LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 15
Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali - Recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario, per il periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1978.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità della legge)

1. Il recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1978 è disciplinato, per quanto attiene all'ordinamento della Regione Calabria, dalla presente legge che ha valore, ad ogni effetto, dal 1 ottobre 1978 salvo quanto stabilito ai successivi articoli 24 e 29.

2. Ogni disposizione di legge regionale che sia incompatibile con quanto stabilito con la presente legge deve intendersi abrogata.

3. Restano in vigore tutte le disposizioni di leggi regionali vigenti che disciplinano fattispecie non espressamente regolate dalla presente legge.

4. Rimangono altresì in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, che disciplinano la competenza del Presidente del Consiglio regionale e dell'ufficio della Presidenza in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso gli uffici del Consiglio.

Art. 2
(Rinvio alla normativa statale)

1. Nei casi non previsti dalla presente legge e da altre leggi della Regione Calabria in materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale si osservano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato che comunque non comportino oneri di natura economica.

Art. 3
(Validità del contratto)

1. Il periodo di validità del contratto triennale recepito con la presente legge scade il 31.12.1978.

TITOLO II

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Capo I
Il ruolo regionale

Art. 4
(Ruolo unico)

1. Il personale della Regione è collocato in un unico ruolo regionale.

2. Il numero dei posti di ruolo o la loro ripartizione nei livelli funzionali saranno definitivamente determinati dalla legge sull'ordinamento amministrativo della Regione Calabria.

Art. 5
(Determinazione dei livelli funzionali)

1. Gli impiegati della Regione sono collocati nel ruolo unico e assegnati ad uno dei seguenti otto livelli funzionali:

- dirigente
- esperto
- istruttore
- collaboratore
- applicato operatore specializzato
- operatore qualificato
- commesso
- ausiliario

2. La dotazione dei posti per i singoli livelli funzionali del ruolo unico, nelle more dell'entrata in vigore della legge sull'ordinamento amministrativo della Regione Calabria è provvisoria mente stabilita nella tabella A, di cui al successivo art. 44.

Art. 6
(Dirigente)

1. Sono comprese nel livello di dirigente le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessività di retta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo, con la definizione dei processi attuativi.

2. La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell'unità organica complessa di cui indirizza l'attività verificandone la corrispondenza ai programmi di lavoro.

3. È caratterizzato da:

- autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dalla amministrazione;

- apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità del l'unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

4. Comporta la responsabilità:

- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni di carattere genera le impartite;
- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti, operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

5. Il livello comprende posizioni di lavoro individuate a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate all'articolo seguente.

6. Le posizioni di lavoro del livello di dirigente richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze organizzative della Regione.

7. Il dirigente provvede, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonché delle direttive del coordinatore del settore, al buon funzionamento del servizio cui è preposto, assicurando la legalità, l'imparzialità, l'efficienza e l'economicità della gestione

8. In particolare:

a) esercita i compiti e le facoltà a lui direttamente attribuiti o delegati e adotta i provvedimenti di competenza;

b) coadiuva il coordinatore del settore nello svolgimento dell'azione amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;

c) predispone le norme di esecuzione concernenti il funzionamento degli uffici e l'azione amministrativa di competenza;

d) cura lo studio, l'impostazione, l'aggiornamento e l'analisi delle rilevazioni nelle materie di competenza;

e) assicura il miglior impiego del personale.

9. Per l'accesso al livello di dirigente è richiesta la laurea, nonché una specializzazione e abilitazione professionale, ove richiesta dalle caratteristiche del singolo posto, oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno 6 anni, nell'esercizio di professioni libere o nell'impiego pubblico a livello direttivo.

Art. 7
(Esperto)

1. Sono comprese nel livello di esperto le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca,studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro al la cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito di una unità organica complessa.

2. La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa, con compiti d'indirizzo dell'attività degli addetti.

3. È caratterizzato da:

- autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità

- apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità della unità organica complessa alla quale appartiene.

4. Comporta la responsabilità:

- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni emanate nell'attività d'indirizzo dell'eventuale unità di lavoro;
- dell'attuazione dei programmi di lavoro, esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

5. L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

6. L'esperto adotta altresì gli atti amministrativi attribuiti alla sua competenza da leggi o regolamenti.

7. Per l'accesso al livello di esperto è richiesta la laurea, nonché la specializzazione o la abilitazione professionale ove prevista dalle caratteristi che del singolo posto.

Art. 8
(Istruttore)

1. Sono inserite nel livello d'istruttore le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

2. Il livello è caratterizzato da:

- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.

3. Comporta responsabilità:

- delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;

- degli orientamenti dati, a livello tecnico, ed altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale. L'attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

4. Nei corsi di formazione professionale comporta attività d'insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

5. Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base cor rispondente a quella stabilita per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello Per l'accesso al livello si richiede il possesso di un diploma di laurea.

Art. 9
(Collaboratore)

1. Sono inserite nel livello di collaboratore le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati, anche complessi e complessa di dati semplici.

2. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al livello.

3. Il livello è caratterizzato da:

- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

- responsabilità professionale dei propri compiti; può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, o in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione.

4. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete:

- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell'unità organizzativa in cui è inserito.

5. Nei corsi di formazione professionale comporta attività d'insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani d'insegnamento.

6. È caratterizzato da:

- autonomia nell'ambito della funzione docente;

- responsabilità professionale dei propri compiti;

- apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico-organizzativo del corso, e più in generale, del centro di formazione.

