REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2001, n. 2
Legge finanziaria 2001 - Art. 9 comma 25. Regolamento di attuazione degli interventi in materia di spettacolo.VISTO l’art. 121, quarto comma, della Costituzione, così come modificato dall’art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 16 maggio 2001, sulla quale la Commissione di Controllo, con provvedimento del 12 giugno 2001, n. 2, non ha riscontrato vizi di legittimità.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Emana il seguente Regolamento:
REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ALLA PROMOZIONE ED AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO
Art. 1
Entro il trentuno marzo di ciascun esercizio finanziario, il competente Dipartimento «Pianificazione Turismo» approva il Piano annuale di programmazione delle attività di spettacolo nelle diverse articolazioni della prosa, della musica, del cinema, degli audiovisivi, della danza e delle altre manifestazioni artistiche, determinando, su proposta della Commissione di cui all’articolo 4 la graduatoria dei progetti ammissibili ed il conseguente intervento finanziario a carico della Regione. In particolare, il Piano di cui al comma precedente contiene:
a) l’elenco delle domande pervenute;
b) la graduatoria dei progetti ammissibili con l’indicazione del relativo intervento regionale;
c) l’elenco dei progetti esclusi con indicazione delle relative motivazioni. Dopo la pubblicazione del bilancio annuale il Dipartimento approva, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l’elenco dei progetti ammessi con indicazione dell’intervento regionale, riservandosi di procedere, nelle ipotesi di sopravvenienza o di recupero di fondi, ad ulteriori interventi utilizzando a scorrimento la graduatoria approvata. L’intervento regionale si realizza attraverso le forme del patrocinio, del contributo, del finanziamento e della sponsorizzazione. Per ciascun progetto ammesso viene data comunicazione al legale rappresentante formalizzando i termini e le condizioni dell’intervento della Regione ed acquisendone la relativa accettazione.
Art. 2 Possono essere ammessi al Piano annuale le imprese, le fondazioni, le associazioni, le cooperative e gli organismi vari che svolgano attività continuativa o preminente nel campo dello spettacolo nelle articolazioni di cui all’articolo 1; che non svolgano attività partitica o realizzino attività politiche e che presentino, entro il 30 novembre dell’anno precedente, progetti al Dipartimento «Pianificazione Turismo», corredati dalla seguente documentazione:
a) Istanza di ammissione all’intervento regionale comprensiva di attestazione, anche autocertificata, di denominazione, codice fiscale o partita I.V.A., coordinate bancarie e qualifica di rappresentante legale secondo lo schema allegato A);
b) atto costitutivo e statuto aggiornato in copia autentica;
c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (per le imprese) comprensivo dell’attestazione antimafia;
d) relazione compiutamente documentata sull’attività svolta negli ultimi due anni, salvi i casi di costituzione più recenti;
e) relazione dettagliata sull’iniziativa sotto il profilo della qualità artistica, di quella commerciale, dell’intrattenimento e del coinvolgimento dei turisti e della popolazione residente, nonché sul perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5;
f) preventivo finanziario dettagliato delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, sponsorizzazioni, compartecipazioni finanziarie delle imprese turistiche e da contributi pubblici, precisando l’importo a carico della Regione Calabria; (Schema allegato B);
g) dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti se, per la medesima iniziativa siano stati richiesti o si intendano richiedere contributi o agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altri dipartimenti regionali;
h) dichiarazione d’impegno ad apporre, in caso di ammissione al finanziamento, in tutto il materiale pubblicitario il logo della Regione Calabria - Assessorato al Turismo. I singoli progetti devono essere spediti con raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione Calabria, Dipartimento Pianificazione Turismo, Catanzaro, oppure consegnati a mano presso gli uffici del medesimo Dipartimento durante l’orario di servizio in apposito plico con apposta la dicitura «Progetto per gli interventi regionali a sostegno delle attività di pettacolo relative all’anno.......».
Art. 3
I progetti debbono possedere, nel maggior grado possibile, le seguenti caratteristiche:
a) Recupero di spettacoli collegati con la cultura e le tradizioni calabresi;
b) Innalzamento del livello qualitativo dell’offerta turistica;
c) Stabilizzazione della manifestazione;
d) Aumento del livello di soddisfazione dei turisti;
e) Allungamento della stagione turistica;
f) Diffusione del prodotto turistico locale;
g) Compartecipazione delle rappresentanze organizzate degli operatori turistici;
h) Coinvolgimento delle amministrazioni locali.
