(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. 3
Rifinanziamento e modificazioni della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 recante: 'Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica'.
(Pubb. in Boll. Uff. 13 genn. 1977, n. 3)

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è autorizzata,per l'anno 1976, la spesa di L.6452 milioni così ripartita:
a) L. 900 milioni per gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'art. 3;
b) L. 1.000 milioni per gli interventi previsti dal primo comma dell'art. 4;
c) L. 140 milioni quale concorso al pagamento degli interessi sui mutui previsti dal secondo comma dell'art. 4;
d) L. 812 milioni per gli interventi previsti dal terzo comma dell'art. 4;
e) L. 3.000 milioni per le opere previste al quarto comma dell'art. 4;
f) L. 500 milioni per i contributi previsti dal primo comma dell'art.5;
g) L. 100 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dall'ultimo comma dell'art. 5.

2. Le somme stanziate con la presente legge, che in tutto o in parte restano inutilizzate e che quindi si rendono disponibili al termine dell'esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo ed anche a copertura degli articoli che nell'esercizio corrente dovessero risultare scoperti per esaurimento di fondi.

Art. 6

1. All'onere di L. 6.452 milioni per lo anno 1976 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le disponibilità di cui al Cap.19600 'Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso' ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che si istituisce per l'esercizio finanziario 1976 al Tit. II - Sez. II - Rubr. V - Cap. 15400 con la denominazione 'Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica ( legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 ) '.