LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 1997, n. 9
Norme temporanee urgenti per assicurare il funzionamento di idoneo organo tecnico
consultivo.
(Pubbl. in Boll. Uff.26 maggio 1997, n.9)
Art. 1
1. Al fine di assicurare il pieno funzionamento di idoneo organo tecnico
consultivo regionale, nell'attuale fase transitoria di assenza di molte figure
dirigenziali contemplate nell'articolo
12 della Legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, e nelle more della riorganizzazione
delle strutture dei dipartimenti destinati ad operare nella specifica materia, la Giunta
regionale, su indicazione dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici, in applicazione
anche del 1 ° comma dell'articolo
unico della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13, è autorizzata a nominare, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via temporanea, una
Consulta tecnica regionale, organo tecnico consultivo, composto da quattro membri interni
e da quattro membri esterni, quali componenti permanenti.
2. I componenti della Consulta tecnica regionale rimangono in carica per mesi 12
decorrenti dalla data della costituzione formale dell'Organo.
3. I componenti saranno prescelti tra dipendenti regionali delle qualifiche dirigenziali o
direttive muniti di idoneo titolo di studio e professionale e con adeguata esperienza
nelle materie di competenza della Consulta. I componenti esterni saranno nominati
nell'ambito delle figure di esperti contemplate nel 1° comma del citato articolo unico
della legge regionale n. 13/1996.
4. La Consulta, in analogia di quanto già previsto per il Comitato Regionale Tecnico
Amministrativo (C.R.T.A.) dello articolo 12 legge regionale n. 31/1975, è presieduta dal
Presidente della Giunta regionale ovvero dall'Assessore regionale ai lavori pubblici. In
caso di assenza o impedimento di entrambi, può essere delegato a presiedere il consesso
uno dei componenti permanenti interni di cui ai precedenti commi 1 e 3.
Art. 2
1. Il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, di cui all'articolo 12 della
legge regionale n. 31/1975 e successive modificazioni, è soppresso. Nelle more della
riorganizzazione delle strutture dei dipartimenti tecnici regionali e dei relativi organi
consultivi le competenze attribuite al disciolto C.R.T.A. sono attribuite alla Consulta di
cui al precedente 1° comma dell'articolo 1.
2. Una segreteria tecnico- amministrativa incaricata dalI'Assessore regionale ai lavori
pubblici provvede alla istruttoria preliminare da portare allo ordine del giorno. I lavori
di tale segreteria potranno essere supportati da due esperti esterni nominati
dall'Assessore regionale ai lavori pubblici ed incaricati ai sensi del 3° comma dello
articolo unico della legge regionale n. 13/1996. Un dipendente della segreteria tecnica
con qualifica direttiva, incaricato dal Presidente della Consulta, assiste ai lavori della
stessa senza diritto di voto, con funzioni di segretario.
Art. 3
1. Per il funzionamento della Consulta Tecnica Regionale si applicano le
disposizioni degli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 31/1975 e dell'articolo 16
della stessa legge, come modificato dall'articolo 8
della legge regionale n. 24/1987.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare direttive di dettaglio per assicurare e
disciplinare l'operatività del consesso tecnico temporaneo istituito con la presente
legge.
3. Per le esigenze di costituzione delle Commissioni relatrici degli affari all'ordine del
giorno, il Presidente della Consulta può convocare, di volta in volta, quali relatori, in
aggiunta ai componenti permanenti, dipendenti regionali anche di dipartimenti diversi da
quello dei Lavori Pubblici appartenenti alle qualifiche dirigenziali o direttive e muniti
di idoneo titolo di studio e professionale. In occasione della trattazione di affari
particolarmente importanti, che richiedono la presenza di professionalità specifiche, il
Presidente della Consulta può convocare, altresì, in aggiunta ai componenti esterni,
esperti esterni con solo voto consultivo.
Art.
3 Bis
1. "1. La titolarità della competenza della regione e della Consulta Tecnica
Regionale sono così attribuite:
a) ai Comuni le competenze relative alle opere e agli interventi, senza limiti di importo,
ricadenti interamente nel proprio territorio;
b) alla Province le competenze relative alle opere e agli interventi, senza limiti di
importo, ricadenti in più territori comunali.
2. La Consulta Tecnica Regionale continua ad esercitare le funzioni di cui alla legge 10
novembre 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, per le opere e gli interventi
ricadenti nei territori di più Province e per quelle di interesse regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera di Giunta e su
proposta dellAssessore ai Lavori Pubblici, individua le categorie di opere di
interesse regionale e le materie di cui allarticolo 3 della legge regionale 30
maggio 1983, n. 18 da riservare alla competenza della Consulta Tecnica Regionale.
4. Lesercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e alle Province, sono esercitate
dai responsabili del procedimento, nominati ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990,
che possono avvalersi, ove necessario per la trattazione di speciali problemi,
dellapporto di studiosi e tecnici esperti anche non appartenenti alle rispettive
amministrazioni.".
(- n.d.r.
-Le norme in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge
(Legge 14 1999 - 24 maggio1999).
I progetti sottoposti allesame della
Consulta Tecnica Regionale e non esaminati entro il termine di cui al
precedente comma 3, sono restituiti ai Comuni e alle Province secondo le
rispettive competenze
Art. 4
1. Ai componenti permanenti la Consulta Tecnica Regionale è corrisposto un
gettone di presenza la cui entità viene stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33, 3° comma della legge
regionale n. 7/1996.
2. Ai sensi del medesimo articolo 33, 3° comma della legge regionale n.7/1996 la Giunta
regionale stabilisce le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il
riconoscimento dell'indennità di missione ai componenti che ne hanno diritto in relazione
a quanto prescritto dalla normativa in vigore.
3. Per le spese di funzionamento della Consulta Tecnica Regionale si provvede con il
competente capitolo di bilancio n. 1013101/97. Alle spese per gli esperti esterni di cui
al precedente articolo 2, comma 2, secondo periodo, si provvede con il capitolo di
bilancio n. 1004101/97. Per gli anni successivi, agli oneri occorrenti, si farà fronte
con i fondi che saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio degli esercizi
finanziari successivi.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
|