(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. 32
Norme per le agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti.
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 dicembre 1977, n. 46)

Art. 1

Art. 2

Art. 3

1. Per beneficiare delle agevolazioni di viaggio previste dall'art. 2, è demandato ai sindaci l'accertamento della posizione redditoriale dei richiedenti.

2. I sindaci rilasceranno un attestato in cui sarà indicata la misura percentuale dello sconto cui ha diritto il viaggiatore pendolare, desumendo il reddito del nucleo familiare dello stesso dal modello 101, dal modello 740 ovvero dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n 114 e dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 5, esibite dal richiedente.

3. Le aziende di cui al precedente art.1 a presentazione dell'attestato del sindaco, del certificato di residenza e di quello di lavoro o di frequenza alla scuola rilasceranno l'abbonamento.

Art. 4

1. La Giunta regionale provvede alla liquidazione del costo sociale previsto dall'ultimo comma del precedente art. 2 mensilmente sulla base dello:

- elenco degli abbonati corredato da copia degli abbonamenti.

Art. 5

Art. 6

1. All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante impegno della somma di L. 2.850.000.000 con imputazione al Cap. 8300 "Contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione previo prelevamento di pari importo dal Cap. 13700 del bilancio 1977 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione".