LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1996, n. 13
Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica.
(Pubbl. in Boll. Uff. 13 giugno 1996, n. 59)

 

Articolo unico

1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le attivitą e le funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultiva di speciali comitati, da essi costituiti, e composti da Dirigenti regionali ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione scelti tra docenti universitari, professionisti, dirigenti pubblici e privati, sulla base di appositi curricoli specifici relativi a qualificata esperienza e professionalitą.

2. Gli organismi di cui al precedente comma operano su impulso del Presidente della Giunta e del Presidente del Consiglio regionale in collegamento con le strutture della Presidenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

3. In relazione a specifiche esigenze, il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possono avvalersi della consulenza di esperti esterni altamente qualificati, mediante contratto di diritto privato. Il Presidente della Giunta potrą avvalersi di un numero non superiore ad otto esperti esterni e gli assessori regionali di un numero non superiore a due, mentre il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza potranno avvalersi di un numero non superiore a cinque esperti esterni.

4. Gli incarichi di cui al precedente comma non possono superare i dodici mesi e sono rinnovabili per non pił di tre volte continuativi.

5. Gli esperti svolgono attivitą professionale in forma autonoma, senza vincolo di lavoro subordinato, e sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialitą e riservatezza.

6. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essere conferiti a soggetti che:
a) siano in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
b) siano parenti o affini entro il terzo grado di Consiglieri regionali;
c) siano componenti dei Comitati Regionali di Controllo, della Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale, di organi statutari di Enti, Aziende o societą regionali o a partecipazione regionale.

7. Le spese relative alle prestazioni esterne di cui al presente articolo sono iscritte in apposito capitolo del bilancio regionale che indicherą, separatamente, i limiti annuali di spesa per gli incarichi di cui al comma 1 e per quelli di cui al comma 3 distintamente conferiti dal Presidente e dalla Giunta, mentre le spese relative alle prestazioni esterne per gli incarichi conferiti dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza saranno imputate al capitolo 6, o corrispondente, del bilancio del Consiglio regionale.