LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. 15
Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento
giuridico ed economico degli impiegati regionali - Recepimento
dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle
regioni a statuto ordinario, per il periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre
1978.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalità della legge)
1. Il recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il
personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1 gennaio
1976 - 31 dicembre 1978 è disciplinato, per quanto attiene
all'ordinamento della Regione Calabria, dalla presente legge che ha
valore, ad ogni effetto, dal 1 ottobre 1978 salvo quanto stabilito ai
successivi articoli 24 e 29.
2. Ogni disposizione di legge regionale che sia incompatibile con
quanto stabilito con la presente legge deve intendersi abrogata.
3. Restano in vigore tutte le disposizioni di leggi regionali vigenti
che disciplinano fattispecie non espressamente regolate dalla presente
legge.
4. Rimangono altresì in vigore tutte le norme di cui alla legge
regionale 28 marzo 1975, n. 9, che disciplinano la competenza del
Presidente del Consiglio regionale e dell'ufficio della Presidenza in
ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso gli
uffici del Consiglio.
Art. 2
(Rinvio alla normativa statale)
1. Nei casi non previsti dalla presente legge e da altre leggi della
Regione Calabria in materia di stato giuridico e di trattamento
economico del personale si osservano le disposizioni vigenti per gli
impiegati civili dello Stato che comunque non comportino oneri di natura
economica.
Art. 3
(Validità del contratto)
1. Il periodo di validità del contratto triennale recepito con la
presente legge scade il 31.12.1978.
TITOLO II
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
Capo I
Il ruolo regionale
Art. 4
(Ruolo unico)
1. Il personale della Regione è collocato in un unico ruolo
regionale.
2. Il numero dei posti di ruolo o la loro ripartizione nei livelli
funzionali saranno definitivamente determinati dalla legge
sull'ordinamento amministrativo della Regione Calabria.
Art. 5
(Determinazione dei livelli funzionali)
1. Gli impiegati della Regione sono collocati nel ruolo unico e
assegnati ad uno dei seguenti otto livelli funzionali:
- dirigente
- esperto
- istruttore
- collaboratore
- applicato operatore specializzato
- operatore qualificato
- commesso
- ausiliario
2. La dotazione dei posti per i singoli livelli funzionali del ruolo
unico, nelle more dell'entrata in vigore della legge sull'ordinamento
amministrativo della Regione Calabria è provvisoria mente stabilita
nella tabella A, di cui al successivo art. 44.
Art. 6
(Dirigente)
1. Sono comprese nel livello di dirigente le posizioni di lavoro che
comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole
complessività di retta alla formulazione e realizzazione dei programmi
nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo, con la
definizione dei processi attuativi.
2. La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità
organizzativa dell'unità organica complessa di cui indirizza l'attività
verificandone la corrispondenza ai programmi di lavoro.
3. È caratterizzato da:
- autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro
dell'unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente
organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il
profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione
affidati, secondo gli indirizzi politico-amministrativi, i piani e i
programmi anche pluriennali definiti dalla amministrazione;
- apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della
funzionalità del l'unità organica complessa, alla quale appartiene o
della quale è responsabile, in rapporto all'intera organizzazione
regionale.
4. Comporta la responsabilità:
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni di carattere genera le impartite;
- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a
livello generale, degli obiettivi stabiliti, operando mediante verifiche
e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati
previsti dai programmi di lavoro.
5. Il livello comprende posizioni di lavoro individuate a livello di
specializzazione, analogamente a quelle elencate all'articolo seguente.
6. Le posizioni di lavoro del livello di dirigente richiedono
peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto
alle esigenze organizzative della Regione.
7. Il dirigente provvede, in applicazione delle leggi e dei
regolamenti, nonché delle direttive del coordinatore del settore, al
buon funzionamento del servizio cui è preposto, assicurando la legalità,
l'imparzialità, l'efficienza e l'economicità della gestione
8. In particolare:
a) esercita i compiti e le facoltà a lui direttamente attribuiti o
delegati e adotta i provvedimenti di competenza;
b) coadiuva il coordinatore del settore nello svolgimento dell'azione
amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza
superiore alla propria;
c) predispone le norme di esecuzione concernenti il funzionamento
degli uffici e l'azione amministrativa di competenza;
d) cura lo studio, l'impostazione, l'aggiornamento e l'analisi delle
rilevazioni nelle materie di competenza;
e) assicura il miglior impiego del personale.
9. Per l'accesso al livello di dirigente è richiesta la laurea,
nonché una specializzazione e abilitazione professionale, ove richiesta
dalle caratteristiche del singolo posto, oltre ad una adeguata
esperienza professionale acquisita, per almeno 6 anni, nell'esercizio di
professioni libere o nell'impiego pubblico a livello direttivo.
Art. 7
(Esperto)
1. Sono comprese nel livello di esperto le posizioni di lavoro che
comportano attività di ricerca,studio ed elaborazione per la
predisposizione di provvedimenti od interventi diretti all'attuazione
dei programmi di lavoro al la cui formulazione è tenuto a collaborare
nell'ambito di una unità organica complessa.
2. La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità
organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell'ambito
dell'unità organica complessa, con compiti d'indirizzo dell'attività
degli addetti.
3. È caratterizzato da:
- autonomia per l'attuazione dei programmi di lavoro di competenza o
assegnati all'unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonché per la
realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca,
studio ed elaborazione affidate; l'autonomia è comunque esercitata
nell'ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali
indicazioni di priorità
- apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il
miglioramento della funzionalità della unità organica complessa alla
quale appartiene.
4. Comporta la responsabilità:
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni emanate nell'attività d'indirizzo dell'eventuale
unità di lavoro;
- dell'attuazione dei programmi di lavoro, esercitando controlli e
verifiche periodici ed occasionali anche complessi.
5. L'attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul
conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
6. L'esperto adotta altresì gli atti amministrativi attribuiti alla
sua competenza da leggi o regolamenti.
7. Per l'accesso al livello di esperto è richiesta la laurea, nonché
la specializzazione o la abilitazione professionale ove prevista dalle
caratteristi che del singolo posto.
Art. 8
(Istruttore)
1. Sono inserite nel livello d'istruttore le posizioni di lavoro che
comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la
preparazione di provvedimenti tecnico-amministrativi o interventi
preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione
sono tenute a collaborare nell'ambito dell'unità organica in cui sono
inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l'indirizzo di
altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
2. Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei
compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della
funzionalità dell'unità organica in cui è inserito.
3. Comporta responsabilità:
- delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in
collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;
- degli orientamenti dati, a livello tecnico, ed altre posizioni di
lavoro a minor contenuto professionale. L'attività è soggetta a
controlli e verifiche periodiche e di massima.
4. Nei corsi di formazione professionale comporta attività
d'insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).
5. Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche
dell'insegnamento da impartire, una preparazione di base cor rispondente
a quella stabilita per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media
unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile
alla professionalità prevista più in generale per l'accesso al livello
Per l'accesso al livello si richiede il possesso di un diploma di
laurea.
Art. 9
(Collaboratore)
1. Sono inserite nel livello di collaboratore le posizioni di lavoro
che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile
di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati, anche
complessi e complessa di dati semplici.
2. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie
della qualificazione professionale di base necessaria per l'accesso al
livello.
3. Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito di prescrizioni di massima e complesse
riferite a procedure generali e prassi definite;
- responsabilità professionale dei propri compiti; può comportare
indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto
professionale, o in casi eccezionali e per unità operative a carattere
esecutivo, una responsabilità di organizzazione.
4. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed
occasionali, anche complete:
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei
compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità
dell'unità organizzativa in cui è inserito.
5. Nei corsi di formazione professionale comporta attività
d'insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine,
strumenti. Richiede conoscenze teorico-tecnico professionali
riconducibili alla professionalità prevista dai piani d'insegnamento.
6. È caratterizzato da:
- autonomia nell'ambito della funzione docente;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione
didattico-organizzativo del corso, e più in generale, del centro di
formazione.
Art. 10
(Applicato-operatore specializzato)
1. Sono inserite nel livello di applicato-operatore specializzato le
posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni
amministrative-contabili e tecniche o tecnico-manuali, lo svolgimento
delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo
amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede
l'uso di mezzi o strumenti complessi o l'utilizzo di dati anche
complessi nell'ambito di procedure prevalentemente ripetitive.
2. È caratterizzato da:
- autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale
ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell'ambito di
procedure e prassi definitive;
- piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i
cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure
immediate ma di massima;
- apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione
complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione
delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;
- rischi specifici derivanti dall'uso normale degli strumenti e delle
attrezzature tecniche utilizzate.
3. Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di
natura specialistica nel campo agricolo-forestale e della installazione,
conduzione, manutenzione e riparazione d'impianti tecnici complessi,
nonché a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e
tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/o dattilografia,
mansioni queste ultime che - omogenee o complementari - costituiscono
una unica posizione di lavoro.
4. L'applicato svolge mansioni di ufficio di tipo esecutivo e
d'ordine, a carattere prevalentemente ripetitivo (dattilografia,
stenografia, protocollo, classificazione e archiviazione di documenti,
compilazione di documenti a tema prestabilito, lavori di scritturazione,
di registrazione,di perforazione, di numerazione, elaborazione contabili
e simili) che richiedono generiche cognizioni professionali e pratica
d'ufficio.
5. L'operatore specializzato svolge mansioni che richiedono
cognizioni tecnico-pratiche a livello di specializzazione professionale,
con eventuale responsabilità di coordinamento e vigilanza di un gruppo
di operatori o di settori specifici di lavorazione, anche con propria
autonomia funzionale.
Art. 11
(Operatore qualificato)
1. Sono inserite nel livello di operatore qualificato le posizioni di
lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali elementari
e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone
conoscenze preliminari non specializzate.
2. Richiede l'utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature
anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione
ordinaria.
3. Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell'ambito delle mansioni attribuite;
- un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;
- prestazioni implicanti l'esposizione a rischi specifici conseguenti
all'uso dello strumento tecnico utilizzato;
- apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.
4. Il personale, compreso nel livello è addetto a compiti di
conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti
tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa
ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di
automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche;
di esecuzione di operazioni colturali agricolo-forestali; nonché di
compiti amministrativi semplici.
Art. 12
(Commesso)
1. Sono inserite nel livello di commesso le posizioni di lavoro
comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle
quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche-preliminari.
Richiede utilizzazione di strumenti e apparecchiature semplici o
comunque di uso elementare o comune.
2. L'esecuzione dei compiti è svolta in modo integrato, configurando
una unica posizione di lavoro.
3. Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell'ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti
attribuiti;
- autonomia vincolata da istruzioni semplici;
- apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma
la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.
4. Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di
anticamera e aula, regolando l'accesso del pubblico agli uffici e
fornendo informazioni semplici di custodia, di sorveglianza di locali e
uffici nonché della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento
di telefonate da centralini semplici, di dislocazioni di fascicoli ed
oggetti di ufficio, di prelievo, distribuzione e spedizione di
corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di
esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature.
Art. 13
(Ausiliario)
1. Sono inserite nel livello di ausiliario le posizioni di lavoro che
concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni
elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.
Art. 14
(La funzione di coordinamento)
1. La funzione di coordinamento è unica.
2. L'incarico di coordinatore, conferito a tempo determinato per un
periodo non superiore ad anni 5, revocabile, rinnovabile, è attribuito,
con provvedimento di Giunta o dell'ufficio di presidenza del Consiglio,
al personale inserito nell'ottavo livello funzionale, di cui conserva le
funzioni tenendo conto delle specifiche professionalità e competenze,
nonché delle mansioni svolte a seguito d'incarichi conferiti con atti
formali.
3. L'attribuzione dell'incarico si riferisce:
- al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante
dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto
all'organizzazione delle strutture della Regione;
- al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari
o per la elaborazione e/o l'attuazione di progetti specificatamente
previsti dal programma regionale di sviluppo.
4. Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è
stabilito nella misura fissa del 25% della retribuzione iniziale del
livello ottavo. Il numero dei coordinatori non può superare il sesto
della dotazione organica del livello di dirigente.
5. Il dirigente incaricato della funzione di coordinamento provvede
anche, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, al buon
funzionamento del settore cui sia preposto, assicurando la legalità, la
imparzialità, l'efficienza e l'economicità della gestione.
6. In particolare:
a) esercita i compiti e le funzioni a lui direttamente attribuiti o
delegati e adotta i provvedimenti amministrativi di competenza;
b) coadiuva gli organi della Regione nello svolgimento dell'azione
amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza
superiore alla propria;
c) predispone elementi per la formazione del progetto di bilancio
preventivo e per le relative proposte di variazione;
d) predispone elementi per la formazione dei programmi annuali e
pluriennali per le attività di competenza;
e) adotta e promuove, nei limiti delle proprie facoltà, gli interventi
di attuazione dei programmi e dei progetti debitamente approvati;
f) sovraintende al miglior impiego del personale nell'ambito del
settore.
7. Fino all'approvazione della legge di organizzazione delle strutture
della Regione l'incarico di coordinatore è attribuito sulla base delle
strutture di fatto esistenti all'entrata in vigore della presente legge,
fermi i limiti temporali di cui al secondo comma.
Capo II
La costituzione del rapporto d'impiego
Art. 15
(Accesso ai livelli del ruolo regionale)
1. Ai livelli di cui all'art. 5 della presente legge si accede, salvo i
casi stabiliti dalle leggi dello Stato, mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, bandito con decreto del Presidente della Giunta
regionale, che determina altresì le modalità ed i titoli specifici di
studio per l'ammissione,le prove ed i programmi di esame, in rapporto
alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.
2. I concorsi pubblici per i livelli da ausiliario fino a collaboratore,
comportano la effettuazione almeno di una prova scritta e di una prova
ora le; i concorsi pubblici per i livelli da istruttore a dirigente
comportano la effettuazione almeno di due prove scritte e di una prova
orale.
3. Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello
funzionale viene determinato nell'ambito dei posti vacanti; possono
essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponi bili entro
un anno dalla data di approvazione del bando. Le nomine a tali posti
sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso
venga espletato prima.
