RELAZIONE

Con l'approvazione della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 il Parlamento italiano, dopo mezzo secolo, attua pienamente l'articolo 6 della Costituzione nel quale è sancita la tutela di tutte le minoranze linguistiche presenti nel territorio dello Stato italiano.

La Legge 482 recepisce, in questo modo, i valori sanciti dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e delle varie Deliberazioni del Parlamento europeo, superando il sofferto dibattito degli anni precedenti, nella cultura e nella politica italiana, che vedeva nella tutela delle minoranze linguistiche non di confine il rischio per l'integrità dello Stato post-unitario. In sostanza destra italiana e partiti di ispirazione postrisorgimentale temevano che il completamento dei principi dell'articolo 6 della Costituzione potesse agevolare forme di nazionalismi etnici e rotture dell'unità nazionale attraverso il riconoscimento alla tutela delle lingue (e delle forme culturali da esse prodotte) che segmenti di cittadini italiani hanno ereditato dai popoli stranieri quando nel corso dei secoli, gruppi di popoli migranti sceglievano di stabilirsi nella nostra penisola per sfuggire alle persecuzioni e alle povertà delle terre d'origine, oppure, per come avvenne con la Magna Grecia di costruire in territorio calabrese nuove polis o nuove organizzazioni sociali.

L'approvazione della legge 482, dunque, contribuisce fattivamente alla costruzione di una Europa dei popoli che ha come fondamento della sua democrazia il riconoscimento delle diversità linguistiche, culturali, razziali e religiose e si pone il principio di considerare le culture regionali minori e le minoranze linguistiche come patrimonio generale da tutelare e si legittima, attraverso un atto legislativo della Repubblica italiana, il principio che le lingue minoritarie sono veicolo di unità tra popoli e nazioni e che il loro patrimonio linguistico-culturale rappresenta anche una notevole risorsa economica.

Lo Statuto della Regione Calabria, nella lettera r dell'articolo 56, pur dimenticandosi della minoranza di lingua occitanica presente nel Comune di Guardia Piemontese (CS), testimonianza tragica della persecuzione religiosa contro i Valdesi, come anche dei variegato arcipelago linguistico e culturale di nomadi e zingari, giunti in Italia da Balcani già nei primi secoli dei secondo millennio, afferma che "nel rispetto delle proprie tradizioni, promuove la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico delle popolazioni di origine albanese e greca; favorisce l'insegnamento delle due lingue nei luoghi ove esse sono parlate".

Affermazione solenne, e avanzata per quegli anni, che il Consiglio regionale, purtroppo, ha sempre disatteso sia sul terreno legislativo che su quello della programmazione economica. La redazione dell'Asse 2 dei POR Calabria rappresenta in modo emblematico l'ignoranza di questi particolari segmenti di lingua, storia e cultura presenti nella nostra regione di gran parte della classe politica dirigente calabrese.

Sulla base di queste considerazioni generati regionali e recependo i dettati dell'articolo 13 della Legge 482, i sottoscritti consiglieri hanno inteso presentare questo progetto di Legge regionale di Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storiche di Calabria per recuperare lo spirito dei principi democratici europei e il ritardo di applicazione dello stesso Statuto regionale.

La proposta di Legge e suddivisa in cinque Titoli e 30 articoli.

Nel primo Titolo, di quattro articoli, sono previsti i principi generali di ispirazione della Legge regionale, la modalità di definizione degli ambiti territoriali, il riconoscimento della presenza storica di comunità di lingua albanese, greca e occitanica, e la diffusione, attraverso processi di migrazione locale, di parlanti le lingue minoritarie in tutto il territorio regionale. E', anche, puntualizzato il concetto di bene culturale e il diritto di rappresentanza di queste comunità nelle istituzioni pubbliche, negli organi dell'amministrazione regionale di programmazione economica dei fondi comunitari.

Il Titolo secondo, di sei articoli, affronta l'alfabetizzazione, l'insegnamento bilingue, l'ordinamento scolastico e la formazione linguistica. Nell'ambito dei regolamenti attuativi dei Ministero della pubblica istruzione, si intende favorire l'insegnamento bilingue nelle scuole di ogni ordine e grado e di evitare che nel corso della riorganizzazione della scuola il dimensionamento scolastico determini lo smembramento degli elementi linguistici unitari, espressivi e culturali. Inoltre viene affermato la volontà della Regione di contribuire direttamente a forme di attività didattiche complementari e di favorire, con corsi di alfabetizzazione dei parlanti le lingue minoritarie, il superamento di quello che molti linguisti di fama internazionale hanno definito come «bilinguismo zoppo", ossia il possesso in questa comunità di solo due delle quattro facoltà che determinano il processo della comunicazione sociale.

Il Titolo terzo, composto di tredici articoli, è diviso in quattro parti. In primo luogo è evidenziata la necessità di un organismo regionale (CO.RE.MI.LI. Calabria) quale strumento di attuazione delle Legge, programmazione e di controllo delle risorse; si istituisce la Conferenza dei Comuni alloglotti, per un giusto rapporto tra Regione ed istituzioni locali, e la nascita di tre Istituti regionali culturali, ciascuno per ogni minoranza. Una particolare attenzione è dedicata al riconoscimento dell'associazionismo presente nelle comunità linguistiche grazie al quale, con una mai stanca azione di volontariato, si è riusciti a promuovere iniziativa didattica e grande produzione culturale ed artistica. Se oggi queste comunità hanno saputo resistere ai rischi della omologazione dei villaggio globale e della massificazione delle comunicazioni sociali ciò è dovuto anche alla presenze di associazioni, giornali, comitati e singole iniziative che, grazie anche a notevoli sforzi economici, hanno salvaguardato la diversità culturale. C'è inoltre una puntualizzazione delle forme di intervento, sia per il recepimento della Legge 482, che per la programmazione degli interventi. Fra questi con particolare sottolineatura sono individuati alcuni interventi urgenti da affrontare facendo ricorso ai fondi del POR Calabria. Un apposito articolo è, infine, dedicato al ruolo che la nostra regionale può assolvere nella politica di relazione con le nazioni di provenienza dei popoli migranti.

Il Titolo quarto, di sei articoli, affronta gli aspetti della tutela dei territorio nella programmazione economica regionale rispetto alla politiche turistiche, ambientali e urbanistiche, della tipicizzazione e commercializzazione della produzione agricola; il riconoscimento dei servizi pubblici come elementi indispensabili e necessari alla tutela culturale e al consolidamento demografico del territorio; la salvaguardia, il recupero e l'utilizzazione del patrimonio architettonico e degli insediamenti abitativi sono, ancora, considerati come fondamentali della politica di valorizzazione.

Infine il Titolo quinto, di un articolo, traccia le disposizioni finali, le norme transitoria e individua le forme di finanziamento della Legge.