LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1977, n. 2
Rifinanziamento e modificazioni delle leggi regionali 27 agosto 1973, n. 13 e 29 gennaio 1975, n. 7 recanti: "Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale ed agevolazioni di viaggio a favore degli studenti e dei lavoratori dipendenti".
(Pubbl. in Boll. Uff.13 genn. 1977, n. 2)

Art. 1

1. Per le finalità di cui agli artt. 2 e 6 della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 1 è autorizzato per l'anno finanziario 1976 un impegno di spesa di L. 3.000 milioni.

Art. 2

1. All'art. 2 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 13, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Sono, altresì, escluse dal contributo le imprese, che, avendo usufruito dei benefici di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, non diano la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle rate maturate per l'acquisto degli auto bus".

Art. 3

1. Alla legge regionale 29 gennaio 1975 n. 7, è aggiunto il seguente articolo 7 bis:

1. Ai fini statistici, nonché allo scopo di facilitare i riscontri contabili da parte del competente ufficio regionale cui è demandata la vigilanza sui servizi, le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui al precedente art. 2 devono tenere uno o più registri con conti distinti per ciascuna linea in cui devono essere annotati gli incassi rivendenti dalla vendita dei documenti di viaggio a tariffa ordinaria e tra scritti i dati relativi agli abbonamenti.

2. Le iscrizioni sui registri devono essere effettuate, per le entrate relative ai biglietti ordinari, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della riscossione e,per gli abbonamenti, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del rilascio.

3. I registri devono essere composti di fogli fissi numerati nell'ordine e, prima dell'uso,a cura del concessionario, devono essere sottoposti a vidimazione dell'ufficio dei trasporti in concessione della Regione.

4. I registri da istituirsi in base al presente art. sono soggetti al controllo dell'assessorato regionale ai trasporti

Art. 4

1. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente art.1 determinato in L.3.000 milioni si provvede mediante storno per pari importo dalla dotazione del Cap. 13700: "Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di definizione" dello stato di previsione del bilancio regionale 1976 e con imputazione al Cap. 8300 dello stesso bilancio con la denominazione "Contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione".

Art. 5

1. Le somme stanziate se non utilizzate in tutto o in parte nell'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi, osservato il disposto dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440 e successive modificazioni.

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.