(Vedi testo vigente)

LEGGE REGIONALE 26 giugno  2003, n.  8
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 (art. 3, comma 4, della legge regionale n.  8/2002).
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 luglio 2003, supplemento straordinario 2 al n.  12)

TITOLO I
(Disposizioni di carattere finanziario)

Art. 1

1. Alla copertura della spesa inerente al Servizio Sanitario Regionale derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all’anno 2000 si provvede con la quota parte del secondo lotto del mutuo di complessivi 258.000.000,00 euro, pari a 103.000.000,00 euro - già contratto con la Cassa Depositi e Prestiti in data 4.12.2002, ai sensi dell’art.18 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 - iscritto all’UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010119) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

2. Alla copertura della spesa inerente al Servizio Sanitario Regionale derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all’anno 2001 si provvede con la quota parte delle entrate derivanti dai provvedimenti tributari assunti in materia di addizionale Irpef e di tasse automobilistiche – ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 – disponibili all’UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010120) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

3. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al Servizio Sanitario Regionale – derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi agli anni 2000 e 2001, di cui ai residui attivi accertati nei capitoli 6104158 e 6104159 dell’entrata del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2002 – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 7.884.546,77, con accantonamento nell’apposito fondo di riserva di cui all’UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010403) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni a mano a mano che l’Avvocatura regionale trasmetterà alla Ragioneria Generale i dati necessari per l’individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

Art. 2

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione dell’indebitamento della Regione, sia attuale che futuro, anche mediante la gestione attiva del debito attraverso l’utilizzo di strumenti di finanza derivata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia.

Art. 2-bis

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2003, il valore dell’aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazioni inerenti agli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio del comune di Crotone o nelle aree marine prospicienti corrisposto alla Regione Calabria ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 - analogamente a quanto previsto dall’art. 20, comma 1-bis dello stesso decreto legislativo, come introdotto dall’art. 7, comma 6, della legge 11 maggio 1999, n. 140 - è destinato al finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nel comune di Crotone e nei comuni costieri adiacenti di Isola Capo Rizzuto e Strongoli.

2. Per il corrente esercizio finanziario le risorse destinate alle finalità di cui al comma precedente sono determinate in Euro 3.684.762,78 allocate all’UPB 3.2.01.05 (capitolo 32010502) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

3. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 2 si provvede con le risorse disponibili nella stessa UPB 3.2.01.05, tramite riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza di cui al capitolo 2412201, relativo al valore delle aliquote trasferite alla Regione Calabria per l’anno 2001.

4. Per l’esercizio finanziario 2003 le somme di cui all’articolo 37-ter, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 e successive modifiche e integrazioni sono prioritariamente destinate, nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso articolo, ai seguenti interventi:

- incentivi alle marinerie del comune di Crotone per lo sviluppo delle attività economiche danneggiate dalla coltivazione inerente agli idrocarburi;

- risanamento dell’intero promontorio di Capocolonna e ripascimento dell’arenile cittadino di Crotone;

- incentivi per lo sviluppo dell’occupazione, per l’incremento delle attività economiche ed industriali e per il risanamento ambientale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

5. Gli interventi di cui al precedente comma 4 sono inseriti nel programma previsto dall’articolo 37-ter, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n.  10, così come modificato dall’articolo 3, comma 5, della legge regionale 24 maggio 1999, n. 14 e dall’articolo 4, comma 4, della Legge regionale 28 agosto 2000, n.  14.

6. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 4 si provvede con le risorse disponibili nella UPB 3.2.01.05 (capitolo 2412201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

Art. 2-ter

1. Gli Enti Strumentali concorrono con la Regione al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2003, al netto delle spese per interessi passivi e delle spese finanziate da programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli impegni assunti a tale titolo relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per l’esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico finanziaria.

2. Le indennità di carica del Presidente, del Vice-Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di cui all’art. 21 della legge regionale 19 ottobre 1992, n.  20 – come modificato dall’art.1, comma 13, della legge regionale 28 agosto 2000, n.  14 – sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell’art.1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n.  3.

3. L’articolo 21, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 1992, n.  20 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali".

4. Le indennità di carica del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di cui all’art. 10, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1993, n.  15 – come modificato dall’art. 21bis, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2001, n.  7 – sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell’art.1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n.  3.

5. L’articolo 10, comma 4, della legge regionale 14 dicembre 1993, n.  15 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali".