Art. 16
(Requisiti di ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai livelli del ruolo regionale)
1. Per la partecipazione ai concorsi previsti nel precedente art., oltre
ai requisiti particolari previsti di volta in volta nei singoli bandi,
sono richiesti i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) buona condotta morale e civile;
d) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35;
e) idoneità fisica all'impiego.
2. Per i concorsi a posti di dirigente, il limite massimo di età è
stabilito in 40 anni.
3. I limiti di età di cui ai precedenti due commi non si applicano per
gli impiegati di ruolo dello Stato e degli enti pubblici, anche
economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi
speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per
l'accesso al pubblico impiego presso lo Stato.
4. Il passaggio da un livello del ruolo regionale ad altro superiore
avviene per concorso pubblico per titoli ed esami.
5. Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento alla unità
superiore, è riservato agli impiegati della Regione con la seguente
anzianità di servizio senza demerito, purché in possesso almeno del
titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto normalmente
per l'accesso al livello per il quale è indetto il singolo concorso da
esperto a dirigente; 5 anni nel livello funzionale di appartenenza:
- da istruttore a esperto: 5 anni nel livello funzionale di
appartenenza;
- da collaboratore ad istruttore: 5 anni nel livello funzionale di
appartenenza;
- da applicato a collaboratore: 5 anni nel livello funzionale di
appartenenza;
- da operatore qualificato a applicato-operatore specializzato: 3 anni
nel livello funzionale di appartenenza, ovvero 5 anni complessivamente
nei livelli funzionali di operatore qualificato e di commesso;
- da commesso a applicato-operatore specializzato: 5 anni nel livello
funzionale di appartenenza;
- da commesso a operatore-qualificato: 3 anni nel livello funzionale di
appartenenza, ovvero 5 anni complessivamente nei livelli funzionali di
ausiliario e commesso;
- da ausiliario a operatore qualificato: 5 anni nel livello funzionale
di appartenenza;
- da ausiliario a commesso: 5 anni nel livello funzionale di
appartenenza.
6. La riserva non opera nel caso in cui venga messo a concorso un unico
posto. I posti non utilizzati nel singolo concorso in favore degli
impiegati aventi titolo alla riserva sono attribuiti agli altri
concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria.
7. Non è ammessa la deroga al possesso del titolo di studio previsto,
per ciascun livello, dalla tabella D di cui al successivo art. 44 in
caso di concorso per posti per l'esercizio delle cui funzioni il
possesso dello specifico titolo di studio sia prescritto dalla legge.
Art. 17
(Svolgimento dei concorsi)
1. I concorsi consistono in un accertamento comparato d'idoneità
attraverso la valutazione di eventuali titoli e/o di prove, che possono
essere scritte, pratiche ed orali, secondo modalità e procedimenti che
saranno fissati nei singoli bandi e, comunque, rapportati alla
professionalità richiesta per i posti messi a concorso. Per l'assunzione
ai posti di ausiliario e di commesso, la valutazione comparativa dei
candidati può essere effettuata anche sulla base dei titoli relativi al
carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei
componenti del suo nucleo familiare.
2. Lo svolgimento dei concorsi è regolato salvo diversa disposizione,
dalla presente legge regionale e per quanto non espressamente previsto,
dalle norme dettate per i concorsi dello Stato.
3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto
del Presidente della Giunta regionale e sono presiedute da un componente
della Giunta regionale.
4. La loro composizione può variare da un minimo di 5 membri ad un
massimo di 7 membri compreso il Presidente.
5. Tali membri - escluso il Presidente sono scelti fra impiegati della
Regione e fra esperti e ne fa parte un rappresentante designato dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che abbia un
livello non inferiore a quello dei posti messi a concorso.
6. Nelle commissioni composte da 5 membri gli esperti sono 1 o 2, nelle
commissioni composte da 7 membri gli esperti sono 2 o 3.
7. Per i concorsi pubblici per i livelli da ausiliario ad istruttore, le
commissioni giudicatrici sono composte da 5 membri; per i concorsi
pubblici per i livelli di esperto e di dirigente, le commissioni
giudicatrici sono composte da 7 membri.
8. Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate a impiegati
della Regione, di livello pari o superiore a quello di collaboratore.
Art. 18
(Graduatoria finale)
1. La graduatoria del singolo concorso, sulla base della graduatoria di
merito formulata dalla commissione giudicatrice tenendo conto della
somma dei punteggi attribuiti per i titoli e per le singole prove, è
approvata dalla Giunta regionale, riscontrata la legittimità delle
operazioni concorsuali.
2. La graduatoria finale è redatta applicando in favore del personale
regionale la riserva dei posti di cui al 5 comma del precedente articolo
16.
3. La graduatoria di cui al precedente comma esplica la sua efficacia ai
fini del conferimento secondo il suo ordine di ulteriori nomine a
copertura dei posti che si rendono vacanti nello anno successivo alla
data della sua approvazione, salvo che i posti derivanti da ampliamento
dell'organico intervenuto successivamente all'espletamento del singolo
concorso.
Art. 19
(Nomina)
1. La nomina in prova a impiegato regionale è disposta con decreto del
Presidente della Giunta regionale nei limiti dei posti disponibili alla
data di emanazione del decreto stesso e secondo lo ordine della
graduatoria finale.
2. Il rapporto d'impiego decorre,agli effetti giuridici ed economici,
dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio, su preventiva
produzione dei documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti
generali e particolari richiesti dal bando di concorso per il posto
conferito, in difetto di che non si fa luogo all'adozione del decreto di
nomina da parte del Presidente della Giunta regionale.
3. Per particolari ragioni, la data di assunzione del servizio può
essere prorogata con atto del Presidente della Giunta regionale per non
più di 30 giorni, salvo il caso di assolvimento di obblighi militari nonché
di puerperio e maternità per i periodi che comportano
l'astensione obbligatoria dal lavoro.
4. In caso di mancata assunzione del servizio, senza giustificato
motivo, alla data stabilita, l'interessato si intende decaduto dal
diritto alla nomina.
Art. 20
(Periodo di prova)
1. La durata del periodo di prova è di sei mesi di servizio effettivo.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova, non sono considerate
come servizio le essenze di cui all'art. 24 (congedo straordinario
retribuito: lett. ab- f- g- i, congedo straordinario non retribuito)
della presente legge.
3. Entro un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova il
Presidente della Giunta regionale, su conforme motivata deliberazione
della Giunta regionale, può disporre la effettuazione di un secondo
periodo di prova della durata di mesi 6. La nomina diviene definitiva
qualora entro un mese dalla scadenza del periodo di prova, non sia stato
adottato alcun provvedimento.
4. Gli impiegati provenienti da diverso livello del ruolo regionale sono
esentati dal periodo di prova.
5. Gli impiegati all'atto dell'assunzione in prova, devono rendere
davanti al Presidente della Giunta regionale o ad un suo delegato, in
presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente
formula:"Prometto di essere fede le alla Repubblica Italiana, di
osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere
ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e della
collettività".
