LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1996, n. 41
Provvidenze in favore delle popolazioni di Crotone colpite dalle calamità naturali nel mese di ottobre 1996.
(Pubbl. in Boll. Uff. 27 dicembre 1996, n. 154)

 

Art. 1

1. Ad integrazione degli interventi di cui al decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996 è autorizzata la spesa:

a) di lire 1.500.000.000 per concedere contributi a fondo perduto in favore dei nuclei familiari colpiti da lutti o rimasti anche temporaneamente senza tetto in conseguenza delle calamità del mese di ottobre 1996, ed in favore dei capi famiglia "e delle persone che trovandosi nei luoghi dell'alluvione abbiano avuto danneggiato o distrutto" vestiario o biancheria o mobili o autovetture o suppellettili dell'abitazione in conseguenza delle stesse calamità;

b) di lire 500.000.000 per concedere contributi alle Parrocchie (SS.Salvatore, San Paolo, Sant'Antonio, Santa Maria Madre della Chiesa San Luca e San Francesco) o alle Associazioni riconosciute e senza scopo di lucro e che operino nelle zone colpite dalle calamità (Fondo Gesù, Tufolo, Poggio Pudano, Farina e Largo Santo Antonio) per il ripristino di strutture adibite a servizi socio assistenziali o per la costruzione di piccole infrastrutture per il tempo libero o per l'acquisto di attrezzature per rendere fruibili strutture esistenti;

c) di lire 3.000.000.000 per favorire la ripresa produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali, nelle piccole e medie imprese artigiane, pescherecci, commerciali, turistiche, industriali e agricole rimaste danneggiate negli impianti, nelle attrezzature e nella produzione in conseguenza delle calamita' di cui ai commi precedenti.

"d) di lire 500.000.000 in favore del Consorzio industriale di Crotone e del comune di Crotone per gli oneri connessi alla istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione finanziaria presentate dalle imprese danneggiate dalle calamità di cui ai commi precedenti.

Art. 2

1. L'individuazione delle Aziende colpite e delle famiglie disastrate, l'accertamento dei danni, l'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi, saranno effettuati dagli Assessorati competenti con la collaborazione degli ordini professionali e sulla base della documentazione fornita dal Comune e dalla Prefettura. Per la liquidazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge si fa ricorso alle procedure previste dal decreto legge n. 576 del 12 novembre 1996 e dalla relativa Ordinanza Ministeriale.

2. La Giunta regionale entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge stabilirà criteri modalità e tempi per la ripartizione dei contributi.

Art. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1996 in lire 5.000.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 700 1201 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3°)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996, che viene ridotto di pari importo.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 2141222 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1996 con la denominazione "Spese per interventi in favore delle popolazioni di Crotone e Provincia colpite dalle calamita' naturali nel mese di ottobre 1996" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 5.000.000.000.