6. Le indennità di carica del Presidente di cui all’art.1, comma 14, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 e all’art.10 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 sono rapportate alle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell’art.1, lettera f), della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.

7. Le indennità dei componenti dei Consigli di Amministrazione, dei Collegi Sindacali e dei Collegi dei Revisori dei Conti degli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, diversi di quelli di cui ai commi precedenti ed i cui costi gravano - anche indirettamente - sul bilancio regionale, sono ridotte del 20%.

8. L’articolo 21, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 1992, n.  20, è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali".

9. All’articolo 37, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n.  10 la parola "…quaranta…" è sostituita dalla parola "…trenta…" e la parola "…venti…" è sostituita dalla parola "…dieci…"

10. All’art. 13, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n.  2 la parola: "..ottanta…", è sostituita dalla parola: "..sessanta…" e dopo le parole "…carica mensile lorda…" sono inserite le seguenti parole "…di cui all’articolo 1, lettera f ), della legge regionale 14 febbraio 1996, n.  3…"

11. All’art. 13, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 2001, n.  2 la parola: "…cinquanta…", è sostituita dalla parola: "…trenta…" e dopo le parole "…carica mensile lorda…" sono inserite le seguenti parole "…di cui all’articolo 1, lettera f), della legge Regionale 14 febbraio 1996, n.  3…"

12. All’art. 13, comma 3, della legge regionale 22 gennaio 2001, n.  2 le parole: "…previsti per i consiglieri regionali…", sono sostituite dalle parole: "…nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del Comparto Regioni-Enti locali..."

13. Gli organi competenti devono adottare i necessari e conseguenti provvedimenti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

14. Sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art.3

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli intestati alla Regione Calabria, o comunque immatricolati a favore della stessa, presenti negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), che sono utilizzati direttamente dall’Amministrazione Regionale.

2. Sono esclusi dall’esenzione di cui al precedente comma 1 i veicoli che, pur intestati alla Regione Calabria o immatricolati a favore della stessa, sono stati concessi in uso ad altri soggetti pubblici o privati. I soggetti utilizzatori di detti veicoli sono tenuti a corrispondere alla Regione Calabria la tassa automobilistica regionale nella misura e secondo i termini e le modalità stabiliti dalla legislazione vigente.

3. E’ istituito l’albo dei veicoli di proprietà della Regione Calabria esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale; all’ufficio preposto alla gestione del parco auto regionale è affidata la tenuta e l’aggiornamento dell’albo.

4. Entro i mesi di gennaio e giugno di ogni anno, l’ufficio preposto provvede ad elaborare l’elenco dei veicoli intestati all’Amministrazione regionale ed a trasmetterlo alla struttura regionale competente in materia tributaria.

5. Per l’anno in corso, in via transitoria, il primo elenco di cui al precedente comma 4 è prodotto entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

6. All’art. 6, comma 6, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 dopo le parole "…dal dirigente" sono aggiunte le seguenti parole " …e dai funzionari….".

Art. 3-bis

1. A decorrere dal 1 gennaio 2004 l’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica, in deroga alla misura minima di Euro 0,00516 (£10) prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1993, n. 16, è dovuta nella misura minima di Euro 0,00225 per metro cubo di gas erogato.

2. Fino al 31 dicembre 2003 l’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano di cui al precedente comma è dovuta nella misura prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1993, n.  16.

3. In via eccezionale, il pagamento dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano dovuto fino all’entrata in vigore della presente legge e non corrisposto, può essere assolto entro il 30 novembre 2003 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Art.4

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) della Calabria 2000/2006 – approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee dell’8 agosto 2000 n. C (2000) 2345 – e del relativo Complemento di Programmazione nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006, ammontanti a complessivi Euro 1.040.508.000,00 negli anni 2004 e 2005, si fa fronte con le risorse provenienti dai seguenti canali di finanziamento:

a) quanto a Euro 111.833,000,00 con risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), allocate all’UPB 2.3.01 dell’entrata (capitolo 2329101) ed alle corrispondenti UPB e relativi capitoli della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione;

b) quanto a Euro 321.618.000,00 con risorse derivanti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), allocate all’UPB 4.6.01 dell’entrata (capitolo 2329201) ed alle corrispondenti UPB e relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione;

c) quanto a Euro 113.603.000,00 con risorse derivanti dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG), allocate all’UPB 4.6.01 dell’entrata (capitolo 2329202) ed alle corrispondenti UPB e relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione;

