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Progetto di legge n. 30
Relazione
"Norme
per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale
delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria Titolo
I RICONOSCINENTO
DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
STORICHE
DELLA CALABRIA Art.
1 (Finalità
della legge) 1.
La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle
lingue minoritarie
contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della
democrazia e del rispetto delle diversità culturali e, in attuazione
dell'articolo 6 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto regionale
lettera r, con propria Legge
Regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 15 dicembre 1999, nr.
482, tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e
occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione del loro patrimonio
linguistico, culturale e materiale. Art.
2 (Le
minoranze linguistiche di Calabria) 1.
Nelle province di Cosenza, Reggio
Calabria, Crotone e Catanzaro esistono comuni e frazioni fondati e
abitati da popolazione di lingua albanese, greca e occitanica che nel corso
dei secoli hanno mantenuto e salvaguardato la lingua, le tradizioni popolari,
la cultura materiale. Da queste comunità sono numerosi i cittadini che negli
ultimi cinquant'anni si sono trasferiti in altri comuni della regione pur
mantenendo la lingua e cultura originaria. Art.
3 (Definizione
di bene culturale) 1.
In attuazione della legge 15.12.1999, nr
482, dell'art 56, lettera r dello Statuto regionale e in armonia con i
principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali
costituiscono bene culturale dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente
legge, la lingua, il patrimonio letterario e storico, il rito religioso, il
canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti figurative e l'arte
sacra, le peculiarità urbanistiche, architettoniche e monumentali,
gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative,
formative e religiose storiche, le tradizioni popolari,
la cultura materiale, il costume popolare, l'artigianato tipico e
artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi
altro aspetto della cultura materiale e sociale. Art.
4 (Diritto
di rappresentanza) 1.
Le comunità linguistiche e culturali oggetto della presente legge sono
rappresentate in tutte le istituzioni pubbliche, comitati, commissioni ed enti
la cui attività può interferire con gli interessi culturali, sociali ed
economici delle popolazioni interessate. 2.
Parimenti esse dovranno avere propri rappresentanti nelle Camere di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura, con le relative sezioni. nonché negli
organi regionali dell'amministrazione dei fondi comunitari, statali e regionali, al fine di promuovere le
iniziative per lo sviluppo della Regione. Titolo
II ALFABETIZZAZIONE,
INSEGNAMENTO E ORDINAMENTO Art.
5 (Insegnamento
bilingue) 1.
I criteri generali per l'attuazione dell'articolo 4 della legge 482 sono
indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti. 2.
La Regione Calabria li adotta e si adopera affinché nelle scuole di ogni
ordine e grado di insegnamento primario e secondario nei comuni di cui
all'articolo 1 della presente Legge venga istituito l'insegnamento bilingue
nell'ambito delle attività didattiche e formative e in ossequio alle leggi
nazionali sull'istruzione con le medesime modalità e organizzazione già
operanti in alcune regioni a statuto speciale. Art.
6 (Interventi
a
favore di attività didattiche
complementari) 1.
La Regione sostiene e finanzia i programmi di studio delle lingue albanese,
greca e occitanica nelle scuole materne, elementari e medie anche in quei
Comuni ove siano presenti consistenti gruppi di popolazioni alloglotte.
Ove non fosse possibile inserire lo studio delle lingue albanese, greca
e occitanica
nel normale orario scolastico, sarà cura della Regione Calabria
collaborare con i Comuni,
con loro Consorzi, le Province e le istituzioni scolastiche a che
vengano organizzati dei corsi pomeridiani. Tali corsi si terranno nei locali
delle scuole, previo assenso dell'autorità
scolastica, o in altra sede idonea. Art.
7 (Contenuti
ed organizzazione delle attività didattiche) 1.
Argomento dei corsi di cui al precedente articolo 6 sarà l'insegnamento della
lingua albanese, greca e occitanica inteso come approfondimento
della conoscenza dell'idioma parlato nei Comuni della regione
interessati dal fenomeno del bilinguismo. 2.
Sarà altresì
finalità dei corsi il recupero delle tradizioni di queste comunità, nell'ambito
di uno studio multidisciplinare di carattere letterario, storico,
geografico, musicale ed artistico. 3.
