LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. 3
Rifinanziamento e modificazioni della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 recante: "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica".
(Pubb. in Boll. Uff. 13 genn. 1977, n. 3)Art. 1
1. L'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 è così modificato: "Al primo ed al quinto comma le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".
Art. 2
1. All'art.5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:
"Il programma dei contributi di cui al presente art. è approvato annualmente dalla Giunta regionale con delibera da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione".
Art. 3
1. L'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 è sostituito dal seguente:
Le istanze intese ad ottenere i benefici della presente legge, vanno presentate alla Regione, complete del la documentazione di rito, entro il 30 settembre di ciascun anno.
La Giunta regionale su proposta dello assessore all'agricoltura, entro il 30 novembre, predispone i programmi di finanziamento sulla base dei criteri e direttive formulate dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio.
I programmi sono sottoposti all'approvazione del Consiglio ad eccezione di quello formulato ai sensi del precedente art. 5.
Per l'anno 1976, i programmi sono formulati sulla base delle istanze comunque pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge; le istanze residue non incluse nei programmi, debbono essere restituite agli organi proponenti purché non coperte da con tributo.
La Giunta regionale, alla fine di ogni anno, presenta al Consiglio una relazione analitica in ordine agli interventi attuati in applicazione della presente legge.
Art. 4
1. L'art. 7 della legge regionale 3 giugno 1975, n.26 è sostituito dal seguente:
Ad eccezione delle istanze presentate alla Regione - assessorato all'agricoltura ai sensi del precedente art.5, quel le intese ad ottenere gli altri benefici di cui alla presente legge vanno inoltrate alla Regione per il tramite del comune nel cui territorio ricade la opera da realizzare.Il comune ha l'obbligo di trasmettere l'istanza alla Regione - assessorato all'agricoltura, entro 15 giorni dalla data di ricezione, in uno con il parere circa l'aderenza o meno dell'opera da realizzare al piano di fabbricazione ed a quello urbanistico comunale.
Per l'istruttoria delle singole prati che aventi ad oggetto opere pubbliche di bonifica, si applicano le norme di cui alla legge regionale del 10 novembre 1975, n. 31, mentre per le opere rurali a carattere collettivo d'interesse pubblico si applicano le norme vigenti in materia di miglioramenti fondiari.
Nel provvedimento di approvazione di tutti i progetti di cui alla presente legge, viene inserita la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti in materia.
Art. 5
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, è autorizzata,per l'anno 1976, la spesa di L.6452 milioni così ripartita:
a) L. 900 milioni per gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'art. 3;
b) L. 1.000 milioni per gli interventi previsti dal primo comma dell'art. 4;
c) L. 140 milioni quale concorso al pagamento degli interessi sui mutui previsti dal secondo comma dell'art. 4;
d) L. 812 milioni per gli interventi previsti dal terzo comma dell'art. 4;
e) L. 3.000 milioni per le opere previste al quarto comma dell'art. 4;
f) L. 500 milioni per i contributi previsti dal primo comma dell'art.5;g) L. 100 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dall'ultimo comma dell'art. 5.
2. Le somme stanziate con la presente legge, che in tutto o in parte restano inutilizzate e che quindi si rendono disponibili al termine dell'esercizio possono essere utilizzate nell'esercizio successivo ed anche a copertura degli articoli che nell'esercizio corrente dovessero risultare scoperti per esaurimento di fondi.
Art. 6
1. All'onere di L. 6.452 milioni per l' anno 1976 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le disponibilità di cui al Cap.19600 "Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso" ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che si istituisce per l'esercizio finanziario 1976 al Tit. II - Sez. II - Rubr. V - Cap. 15400 con la denominazione "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica (legge regionale 3 giugno 1975, n.26)".