d) quanto a Euro 5.152.000,00 con risorse derivanti dallo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP), allocate all’UPB 4.6.01 dell’entrata (capitolo 2329203) ed alle corrispondenti UPB e relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione;

e) quanto a Euro 337.857.000,00 con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto dall’art.5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, allocate all’UPB 4.4.22 dell’entrata (capitolo 2329204) ed alle corrispondenti UPB e relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione;

f) quanto a Euro 69.163.000,00 con risorse previste dall’Accordo di Programma Quadro (APQ) "Ciclo Integrato delle Acque", nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma firmata in data 19 ottobre 1999, e derivanti dai fondi assegnati alla Regione Calabria con deliberazioni del CIPE n. 142 del 6 agosto 1999 e n. 84 del 4 agosto 2000;

g) quanto a Euro 6.169.000,00 con risorse previste dall’Accordo di Programma Quadro (APQ) "Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale", nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma firmata in data 19 ottobre 1999, e derivanti dai fondi assegnati alla Regione Calabria con deliberazioni del CIPE n. 84 del 4 agosto 2000 e n. 138 del 21 dicembre 2000;

h) quanto a Euro 26.370.000,00 con risorse previste dall’Accordo di Programma Quadro (APQ) per il "Sistema delle Infrastrutture di Trasporto", nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma firmata in data 19 ottobre 1999, e derivanti dai fondi assegnati alla Regione Calabria con deliberazioni del CIPE n. 138 del 21 dicembre 2000 e n. 36 del 3 maggio 2002;

i) quanto a Euro 12.222.000,00 con risorse derivanti dalle leggi 7 agosto 1990, n. 253 e 3 agosto 1998, n. 267, allocate all’UPB 4.4.06 dell’entrata (capitoli 2305219 e 2305275) ed alla corrispondente UPB 3.2.04.03 dello stato di previsione della spesa (capitoli 2112206 e 2141230) dei bilanci per gli anni 2002 e 2003;

j) quanto a Euro 14.379.000,00 con risorse proprie regionali, di cui Euro 7.000.000,00 e 7.379.000,00 rispettivamente a carico dei bilanci 2004 e 2005 allocate su base pluriennale all’UPB 4.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005;

k) quanto a Euro 11.721.000,00 con risorse previste tempo per tempo nei bilanci annuali dell’Azienda Forestale della Regione Calabria (A.FO.R.), ente strumentale della Regione, inerenti a progetti avviati nel settore della forestazione produttiva;

l) quanto a Euro 10.421.000,00 con risorse a carico degli Enti locali interessati, da prevedere tempo per tempo nei propri bilanci, per la copertura della quota del 15 per cento inerente al finanziamento di programmi di sviluppo urbano nell’ambito dell’Asse V "Città" del POR della Calabria 2000-2006.

2. La destinazione analitica della nuova spesa autorizzata – in relazione ai canali di finanziamento, al programma, alle funzioni obiettivo, alle UPB, alle misure, ai capitoli e alle leggi organiche – è definita dalle tabelle annesse alla legge regionale di bilancio previsione annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, per quanto attiene a quella finanziata con i fondi strutturali comunitari e con le risorse proprie regionali, mentre si rinvia agli Accordi di Programma Quadro per quelle finanziate con le richiamate deliberazioni del CIPE n. 142/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002.

3. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato con decisione della Commissione Europea n.  C(2000) 2345 dell’8 Agosto 2000, concede aiuti a favore dell’occupazione, accordati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n.  2204/2002 della Commissione Europea del 12 dicembre 2002 e nel rispetto delle intensità massime stabilite dal medesimo regolamento.

4. La Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al citato Regolamento (CE) n.  2204/2002.

Art. 5

1. Al fine di consentire la regolarizzazione delle inadempienze di natura fiscale e contributiva di cui alla legge 27 dicembre 2002, n.  289, così come modificata dalla legge 21 febbraio 2003, n.  27, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere in favore del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle Crati un’anticipazione di Euro 250.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.09 (capitolo 22040906) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

2. Il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle Crati è tenuto comunque a rimborsare alla Regione l’anticipazione di cui al precedente comma non appena saranno riscossi i contributi consortili da parte del Consorzio medesimo o da altro soggetto incaricato alla riscossione.

