(Aggiornata alla L.R. 8/03)

 

(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 14
Figura professionale del Direttore di Albergo. Integrazione e modifiche alle leggi regionali n. 13/85 e n. 20/90.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 aprile 1995, n. 40)

Art. 1

1.  La presente legge regola ad integrazione e modificazione delle leggi regionali 28 marzo 1985, n. 13 e 12 aprile 1990, n. 20 l'esercizio della professione di Direttore d'Albergo.

Art. 2

1.  La professione di Direttore d'Albergo può essere esercitata nella Regione Calabria dai cittadini in possesso della prescritta abilitazione.

2.  L'abilitazione alla professione di Direttore d'Albergo rilasciata dalla Regione Calabria si consegue mediante il superamento degli esami di cui al VII comma dell'art. 40 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13.

Art. 3

"1. Possono partecipare agli esami i cittadini in possesso dei requisiti di cui all’articolo 44 della legge regionale 28 marzo 1985, n.  13 che abbiano la conoscenza di almeno due lingue straniere, da accertare mediante prove di esame scritte ed orali."

Art. 4
(
Articolo abrogato dall'articolo 31  della Legge regionale 8/2003)

   Art. 5

Art. 6

1.  L'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore d'Albergo nella Regione Calabria è accordata d'ufficio a coloro che, previa presentazione di domanda alla Regione Calabria con al legata la documentazione comprovante il possesso dell'idoneità, abbiano conseguito analoga abilitazione presso altra Regione o altro Stato membro della CEE.

Art. 7

1.  L'iscrizione all'Albo regionale è di sposta a domanda di coloro i quali vengono abilitati dietro superamento dello esame bandito dalla Regione Calabria ai sensi della presente legge.

2.  Sono altresì iscritti, previa presentazione di domanda alla Regione Calabria con allegata documentazione comprovante il possesso dell'idoneità, coloro che abbiano conseguito analoga abilitazione presso altra Regione o altro Stato membro della C.E.E..

Art. 8

1.  L'abilitazione conseguita all'esercizio della professione di Direttore d'Albergo consente l'iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti Commercio) senza ulteriori esami.

Art. 9

1.  Sono fatte salve le abilitazioni conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Art. 11

1.  È fatto divieto a qualsiasi unita' ricettiva alberghiera di cui all'art.10 di avvalersi della prestazione professionale di Direttore d'Albergo di persona non iscritta nell'elenco degli abilitati, ovvero la cui iscrizione è sospesa.

2.  È fatto divieto a qualsiasi unita' ricettiva alberghiera di cui al predetto art. 10 di rimanere senza direttore abilitato per più di 180 giorni consecutivi.

Art. 12

1.  La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitate nel Comune in cui insiste la struttura ricettiva fermo restando le competenze dell'autorità di P.S..

2.  La Giunta regionale - Assessorato al Turismo - ha facoltà di verificare, anche mediante controlli ispettivi, che sia data attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 13

Art. 14

1.  All'onere derivante dall'art. 5 della presente legge, valutato in £.50.000.000 per l'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con lo stanziamento previsto al Cap. 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo allo esercizio finanziario 1995.

2.  Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fon di assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.