(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n.21
Modifiche delle leggi regionali 28 marzo 1975, n. 9 e 28 maggio 1975, n.20
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 settembre 1978, n.30)

Art. 1

Art. 2

1. Per l'anno finanziario 1978 la spesa annua, per missioni, non puņ superare quella prevista negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.