3. Per far fronte agli impegni assunti dalla Regione Calabria con l’Accordo di Programma sottoscritto in data 30 maggio 2002 con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, relativi alla realizzazione della fase dimostrativa e di implementazione dei prodotti e servizi innovativi rinvenienti dal Piano Telematico Calabria (TELCAL), è autorizzata per il biennio 2003-2004 - quale quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale, determinata nella misura del 30 per cento dell’importo complessivo – la spesa complessiva di euro 2.400.000,00.

4. La somma di cui al precedente comma, da erogare in due annualità di euro 1.200.000,00 ciascuna, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2003-2005 ed è allocata all’UPB 1.2.03.01 (capitolo 12030106) dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005.

5. All’art.3 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 51 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole: "Azienda municipalizzata AMACO " sono sostituite dalle seguenti parole "AMACO S.p.a.";
- al comma 2, il numero di capitolo: "2222107" è sostituito con il numero di capitolo: "2222205"

Art. 6

1. Il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall’art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato dalla legge regionale 1 aprile 2003, n. 6, è fissato al 31 dicembre 2003.

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1 si provvede in parte con la disponibilità di risorse già esistenti all’UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 ed in parte con le risorse trasferite alla Regione Calabria dall’Agenzia delle Entrate di Catanzaro a titolo di rimborsi IVA inerenti alla manutenzione e gestione del servizio idro-potabile regionale per il periodo 1989-1993, quantificate in euro 12.372.857,97.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’art.10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 7

1. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle spese relative ai contributi in conto capitale e/o sugli interessi relativi a mutui di miglioramento fondiario, già concessi ai sensi delle leggi regionali 3 giugno 1975, n.  23 - 3 giugno 1975, n. 25 – 24 giugno 1986, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni - i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31.12.1999 ed è stata rispettata l'intensità del relativo regime di aiuto vigente per il periodo di programmazione dei fondi strutturali comunitari 1994-1999 – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 1.000.000,00 allocata all’UPB 2.2.04.08 (capitolo 22040824) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

2. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ai contributi già concessi ai sensi del Regolamento CEE 2081/93 - i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31.12.1999 – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 173.147,10 allocata all’UPB 2.2.04.08 (capitolo 22040825) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

3. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ai contributi già concessi a carico del POM Agricoltura, Misura 1.15, per la ristrutturazione di impianti irrigui - i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31.12.1999 – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 1.500.000,00 allocata all’UPB 2.2.04.08 (capitolo 22040826) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

4. Per far fronte ad interventi urgenti in materia di lotta contro le malattie degli animali, la Giunta Regionale, in conformità a quanto disposto dagli artt. 4, 7 e 16 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24, è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle aziende agricole per la ricostituzione del patrimonio zootecnico, a seguito di abbattimento del bestiame a causa di epizozie.

5. Per gli interventi di cui al precedente comma, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 500.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.04 (capitolo 22040412) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

6. Per far fronte ad interventi urgenti in materia di prevenzione e controllo delle fitopatie, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.08 (capitolo 22040822) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

7. Al fine di garantire la piena funzionalità del Servizio fitosanitario portuale di Gioia Tauro e Corigliano, è autorizzata per l’acquisto di attrezzature tecniche, strumentali, logistiche e di materiali, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 150.000,00 allocata all’UPB 2.2.04.08 (capitolo 22040827) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

8. Al fine di garantire la liquidazione ed il pagamento delle spese relative a contributi già concessi ai sensi dell’art.3, comma 6, della legge regionale 2.5.2001, n. 7 - i cui impegni giuridicamente vincolanti sono stati assunti con la deliberazione della Giunta regionale n. 676 del 30 luglio 2002 - è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 245.000,00, da destinare ai comuni indicati nella deliberazione medesima.

9. All’onere derivante dal precedente comma 8 si provvede con le risorse disponibili all’UPB 3.2.01.01 (capitolo 2131205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

10. La somma di euro 1.000.000,00 destinata – ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23 – all’Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro per l’attuazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie di durata triennale, non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 2002, è riprodotta nel bilancio di competenza 2003, con allocazione all’UPB 6.1.05.01 (capitolo 61050103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

11. La somma di euro 516.456,90 destinata – ai sensi dell’art.26, commi 2 e 3, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 – all’ARSSA, all’AFOR e Fincalabra S.p.A. per la sottoscrizione da parte degli stessi della quota di aumento del capitale sociale del "Centro di ricerca, formazione e sviluppo Agroalimentare della Calabria S.p.A.", non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 2001, è riprodotta nel bilancio di competenza 2003, con allocazione all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122215) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