Art. 4
I progetti in regola con la documentazione, istruiti dal competente Settore 28, saranno valutati da un’apposita Commissione costituita con provvedimento del Dirigente Generale dell’8° Dipartimento e composta da un dirigente, con funzioni di presidente, e due funzionari, di cui uno con funzioni anche di segretario, interni al medesimo Dipartimento. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti indicando il punteggio attribuito in riferimento agli obiettivi di cui all’articolo successivo e proponendo il relativo intervento regionale, nei limiti dello stanziamento disponibile, attraverso le forme del patrocinio, del contributo, del finanziamento, e della sponsorizzazione.
Il patrocinio si sostanzia nell’autorizzazione all’utilizzo del logo «Con il patrocinio della Regione Calabria - Assessorato al turismo, sport e spettacolo». Il contributo si sostanzia nella concessione di un importo finanziario percentualmente rapportato alle spese ammissibili in ragione massima del 60%. Il finanziamento si sostanzia nell’assunzione intera delle spese necessarie per la realizzazione, oppure nell’acquisto delle relative attività nei limiti delle spese sostenute. La sponsorizzazione si attua nell’acquisto, in tutto o in parte, del valore artistico o commerciale del prodotto in riferimento anche alla comunicazione. La Commissione può motivatamente proporre interventi anche per progetti di particolare significato artistico o valore commerciale che si siano imprevedibilmente concretizzati al di fuori dei termini temporali sopra stabiliti. 20-6-2001 -
Art. 5
La Commissione valuta i progetti disponendo di sessanta punti così attribuibili:
1) Fino a 15 punti per il recupero di spettacoli collegati alla cultura ed alle tradizioni calabresi;
2) Fino a 10 punti per la qualità artistica del progetto;
3) Fino a 10 punti per la qualità commerciale e comunicativa del progetto;
4) Fino a 10 punti per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3;
5) Fino a 5 punti per il curriculum e l’affidabilità gestionale del soggetto proponente;
6) Fino a 5 punti per la previsione di autofinanziamento tramite sponsorizzazioni, compartecipazioni finanziarie, incassi e contributi vari;
7) Fino a 5 punti per la ripetitività della manifestazione e l’ampiezza del coinvolgimento dei turisti e della popolazione residente soprattutto al di fuori del periodo di alta stagione.
Art. 6
Ai beneficiari dei contributi, su specifica istanza e fideiussione immediatamente riscuotibile a semplice richiesta dell’Amministrazione, può essere concesso un acconto fino al 60% del contributo assegnato. Il saldo dell’importo sarà corrisposto su positiva valutazione della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da esibire entro 60 giorni dal completamento dell’iniziativa:
1) Dettagliata relazione tecnica, illustrativa delle caratteristiche del progetto realizzato;
2) Congrua documentazione probatoria degli elementi qualificanti la manifestazione comprensiva di copie fotografiche, articoli di stampa ed altro;
3) Rendiconto analitico e per singole voci delle spese e delle entrate comunque collegate con la realizzazione del progetto, da redigere sulla scheda allegata con la lettera B) ed esibendo, per un importo superiore almeno del 20% al contributo concesso, documentazione fiscalmente regolare, in originale e copia autenticata, debitamente quietanziata, elencata e sottoscritta come vera e reale. Ulteriore e specifica documentazione a supporto potrà essere richiesta dagli uffici istruttori, anche disponendo accertamenti e verifiche sulle voci di spesa dichiarate.
Art. 7
Il complessivo contributo finanziario pubblico non può in nessun caso comportare il superamento del pareggio di bilancio. Il livello artistico e la linea commerciale del progetto presentato ed ammesso non possono essere sensibilmente modificati durante la fase realizzativa. In presenza di una difformità tra l’attività svolta ed il programma preventivato, che abbia comportato una modifica significativa dei dati finanziari o artistici o commerciali presi a riferimento in sede di assegnazione del contributo, la Commissione potrà ridurre o revocare il contributo. Potranno inoltre essere operate d’ufficio proporzionali riduzioni in presenza di documentazione inidonea a giustificare in maniera congrua il conto consuntivo presentato. 20-6-2001