LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1981, n. 14
Ristrutturazione e finanziamento dei gruppi consiliari.
(Pubb. in Boll.Uff. 13 agosto 1981, n. 41)
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
1. È autorizzata la maggiore spesa valutata per l'anno 1981 in lire 20 milioni, derivante
dall'applicazione della presente legge, alla quale si fa fronte con le entrate spettanti
alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. Agli oneri relativi si fa fronte con le disponibilità previste sull'apposito capitolo
1001105 del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.
3. Per gli anni successivi la spesa complessiva sarà determinata con la legge di
approvazione del bilancio.
TABELLA A