6. Gli impiegati all'atto del conseguimento della nomina in via
definitiva, devono prestare giuramento davanti al Presidente della
Giunta regionale o ad un suo delegato in presenza di due testimoni,
secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica
Italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione,
di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse
dell'amministrazione e della collettività".
7. Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta
decadenza dell'impiego.
Art. 21
(Residenza)
1. L'impiegato ha l'obbligo di stabilire la propria residenza nel comune
ove ha sede l'ufficio. tuttavia può essere autorizzato dal coordinatore
dal quale funzionalmente dipende a stabilire la propria residenza in un
comune diverso, quando ciò sia ritenuto conciliabile con il normale
adempimento dei doveri d'ufficio.
2. L'autorizzazione non è richiesta quando il dipendente risiede in
comune distante non oltre 50 Km dalla sede dello ufficio.
3. Per i coordinatori l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente della
Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale a seconda
della rispettiva dipendenza funzionale.
4. Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede
l'ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta
particolare situazione.
Art. 22
(Orario di servizio e di riposo settimanale)
1. L'orario di servizio è fissato in ore 36 settimanali.
2. La distribuzione giornaliera dell'orario settimanale è stabilita con
delibera della Giunta, previa contrattazione con i rappresentanti
sindacali del personale: essa può anche prevedere più forme di orario,
in relazione alle esigenze operative dei servizi.
3. Nei riguardi del personale addetto al Consiglio regionale provvede
l'ufficio di Presidenza con le medesime forme e modalità previste al
comma precedente. L'impiegato ha diritto di essere libero dal servizio
nei giorni festivi, considerati tali dalla legge 25 maggio 1949, n. 260
e successive modificazioni.
4. L'impiegato, per esigenze d'ufficio, è tenuto a prestare servizio
anche oltre l'orario d'obbligo, con diritto a compenso per lavoro
straordinario.
5. All'impiegato compete, per il servizio ordinario notturno prestato
fra le ore 22 e le ore 6, un compenso pari a L. 400 orarie.
6. Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete
un compenso di L. 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata
superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L 1.350 se le
prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario
anzidetto, con un minimo di due ore.
7. La normativa di cui al precedente comma non si applica per le
prestazioni che, per ragioni della specifica funzione, debbono essere
eseguite esclusivamente di notte.
8. I compensi per servizio ordinario notturno festivo non sono
pensionabili e non sono soggetti a contributi.
9. La Regione accerta, anche con sistemi meccanici o elettronici, ovvero
mediante il competente ufficio del settore del personale, il rispetto
dell'orario di lavoro che in relazione alle esigenze operative dei
servizi può anche essere articolato, con adeguata regolamentazione, in
base a criteri di flessibilità.
Art. 23
(Congedo ordinario)
1. L'impiegato ha diritto ad un congedo ordinario retribuito dalla
durata di 26 e 30 giorni lavorativi, a seconda che l'orario di servizio
sia articolato su 5 o 6 giorni lavorativi.)
2. Agli impiegati sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nello anno solare, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.
4. Per l'anno solare di assunzione, spetta il congedo in misura
proporzionale al numero dei mesi di servizio.
5. Il congedo ordinario è irrinunciabile Il godimento del congedo entro
l'anno può essere rinviato o interrotto per esigenze eccezionali di
servizio; in tal caso dovrà essere goduto entro il primo semestre
dell'anno successivo.
Art. 24
(Congedi straordinari)
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge l'impiegato sul la base di idonea
documentazione, può fruire di congedi straordinari così disciplinati:
Congedo straordinario retribuito:
a) per matrimonio giorni 15 continuativi, compreso quello di
celebrazione del rito;
b) per esami: fino a 20 giorni nell'anno, nelle giornate di esame e di
effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltrecchè nella giornata
immediatamente precedente e seguente soltanto se la se de ove si
effettua la prova disti oltre 100 Km. dalla residenza.
c) per donazione di sangue per il giorno del prelievo;
d) per cure: fino ad un mese, per muti lati, invalidi civili, invalidi
di guerra e per servizio, previa idonea certificazione medica e con
dimostrazione delle avvenute terapie;
e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno, su semplice richiesta;
f) per cure ai figli inferiori a 3 anni e in stato di malattia: fino ad
un mese nell'arco del triennio a trattamento intero, con facoltà di
controllo me dico da parte della regione.
g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 1204 del
30.12.1971 e successive modificazioni con trattamento intero nel periodo
di astensione obbligatoria;
h) per la frequenza di corsi legali di studio: fino ad un limite
individuale di 150 ore per anno scolastico, con lo obbligo di cessare
immediatamente della fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi
ragione interrotta.
L'istituto si applica ad un numero di impiegati non superiore al 3%
dell'organico per ciascun anno scolastico.
i) per richiamo alle armi e per obblighi di leva, nei termini e con le
modalità previste dalle leggi vigenti.
2. Congedo straordinario non retribuito:
a) fino ad un anno per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia
previa autorizzazione con atto del Presidente della Regione;
b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a 3
anni, dopo il primo mese di congedo retribuito, con facoltà di controllo
medico da parte della Regione.
3. Il congedo straordinario non retribuito riduce proporzionalmente il
congedo ordinario; quello di cui al punto a) non è utile anche ai fini
giuridici ed economici.
6. È abrogato l'art. 26 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9.
Art. 25
(Assenza per malattia)
1. L'impiegato, nell'ipotesi di malattia, ha titolo di assentarsi dal
lavoro, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo massimo
continuativo di 26 mesi.
2. Due periodi di assenza per malattia si sommano agli effetti della
determinazione del limite massimo di durata quando tra essi non
intercorre un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal
fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o
straordinario retribuito.
3. La durata complessiva dell'assenza non può in ogni caso superare i 26
mesi in un quinquennio. Le assenze per congedo straordinario non
retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel
quinquennio.
4. Nel corso delle assenze per malattia all'impiegato compete il
seguente trattamento economico.
- intero, per i primi 13 mesi;
- ridotto al 50% con conservazione integrale degli assegni per carichi
di famiglia, per i successivi 7 mesi;
- nessun emolumento per i restanti 6 mesi.
5. Il periodo di assenza per il quale è dovuto l'intero trattamento
economico è costituito dai primi 13 mesi di ogni nuova aspettativa.
6. Qualora l'infermità che è motivo del l'assenza sia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo
dell'assenza, il diritto dell'impiegato agli assegni interi, escluse le
indennità per prestazioni di lavoro straordinario.
7. Il tempo trascorso in assenza per malattia è computato per intero ai
fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del
trattamento di quiescenza e previdenza. L'assenza per malattia eccedente
i 30 giorni comporta la riduzione proporzionale del congedo ordinario.
In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia, è facoltà
dell'amministrazione verificare lo stato e la durata della malattia
stessa con le seguenti modalità:
1) nell'immediato, attraverso i servizi ispettivi dell'ente che eroga
all'impiegato l'assistenza mutualistica. Ove questi non siano in
condizione di provvedere a mezzo di ufficiale sanitario o dal medico
designato da un ospedale a scelta dell'amministrazione.
2) successivamente, avvalendosi delle strutture della Unità Sanitaria
Locale competente per territorio.
8. Alle visite per tale accertamento può assistere un medico di fiducia
dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
9. L'impiegato è sempre tenuto a dare comunicazione immediata e comunque
entro la mattinata, dell'impossibilità di prestare servizio a causa di
malattia ed a produrre certificato medico se lo stato di malattia si
prolunghi oltre 2 giorni lavorativi.
10. Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta
in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver
luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata
ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
Art. 26
(Mutamento di mansioni per inidoneità fisica)
1. Nei confronti dell'impiegato riconosciuto fisicamente inidoneo in via
permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, la Regione non
può provvedere alla dispensa del servizio per motivi di salute prima di
aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture
organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in
mansioni diverse da quelle proprie del livello rivestito, appartenenti
allo stesso livello funzionale retribuito od a livello inferiore.
2. In quest'ultimo caso l'impiegato avrà diritto a conservare il
trattamento economico in godimento.
Capo III
Il trattamento economico
Art. 27
(Trattamento economico di livello)
1. Il trattamento economico del personale è informato al principio della
onnicomprensività e della chiarezza retributiva, stabilito all'art. 45
della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975. Esso è costituito:
- dallo stipendio previsto per i singoli livelli funzionali dalla
tabella B) di cui all'art. 44;
- dalla tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del
mese di dicembre di ogni anno,in misura pari a un dodicesimo
dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in
misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;
- dalla indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di
famiglia, nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati
civili dello Stato.
2. Lo stipendio iniziale lordo è suscettibile d'incrementi per scatti e
classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:
a) cinque classi stipendiali, oltre la iniziale, con scadenza al
compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il
valore delle classi è del 16% costante sull'iniziale del livello; le
classi sono attribuite dal giorno successivo a quello di maturazione;
b) scatti del 2,50% sullo stipendio iniziale aumentato dalle classi in
godimento. Gli scatti si conseguono dopo il 2, 5, 8, 12, 14, 17, 19 e
22,anno di servizio e sono assorbibili all'atto delle acquisizioni della
successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 22 anno sono illimitati.
Gli scatti sono attribuiti dal primo giorno del mese successivo a quello
di maturazione;
c) ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio
non si computano gli anni in cui gli impiegati abbiano riportato una
nota di demerito, ovvero siano incorsi in altre sanzioni disciplinari,
eccezione fatta per il richiamo scritto.
Art. 28
(Trattamento economico in caso di passaggio a livello
superiore)
1. In caso di passaggio al livello superiore a seguito di positiva
partecipazione ad un pubblico concorso indetto dalla Regione, il
trattamento economico da attribuire all'impiegato viene determinato
nella misura e con i criteri di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 191 del 1
giugno 1979.
Art. 29
(Lavoro straordinario)
1. A far tempo dal 1 giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, le prestazioni per lavoro straordinario, che
hanno carattere eccezionale, sono fissate nel limite individuale di 150
ore annue e debbono in ogni caso rispondere ad effettive comprovate
esigenze di servizio ed essere preventivamente disposte dall'assessore
competente per materia.
2. La Giunta regionale, previa ricerca d'intesa sui criteri tramite un
opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, può annualmente
deliberare che, in deroga al limite di cui al precedente comma, venga
autorizzato l'espletamento di lavoro straordinario sino ad un massimo
di 300 ore annue individuali per il personale impegnato in particolari e
definite funzioni o posizioni di lavoro.
3. Il lavoro straordinario può eccezionalmente essere compensato in
accordo con l'impiegato, con il riposo sostitutivo o con particolari
adattamenti di orario.
Art. 30
(Retribuzione del lavoro straordinario)
1. Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata
lavorativa è corrisposto un compenso ragguagliato a 1/175 della
retribuzione mensile iniziale del livello attribuito all'impiegato
maggiorata del rateo della relativa 13.ma mensilità e moltiplicando
l'importo ottenuto per il coefficiente 1,15.
2. Detto coefficiente è elevato a 1,30 per il lavoro straordinario reso
nelle ore notturne dei giorni feriali, nonché nelle ore diurne dei
giorni considerati festivi per legge, e a 1,50 per il lavoro
straordinario prestato nelle ore notturne dei giorni considerati festivi
per legge.
3. Le quote orarie così determinate sono ulteriormente maggiorate da un
importo pari ad 1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile
vigente al 1 gennaio di ciascun anno.
4. Sulle misure risultanti va operato lo arrotondamento per eccesso a
lira intera.
5. Per ore notturne s'intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore
6.
6. Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi per lavoro
straordinario si provvede con ordinanza del Presidente della Giunta
regionale,nel rispetto dei massimali ammissibili, in base alle
comunicazioni mensili dei responsabili dei settori, controllate dal
responsabile del settore per il personale.
Art. 31
(Trattamento economico di missione di trasferimento e di
prima sistemazione)
1. Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima
sistemazione è disciplinato,nei limiti dei principi stabiliti dalla
legge 26 luglio 1978, n. 417 e dal D.P.R. 26 gennaio 1978, n. 513, con
legge regionale.
2. Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro
straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della
missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente
legate alla natura e alla entità dei compiti da svolgere.
3. Le ore di lavoro straordinario compiuto in missione concorrono con
quelle effettuate in sede al raggiungimento dei limiti individuali
autorizzabili, solo ove trattasi di attività resa in rappresentanza e
per conto della Regione.
4. A far tempo dal 1 giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, la diaria per i livelli funzionali
regionali è determinata:
- dirigente-esperto-istruttore-collaboratore L. 19.100;
- applicato-operaio specializzato, operaio qualificato, commesso,
ausiliario L. 14.000 maggiorata ai sensi e per gli effetti del decreto
del Ministero del Tesoro 10 maggio 1979 e successive ride terminazioni
di cui all'art. 1 legge 26 7.1978, n. 417.
5. Alla liquidazione ed al pagamento del trattamento di missione si
provvede con ordinanza del Presidente della Giunta regionale in base
alle comunicazioni inviate mensilmente dai singoli dirigenti che ne
assumono la responsabilità, controllate dal dirigente responsabile del
settore del personale.
6. L'ordinanza di cui al comma precedente, per il personale assegnato
agli uffici del Consiglio regionale, è adotta ta dal Presidente del
Consiglio.
Art. 32
(Equo indennizzo)
1. La Regione, per infermità riconosciuta dipendente da causa di
servizio, corrisponde all'impiegato non soggetto all'obbligo
dell'iscrizione all'INAIL un equo indennizzo per la perdita
dell'integrità fisica eventualmente subita.
2. Valgono al riguardo le norme contenute nell'art. 68 del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, nonché negli artt. 48-49 e 50 del D.P.R. 3 maggio
1957, n. 868 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono estese al
personale della Regione le norme dello Stato che dovessero modificare e
integrare la normativa di cui al precedente comma.
Art. 33
(Patrocinio legale)
1. La Regione, nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi,
assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino
implicati, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento del
servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di
responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio.
2. Nell'esame dei singoli casi si avrà riguardo a tutti gli elementi di
valutazione disponibili, compresi quelli attinenti i possibili
conflitti di interesse fra l'amministrazione e il dipendente chiamato in
giudizio.