Art. 10
(Applicato-operatore specializzato)

1. Sono inserite nel livello di applicato-operatore specializzato le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni amministrative-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

2. È caratterizzato da:

- autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di procedure e prassi definitive;

- piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

- apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

- rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

3. Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione d'impianti tecnici complessi, nonché a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia, mansioni queste ultime che - omogenee o complementari - costituiscono una unica posizione di lavoro.

4. L'applicato svolge mansioni di ufficio di tipo esecutivo e d'ordine, a carattere prevalentemente ripetitivo (dattilografia, stenografia, protocollo, classificazione e archiviazione di documenti, compilazione di documenti a tema prestabilito, lavori di scritturazione, di registrazione,di perforazione, di numerazione, elaborazione contabili e simili) che richiedono generiche cognizioni professionali e pratica d'ufficio.

5. L'operatore specializzato svolge mansioni che richiedono cognizioni tecnico-pratiche a livello di specializzazione professionale, con eventuale responsabilità di coordinamento e vigilanza di un gruppo di operatori o di settori specifici di lavorazione, anche con propria autonomia funzionale.

Art. 11
(Operatore qualificato)

1. Sono inserite nel livello di operatore qualificato le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

2. Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

3. Il livello è caratterizzato da:

- iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;

- un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

- prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti all'uso dello strumento tecnico utilizzato;

- apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

4. Il personale, compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonché di compiti amministrativi semplici.

Art. 12
(Commesso)

1. Sono inserite nel livello di commesso le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche-preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti e apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

2. L'esecuzione dei compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.

3. Il livello è caratterizzato da:

- iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;
- autonomia vincolata da istruzioni semplici;
- apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

4. Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonché della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici, di dislocazioni di fascicoli ed oggetti di ufficio, di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature.

Art. 13
(Ausiliario)

1. Sono inserite nel livello di ausiliario le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

Art. 14
(La funzione di coordinamento)

1. La funzione di coordinamento è unica.

2. L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni 5, revocabile, rinnovabile, è attribuito, con provvedimento di Giunta o dell'ufficio di presidenza del Consiglio, al personale inserito nell'ottavo livello funzionale, di cui conserva le funzioni tenendo conto delle specifiche professionalità e competenze, nonché delle mansioni svolte a seguito d'incarichi conferiti con atti formali.

3. L'attribuzione dell'incarico si riferisce:

- al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto all'organizzazione delle strutture della Regione;
- al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o per la elaborazione e/o l'attuazione di progetti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

4. Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 25% della retribuzione iniziale del livello ottavo. Il numero dei coordinatori non può superare il sesto della dotazione organica del livello di dirigente.

5. Il dirigente incaricato della funzione di coordinamento provvede anche, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, al buon funzionamento del settore cui sia preposto, assicurando la legalità, la imparzialità, l'efficienza e l'economicità della gestione.

6. In particolare:

a) esercita i compiti e le funzioni a lui direttamente attribuiti o delegati e adotta i provvedimenti amministrativi di competenza;
b) coadiuva gli organi della Regione nello svolgimento dell'azione amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;
c) predispone elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le relative proposte di variazione;
d) predispone elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali per le attività di competenza;
e) adotta e promuove, nei limiti delle proprie facoltà, gli interventi di attuazione dei programmi e dei progetti debitamente approvati;
f) sovraintende al miglior impiego del personale nell'ambito del settore.

7. Fino all'approvazione della legge di organizzazione delle strutture della Regione l'incarico di coordinatore è attribuito sulla base delle strutture di fatto esistenti all'entrata in vigore della presente legge, fermi i limiti temporali di cui al secondo comma. 

Capo II
La costituzione del rapporto d'impiego

Art. 15
(Accesso ai livelli del ruolo regionale)

1. Ai livelli di cui all'art. 5 della presente legge si accede, salvo i casi stabiliti dalle leggi dello Stato, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale, che determina altresì le modalità ed i titoli specifici di studio per l'ammissione,le prove ed i programmi di esame, in rapporto alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.

2. I concorsi pubblici per i livelli da ausiliario fino a collaboratore, comportano la effettuazione almeno di una prova scritta e di una prova ora le; i concorsi pubblici per i livelli da istruttore a dirigente comportano la effettuazione almeno di due prove scritte e di una prova orale.

3. Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato nell'ambito dei posti vacanti; possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponi bili entro un anno dalla data di approvazione del bando. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Art. 16
(Requisiti di ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai livelli del ruolo regionale)

1. Per la partecipazione ai concorsi previsti nel precedente art., oltre ai requisiti particolari previsti di volta in volta nei singoli bandi, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) buona condotta morale e civile;
d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35;
e) idoneità fisica all'impiego.

2. Per i concorsi a posti di dirigente, il limite massimo di età è stabilito in 40 anni.

3. I limiti di età di cui ai precedenti due commi non si applicano per gli impiegati di ruolo dello Stato e degli enti pubblici, anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per l'accesso al pubblico impiego presso lo Stato.

4. Il passaggio da un livello del ruolo regionale ad altro superiore avviene per concorso pubblico per titoli ed esami.

5. Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento alla unità superiore, è riservato agli impiegati della Regione con la seguente anzianità di servizio senza demerito, purché in possesso almeno del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto normalmente per l'accesso al livello per il quale è indetto il singolo concorso da esperto a dirigente; 5 anni nel livello funzionale di appartenenza:

- da istruttore a esperto: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da collaboratore ad istruttore: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da applicato a collaboratore: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da operatore qualificato a applicato-operatore specializzato: 3 anni nel livello funzionale di appartenenza, ovvero 5 anni complessivamente nei livelli funzionali di operatore qualificato e di commesso;
- da commesso a applicato-operatore specializzato: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da commesso a operatore-qualificato: 3 anni nel livello funzionale di appartenenza, ovvero 5 anni complessivamente nei livelli funzionali di ausiliario e commesso;
- da ausiliario a operatore qualificato: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza;
- da ausiliario a commesso: 5 anni nel livello funzionale di appartenenza.

