(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. 2
Rifinanziamento e modificazioni delle leggi regionali 27 agosto 1973, n. 13 e 29 gennaio 1975, n. 7 recanti: "Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti".
(Pubbl. in Boll. Uff. 13 genn. 1977, n. 2)

Art. 1

1. Per le finalità di cui agli artt. 2 e 6 della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 1 è autorizzato per l'anno finanziario 1976 un impegno di spesa di L. 3.000 milioni.

Art. 2

Art. 3

Art. 4

1. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente art.1 determinato in L.3.000 milioni si provvede mediante storno per pari importo dalla dotazione del Cap. 13700: "Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di definizione" dello stato di previsione del bilancio regionale 1976 e con imputazione al Cap. 8300 dello stesso bilancio con la denominazione "Contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione".

Art. 5

1. Le somme stanziate se non utilizzate in tutto o in parte nell'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi, osservato il disposto dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440 e successive modificazioni.

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.