Capo IV
La mobilità del personale regionale
Art. 34
(Trasferimento)
1. Il trasferimento si realizza con l'assegnazione dell'impiegato ad
altra sede di lavoro anche al di fuori della circoscrizione comunale
ove è situata la sede di provenienza; esso può essere su richiesta o
d'ufficio.
2. Nel caso in cui il trasferimento al di fuori della circoscrizione
comunale della sede di provenienza comporti tempi di percorrenza dei
mezzi pubblici di trasporto extraurbano che superano la durata di 30
minuti, esso si effettua portandone a conoscenza tutto il personale per
la formulazione di opportune graduatorie tra i dipendenti del livello
funzionale e professionale uguale a quello richiesto per la sede di
desti nazione sulla base dei criteri oggettivi concordati con OO.SS. a
livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza,
condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio,
condizioni di salute.
3. Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti
sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, la individuazione
del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri
oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non superi la durata di trenta minuti.
4. Ove non vi siano richieste d'impiegati del livello del posto da
ricoprire mediante trasferimento, la Regione provvede d'ufficio.
5. Allo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi,
la Regione può derogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti
adottati d'ufficio per la durata non superiore a 30 giorni, non
rinnovabili.
Art. 35
(Mobilità territoriale)
1. In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal
trasferimento di personale alla Regione, e per un periodo non superiore
a due anni l'impiegato per esigenze di servizio ed a seguito di formale
provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso un diverso
ufficio regionale o alle dipendenze di altro ente presso una sede di
servizio distante dalla circoscrizione della precedente sede non oltre
40 Km., ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi
pubblici di trasporto.
2. In tal caso, la Regione o l'ente presso il quale l'impiegato presta
servizio provvedono a rimborsare all'impiegato la spesa per l'utilizzo
dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria
residenza e la nuova sede di lavoro nella misura eccedente la spesa già
sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla
precedente sede di lavoro.
3. Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di
trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di
destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di
usufruire di un servizio mensa esistente in zona, al medesimo prezzo
convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.
4. Ciascun ente deve ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con
carattere di flessibilità nel rispetto dell'orario settimanale
obbligatorio di servizio che favoriscano la possibilità degli impiegati
di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.
5. Non rientrano nella disciplina del presente articolo:
a) gli spostamenti temporanei d'impiegati per lo svolgimento in altre
località di compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili
come missioni, da sottoporre alla specifica disciplina prevista per
tale istituto;
b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario
svolgimento dei compiti propri del livello professionale posseduto, da
effettuarsi mediante uno dei mezzi di trasporto dello ente, dei mezzi
pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto dell'impiegato,
alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza.
Art. 36
(Comando)
1. Gli impiegati possono essere comandati a prestare servizio presso gli
enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative.
2. Gli impiegati collocati in posizioni di comando, ai sensi del
precedente comma, svolgono presso gli enti delegati mansioni proprie del
livello di appartenenza e dipendono funzionalmente dagli stessi enti
delegati.
3. Il personale regionale può altresì essere comandato a prestare
servizio presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.
4. È consentito inoltre, su assenso del l'impiegato interessato, il
comando di personale presso altre Regioni e presso gli enti pubblici,
per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per
consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento
professionale. È parimenti consentito, con gli stessi criteri, il
comando presso la Regione d'impiegati di altre Regioni e di enti
pubblici.
5. Ove il comando comporti utilizzo dell'impiegato in uffici regionali
aventi sede in comune diverso da quello dello ufficio di provenienza, è
corrisposto il trattamento di missione fino a un massimo di 240 giorni,
con i criteri e per gli importi previsti dall'ordinamento dell'ente di
appartenenza del singolo impiegato comandato.
6. Si applicano quindi i criteri di cui all'art. precedente, per il
periodo eccedente i primi 240 giorni di comando, nelle ipotesi di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo.
Capo V
Diritti politici e sindacali
Art. 37
(Svolgimento di incarichi pubblici)
1. L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario
all'espletamento di incarichi pubblici - prevista dall'art. 2 della
legge n. 1078/ 1966 e da altre norme legislative - non potrà eccedere le
12 ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per
incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.
2. La Regione, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI,
procederà con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei
permessi retributivi di cui al comma che precede, graduandoli
opportunamente in relazione all'entità degli incarichi svolti.
3. Con lo stesso atto sarà indicata la documentazione necessaria.
Art. 38
(Atti discriminatori)
1. È vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le
libertà personali e sindacali degli impiegati, l'esercizio dell'attività
sindacale e del diritto di sciopero.
2. L'esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di
pregiudizio all'impiegato nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto
contrario è nullo.
Art. 39
(Diritto di associazione e di attività sindacale)
1. Gli impiegati hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di
aderirvi e di svolgere attività sindacale al l'interno delle unità
amministrative della Regione.
2. Gli impiegati hanno diritto di riunir si nei luoghi ove prestano
servizio fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro
nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corri sposta la
normale retribuzione.
3. Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o
una parte di essi, sono indette dalle OO.SS. e comunicate per iscritto
al Presidente della Giunta regionale, possibilmente 2 giorni prima, allo
scopo di regolare lo uso dei locali.
4. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso nei termini di
cui sopra, dirigenti sindacali anche non dipendenti della Regione.
5. Gli impiegati hanno facoltà di rilasciare delega a favore della
propria organizzazione sindacale, per la riscossione dei contributi
sindacali, la cui misura viene fissata all'inizio di ogni anno ed a
livello nazionale dalle organizzazioni di categoria.
6. La relativa riscossione viene effettuata dall'amministrazione
mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato, entro 30
giorni, secondo le modalità indicate dalle organizzazioni sindacali.
Art. 40
(Aspettativa e permessi per attività sindacale)
1. I dipendenti regionali, per funzioni di carattere sindacale
nazionale, sono, a domanda da presentare per il tramite della competente
organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali, il
contingente complessivo di aspettative per le Regioni a statuto
ordinario è fissato il rapporto ad una unità ogni 5.000 dipendenti o
frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Il coordinamento tra Regioni e organizzazioni sindacali sulle
aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Le organizzazioni sindacali indicano la ripartizione dei contingenti
di aspettative nazionali.
4. In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito
della legge-quadro del pubblico impiego, nella Regione un rappresentante
per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale, su richiesta
della rispettiva organizzazione sindacale.
5. Agli impiegati collocati in aspettativa per motivi sindacali sono
corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in
forza delle norme vigenti nel livello di appartenenza.
6. L'aspettativa ha termine per la cessazione per qualsiasi causa del
mandato sindacale e comporta il rientro immediato dell'impiegato nella
propria sede di servizio.
7. Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti
sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto,
per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla
concorrenza di un monte ore annuali complessive per tutte le
organizzazioni sindacali di tre ore pro-capite per gli impiegati in
servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
8. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite
dalla Giunta regionale d'intesa con le rappresentanze sindacali del
personale regionale.
9. Le aspettative sindacali sono considerate periodo di servizio a
tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.