6. La riserva non opera nel caso in cui venga messo a concorso un unico posto. I posti non utilizzati nel singolo concorso in favore degli impiegati aventi titolo alla riserva sono attribuiti agli altri concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria.

7. Non è ammessa la deroga al possesso del titolo di studio previsto, per ciascun livello, dalla tabella D di cui al successivo art. 44 in caso di concorso per posti per l'esercizio delle cui funzioni il possesso dello specifico titolo di studio sia prescritto dalla legge.

Art. 17
(Svolgimento dei concorsi)

1. I concorsi consistono in un accertamento comparato d'idoneità attraverso la valutazione di eventuali titoli e/o di prove, che possono essere scritte, pratiche ed orali, secondo modalità e procedimenti che saranno fissati nei singoli bandi e, comunque, rapportati alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso. Per l'assunzione ai posti di ausiliario e di commesso, la valutazione comparativa dei candidati può essere effettuata anche sulla base dei titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti del suo nucleo familiare.

2. Lo svolgimento dei concorsi è regolato salvo diversa disposizione, dalla presente legge regionale e per quanto non espressamente previsto, dalle norme dettate per i concorsi dello Stato.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono presiedute da un componente della Giunta regionale.

4. La loro composizione può variare da un minimo di 5 membri ad un massimo di 7 membri compreso il Presidente.

5. Tali membri - escluso il Presidente sono scelti fra impiegati della Regione e fra esperti e ne fa parte un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che abbia un livello non inferiore a quello dei posti messi a concorso.

6. Nelle commissioni composte da 5 membri gli esperti sono 1 o 2, nelle commissioni composte da 7 membri gli esperti sono 2 o 3.

7. Per i concorsi pubblici per i livelli da ausiliario ad istruttore, le commissioni giudicatrici sono composte da 5 membri; per i concorsi pubblici per i livelli di esperto e di dirigente, le commissioni giudicatrici sono composte da 7 membri.

8. Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate a impiegati della Regione, di livello pari o superiore a quello di collaboratore.

Art. 18
(Graduatoria finale)

1. La graduatoria del singolo concorso, sulla base della graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice tenendo conto della somma dei punteggi attribuiti per i titoli e per le singole prove, è approvata dalla Giunta regionale, riscontrata la legittimità delle operazioni concorsuali.

2. La graduatoria finale è redatta applicando in favore del personale regionale la riserva dei posti di cui al 5 comma del precedente articolo 16.

3. La graduatoria di cui al precedente comma esplica la sua efficacia ai fini del conferimento secondo il suo ordine di ulteriori nomine a copertura dei posti che si rendono vacanti nello anno successivo alla data della sua approvazione, salvo che i posti derivanti da ampliamento dell'organico intervenuto successivamente all'espletamento del singolo concorso. 

Art. 19
(Nomina) 

1. La nomina in prova a impiegato regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale nei limiti dei posti disponibili alla data di emanazione del decreto stesso e secondo lo ordine della graduatoria finale.

2. Il rapporto d'impiego decorre,agli effetti giuridici ed economici, dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio, su preventiva produzione dei documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti generali e particolari richiesti dal bando di concorso per il posto conferito, in difetto di che non si fa luogo all'adozione del decreto di nomina da parte del Presidente della Giunta regionale.

3. Per particolari ragioni, la data di assunzione del servizio può essere prorogata con atto del Presidente della Giunta regionale per non più di 30 giorni, salvo il caso di assolvimento di obblighi militari nonché di puerperio e maternità per i periodi che comportano l'astensione obbligatoria dal lavoro.

4. In caso di mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita, l'interessato si intende decaduto dal diritto alla nomina. 

Art. 20
(Periodo di prova)

1. La durata del periodo di prova è di sei mesi di servizio effettivo.

2. Ai fini del compimento del periodo di prova, non sono considerate come servizio le essenze di cui all'art. 24 (congedo straordinario retribuito: lett. ab- f- g- i, congedo straordinario non retribuito) della presente legge.

3. Entro un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova il Presidente della Giunta regionale, su conforme motivata deliberazione della Giunta regionale, può disporre la effettuazione di un secondo periodo di prova della durata di mesi 6. La nomina diviene definitiva qualora entro un mese dalla scadenza del periodo di prova, non sia stato adottato alcun provvedimento.

4. Gli impiegati provenienti da diverso livello del ruolo regionale sono esentati dal periodo di prova.

5. Gli impiegati all'atto dell'assunzione in prova, devono rendere davanti al Presidente della Giunta regionale o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula:"Prometto di essere fede le alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e della collettività".

6. Gli impiegati all'atto del conseguimento della nomina in via definitiva, devono prestare giuramento davanti al Presidente della Giunta regionale o ad un suo delegato in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e della collettività".

7. Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dell'impiego.

Art. 21
(Residenza)

1. L'impiegato ha l'obbligo di stabilire la propria residenza nel comune ove ha sede l'ufficio. tuttavia può essere autorizzato dal coordinatore dal quale funzionalmente dipende a stabilire la propria residenza in un comune diverso, quando ciò sia ritenuto conciliabile con il normale adempimento dei doveri d'ufficio.