12. Per l’attuazione dell’art. 38 della legge regionale 16 aprile 2002 n. 19 – relativo alla costituzione di un fondo per il risanamento e recupero dei centri storici – è autorizzato per l’esercizio finanziario 2003 un limite di impegno pari ad euro 500.000,00, allocato all’UPB 3.2.02.02 (capitolo 32020207) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

13. All’onere derivante dal precedente comma 4 si provvede con la contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all’UPB 3.2.02.03 (capitolo 32020303) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

14. Al fine di consentire l’espletamento delle nuove funzioni attribuite dallo Statuto al Consiglio Regionale, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 200.000,00 - allocata all’UPB 1.2.04.06 (capitolo 12040608) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 - da destinare alla progettazione dell’ampliamento della sede del Consiglio medesimo.
15. Al fine di consentire l’attuazione di ulteriori Piani di Sviluppo Locale, da realizzare nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria Leader+, approvato dalla Commissione CE con decisione del 19.2.2002, n. C(2002)246, è autorizzata per il periodo 2003-2008 la spesa, a carico del bilancio regionale, di euro 3.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2003, con allocazione all’UPB 2.6.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

16. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 15 si provvede - per quanto riguarda il corrente esercizio finanziario – con la disponibilità esistente all’UPB 2.2.04.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, che viene contestualmente ridotta di euro 500.000,00 mentre – per quanto riguarda gli anni successivi – con la disponibilità esistente su base pluriennale all’UPB 2.6.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art.10 della legge regionale 4.2.2002, n. 8.

17. Per far fronte ad interventi urgenti a favore delle aziende colpite dalla gelata verificatasi nel mese di aprile del 2003 nel territorio della Piana di Sibari e dalla siccità che ha colpito il settore apistico, la Giunta Regionale è autorizzata, con le modalità previste dalla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20, a concedere provvidenze agli operatori interessati, a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a norma della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

18. Per gli interventi di cui al precedente comma 17, è autorizzata una spesa non superiore allo stanziamento di cui all’UPB 2.2.04.07 (capitolo 5151211) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

19. Al fine di assicurare l’attuazione ed il completamento delle attività di formazione in ambito agricolo e agro-industriale, inerenti ai corsi di laurea di I° livello attivati dalla facoltà di Agraria dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria presso il Centro di Ricerca Agroalimentare della Calabria S.p.A. di Lamezia Terme – ai sensi di quanto stabilito con apposita Convenzione stipulata fra le parti interessate in data 28 novembre 2001 – è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 200.000,00 allocata all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040308) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

20. Per il sostegno delle attività di gestione della Società Consortile per azioni "Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotone", è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 100.000,00, allocata all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020310) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

21. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 20 si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento di cui all’UPB 6.1.05.01 (capitolo 61050103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art.10 della legge regionale 4.2.2002, n. 8.

Art. 8

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, promuove la costituzione di una Fondazione, denominata FIELD, che opera nell’ambito delle politiche della formazione per l’emersione del lavoro irregolare, aperta alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati.

2. La Fondazione ha lo scopo di attuare e sostenere le politiche per l’emersione del lavoro irregolare attraverso attività di formazione, studio, ricerca ed osservatorio anche attraverso l’attuazione di progetti finanziati con risorse nazionali e comunitarie.

3. La Giunta Regionale ed il suo Presidente, previo parere della competente Commissione Consiliare, sono autorizzati a compiere, per quanto di propria competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione.

4. Per le attività di cui ai precedenti commi, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 500.000,00 allocata all’UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

Art. 8bis

1. Al fine di consentire la sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale e la realizzazione degli altri interventi previsti per lo stesso settore ai sensi dall’art.2, commi 5, 6 e 7 della legge 18 giugno 1998, n. 194, la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare prioritariamente in capitale i contributi già assegnati allo stesso titolo anno per anno dallo Stato alla Regione Calabria ai sensi della stessa legge n. 194/98, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art.54, comma 1), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art.144, comma 1), della legge 1 agosto 2002, n.  166 (art.13, comma 2).

2. Successivamente, sulla base delle effettive necessità, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo a tasso fisso con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri istituti di credito abilitati - di durata quindicennale e con oneri di ammortamento, a totale carico dello Stato, decorrenti dal 1 gennaio 2004 - la cui rata semestrale, comprensiva della quota interessi, sia coperta interamente dai trasferimenti statali erogati nell’intero arco temporale 2004-2018, e comunque non sia superiore ad euro 3.536.823,22.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede con gli stanziamenti allocati all’UPB 2.3.01.02 (capitoli 2222212 e 8042310) dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2003 e successivi.