La programmazione degli insegnamenti dovrà tenere conto del diverso grado di
scolarizzazione e di conoscenza della lingua albanese, greca e occitanica. 4.
I corsi dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l'utilizzo delle
lingue minoritarie. 5.
L'insegnamento della lingua dovrà essere tenuto da docenti in possesso di
diploma di laurea, dell'area umanistico-pedagogica, muniti di titoli
comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue albanese, greca, occitanica. 6.
Per lo studio interdisciplinare
della letteratura, della storia, della geografia sarà possibile
utilizzare insegnanti laureati in materie storico-letterarie nati nei
comuni calabresi nei quali è presente il fenomeno del bilinguismo, oppure
insegnanti in possesso del diploma magistrale, da impiegarsi nei corsi della
scuola materna ed elementare. Art.
8 1.
Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione
degli organici funzionali dei singoli istituti nei comuni di cui all'articolo
2 della presente legge, visto il comma 3 del DPR del 18 giugno 1998, nr. 233,
è consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee. Art.
9 (Consiglio
scolastico regionale per le scuole bilingui) 1.
Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella Regione Calabria è
istituito un consiglio scolastico regionale per le scuole con lingua di
insegnamento albanese, greco e occitanico, composto dai rappresentanti del
personale delle p#2B305Fette scuole statali, pareggiate, parificate
e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonché
da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. 2.
Al p#2B305Fetto consiglio scolastico si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4 del Decreto Legge 30 giugno 1999, nr.
233. Art.
10 1.
La Regione Calabria al fine di agevolare gli obiettivi della presente legge
organizza in tutto il territorio regionale corsi di aggiornamento linguistico
per i dipendenti degli enti pubblici di cui gli articoli 7,8,9 della legge 15
dicembre 1999, nr 482. 2.
Istituisce corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica per tutti i
cittadini dei Comuni
di cui all'articolo 1 della presente legge. 3.
Istituisce scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e
turistici, per la formazione artistica e musicale. l'artigianato tipico e ogni
altra attività di formazione scolastica pubblica tesa alla promozione e alla
valorizzazione della comunità linguistica e culturale. Titolo
III ISTITUZIONI
E ATTIVITA' CULTURALI Art.
11 (Comitato regionale per le minoranze linguistiche) 1.
Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la
distribuzione delle risorse finalizzate alla tutela e alla valorizzazione
delle comunità linguistiche è istituito un Comitato Regionale per le
minoranze linguistiche (CO.RE.MI.LI.
Calabria)
composto da: a)
l'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato; b)
5 componenti il Consiglio regionale, di cui 2 eletti dalla minoranza; c)
I Presidenti delle Provincie nei cui territori ricadono comuni di cui
all'articolo 1 della presente legge; d)
4 Sindaci dei comuni albanesi, 1 Sindaco dei Comuni grecanici,
il Sindaco di Guardia Piemontese proposti dalla Conferenza dei Sindaci;
e)
5 personalità parlanti le lingue oggetto di tutela e indicati dall'Albo delle
Associazioni, di cui 3 di lingua albanese, 1 di lingua greca e 1 di lingua
occitanica; f)
5 esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche
delle università di Cosenza e Reggio Calabria.
2.
E Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e
resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque
prorogati fino all'insediamento
del nuovo Comitato. 3.
Le riunioni sono presiedute dall'Assessore Regionale o da un suo delegato. 4.
La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. li rimborso
delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale. 5.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato
alla Cultura di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale. 6.
Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il dirigente del
servizio, nonché, su richiesta del Comitato, i funzionari responsabili delle
procedure istruttorie delle iniziative sottoposte ad approvazione. 7.
Il Comitato elabora la proposta di programma annuale delle attività educative
e Culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte sulla base
di progetti elaborati direttamente dalla Regione Calabria o promossi in
collaborazione con Istituti scolastici, Università, Enti pubblici, Istituzioni,
Fondazioni, Associazioni e Cooperative culturali. 8.
Il Comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo
conto delle disponibilità finanziarie, della produttività degli interventi
distribuendo equamente le risorse tra le due comunità linguistiche. Art.
12 (Programmazione
degli interventi) 1.