2. L'autorizzazione non è richiesta quando il dipendente risiede in comune distante non oltre 50 Km dalla sede dello ufficio.

3. Per i coordinatori l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale a seconda della rispettiva dipendenza funzionale.

4. Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione. 

Art. 22
(Orario di servizio e di riposo settimanale) 

1. L'orario di servizio è fissato in ore 36 settimanali.

2. La distribuzione giornaliera dell'orario settimanale è stabilita con delibera della Giunta, previa contrattazione con i rappresentanti sindacali del personale: essa può anche prevedere più forme di orario, in relazione alle esigenze operative dei servizi.

3. Nei riguardi del personale addetto al Consiglio regionale provvede l'ufficio di Presidenza con le medesime forme e modalità previste al comma precedente. L'impiegato ha diritto di essere libero dal servizio nei giorni festivi, considerati tali dalla legge 25 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni.

4. L'impiegato, per esigenze d'ufficio, è tenuto a prestare servizio anche oltre l'orario d'obbligo, con diritto a compenso per lavoro straordinario.

5. All'impiegato compete, per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, un compenso pari a L. 400 orarie.

6. Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.

7. La normativa di cui al precedente comma non si applica per le prestazioni che, per ragioni della specifica funzione, debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

8. I compensi per servizio ordinario notturno festivo non sono pensionabili e non sono soggetti a contributi.

9. La Regione accerta, anche con sistemi meccanici o elettronici, ovvero mediante il competente ufficio del settore del personale, il rispetto dell'orario di lavoro che in relazione alle esigenze operative dei servizi può anche essere articolato, con adeguata regolamentazione, in base a criteri di flessibilità.

Art. 23
(Congedo ordinario) 

1. L'impiegato ha diritto ad un congedo ordinario retribuito dalla durata di 26 e 30 giorni lavorativi, a seconda che l'orario di servizio sia articolato su 5 o 6 giorni lavorativi.)

2. Agli impiegati sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nello anno solare, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

3. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

4. Per l'anno solare di assunzione, spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio.

5. Il congedo ordinario è irrinunciabile Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per esigenze eccezionali di servizio; in tal caso dovrà essere goduto entro il primo semestre dell'anno successivo. 

Art. 24
(Congedi straordinari)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge l'impiegato sul la base di idonea documentazione, può fruire di congedi straordinari così disciplinati:

Congedo straordinario retribuito:

a) per matrimonio giorni 15 continuativi, compreso quello di celebrazione del rito;
b) per esami: fino a 20 giorni nell'anno, nelle giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltrecchè nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la se de ove si effettua la prova disti oltre 100 Km. dalla residenza.
c) per donazione di sangue per il giorno del prelievo;
d) per cure: fino ad un mese, per muti lati, invalidi civili, invalidi di guerra e per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;
e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno, su semplice richiesta;
f) per cure ai figli inferiori a 3 anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell'arco del triennio a trattamento intero, con facoltà di controllo me dico da parte della regione.
g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 1204 del 30.12.1971 e successive modificazioni con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;
h) per la frequenza di corsi legali di studio: fino ad un limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con lo obbligo di cessare immediatamente della fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta.
L'istituto si applica ad un numero di impiegati non superiore al 3% dell'organico per ciascun anno scolastico.

i) per richiamo alle armi e per obblighi di leva, nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

2. Congedo straordinario non retribuito:

a) fino ad un anno per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia previa autorizzazione con atto del Presidente della Regione;
b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a 3 anni, dopo il primo mese di congedo retribuito, con facoltà di controllo medico da parte della Regione.

3. Il congedo straordinario non retribuito riduce proporzionalmente il congedo ordinario; quello di cui al punto a) non è utile anche ai fini giuridici ed economici.

6. È abrogato l'art. 26 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.

Art. 25
(Assenza per malattia)

1. L'impiegato, nell'ipotesi di malattia, ha titolo di assentarsi dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo massimo continuativo di 26 mesi.

2. Due periodi di assenza per malattia si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata quando tra essi non intercorre un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

3. La durata complessiva dell'assenza non può in ogni caso superare i 26 mesi in un quinquennio. Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.

4. Nel corso delle assenze per malattia all'impiegato compete il seguente trattamento economico.
- intero, per i primi 13 mesi;
- ridotto al 50% con conservazione integrale degli assegni per carichi di famiglia, per i successivi 7 mesi;
- nessun emolumento per i restanti 6 mesi.

5. Il periodo di assenza per il quale è dovuto l'intero trattamento economico è costituito dai primi 13 mesi di ogni nuova aspettativa.

6. Qualora l'infermità che è motivo del l'assenza sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'assenza, il diritto dell'impiegato agli assegni interi, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

7. Il tempo trascorso in assenza per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza. L'assenza per malattia eccedente i 30 giorni comporta la riduzione proporzionale del congedo ordinario. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia, è facoltà dell'amministrazione verificare lo stato e la durata della malattia stessa con le seguenti modalità:

1) nell'immediato, attraverso i servizi ispettivi dell'ente che eroga all'impiegato l'assistenza mutualistica. Ove questi non siano in condizione di provvedere a mezzo di ufficiale sanitario o dal medico designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione.

2) successivamente, avvalendosi delle strutture della Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

8. Alle visite per tale accertamento può assistere un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

9. L'impiegato è sempre tenuto a dare comunicazione immediata e comunque entro la mattinata, dell'impossibilità di prestare servizio a causa di malattia ed a produrre certificato medico se lo stato di malattia si prolunghi oltre 2 giorni lavorativi.

10. Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Art. 26
(Mutamento di mansioni per inidoneità fisica)

1. Nei confronti dell'impiegato riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, la Regione non può provvedere alla dispensa del servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie del livello rivestito, appartenenti allo stesso livello funzionale retribuito od a livello inferiore.

2. In quest'ultimo caso l'impiegato avrà diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

Capo III
Il trattamento economico

Art. 27
(Trattamento economico di livello)

1. Il trattamento economico del personale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva, stabilito all'art. 45 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975. Esso è costituito:

- dallo stipendio previsto per i singoli livelli funzionali dalla tabella B) di cui all'art. 44;
- dalla tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno,in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;
- dalla indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia, nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

2. Lo stipendio iniziale lordo è suscettibile d'incrementi per scatti e classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) cinque classi stipendiali, oltre la iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16% costante sull'iniziale del livello; le classi sono attribuite dal giorno successivo a quello di maturazione;

b) scatti del 2,50% sullo stipendio iniziale aumentato dalle classi in godimento. Gli scatti si conseguono dopo il 2, 5, 8, 12, 14, 17, 19 e 22,anno di servizio e sono assorbibili all'atto delle acquisizioni della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 22 anno sono illimitati. Gli scatti sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione;

c) ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio non si computano gli anni in cui gli impiegati abbiano riportato una nota di demerito, ovvero siano incorsi in altre sanzioni disciplinari, eccezione fatta per il richiamo scritto.

Art. 28
(Trattamento economico in caso di passaggio a livello

superiore)

1. In caso di passaggio al livello superiore a seguito di positiva partecipazione ad un pubblico concorso indetto dalla Regione, il trattamento economico da attribuire all'impiegato viene determinato nella misura e con i criteri di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 191 del 1 giugno 1979.

Art. 29
(Lavoro straordinario)

1. A far tempo dal 1 giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni per lavoro straordinario, che hanno carattere eccezionale, sono fissate nel limite individuale di 150 ore annue e debbono in ogni caso rispondere ad effettive comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente disposte dall'assessore competente per materia.

2. La Giunta regionale, previa ricerca d'intesa sui criteri tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, può annualmente deliberare che, in deroga al limite di cui al precedente comma, venga autorizzato l'espletamento di lavoro straordinario sino ad un massimo di 300 ore annue individuali per il personale impegnato in particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

3. Il lavoro straordinario può eccezionalmente essere compensato in accordo con l'impiegato, con il riposo sostitutivo o con particolari adattamenti di orario. 

Art. 30
(Retribuzione del lavoro straordinario)

1. Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso ragguagliato a 1/175 della retribuzione mensile iniziale del livello attribuito all'impiegato maggiorata del rateo della relativa 13.ma mensilità e moltiplicando l'importo ottenuto per il coefficiente 1,15.

2. Detto coefficiente è elevato a 1,30 per il lavoro straordinario reso nelle ore notturne dei giorni feriali, nonché nelle ore diurne dei giorni considerati festivi per legge, e a 1,50 per il lavoro straordinario prestato nelle ore notturne dei giorni considerati festivi per legge.

3. Le quote orarie così determinate sono ulteriormente maggiorate da un importo pari ad 1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile vigente al 1 gennaio di ciascun anno.

4. Sulle misure risultanti va operato lo arrotondamento per eccesso a lira intera.

5. Per ore notturne s'intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.

6. Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi per lavoro straordinario si provvede con ordinanza del Presidente della Giunta regionale,nel rispetto dei massimali ammissibili, in base alle comunicazioni mensili dei responsabili dei settori, controllate dal responsabile del settore per il personale.

Art. 31
(Trattamento economico di missione di trasferimento e di

prima sistemazione)

1. Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato,nei limiti dei principi stabiliti dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal D.P.R. 26 gennaio 1978, n. 513, con legge regionale.

2. Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura e alla entità dei compiti da svolgere.

3. Le ore di lavoro straordinario compiuto in missione concorrono con quelle effettuate in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzabili, solo ove trattasi di attività resa in rappresentanza e per conto della Regione.

4. A far tempo dal 1 giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la diaria per i livelli funzionali regionali è determinata:

- dirigente-esperto-istruttore-collaboratore L. 19.100;
- applicato-operaio specializzato, operaio qualificato, commesso, ausiliario L. 14.000 maggiorata ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero del Tesoro 10 maggio 1979 e successive ride terminazioni di cui all'art. 1 legge 26 7.1978, n. 417.

5. Alla liquidazione ed al pagamento del trattamento di missione si provvede con ordinanza del Presidente della Giunta regionale in base alle comunicazioni inviate mensilmente dai singoli dirigenti che ne assumono la responsabilità, controllate dal dirigente responsabile del settore del personale.

6. L'ordinanza di cui al comma precedente, per il personale assegnato agli uffici del Consiglio regionale, è adotta ta dal Presidente del Consiglio. 

Art. 32
(Equo indennizzo)

1. La Regione, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, corrisponde all'impiegato non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'INAIL un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita.

2. Valgono al riguardo le norme contenute nell'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché negli artt. 48-49 e 50 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 868 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono estese al personale della Regione le norme dello Stato che dovessero modificare e integrare la normativa di cui al precedente comma.

