978, salva l'applicazione
dei successivi criteri di cui al presente articolo.
f) La posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova
progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale, come
determinata al precedente punto e). Ove non si riscontri coincidenze d'importi, la
posizione giuridica di inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente
inferiore alla detta posizione economica individuale.
g) All'impiegato viene altresì riconosciuto il maturato in itinere, consistente nella
quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre
1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe, rapportata ai
tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi.
Al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi
alla posizione giuridica di cui al precedente punto f), la riduzione si determina secondo
il seguente procedimento:
1) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle
frazioni superiori a 15 giorni;
2) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di
provenienza deriva dallo scatto e dalla classe immediatamente successivi agli ultimi
conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30
settembre 1978 per il loro raggiungimento.
Se l'impiegato nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito
tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto si calcola sull'incremento economico
dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturati;
3) qualora i ratei di scatto e di classe in corso di conseguimento nella progressione
economica prevista dall'art. 75 della L.R. 28 marzo 1975, n. 9 e virtualmente maturati
alla data del 30 settembre 1978 - definiti nel loro valore con la procedura prevista ai
numeri 1) e 2) - sommati alla posizione economica individuale come determinata nel
precedente punto f), diano nella nuova progressione un valore uguale o maggiore ad una
posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il
dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;
4) qualora a seguito dell'operazione di cui al precedente numero 3), l'impiegato non
consegua una posizione giuridica superiore, il maturato in itinere, sommato alla eventuale
frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla
riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello
scatto superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova
progressione economica rispetto all'incremento economico mensile derivante dal
conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva
alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui
un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50 per cento
dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva,
conseguentemente, i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di
scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari
numero di mensilità;
5) nel caso che a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superiore con il
procedimento di cui al numero 3) residui una frazione monetaria che oltrepassa tale
posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la
posizione stipendiale, di scatto o classe, immediatamente successiva: in tal caso detta
frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento
dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine
di determinare a quante di tale mensilità corrisponde e dopo aver arrotondato a mese
intero il possibile resto dell'operazione suddetta, se eccedente il 50 per cento
dell'incremento mensile stesso - il tempo di percorrenza per raggiungere la detta
posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva sarà ridotto di un
pari numero di mensilità.
Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato in itinere risulti
inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, l'impiegato si
colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi
nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.
h) Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente
all'entrata in vigore della presente legge e successivamente al concorso interno per soli
titoli di cui al punto b) del presente articolo, la riserva è aumentata al 35 per cento
dei posti; vi è ammesso il personale regionale di ruolo appartenente al livello
immediatamente inferiore, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso
a quest'ultimo o appartenente al livello ancora sottostante purché in possesso del titolo
di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso,
sempreché sussista in entrambi i casi un'anzianità alla data del decreto di approvazione
del bando di un anno nel livello di appartenenza.
E' escluso dalla partecipazione a tale concorso con i particolari benefici sopra previsti
il personale che comunque, anche per effetto dell'applicazione della presente legge, abbia
conseguito o consegua un passaggio di posizione tale da risultare in livello funzionale
corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla
Regione (art. 68 D.P.R. 748/1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di
mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione
presso l'ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio); è parimente escluso il
personale che beneficia del meccanismo di inquadramento contestuale, di cui al punto b)
del presente articolo.
Art. 44.
(Personale di cui alla legge regionale 19 gennaio 1977, n. 4).
E' immesso nel ruolo regionale il personale di cui alla legge regionale 19 gennaio 1977 n.
4, in servizio alla Regione da almeno due anni e otto mesi alla data del 1° ottobre 1978,
che sia in possesso di tutti i requisiti di legge per l'accesso ai pubblici impieghi, ad
eccezione del limite massimo di età
L'inquadramento avviene, con decorrenza dall'1-10-1978 nei livelli funzionali di operatore
qualificato, di applicato e di collaboratore in relazione rispettivamente ai compiti
previsti per agente tecnico, assistente, collaboratore o funzionario o dirigente di
settore (13) per ciascun impiegato nel provvedimento di assunzione.