Il Consiglio Regionale, sulla base di una proposta p#2B305Fisposta dal CO.RE.MI.LI.
Calabria, approva la programmazione annuale degli interventi. 2.
Il CO.RE.MI.LI.
Calabria entro novanta giorni dal suo insediamento si doterà di
proprio regolamento per le modalità, presentazione e di finanziamento dei
progetti incluso nel programma annuale, definizione degli obblighi dei
beneficiari, la regolarità contabile e la vigilanza. Art.
13 (Istituti
regionali di cultura) 1.
Ai sensi dell'articolo
16 della Legge 15 dicembre 1999, nr 482 sono istituiti tre Istituti
regionali. a)
E' istituito a San Demetrio Corone presso il Collegio italo-albanese
di sant'Adriano l'Istituto regionale per la comunità arberesh
di Calabria; b)
E' istituito a Bova marina l'Istituto regionale per la comunità greca di
Calabria; c)
E' istituito a Guardia Piemontese l'Istituto regionale per la comunità
occitanica di Calabria Art.
14 (Conferenza
regionale dei Comuni alloglotti) 1.
Nelle Province di Cosenza, Reggio Calabria,
Crotone e Catanzaro è costituita la Conferenza Regionale dei Comuni
alloglotti di cui all'articolo 1 della presente Legge 1. Essa è composta dai
Sindaci dei Comuni o un loro delegato, dai Presidenti delle Province o da un
loro delegato, da 5 rappresenti delle Associazioni di cui 3 per la minoranza albanese,
1 per la minoranza greca, 1 per la minoranza occitanica. Art.
15 (Funzionamento
e gestione degli Istituti
regionali e della Conferenza regionale
dei Comuni Alloglotti) 1.
La Conferenza
regionale dei Comuni alloglotti
di cui al precedente articolo 14, e gli Istituti regionali di cultura,
di cui al precedente articolo 13, saranno regolati da appositi statuti che
dovranno indicare i compiti, gli organi e l'eventuale articolazione di tali
organismi. 2.
Sentiti gli enti interessati, gli statuti saranno p#2B305Fisposti dal CO.RE.MIL.
Calabria entro sei mesi dalla sua costituzione e sottoposti
all'esame della Giunta Regionale e, da questa, all'approvazione del Consiglio
Regionale entro novanta giorni dalla presentazione. Trascorsi sessanta giorni
dal termine indicato, gli statuti si intendono approvati. Art.
16 1.
La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale e la stampa locale
di lingua albanese, grecanica e occitanica e li considera un insostituibile
strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del
patrimonio storico-culturale. 2.
Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico,
economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale,
solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre,
convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e
promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico, culturale
delle minoranze di cui all'art. 1 della presente legge su tutto il territorio
regionale e nazionale, nonché a favore delle iniziative volte e soddisfare le
esigenze delle emigrazione e delle relazione con i paesi di origine. 3.
Ai sensi dell'articolo
4 della L. R. 19 aprile 1985 nr. 16 riconosce l'attività delle associazioni culturali
operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunità
linguistiche, istituisce un apposito Albo regionale ed estende loro i
benefici della L.R. 7 marzo 1985 sulle Associazioni turistiche Pro-loco. Art.
17 (Promozione
dell'associazionismo) 1.
Per i benefici delle presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo
tra i Comuni. 2.
In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e
incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, onlus,
associazioni o ogni
altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle
p#2B305Fette popolazioni. 3.
Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati,
per lo sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.
Art.
18 (Interventi
di promozione culturale) 1.
La Regione promuove e sostiene, sulla base di precisi indirizzi programmatici,
iniziative culturali nelle seguenti aree disciplinari ed artistiche: a)
studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità di
cui all'articolo 1; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali
storici, archivistici,
etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di
repertori linguistici albanesi,
greci e occitanici, #2B305Fazione e pubblicazione di atlanti, carte ed
altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione
di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di
ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia,
l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e
linguistico; b)
stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione;
edizioni di giornali e periodici in lingua albanese,
greca e occitanica per sviluppare e diffondere la conoscenza della
storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari;
pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la
cultura e la lingua albanese, greca e occitanica; attività informative e
promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale; c)
corsi di informazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli
alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia,
della cultura, della lingua e delle tradizioni dei Comuni oggetto della
presente legge; d)
allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la
conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese, greco e
occitanico; e)
raccolta e studio dei toponimi nelle parlate locali albanese, greco e
occitanico e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare,
attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria; f)
scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di
lingua albanese, greca e occitanica in Italia ed all'estero;
g)
relazioni tra i Comuni di lingua
albanese, greca e occitanica e le comunità di emigrati calabresi all'estero
che hanno conservato e tramandato
la lingua e le tradizioni dei luoghi originari. Art.