Art. 9

1. E’ istituito un Fondo regionale per concorrere al sostegno finanziario degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n.  13 diretti all’eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Il Fondo regionale di cui al comma 1 è destinato ad integrare le risorse finanziarie assegnate, per le medesime finalità, dallo Stato ai sensi dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 nell’ipotesi in cui le somme attribuite alla Regione non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno dei Comuni.

3. Nel caso di rinuncia da parte degli aventi diritto o di decadenza delle condizioni necessarie all’ottenimento, il contributo è restituito alla Regione dalle Amministrazioni Comunali entro 60 giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori.

4. Per l’intervento di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 allocata all’UPB 3.2.02.04 (capitolo 32020406) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

Art. 10

1. Per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale dei progetti di sviluppo dei sistemi locali finalizzati al miglioramento della qualità dell’offerta turistica di cui agli artt. 5, 6 e 12 della legge 29.3.2001, n.  135 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 allocata all’UPB 2.2.01.03 (capitolo 22010311) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

2. Al fine di garantire le prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti al numero verde antiusura, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n.  8853 del 28 febbraio 1995, effettuati nell’anno 2002 per il tramite della società SEAT S.p.A. – incaricata con deliberazione di Giunta regionale n.  887 del 31/10/2001 – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 146.396,98 con allocazione all’UPB 1.2.04.02 (capitolo 12040212) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

3. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ai contributi già concessi agli Enti attuatori di progetti socialmente utili avviati ai sensi del Titolo I della legge regionale 30.7.1996, n. 18, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 464.811,21 allocata all’UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020211) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

Art.11

1. Al fine di consentire la continuità del funzionamento del "Centro Funzionale Meteoidrologico per la Calabria" di cui alle Ordinanze del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n.  3081 del 12 settembre 2000 e n.  3260 del 27 dicembre 2002, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003, a titolo di cofinanziamento, la spesa di Euro 271.000,00 allocata all’UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010132) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

2. Per il finanziamento degli interventi prioritari di risanamento acustico del rumore prodotto dall’esercizio ferroviario da attuare nell’ambito del "Piano di contenimento ed abbattimento del rumore" sulla base di un Protocollo d’Intesa da stipularsi tra la Regione Calabria e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003, a titolo di cofinanziamento nel limite del 10%, la spesa di Euro 500.000,00 allocata all’UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010131) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

3. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della società "Aeroporto Sant’Anna S.p.A." – a seguito dell’abbattimento dello stesso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2447 del Codice Civile - nella misura del 21,163 per cento, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di Euro 402.102,40 con allocazione all’UPB 2.3.05.01 (capitolo 2222208) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 3.

5. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della società "Sviluppo Calabria S.c.p.a."- deliberato dall’Assemblea degli Azionisti nella seduta straordinaria del 20 maggio 2003 - in misura proporzionale alla partecipazione detenuta (11,865%), è autorizzato l’esercizio del diritto di opzione su n.  2.375 nuove azioni del valore nominale di euro 250,00 cadauna per complessivi euro 593.750,00 ed è altresì autorizzato l’esercizio del diritto di prelazione su n.  1.625 nuove azioni di pari valore nominale per complessivi euro 406.250,00.

6. La Giunta Regionale è altresì autorizzata, permanendo le condizioni di cui alla delibera del 20 maggio 2003, a reperire in sede di variazione al bilancio annuale 2003 le risorse finanziarie necessarie ad incrementare la propria partecipazione al capitale sociale della società "Sviluppo Calabria S.c.p.a." fino ad un massimo del 25%.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 5 si provvede con la disponibilità esistente all’UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020409) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

8. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 5.

Art. 12

1. Al fine di realizzare il necessario coordinamento delle iniziative svolte dai Consorzi di Bonifica, la Giunta Regionale, per l’esercizio finanziario 2003, è autorizzata a concedere all’Unione Regionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni per la Calabria (URBI), con sede in Catanzaro, un contributo pari a Euro 100.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.04.09 (capitolo 22040905) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

2. Per gli interventi relativi alla costituzione e all’avviamento delle PMI a sfondo sociale ed etico nel comparto agricolo e per il sostegno del Banco Alimentare è autorizzata per l’esercizio finanziario 2003 la spesa complessiva di Euro 250.000,00 con allocazione all’UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010507) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

3. La Giunta Regionale, sulla base di un Protocollo d’intesa sottoscritto in data 12 aprile 2002, è autorizzata a concedere un contributo all’Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e tecnologica sulla Montagna (INRM), con sede in Roma, per l’apertura di una sede in Calabria.