Trattandosi di primo inquadramento del personale di cui alla legge regionale 19
gennaio 1977, n. 4, assunto a contratto, saranno considerate, inoltre, le mansioni
superiori effettivamente svolte presso la Regione, purchè, da atti
amministrativi regionali aventi valore di fede pubblica, risulti che il
loro esercizio abbia avuto inizio da data anteriore alla entrata in vigore
della presente legge, con riferimento alla legge regionale n. 9 del 28
marzo 1975, ai sensi dell'articolo 72 della detta legge, che verranno
valutate dalla Giunta regionale, a richiesta dell'interessato. su proposta
della Commissione paritetica .
L'inquadramento ha luogo con i criteri di cui alle lettere e), f) e g) del presente
articolo 43.
Art. 45.
(Tabelle).
Per consentire l'adeguato svolgimento dei compiti nei settori della sanità e della
formazione professionale in armonia con i principi sanciti nelle leggi 21 dicembre 1978,
n. 845 e 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per predisporre i nuovi posti in cui inquadrare
il personale di cui alla legge regionale n. 4 del 18 gennaio 1977 nonché il personale
trasferito o messo a disposizione della Regione e non assegnato definitivamente ad altri
enti, di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e provvedimenti normativi di attuazione,
l'organico della Regione viene ampliato per complessive 567 unità rispetto a quello
approvato con legge regionale 26 maggio 1979, n. 8.
All'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determinerà con proprio
provvedimento il numero dei posti in ciascun livello funzionale riservato al personale
trasferito o messo a disposizione della Regione e non assegnato definitivamente ad altri
enti, di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e provvedimenti normativi di attuazione.
Si approvano le seguenti tabelle:
TABELLA A
Organico del personale della Regione Calabria
Livelli funzionali
|
Posti |
Dirigente
Esperto
Istruttore
Collaboratore
Applicato - operatore specializzato
Operatore qualificato
Commesso
Ausiliario |
215 304
760
981
533
171
229
10 |
TOTALE GENERALE
|
3.203 |
TABELLA B
Tabella degli stipendi
Livelli funzionali |
Stipendio annuo iniziale |
Parametro |
Dirigente
Esperto
Istruttore
Collaboratore
Applicato - Operatore specializzato
Operatore qualificato
Commesso
Ausiliario |
5.994.000 3.960.000
3.204.000
3.006.000
2.556.000
2.340.000
2.088.000
1.800.000110 |
333 220
170
167
142
130
116
110 |
TABELLA C
Tabella di corrispondenza tra qualifiche funzionali di cui alla legge regionale marzo
1975, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e livelli funzionali
Qualifiche funzionali
L.R. 28-3-1975. n. 9 |
Livello |
Livelli funzionali |
Note |
Dirigente di settore
Funzionario
Collaboratore
Assistente
Agente tecnico
Commesso
Ausiliario |
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I |
Dirigente
Esperto
Istruttore
Collaboratore
Applic. operatore spec.