19 (Festival
arberesh
e
centro musicale) 1.
La Regione Calabria riconosce la particolare funzione
creativa, promozionale ed internazionale del Festival
della canzone arberesh
e quindi la necessita di particolari finanziamenti annuali per la
prosecuzione e il potenziamento della manifestazione. 2.
Istituisce il Centro della musica e del canto popolare arberesh
quale strumento di documentazione storica, di ricerca musicale di
catalogazione e conservazione dei brani canori. 3.
Promuove analoga iniziativa al precedente comma 1 per le altre due comunità
linguistiche. (Stampa,
editoria, radio, televisioni) 1.
La Regione Calabria concede particolare sostegno finanziario agli
organi di stampa, alle iniziative editoriali relative alle comunità
linguistiche e culturali,
fermo restando i contributi previsti dalle leggi per l'editoria. 2.
Altresì sostiene finanziariamente le emittenti
radiotelevisive che trasmettono programmi nelle lingue albanese, greca e
occitanica per almeno 12 ore giornaliere suddivise tra orario diurno e
notturno. Art.
21 (Programmazione
televisiva) 1.
In base a convenzioni da stipularsi tra la Regione e la sede regionale RAI per
la Calabria, sentito il CO.RE.COM.
Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono
inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di
minoranza albanese,
greca, occitanica. Art.
22 (Intervento
speciale) 1.
Per il triennio 2001-2003 la Regione Calabria destina la somma di Lire
4.000.000.000 quale fondo economico speciale per un piano di intervento
finalizzato alle seguenti attività: a)
recupero delle forme originali dei nomi e dei cognomi delle lingue di
interesse della presente legge. Ogni cittadino residente nel territorio
regionale può ottenere dai propri comuni il rimborso delle spese per il
cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 15
dicembre 1999, nr 482, purché comprovabile della autenticità della
richiesta; b)
indagine nell'intero territorio regionale, con modalità di censimento,
della popolazione alloglotta; c)
catalogazione e archiviazione delle parlate locali dei Comuni di cui
all'articolo 1 della presente Legge. L'intervento, da ritenersi urgente per la
conservazione di forme espressive a rischio di estinzione, verrà realizzato
dagli Istituti culturali e dalle associazioni riconosciute. Lo stesso intervento
va successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi
dell'emigrazione estere; d)
finanziamento a Provincie e Comuni per studio, progettazione e installazione
di segnaletica stradale verticale bilingue, di toponomastica viaria
e stradale bilingue, di recupero dei toponimi
antichi in uso nel linguaggio popolare. e)
agevolazioni speciali, mediante contributi a fondo perduto per l'installazione
di insegne pubblicitarie bilingui. 2.
Le somme destinate all'attività del precedente comma sono individuate
nell'Asse 2 del POR Calabria. Art.
23 (Scambi
culturali con le nazioni d'origine) 1.
La Regione Calabria, le Province e gli enti locali agevolano e favoriscono
i rapporti tra le comunità linguistiche e le nazioni di origine. 2.
Sulla base dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, nr 482, la Regione
Calabria favorisce la cooperazione con l'Albania, la Grecia, la Macedonia, il
Kossovo e il Montenegro e rende possibili lo scambio di relazioni cu1turali
scientifiche, formative, artistiche, economiche, commerciali, produttive;
favorisce la temporanea importazione ed esportazione di requisiti teatrali,
beni storici ed artistici per agevolare conferenze,, seminari, corsi di
aggiornamento, gite e visite scolastiche e in genere ogni forma di scambio
culturale. 3.
Favorisce il gemellaggio di enti locali e istituzioni pubbliche con la Grecia,
l'Albania, Kossovo, Macedonia e Montenegro. 4.