4. Per l’intervento di cui al comma precedente è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di Euro 50.000,00 allocata all’UPB 3.2.04.04 (capitolo 32040406) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

5. L’erogazione del contributo di cui al precedente comma 4 è subordinata all’effettiva apertura della sede medesima. Entro il 30 marzo dell’anno successivo l’Istituto beneficiario di cui al comma 3 è tenuto a presentare alla Giunta Regionale una dettagliata e documentata relazione sull’utilizzazione del contributo medesimo.

6. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo per il finanziamento delle spese relative ad interventi di sostegno ai Teatri delle città capoluogo di Provincia nonché ai soggetti che svolgono attività teatrali in ambito regionale che abbiano ottenuto formale riconoscimento da parte dello Stato o della Regione.

7. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di Euro 1.200.000,00 con allocazione all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010239) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

8. Per la realizzazione di un programma di rilevanza nazionale incentrato sulla diffusione della conoscenza e sulla valorizzazione dei Bronzi di Riace è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di Euro 500.000,00 con allocazione all’UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010109) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

9. Il programma di cui al precedente comma – da realizzare di concerto con il Comune e la Provincia di Reggio Calabria – non prevede l’uso delle copie riprodotte dei Bronzi di Riace e la loro esposizione al pubblico.

10. Al fine di consentire il concorso della Regione alla realizzazione di interventi di recupero, ristrutturazione, adeguamento nonché di nuova costruzione di alloggi e residenze per studenti universitari da effettuare ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 1.000.000,00, con allocazione all’UPB 4.2.01.01 (capitolo 42010105) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

11. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per il finanziamento delle attività della Società Consortile a responsabilità limitata CERERE (Centro Regionale per il Recupero dei centri storici calabresi).

12. Per l’intervento di cui al precedente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di Euro 150.000,00 con allocazione all’UPB 5.2.01.01 (Capitolo 52010108) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003.

13. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro un contributo straordinario di euro 50.000,00 per il pagamento delle competenze arretrate al personale dipendente dell’ex Istituto Superiore di Educazione Fisica di Catanzaro, con allocazione all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020311) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

14. L’erogazione della somma di cui al precedente comma 13 è subordinata alla liquidazione definitiva dell’ex-ISEF nonché all’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro del personale di cui trattasi con la stessa Amministrazione provinciale e con l’Ardis di Catanzaro.

Art.13

1. Al fine di garantire la continuità della gestione dei compiti residui della Riforma Fondiaria, di cui all’art. 9 della legge 30 aprile 1976, n.  386, trasferita alla Regione in attuazione del federalismo amministrativo ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.  59 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 2.500.000,00 - con allocazione all’ UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040307) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2003 – di cui euro 1.650.000,00 per la gestione degli acquedotti rurali ed euro 850.000,00 per la gestione degli impianti irrigui.

2. I soggetti responsabili della gestione degli acquedotti rurali sono individuati negli Enti d’Ambito di cui all’articolo 43 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 ai quali, al momento della sottoscrizione da parte del soggetto gestore della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, dovranno essere trasferiti gli impianti, la gestione del servizio ed il relativo personale. Gli Enti d’Ambito dovranno altresì provvedere alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati nel servizio, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all’impiego.

3. Per l’anno 2003, e comunque fino alla data di sottoscrizione della convenzione da parte dei soggetti gestori, il servizio continuerà ad essere gestito dall’ARSSA.

Art.14

1. Per la realizzazione di interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai titolari delle parrocchie interessate contributi una tantum in conto capitale, anche in deroga alle procedure della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 2.150.000,00, allocata all’U.P.B 5.2.03.01 (capitolo 52030110) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

3. Per lo svolgimento di attività di sostegno e promozione dello sport e del tempo libero, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Enti, Istituzioni, Associazioni e Società sportive operanti in Calabria, contributi una tantum in deroga alle procedure della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per gli interventi di cui al precedente comma 3 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 1.140.000,00, allocata all’U.P.B 5.2.02.01 (capitolo 52020103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

5. Per la realizzazione di interventi di promozione e sostegno di attività di spettacolo nelle diverse articolazioni della prosa, della musica, del cinema, degli audiovisivi, della danza, e di altre manifestazioni artistiche, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Associazioni ed Enti regolarmente costituiti, contributi una tantum in deroga alle procedure di cui all’art.9 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7.

