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testo storico]
LEGGE
REGIONALE 8 febbraio 1999, n. 3
Interpretazione autentica dellart. 10 della legge regionale 13 maggio
1996, n. 8.
(Pubbl. in Boll. Uff. 12 febbraio 1999, n. 10)
Articolo unico
1. Il Presidente, i componenti
dellUfficio di Presidenza,
i Presidenti delle Commissioni consiliari
ed il Presidente del Collegio dei revisori dei conti
possono
individuare il responsabile amministrativo anche al di fuori degli appartenenti al ruolo
del Consiglio regionale, della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Nellipotesi in cui lindividuazione del responsabile sia esterna agli
addetti al Consiglio regionale, tale unità non può essere computata per il completamento
del numero massimo consentito dallart.
10,
comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.
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