1. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta regionale, il Presidente del
Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le attivitą e le
funzioni di propria competenza, della collaborazione a titolo consultiva di speciali
comitati, da essi costituiti, e composti da Dirigenti regionali ed eventualmente da
esperti di particolare qualificazione scelti tra docenti universitari, professionisti,
dirigenti pubblici e privati, sulla base di appositi curricoli specifici relativi a
qualificata esperienza e professionalitą.
2. Gli organismi di cui al precedente comma operano su impulso del Presidente della Giunta
e del Presidente del Consiglio regionale in collegamento con le strutture della Presidenza
della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
3. In relazione a specifiche esigenze, il Presidente della Giunta, il Presidente del
Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza possono avvalersi della consulenza di
esperti esterni altamente qualificati, mediante contratto di diritto privato. Il
Presidente della Giunta potrą avvalersi di un numero non superiore ad otto esperti
esterni e gli assessori regionali di un numero non superiore a due, mentre il Presidente
del Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza potranno avvalersi di un numero non
superiore a cinque esperti esterni.
4. Gli incarichi di cui al precedente comma non possono superare i dodici mesi e sono
rinnovabili per non pił di tre volte continuativi.
5. Gli esperti svolgono attivitą professionale in forma autonoma, senza vincolo di lavoro
subordinato, e sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialitą e riservatezza.
6. Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essere conferiti a soggetti che:
a) siano in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
b) siano parenti o affini entro il terzo grado di Consiglieri regionali;
c) siano componenti dei Comitati Regionali di Controllo, della Commissione di Controllo
sull'Amministrazione regionale, di organi statutari di Enti, Aziende o societą regionali
o a partecipazione regionale.
7. Le spese relative alle prestazioni esterne di cui al presente articolo sono iscritte in
apposito capitolo del bilancio regionale che indicherą, separatamente, i limiti annuali
di spesa per gli incarichi di cui al comma 1 e per quelli di cui al comma 3 distintamente
conferiti dal Presidente e dalla Giunta, mentre le spese relative alle prestazioni esterne
per gli incarichi conferiti dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di Presidenza
saranno imputate al capitolo 6, o corrispondente, del bilancio del Consiglio regionale.