Si adopera di attivare, attraverso scali commerciali e passeggeri diretti, i
collegamenti aeri e marittimi con i Paesi di cui al precedente comma. 5.
Gli scali portuali dello Jonio possono essere collegati ai progetti di
valorizzazione della Magna Grecia. Titolo
IV TUTELA
DEGLI INTERESSI SOCIO-ECONOMICI
E AMBIENTALI Art.
24 (Tutela
socio-economica) 1.
La tutela delle comunità linguistiche e culturali regionali riguarda anche
gli interessi socioeconomici e ambientali che formano il presupposto della
loro esistenza e conservazione. Di tale interesse la Regione Calabria tiene
conto nella preparazione e approvazione
dei
piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori, dei piani dell'edilizia
residenziale e dell'edilizia
economica e popolare, nella elaborazione di piani di salvaguardia ambientale e
forestale, nel consolidamento e ampliamento del sistema stradale e viario.
2.
I piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e la loro
esecuzione nei territori abitati dalle popolazioni di cui alla presente legge
devono attenersi al principio di non alterare il carattere etnico e culturale
dei territori. 3.
Ai Comuni di cui all'art.
1 della presente Legge è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti
regionali, statali e comunitari richiesti per la realizzazione di
interventi: a)
restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e
culturale; b)
recupero dei nuclei abitati e rurali; c)
opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua,
dell'aria
e del suolo; d)
opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio agricolo e forestale,
agriturismo. 4. Il medesimo ordine di priorità di cui al
comma 4 è attribuito ai privati,
singoli o associati, che intentano realizzare iniziative produttive o
di servizio con le finalità della presente Legge. Art.
25 (Politiche
turistiche) 1.
Ai territori delle comunità linguistiche e culturali della Calabria sono
estesi i benefici della L.R. 28 marzo 1985. nr 13, della L.R. 8 aprile 1988,
nr 11, della L.R. 7 settembre 1988, della L.R. 5 maggio 1990, nr 39 sulle
politiche turistiche della regione. Art
26 (Patrimonio
artistico religioso) 1.
Sono considerati beni di particolare interesse monumentale del patrimonio
artistico calabrese le chiese dei Comuni di cui all'art. 2 della
presente Legge. 2.
Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della chiesa di liturgia greca, nell'ambito
della presente Legge, sarà istituito un apposito fondo speciale per
completare, compatibilmente con le Leggi vigenti in materia di vincoli e
tutela, l'opera di orientalizzazione
dell'architettura
e dell'iconografia sacra orientale. Art.
27 1.
La Regione Calabria, attraverso fondi propri, europei e statali provvede direttamente o
contribuisce finanziariamente per egli enti locali all'acquisto,
ristrutturazione,
restauro e manutenzione delle case natali di personalità della storia,
della lingua e letteratura, delle scienze, delle arti,
della politica. 2.
Destina tali beni immobili alle attività museografiche, scientifiche,
culturali, musicali, teatrali. ricreative, altra attività di carattere
sociale. Art.
28 (Insediamenti abitativi antichi) 1.
Sono oggetto di tutela e salvaguardia i centri antichi degli insediamenti
abitativi delle comunità linguistiche e culturali. Una particolare attenzione
è riservata alla tutela della gjitonia,
organismo antropologico, sociale e urbanistico del villaggio italo-albanese,
scientificamente riconosciuto come unico intreccio di urbanistica e
vita sociale di tipo orientale. Art.
29 1.
Le sedi scolastiche. di qualsiasi ordine e grado, le strutture sanitarie, gli
uffici postali e amministrativi, sono ritenuti servizi fondamentali per la
difesa della cultura e del territorio dei Comuni di cui all'art. 1 della
presente legge. Titolo
V DISPOSIZIONI
FINALI Art
30 1.
Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente Legge la Regione
Calabria utilizzerà tutti gli attuali stanziamenti di Bilancio che si rendano
disponibili nei vari settori di attività, stanziamenti
nazionali e dell'UE di volta in volta emanate. La presente Legge è
dichiarata vigente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione nel BUR. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservarla e farla
osservare come Legge della Regione Calabria.