Art. 33
(Patrocinio legale)

1. La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.

2. Nell'esame dei singoli casi si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti i possibili conflitti di interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

Capo IV
La mobilità del personale regionale

Art. 34
(Trasferimento)

1. Il trasferimento si realizza con l'assegnazione dell'impiegato ad altra sede di lavoro anche al di fuori della circoscrizione comunale ove è situata la sede di provenienza; esso può essere su richiesta o d'ufficio.

2. Nel caso in cui il trasferimento al di fuori della circoscrizione comunale della sede di provenienza comporti tempi di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano che superano la durata di 30 minuti, esso si effettua portandone a conoscenza tutto il personale per la formulazione di opportune graduatorie tra i dipendenti del livello funzionale e professionale uguale a quello richiesto per la sede di desti nazione sulla base dei criteri oggettivi concordati con OO.SS. a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio, condizioni di salute.

3. Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, la individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non superi la durata di trenta minuti.

4. Ove non vi siano richieste d'impiegati del livello del posto da ricoprire mediante trasferimento, la Regione provvede d'ufficio.

5. Allo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, la Regione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata non superiore a 30 giorni, non rinnovabili.

 Art. 35
(Mobilità territoriale) 

1. In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alla Regione, e per un periodo non superiore a due anni l'impiegato per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso un diverso ufficio regionale o alle dipendenze di altro ente presso una sede di servizio distante dalla circoscrizione della precedente sede non oltre 40 Km., ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

2. In tal caso, la Regione o l'ente presso il quale l'impiegato presta servizio provvedono a rimborsare all'impiegato la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

3. Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

4. Ciascun ente deve ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con carattere di flessibilità nel rispetto dell'orario settimanale obbligatorio di servizio che favoriscano la possibilità degli impiegati di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

5. Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei d'impiegati per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla specifica disciplina prevista per tale istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento dei compiti propri del livello professionale posseduto, da effettuarsi mediante uno dei mezzi di trasporto dello ente, dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto dell'impiegato, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza.

Art. 36
(Comando)

1. Gli impiegati possono essere comandati a prestare servizio presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative.

2. Gli impiegati collocati in posizioni di comando, ai sensi del precedente comma, svolgono presso gli enti delegati mansioni proprie del livello di appartenenza e dipendono funzionalmente dagli stessi enti delegati.

3. Il personale regionale può altresì essere comandato a prestare servizio presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

4. È consentito inoltre, su assenso del l'impiegato interessato, il comando di personale presso altre Regioni e presso gli enti pubblici, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale. È parimenti consentito, con gli stessi criteri, il comando presso la Regione d'impiegati di altre Regioni e di enti pubblici.

5. Ove il comando comporti utilizzo dell'impiegato in uffici regionali aventi sede in comune diverso da quello dello ufficio di provenienza, è corrisposto il trattamento di missione fino a un massimo di 240 giorni, con i criteri e per gli importi previsti dall'ordinamento dell'ente di appartenenza del singolo impiegato comandato.

6. Si applicano quindi i criteri di cui all'art. precedente, per il periodo eccedente i primi 240 giorni di comando, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

Capo V 
Diritti politici e sindacali 

Art. 37
(Svolgimento di incarichi pubblici) 

1. L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento di incarichi pubblici - prevista dall'art. 2 della legge n. 1078/ 1966 e da altre norme legislative - non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

2. La Regione, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI, procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retributivi di cui al comma che precede, graduandoli opportunamente in relazione all'entità degli incarichi svolti.

3. Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.

Art. 38
(Atti discriminatori)

1. È vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le libertà personali e sindacali degli impiegati, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero.

2. L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di pregiudizio all'impiegato nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto contrario è nullo.

Art. 39
(Diritto di associazione e di attività sindacale)

1. Gli impiegati hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale al l'interno delle unità amministrative della Regione.

2. Gli impiegati hanno diritto di riunir si nei luoghi ove prestano servizio fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corri sposta la normale retribuzione.

3. Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o una parte di essi, sono indette dalle OO.SS. e comunicate per iscritto al Presidente della Giunta regionale, possibilmente 2 giorni prima, allo scopo di regolare lo uso dei locali.

4. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso nei termini di cui sopra, dirigenti sindacali anche non dipendenti della Regione.

5. Gli impiegati hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno ed a livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.

6. La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato, entro 30 giorni, secondo le modalità indicate dalle organizzazioni sindacali.

Art. 40
(Aspettativa e permessi per attività sindacale)

1. I dipendenti regionali, per funzioni di carattere sindacale nazionale, sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali, il contingente complessivo di aspettative per le Regioni a statuto ordinario è fissato il rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. Il coordinamento tra Regioni e organizzazioni sindacali sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le organizzazioni sindacali indicano la ripartizione dei contingenti di aspettative nazionali.

4. In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge-quadro del pubblico impiego, nella Regione un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale, su richiesta della rispettiva organizzazione sindacale.

5. Agli impiegati collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nel livello di appartenenza.

6. L'aspettativa ha termine per la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale e comporta il rientro immediato dell'impiegato nella propria sede di servizio.

7. Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuali complessive per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per gli impiegati in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

8. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta regionale d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

9. Le aspettative sindacali sono considerate periodo di servizio a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.

Art. 41
(Locali in uso alle organizzazioni sindacali e diritto di affissione)

1. Nel capoluogo della Regione viene assicurata permenentemente la disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Regione pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

2. All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per la affissione di pubblicazioni testi o comunicati inerenti la materia sindacale o di lavoro.

Art. 42
(Tutela dei dirigenti delle rappresentanze sindacali)

1. Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio e il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali può essere disposto solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza.

