(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1981, n. 14
Ristrutturazione e finanziamento dei gruppi consiliari.
(Pubb. in Boll.Uff. 13 agosto 1981, n. 41)


Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

1. È autorizzata la maggiore spesa valutata per l'anno 1981 in lire 20 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, alla quale si fa fronte con le entrate spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Agli oneri relativi si fa fronte con le disponibilità previste sull'apposito capitolo 1001105 del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

3. Per gli anni successivi la spesa complessiva sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio.

TABELLA A

Composizione Contingente Contingente gruppi pers. ass. da Enti o esterno
fino a 2 Cons. 2 2
da 3 a 5 Cons. 4 3
da 6 a 8 Cons. 5 4
da 9 a 13 Cons. 6 5
oltre 13 Cons. 7 6