Operatore qualificato
Commesso
Ausiliario |
6p
6p-5p
5p-4p
4p-3p
3p-2p
2p-1p
1p |
Esplicitazione della Tabella C
Livello contrattuale
|
Livello regionale |
ESPLICITAZIONE |
1 |
1p |
Dal 1° livello
regionale in vigore
sono inserite le posizioni che
concernono esclusivamente attività
di pulizia |
2 |
1p 2p |
Dal 1° e 2°
livello regionale in vigore sono inserite le posizioni
di lavoro che comportano
esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali
prescinda da conoscenze tecniche
preliminari. Richiede
utilizzazione di strumenti
semplici. |
3 |
2p 3p |
Dal 2° e 3°
livello regionale in vigore sono inserite le posizioni
di lavoro che comportano
esecuzione di mansioni tecnico
- manuali elementari e/o
amministrative semplici lo
svolgimento delle quali presuppone
conoscenze preliminari non
specializzate. |
4 |
3p |
Dal 3° livello regionale in vigore
sono inserite le posizioni di
lavoro che comportano esecuzioni
di mansioni che presuppongono
preparazione professionale ed
autonomia vincolata da
prescrizioni tecniche di carattere
generale. |
|
4p |
A) dal 4° livello regionale in
vigore sono inserite le qualifiche
di provenienza iniziali ed
intermedie della carriera
esecutiva e qualifiche equiparate
e comunque tutte le altre
qualifiche e posizioni non
indicate nel successivo punto B). |
5 |
4p |
B) dal 4° livello regionale sono
inserite le qualifiche di
provenienza terminali della
carriera esecutiva e qualifiche
equiparate anche conseguite in
applicazione dell'articolo 68 del
D.P.R. 748/1972. |
|
5p |
C) dal 5° livello regionale in
vigore sono inserite le qualifiche
iniziali e intermedie della
carriera di concetto e qualifiche
equiparate e comunque tutte le
altre qualifiche e posizioni non
indicate nel successivo punto D). |
6 |
5p |
D) dal 5° livello regionale in
vigore sono inserite le qualifiche
di provenienza terminali della
carriera di concetto e qualifiche
equiparate anche conseguite in
applicazione dell'articolo 68 del
D.P.R. 748/1972. |
|
6p |
E) dal 6°- livello regionale in
vigore sono inserite le qualifiche
di provenienza inferiori a quella
di direttore di divisione aggiunto
e qualifiche equiparate e comunque
tutte le altre qualifiche e
posizioni inquadrate nel 6°
livello e non indicate nel
successivo punto F). |
7 |
6p |
F) dal 6 livello regionale in
vigore sono inserite le seguenti
qualifiche di provenienza:
ingegnere, medico, chimico,
statistico, attuario, ecologo,
agronomo, geologo, procuratore
legale, architetto, urbanista,
veterinario, econometrista,
analista di sistemi di produrre e
di organizzazione. |
TABELLA D
Titoli di studio richiesti per l'accesso ai livelli funzionali
Livelli funzionali |
TITOLI DI STUDIO |
Dirigente
|
Diploma di
laurea e specializzazione e/o abilitazione, ove richiesta
dall'ordinamento concernente il posto a concorso |
Esperto
|
Diploma di laurea e
specializzazione e/o abilitazione professionale, se richiesta
|
Istruttore |
Diploma di laurea |
Collaboratore |
Diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale, se
richiesto |
Applicato |
Oper. Spec. Licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione
professionale, se richiesta
|
Operatore Qualif. |
Licenza della
scuola media
dell'obbligo e qualificazione professionale, se richiesta
|
Commesso |
Compimento dell'obbligo
scolastico |
Ausiliario |
Compimento dell'obbligo scolastico |
Art. 46.
(Norme finanziarie).
All'onere derivante dalla presente
legge, valutato per l'anno 1980 in lire 500.000.000, si provvede con la
disponibilità esistente nei Capitolo 1003101 e 1003103 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 1980.
Per gli oneri successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente
spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della
legge 16-5-1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge
di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che
l'accompagna.
Art. 47.
(Dichiarazione d'urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 35 dello statuto ed entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria.
(1) Comma aggiunto con art. 2 L.R. 15 giugno 1981, n. 9.
(3) Comma aggiunto con art. 5 L.R. 15 giugno 1981, n. 9.
(4) Comma aggiunto con art. 6 L.R. 15 giugno 1981, n. 9.
(5) Comma aggiunto con art. 7 L.R. 15 giugno 1981, n. 9.
(6) Comma aggiunto con art. 9 L.R. 15 giugno 1981, n. 9.
(7) Tabella così modificata con L.R. 16 maggio 1980, n. 8 e con L.R. 21 marzo 1983, n.
12.
(8) Tabella così sostituita con art. 13 L.R. 15 giugno 1981, n. 9.
(9) Vedi art. 12 L.R. n. 9/1981 per elevazione del limite.
(10) Comma aggiunto con art. 14 L.R. n. 9/1981.
(11) Comma così sostituito con art. 16 L.R. n. 9/1981.
(12) Vedi art. 24 L.R. n. 9/1981 per interpretazione del presente articolo.
(13) Comma così modificato con art. unico L.R. 10 luglio 1987, n. 20.
(14) Comma aggiunto con art. unico L.R. 10 luglio 1987, n. 20.