TITOLO III
ESPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 43
(Criteri di primo inquadramento nei livelli funzionali) 

1. Con decorrenza 1 ottobre 1978 gli impiegati regionali sono inquadrati nella posizione giuridica-economica individua le secondo i seguenti criteri:

A) l'attribuzione del nuovo livello funzionale avviene sulla base dei criteri di corrispondenza previsti dalla tabella C) e relative note esplicative, di cui all'art. 44 della presente legge;

B) vengono introdotti i seguenti ulteriori meccanismi d'inquadramento contestuale, fermo restando che è in ogni caso escluso da essi il personale che comunque, anche per effetto dell'applicazione della presente legge, abbia con seguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'ente o la amministrazione di provenienza, tale da risultare in livello funzionale corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 D.P.R. 748/1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio).

2. È consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:

- dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;

- dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167);

- dal V livello (167) al VI livello (178); mediante concorso interno per soli titoli, riservato al personale regionale in possesso di un'anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30.9.1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1 aprile 1976.

3. Sono titoli utili ai fini della formazione delle graduatorie conseguenti all'espletamento del concorso interno il titolo di studio, l'anzianità di servizio eccedente gli anni 8, la vincita e la idoneità in concorsi pubblici per titoli ed esami o per soli esami.

4. L'inquadramento nel livello conseguito a seguito della positiva partecipazione al concorso interno di cui al presente comma, ha decorrenza giuridica dal 1 ottobre 1978.

5. I posti messi a concorso non possono superare il 30% della dotazione organica complessiva delle qualifiche di appartenenza alla data del 30 settembre 1978. In relazione agli eventuali posti sovrannumerari che potrebbero derivarne, sono resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, tali posti potranno essere conferiti man mano che cessano le posizioni sovrannumerarie. In ogni caso restano immutati gli effetti economici dell'inquadramento, come stabiliti ai succesivi punti E F) e G).

C) Il personale con la qualifica di funzionario alla data del 30 settembre 1978, è inquadrato al livello di esperto se in possesso alla detta data di anzianità di tre anni di servizio effettivo, applicandosi lo stesso meccanismo economico adottato per il generale inquadramento da effettuarsi in attuazione della presente legge.

6. Se in possesso di una anzianità inferiore, tale personale viene inquadrato nel livello d'istruttore fino al compimento di 3 anni di servizio in funzione direttive e a partire da quel momento è automaticamente reinquadrato nel livello di esperto con lo stesso meccanismo economico già adottato in sede di inquadramento nel livello d'istruttore.

D) I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma della tabella C) di cui all'art. 44, dovrebbero essere inquadrati al livello di collaboratore, vengono inquadrati al livello d'istruttore se esercitano una funzione docente per l'esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale siano in possesso. A questi impiegati non si applica il disposto del precedente punto C).

E) La posizione economica nel livello d'inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 - comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili - più i seguenti importi mensili lordi - comprensivi delle somme di cui alla legge regionale 21 maggio 1977, n. 16 - sulla base degli stipendi iniziali di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 e successive modificazioni, stipendi, corrispondenti alle singole qualifiche di appartenenza, non tenendo si conto dell'indennità integrativa speciale e secondo le fasce retributive così stabilite:

- fino a L.2.000.000 = annui: L.55.000 mens.
- fino a L.3.000.000 = annui: L.47.000 mens.
- fino a L.4.000.000 = annui: L.43.000 mens.
- oltre a L.4.000.000 = annui:L.40.000 mens.

7. La posizione economica individuale come sopra determinata rappresenta lo stipendio attribuito all'impiegato regionale con decorrenza 1 ottobre 1978, salva l'applicazione dei successivi criteri di cui al presente articolo.

F) La posizione giuridica d'inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale, come determinata al precedente punto E). Ove non si riscontri coincidenze d'importi, la posizione giuridica d'inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla detta posizione economica individuale.

G) All'impiegato viene altresì riconosciuto il maturato in itinere,consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi.

8. Al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente punto F.

9. La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

1) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15 giorni;

2) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dallo scatto e dalla classe immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

Se l'impiegato nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste il rateo di scatto si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturati;

3) qualora i ratei di scatto e di classe in corso di conseguimento nella progressione economica prevista dall'art. 75 della L.R. 28 marzo 1975, n.9 e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 - definiti nel loro valore con la procedura prevista ai numeri 1) e 2) - sommati alla posizione economica individuale come determinata nel precedente punto F), diano nella nuova progressione un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;

4) qualora a seguito dell'operazione di cui al precedente numero 3), l'impiegato non consegua una posizione giuridica superiore, il maturato in itinere sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica d'inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale nella nuova progressione economica rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d'inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50% dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva, conseguentemente, i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica d'inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità

5) nel caso che a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica superio re con il procedimento di cui al numero 3) residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale, di scatto o classe,immediatamente successiva: in tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tale mensilità corrisponde e - dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta, se eccedente il 50% dell'incremento mensile stesso - il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva sarà ridotto di un pari numero di mensilità.

11. Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato in itinere risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello d'inquadramento l'impiegato si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

H) Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge e successivamente al concorso interno per soli titoli di cui al punto B) del presente articolo, la riserva è aumentata al 35% dei posti; vi è ammesso il personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a quest'ultimo o appartenente al livello ancora sottostante purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, semprechè sussista in entrambi i casi un'anzianità alla data del decreto di approvazione del bando di un anno nel livello di appartenenza.

