LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. 32
Norme per le agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti.
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 dicembre 1977, n. 46)

Art. 1

1. Al fine di garantire il trasporto con tariffe preferenziali degli studenti e dei lavoratori dipendenti, la Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare - nei limiti di spesa di cui al successivo art. 6 - il costo sociale di cui al successivo art. 2 ultimo comma ai comuni, alle aziende municipalizzate ed alle imprese private che esercitino autoservizi pubblici di linea ordinaria extraurbani in base alla concessionale regionale, nonchè alle Ferrovie Calabro Lucane e che non godono, per tali servizi, di altri interventi finanziari pubblici comunque denominati.

Art. 2

1. Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, gli enti e le imprese concessionarie devono applicare a decorrere dal 1 ottobre 1977 nei confronti degli studenti e dei lavoratori dipendenti che utilizzano in abbonamento autoservizi di linea per raggiungere la scuola o i posti di lavoro, una riduzione pari al:

a) 70% della tariffa ordinaria per gli utenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito annuo globale, al netto delle detrazioni per carico familiare previste dalla legge, non sia superiore a lire 3.500.000;

b) 55% della tariffa ordinaria per gli utenti appartenenti a famiglie il cui reddito annuo globale, al netto delle detrazioni per carico familiare previste dalla legge, sia compreso fra lire 3.500.001 e lire 4.500.000;

c) 40% della tariffa ordinaria per gli utenti appartenenti a famiglie il cui reddito annuo globale, al netto delle detrazioni per carico familiare previste dalla legge, sia superiore a lire 4.500.000;
d) 40% per biglietti individuali di andata e ritorno.

2. Il costo sociale dello sconto eccedente la riduzione del 40% della tariffa ordinaria è a carico della Regione.

Art. 3

1. Per beneficiare delle agevolazioni di viaggio previste dall'art. 2, è demandato ai sindaci l'accertamento della posizione redditoriale dei richiedenti.

2. I sindaci rilasceranno un attestato in cui sarà indicata la misura percentuale dello sconto cui ha diritto il viaggiatore pendolare, desumendo il reddito del nucleo familiare dello stesso dal modello 101, dal modello 740 ovvero dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n 114 e dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 5, esibite dal richiedente.

3. Le aziende di cui al precedente art.1 a presentazione dell'attestato del sindaco, del certificato di residenza e di quello di lavoro o di frequenza alla scuola rilasceranno l'abbonamento.

Art. 4

1. La Giunta regionale provvede alla liquidazione del costo sociale previsto dall'ultimo comma del precedente art. 2 mensilmente sulla base dello:
- elenco degli abbonati corredato da copia degli abbonamenti.

Art. 5

1. Se all'atto della liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge la titolarità della concessione risulti trasferita - in esecuzione di apposita autorizzazione - i contributi sono ripartiti tra il cedente e il cessionario in proporzione alla durata delle rispettive gestioni.

2. Il contributo relativo alle autolinee gestite da altre imprese, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 settembre 1939 n. 1822, viene ripartito tra le imprese titolari e quelle esercenti in proporzione alla durata delle rispettive gestioni.

3. Sono escluse dall'intervento regionale le imprese che, all'atto della erogazione, abbiano sospeso illegittimamente i servizi relativi alle autolinee per le quali l'intervento è disposto o quelle che non hanno assicurato la normale efficienza dei servizi o non hanno rispettato i contratti collettivi di lavoro e le leggi sociali.

Art. 6

1. All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante impegno della somma di L. 2.850.000.000 con imputazione al Cap. 8300 "Contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione previo prelevamento di pari importo dal Cap. 13700 del bilancio 1977 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di approvazione".