Art. 41
(Locali in uso alle organizzazioni sindacali e diritto di affissione)
1. Nel capoluogo della Regione viene assicurata permenentemente la
disponibilità di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. La Regione pone, altresì, di volta in volta, a disposizione delle
rappresentanze sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo
locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede
regionale.
2. All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le
rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi
spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per la
affissione di pubblicazioni testi o comunicati inerenti la materia
sindacale o di lavoro.
Art. 42
(Tutela dei dirigenti delle rappresentanze sindacali)
1. Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio e il comando dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali può essere disposto solo previo
nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza.
TITOLO III
ESPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 43
(Criteri di primo inquadramento nei livelli funzionali)
1. Con decorrenza 1 ottobre 1978 gli impiegati regionali sono inquadrati
nella posizione giuridica-economica individua le secondo i seguenti
criteri:
A) l'attribuzione del nuovo livello funzionale avviene sulla base dei
criteri di corrispondenza previsti dalla tabella C) e relative note
esplicative, di cui all'art. 44 della presente legge;
B) vengono introdotti i seguenti ulteriori meccanismi d'inquadramento
contestuale, fermo restando che è in ogni caso escluso da essi il
personale che comunque, anche per effetto dell'applicazione della
presente legge, abbia con seguito o consegua un passaggio di posizione,
qualunque sia stato l'ente o la amministrazione di provenienza, tale da
risultare in livello funzionale corrispondente a carriera superiore a
quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68
D.P.R. 748/1972, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di
mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto
retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento
di titoli di studio).
2. È consentito l'accesso al livello immediatamente superiore a quello
spettante:
- dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;
- dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167);
- dal V livello (167) al VI livello (178); mediante concorso interno per
soli titoli, riservato al personale regionale in possesso di
un'anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del
30.9.1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia
stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore
al 1 aprile 1976.
3. Sono titoli utili ai fini della formazione delle graduatorie
conseguenti all'espletamento del concorso interno il titolo di studio,
l'anzianità di servizio eccedente gli anni 8, la vincita e la idoneità
in concorsi pubblici per titoli ed esami o per soli esami.
4. L'inquadramento nel livello conseguito a seguito della positiva
partecipazione al concorso interno di cui al presente comma, ha
decorrenza giuridica dal 1 ottobre 1978.
5. I posti messi a concorso non possono superare il 30% della dotazione
organica complessiva delle qualifiche di appartenenza alla data del 30
settembre 1978. In relazione agli eventuali posti sovrannumerari che
potrebbero derivarne, sono resi indisponibili altrettanti posti in altri
livelli, tali posti potranno essere conferiti man mano che cessano le
posizioni sovrannumerarie. In ogni caso restano immutati gli effetti
economici dell'inquadramento, come stabiliti ai succesivi punti E F) e
G).
C) Il personale con la qualifica di funzionario alla data del 30
settembre 1978, è inquadrato al livello di esperto se in possesso alla
detta data di anzianità di tre anni di servizio effettivo, applicandosi
lo stesso meccanismo economico adottato per il generale inquadramento da
effettuarsi in attuazione della presente legge.
6. Se in possesso di una anzianità inferiore, tale personale viene
inquadrato nel livello d'istruttore fino al compimento di 3 anni di
servizio in funzione direttive e a partire da quel momento è
automaticamente reinquadrato nel livello di esperto con lo stesso
meccanismo economico già adottato in sede di inquadramento nel livello
d'istruttore.
D) I docenti che operano nel settore della formazione professionale i
quali, a norma della tabella C) di cui all'art. 44, dovrebbero essere
inquadrati al livello di collaboratore, vengono inquadrati al livello
d'istruttore se esercitano una funzione docente per l'esercizio della
quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale siano in
possesso. A questi impiegati non si applica il disposto del precedente
punto C).
E) La posizione economica nel livello d'inquadramento è determinata
dallo stipendio in godimento al 30 settembre 1978 - comprensivo di
scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili -
più i seguenti importi mensili lordi - comprensivi delle somme di cui
alla legge regionale 21 maggio 1977, n. 16 - sulla base degli stipendi
iniziali di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 28 marzo
1975, n. 9 e successive modificazioni, stipendi, corrispondenti alle
singole qualifiche di appartenenza, non tenendo si conto dell'indennità
integrativa
speciale e secondo le fasce retributive così stabilite:
- fino a L.2.000.000 = annui: L.55.000 mens.
- fino a L.3.000.000 = annui: L.47.000 mens.
- fino a L.4.000.000 = annui: L.43.000 mens.
- oltre a L.4.000.000 = annui:L.40.000 mens.
7. La posizione economica individuale come sopra determinata rappresenta
lo stipendio attribuito all'impiegato regionale con decorrenza 1 ottobre
1978, salva l'applicazione dei successivi criteri di cui al presente
articolo.
F) La posizione giuridica d'inquadramento è quella dello scatto o classe
della nuova progressione economica corrispondente alla posizione
economica individuale, come determinata al precedente punto E). Ove
non si riscontri coincidenze d'importi, la posizione giuridica
d'inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore
alla detta posizione economica individuale.
G) All'impiegato viene altresì riconosciuto il maturato in itinere,consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa,
alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo
scatto e dell'ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio
ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi.
8. Al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello
scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente
punto F.
9. La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:
1) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per
eccesso delle frazioni superiori a 15 giorni;
2) si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica
orizzontale di provenienza deriva dallo scatto e dalla classe
immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali
incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per
il loro raggiungimento.
Se l'impiegato nella progressione economica in atto al 30 settembre
1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste il rateo di scatto si
calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultima
classe o scatto maturati;
3) qualora i ratei di scatto e di classe in corso di conseguimento nella
progressione economica prevista dall'art. 75 della L.R. 28 marzo 1975, n.9
e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 - definiti nel
loro valore con la procedura prevista ai numeri 1) e 2) - sommati alla
posizione economica individuale come determinata nel precedente punto
F), diano nella nuova progressione un valore uguale o maggiore ad una
posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione
giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto,
la posizione superiore;
4) qualora a seguito dell'operazione di cui al precedente numero 3), l'impiegato non consegua una posizione giuridica superiore, il maturato in
itinere sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione
giuridica d'inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di
percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto
superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale
nella nuova progressione economica rispetto all'incremento economico
mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di
scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica
d'inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un
resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il
50% dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale
successiva, conseguentemente, i tempi di percorrenza per raggiungere la
posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica
d'inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità
5) nel caso che a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica
superio re con il procedimento di cui al numero 3) residui una frazione
monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce
temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione
stipendiale, di scatto o classe,immediatamente successiva: in tal caso
detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante
dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o
classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tale
mensilità corrisponde e - dopo aver arrotondato a mese intero il
possibile resto dell'operazione suddetta, se eccedente il 50%
dell'incremento mensile stesso - il tempo di percorrenza per raggiungere
la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente
successiva sarà ridotto di un pari numero di mensilità.
11. Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato
in itinere risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello
d'inquadramento l'impiegato si colloca alla posizione iniziale di tale
livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi
previsti dal nuovo ordinamento.
H) Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito
successivamente all'entrata in vigore della presente legge e
successivamente al concorso interno per soli titoli di cui al punto B)
del presente articolo, la riserva è aumentata al 35% dei posti; vi è
ammesso il personale regionale di ruolo appartenente al livello
immediatamente inferiore, purché in possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso a quest'ultimo o appartenente al livello ancora
sottostante purché in possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso, semprechè
sussista in entrambi i casi un'anzianità alla data del decreto di
approvazione del bando di un anno nel livello di appartenenza.
12. È escluso dalla partecipazione a tale concorso con i particolari
benefici sopra previsti il personale che comunque, anche per effetto
dell'applicazione della presente legge, abbia conseguito o consegua un
passaggio di posizione tale da risultare in livello funzionale
corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento
del transito alla Regione (art. 68 D.P.R. 748/1972, tabelle regionali di
raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per
revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di
provenienza, riconosci mento di titoli di studio); è parimente escluso
il personale che beneficia del meccanismo d'inquadramento contestuale,
di cui al punto B) del presente articolo.
Art. 44
(Personale di cui alla legge regionale 19 gennaio 1977, n. 4)
1. È immesso nel ruolo reg.le il persona le di cui alla legge regionale
19.1.'77 n.4in servizio alla Regione da almeno 2 anni e 8 mesi alla data
del 1 ottobre 1978, che sia in possesso di tutti i requisiti di legge
per l'accesso ai pubblici impieghi ad eccezione del limite massimo di
età.
2. L'inquadramento avviene, con decorrenza dall'1.10.1978 nei livelli
funzionali di operatore qualificato, di applicato e di collaboratore in
relazione rispettivamente ai compiti previsti per a gente tecnico,
assistente, collaboratore per ciascun impiegato nel provvedimento di
assunzione.
3. L'inquadramento ha luogo con i criteri di cui alle lettere E) - F) e
G) del precedente articolo 43.
Art. 45
(Tabelle)
1. Per consentire l'adeguato svolgimento dei compiti nei settori della
sanità e della formazione professionale in armonia con i principi
sanciti nelle leggi 21 dicembre 1978, n. 845, e 23 dicembre 1978, n.
833, nonché per predisporre i nuovi posti in cui inquadrare il personale
di cui alla legge regionale n. 4 del 18 gennaio 1977 nonché il personale
trasferito o messo a disposizione della Regione e non assegnato
definitivamente ad altri enti, di cui alla legge 22 luglio 1977, n. 382,
e provvedimenti normativi di attuazione, l'organico della Regione viene
ampliato per complessive 567 unità rispetto a quello approvato con legge
regionale 26 maggio 1979, n. 8.
2. All'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
determinerà con proprio provvedimento il numero dei posti in ciascun
livello funzionale riservato al personale trasferito o messo a
disposizione della Regione e non assegnato definitivamente ad altri
enti, di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvedimenti
normativi di attuazione.
3. Si approvano le seguenti tabelle:
TABELLA A): Organico del personale della Regione Calabria
Livelli funzionali Posti
Dirigente 215
Esperto 300
Istruttore 650
Collaboratore 650
Applicato-operatore specializzato 420
Operatore qualificato 165
Commesso 170
Ausiliario 10
Totale generale 2.580
TABELLA B): Tabella degli stipendi
Livel. fun. Stip.annuo iniziale Parametro
Dirigente 5.994.000 333
Esperto 3.960.000 220
Istruttore 3.204.000 178
Collaboratore 3.006.000 167
App.Oper.spec. 2.556.000 142
Operatore qual. 2.340.000 130
Commesso 2.088.000 116
Ausiliario 1.800.000 110
TABELLA C): Tabella di corrispondenza tra qualifiche funzionali di cui
alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, e livelli funzionali.
Qualif. funz. Livello Liv. funz. Note L.R. 28-3-75, n. 9
Dirigente di settore VIII Dirigente
Funzionario VII Esperto 6p
VI Istruttore 6p-5p
Collaboratore V Collaboratre 5p-4p
Assistente IV Appl. Oper. spec. 4p-3p
Agente tecnico III Oper.qualif. 3p-2p
Commesso II Commesso 2p-1p
Ausiliario I Ausiliario 1p
Esplicitazione della Tabella C)
Liv. contrattuale Liv. reginale ESPLICITAZIONE
1 1p Dal 1 livello regionale in vigore sono inserite le posizioni che
concernono esclusivamente attività di pulizia.
2 1p Dal 1 e 2 livello regionale in vigore sono 2p inserite le posizioni
di lavoro che comportano esecuzione di mansioni elementari, lo
svolgimento delle quali prescinda da conoscenze tecniche preliminari.
Richiede utilizzazione di strumenti semplici.
3 2p Dal 2 e 3 livello regionale in vigore sono inserite 3p le posizioni
di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico-manuali
elementari e/o amministrative semplici lo svolgimento delle quali
presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
4 3p Dal 3 livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di
lavoro che comportano esecuzioni di mansioni che presuppongono
preparazione professionale ed autonomia vincolata da prescrizioni
tecniche di carattere generale.
4p A) dal 4 livello regionale in vigore sono inserite le quali fiche di
provenienza iniziali ed intermedie della carriera esecutiva e qualifiche
equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate
nel successivo punto B).
5 4p B) dal 4 livello regionale sono inserite le qualifiche di
provenienza terminali dalla carriera esecutiva e qualifiche equiparate
anche conseguite in applicazione dell'art. 68 del D.P. R. 748/72.
5p C) dal V livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche
iniziali e intermedie della carriera di concetto e qualifiche equiparate
e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel
successivo punto D).
6p 5p D) dal 5 livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche
di provenienza terminali della carriera di concetto e qualifiche
equiparate anche conseguito in applicazione dello art. 68 del D.P.R.
748/72.
6p E) dal 6 livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di
provenienza inferiori a quella di direttore di divisione aggiunto e
qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni
inquadrate nel 6 livello e non indicate nel successivo punto F).
7 6p F) dal 6 livello regionale in vigore sono inserite le seguenti
qualifiche di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico,
attuario, ecologo, agronomo, geologo, procuratore legale, architetto,
urbanista, veterinario, econometrista, analista di sistemi di produzione
e di organizzazione.
TABELLA D): Titoli di studio richiesti per l'accesso ai livelli
funzionali.
Livelli funzionali Tit. di studio
Dirigente Diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione, ove
richiesta dall'ordinamento concernente il posto a concorso.
Esperto Diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione
professionale, se richiesta.
Istruttore Diploma di laurea.
Collaboratore Diploma di scuola secondaria superiore e/o diploma
professionale, se richiesto.
Appl.Oper.Spec. Licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione
professionale, se richiesta.
Operatore qualif. Licenza della scuola media dell'obbligo e
qualificazione professionale, se richiesta.
Commesso Compimento dell'obbligo scolastico.
Ausiliario Compimento dell'obbligo scolastico.
Art. 46
(Norme finanziarie)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in
lire 500.000.000, si provvede con la disponibilità esistente nei
capitoli 1003101 e 1003103 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1980.
2. Per gli oneri successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981
la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla
Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281, sarà
determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di
approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge
finanziaria che la accompagna.
Art. 47
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 35 dello
statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.