12. È escluso dalla partecipazione a tale concorso con i particolari benefici sopra previsti il personale che comunque, anche per effetto dell'applicazione della presente legge, abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione tale da risultare in livello funzionale corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 D.P.R. 748/1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconosci mento di titoli di studio); è parimente escluso il personale che beneficia del meccanismo d'inquadramento contestuale, di cui al punto B) del presente articolo.

Art. 44
(Personale di cui alla legge regionale 19 gennaio 1977, n. 4)

1. È immesso nel ruolo reg.le il persona le di cui alla legge regionale 19.1.'77 n.4in servizio alla Regione da almeno 2 anni e 8 mesi alla data del 1 ottobre 1978, che sia in possesso di tutti i requisiti di legge per l'accesso ai pubblici impieghi ad eccezione del limite massimo di età.

2. L'inquadramento avviene, con decorrenza dall'1.10.1978 nei livelli funzionali di operatore qualificato, di applicato e di collaboratore in relazione rispettivamente ai compiti previsti per a gente tecnico, assistente, collaboratore per ciascun impiegato nel provvedimento di assunzione.

3. L'inquadramento ha luogo con i criteri di cui alle lettere E) - F) e G) del precedente articolo 43.

Art. 45
(Tabelle)

1. Per consentire l'adeguato svolgimento dei compiti nei settori della sanità e della formazione professionale in armonia con i principi sanciti nelle leggi 21 dicembre 1978, n. 845, e 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per predisporre i nuovi posti in cui inquadrare il personale di cui alla legge regionale n. 4 del 18 gennaio 1977 nonché il personale trasferito o messo a disposizione della Regione e non assegnato definitivamente ad altri enti, di cui alla legge 22 luglio 1977, n. 382, e provvedimenti normativi di attuazione, l'organico della Regione viene ampliato per complessive 567 unità rispetto a quello approvato con legge regionale 26 maggio 1979, n. 8.

2. All'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determinerà con proprio provvedimento il numero dei posti in ciascun livello funzionale riservato al personale trasferito o messo a disposizione della Regione e non assegnato definitivamente ad altri enti, di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvedimenti normativi di attuazione.

3. Si approvano le seguenti tabelle:

TABELLA A): Organico del personale della Regione Calabria

Livelli funzionali Posti

Dirigente 215
Esperto 300
Istruttore 650
Collaboratore 650
Applicato-operatore specializzato 420
Operatore qualificato 165
Commesso 170
Ausiliario 10

Totale generale 2.580

TABELLA B): Tabella degli stipendi

Livel. fun. Stip.annuo iniziale Parametro

Dirigente 5.994.000 333
Esperto 3.960.000 220
Istruttore 3.204.000 178
Collaboratore 3.006.000 167
App.Oper.spec. 2.556.000 142
Operatore qual. 2.340.000 130
Commesso 2.088.000 116
Ausiliario 1.800.000 110

TABELLA C): Tabella di corrispondenza tra qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, e livelli funzionali.

Qualif. funz. Livello Liv. funz. Note L.R. 28-3-75, n. 9

Dirigente di settore VIII Dirigente
Funzionario VII Esperto 6p
VI Istruttore 6p-5p
Collaboratore V Collaboratre 5p-4p
Assistente IV Appl. Oper. spec. 4p-3p
Agente tecnico III Oper.qualif. 3p-2p
Commesso II Commesso 2p-1p
Ausiliario I Ausiliario 1p

Esplicitazione della Tabella C)

Liv. contrattuale Liv. reginale ESPLICITAZIONE

1 1p Dal 1 livello regionale in vigore sono inserite le posizioni che concernono esclusivamente attività di pulizia.

2 1p Dal 1 e 2 livello regionale in vigore sono 2p inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinda da conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti semplici.

3 2p Dal 2 e 3 livello regionale in vigore sono inserite 3p le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari e/o amministrative semplici lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

4 3p Dal 3 livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni che presuppongono preparazione professionale ed autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale.

4p A) dal 4 livello regionale in vigore sono inserite le quali fiche di provenienza iniziali ed intermedie della carriera esecutiva e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto B).

5 4p B) dal 4 livello regionale sono inserite le qualifiche di provenienza terminali dalla carriera esecutiva e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del D.P. R. 748/72.

5p C) dal V livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche iniziali e intermedie della carriera di concetto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto D).

6p 5p D) dal 5 livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera di concetto e qualifiche equiparate anche conseguito in applicazione dello art. 68 del D.P.R. 748/72.

6p E) dal 6 livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza inferiori a quella di direttore di divisione aggiunto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni inquadrate nel 6 livello e non indicate nel successivo punto F).

7 6p F) dal 6 livello regionale in vigore sono inserite le seguenti qualifiche di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico, attuario, ecologo, agronomo, geologo, procuratore legale, architetto, urbanista, veterinario, econometrista, analista di sistemi di produzione e di organizzazione.

TABELLA D): Titoli di studio richiesti per l'accesso ai livelli funzionali.

Livelli funzionali Tit. di studio

Dirigente Diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione, ove richiesta dall'ordinamento concernente il posto a concorso.

Esperto Diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale, se richiesta.

Istruttore Diploma di laurea.

Collaboratore Diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma professionale, se richiesto.

Appl.Oper.Spec. Licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale, se richiesta.

Operatore qualif. Licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale, se richiesta.

Commesso Compimento dell'obbligo scolastico.

Ausiliario Compimento dell'obbligo scolastico.

Art. 46
(Norme finanziarie)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 500.000.000, si provvede con la disponibilità esistente nei capitoli 1003101 e 1003103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

2. Per gli oneri successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che la accompagna.

Art. 47
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 35 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.