LEGGE REGIONALE 15 settembre 1978, n. 21
Modifiche delle leggi regionali 28 marzo 1975, n. 9 e 28 maggio 1975, n.20
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 sett. 1978, n.30)

Art. 1

1. L'art. 52 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, come modificato dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 20, è sostituito dal seguente:

"Al personale comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno dieci chilometri, compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un'indennità di trasferta nella seguente misura per ogni 24 ore di assenza dalla sede:
a) dirigente di settore L. 22.700
b) funzionario, collaboratore e assistente L. 19.400
c) agente tecnico, commesso e operaio L. 14.000

Per ogni altro criterio e modalità non previsti dal presente articolo si applica la normativa relativa al trattamento di missione dei dipendenti dello Stato".

Art. 2

1. Per l'anno finanziario 1978 la spesa annua, per missioni, non può superare quella prevista negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.