Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
(Pubb. in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 321)
Preambolo
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Articolo (Disposizioni generali).
Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale
quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che
assolvono ad una funzione statica. Sono considerate opere in conglomerato cementizio
armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature
nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura
ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto. Sono considerate
opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in
parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. La realizzazione delle opere
di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità
e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
Articolo 2 (Progettazione, direzione ed esecuzione).
La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in base
ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito
industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L'esecuzione delle opere deve avere luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto
o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
rispettive competenze. Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria
l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui
al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.
Articolo 3 (Responsabilità).
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione
di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate. Il direttore dei lavori e il
costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della
rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del
progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonchè, per quanto riguarda gli
elementi prefabbricati, della posa in opera.
Articolo 4
(Denuncia dei lavori).
Le opere di cui all'art. 1 devono essere denunciate dal
costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro
inizio. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del
progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. Alla denuncia
devono essere allegati: a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal
progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite,
l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire
l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le
qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. L'ufficio
del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una
copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. Anche le
varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'art. 1
previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla
loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel
presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere
costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni,
aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Articolo 5 (Documenti in cantiere).
Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'art. 1 a
quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati nel terzo e
nel quarto comma dell'art. 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei
lavori, nonché un apposito giornale dei lavori. Della conservazione e regolare tenuta di
tali documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche
tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti
dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Articolo 6 . (Relazione a struttura ultimata).
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia,
sull'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, esponendo: a) i certificati delle prove
sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 20; b) per le opere in
conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai
sistemi di messa in coazione; c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le
copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. Delle due copie della relazione,
una sarà conservata agli atti del genio civile e l'altra, con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a
consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell'art. 4. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello
Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4.
Articolo 7 (Collaudo statico).
Tutte le opere di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte a
collaudo statico. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto,
iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. La nomina del collaudatore spetta al
committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorno
dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i
quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo. Quando non esiste il
committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di
chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli
ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i
quali sceglie il collaudatore. Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di
collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una
copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente. Per le
opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4,
gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.
Articolo 8 (Licenza d'uso).
Per il rilascio di licenza d'uso o di abitabilità, se prescritte,
occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di collaudo con
l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile, dell'avvenuto deposito ai sensi
del precedente art. 7. Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e
per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, è sostituita dalla
dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.
Articolo 9 (Produzione in serie in stabilimenti di manufatti
in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo).
Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in
conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che
assolvono alle funzioni indicate nell'art. 1, hanno l'obbligo di darne preventiva
comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione nella quale
debbono: a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e
fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il
comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura; b) precisare le caratteristiche
dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'art. 20; c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti
seguiti per la esecuzione delle strutture; d) indicare i risultati delle prove eseguite
presso uno dei laboratori di cui all'art. 20. Tutti gli elementi precompressi debbono
essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di
origine. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie,
i quali assolvono alle funzioni indicate nell'art. 1, la relazione di cui al primo comma
del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di
cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle
operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti. La responsabilità della
rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che è obbligata a
corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue
caratteristiche di impiego. Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico
inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto
delle strutture dell'opera
Articolo 10 (Controlli).
Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le
opere indicate nell'art. 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti
previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali. Le
disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello
Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4.
Articolo 11 (Accertamenti delle violazioni).
I funzionari e agenti comunali, che accertino l'inosservanza degli
adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del
sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura per i provvedimenti di cui al
successivo art. 12.
Articolo 12 (Sospensione dei lavori).
Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del
precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato
a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la
sospensione dei lavori. I lavori non possono essere ripresi finché la prefettura non
abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.
Della disposta sospensione è data comunicazione al sindaco perché ne curi l'osservanza.
Articolo 13 (Lavori abusivi).
Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le
opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'art. 2, è punito
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. É
soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire
10.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o
manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni dell'art. 9.
Articolo 14 (Omessa denuncia dei lavori).
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'art.
4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire
1.000.000.
Articolo 15 (Responsabilità del direttore dei lavori).
Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni
indicate nell'art. 5 è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000. Alla stessa
pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio
del genio civile della relazione indicata nell'art. 6.
Articolo 16 (Responsabilità del collaudatore).
Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'art.
7, penultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.
Articolo 17 (Mancanza del certificato di collaudo).
Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del
rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto
dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, prima del collaudo
statico, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire
1.000.000.
Articolo 18 (Comunicazione della sentenza).
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti
disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in
cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale
dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Articolo 19 (Costruzioni in corso).
Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano
alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi
dell'art. 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, né alle opere in conglomerato
armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della
presente legge risultino già iniziate.
Articolo 20 (Laboratori).
Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali: i
laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e
delle facoltà o istituti universitari di architettura; il laboratorio dell'istituto
sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma); il laboratorio dell'istituto sperimentale
stradale, del Touring Club italiano (Milano); il laboratorio di scienza delle costruzioni
del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); il
Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma). Il Ministro per i lavori pubblici, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri
laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente
legge. L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica
utilità.
Articolo 21 (Emanazione di norme tecniche).
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla
pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche
alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge.
Articolo 22 (Applicabilità di norme tecniche vigenti).
Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al
precedente art. 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel
regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, e nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 20
dicembre 1947, n. 1516.