6. Per gli interventi di cui al precedente comma 5 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003 la spesa di euro 1.160.000,00, allocata all’U.P.B 5.2.01.02 (capitolo 52010241) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

7. Per la realizzazione di interventi in materia di promozione culturale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore di Comuni, Province, Fondazioni, Associazioni, Istituti culturali, Università ed altri Enti regolarmente costituiti, contributi una tantum in deroga alle procedure stabilite dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16.

8. Per gli interventi di cui al precedente comma 7 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 1.425.000,00 allocata all’U.P.B 5.2.01.02 (capitolo 52010242) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

9. Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse di competenza di Comuni, Province, Associazioni e Consorzi di Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali interessati, contributi una tantum in conto capitale, anche in deroga alle procedure stabilite dalla legge regionale 31 luglio 1987, n. 24.

10. Per gli interventi di cui al precedente comma 9 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 2.240.000,00 allocata all’U.P.B 3.2.03.01 (capitolo 32030127) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

11. La Giunta regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, a concedere contributi una tantum in favore di Fondazioni, Associazioni, Istituti, Enti ed organismi diversi che operano nel campo socio assistenziale e del volontariato, per un importo complessivo di euro 760.000,00, con allocazione all’U.P.B 6.2.01.07 (capitolo 62010712) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

12. L’attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi è effettuata sulla base di specifici programmi - definiti dal Consiglio Regionale contestualmente all’approvazione della presente normativa - da approvarsi con specifiche deliberazioni della Giunta Regionale, predisposte dal Dipartimento "Bilancio e Programmazione finanziaria", entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 14-bis

1. La Regione Calabria, alla luce della Carta dei diritti fondamentali, della normativa dell’Unione Europea, della Costituzione e delle leggi della Repubblica italiana tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, con particolare riguardo alla tutela della salute e dell’ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, alla corretta informazione e all’educazione al consumo, nonché alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo dell’associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell’autonomia e indipendenza delle singole associazioni, l’azione degli enti pubblici e dei soggetti privati, delle autonomie locali e funzionali, valorizzando in particolare la collaborazione con il sistema camerale nei suoi compiti istituzionali e lo sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti.

3. E’ istituito presso il Dipartimento Attività Produttive l’elenco delle associazioni aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti nel quale sono inseriti soggetti in possesso di comprovati requisiti.

4. E’ altresì istituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che é presieduta dall’Assessore alle Attività Produttive ed è composta da un rappresentante per ciascuna associazione fra quelle inserite nell’elenco di cui al precedente comma 3, ove non siano previste forme di rappresentanza congiunta.

5. La Giunta regionale individua annualmente iniziative coerenti con la programmazione regionale - comprese quelle delle autonomie locali e funzionali - da realizzare sulla base della presente legge, dandone ampia informazione e realizzando allo scopo idonee forme di comunicazione.

6. La Regione istituisce l’Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi nell’ambito del Dipartimento Attività Produttive.

7. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale provvede, con regolamento, a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 50.000,00 allocata all’UPB 7.2.02.01 (Capitolo 72020101) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

TITOLO II
(Disposizioni di carattere normativo)

Capo I
(Disposizioni in materia sanitaria e dei servizi alla persona)

Art. 15

1. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2002, n.  29, le autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie sono concesse dal Dirigente Generale del Dipartimento Sanità sulla base del solo possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle vigenti disposizioni, accertati e deliberati dall’Azienda Sanitaria di appartenenza.

2. Nello stesso periodo è sospeso il rilascio di accreditamenti e sono fatti salvi comunque:

a) le domande di accreditamento conformi alle previsioni di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2002, n.  29 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale;

b) le autorizzazioni ed accreditamenti relativi alle strutture finanziate con i fondi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.  67;

c) il trasferimento, l’ampliamento dei servizi finalizzato a miglioramenti strutturali e tecnologici e la fusione di più soggetti già accreditati sempre che permanga il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni previa attestazione di carenza da parte dell’ASL competente;

d) le strutture promosse su iniziativa della Regione Calabria, degli Istituti di rilievo nazionale nonché l’ampliamento delle attività di alta specialità e dei centri di eccellenza, anche finalizzato al completamento del ciclo terapeutico.

3. I soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, e che abbiano erogato negli anni 2001 e/o 2002 prestazioni con oneri a carico delle ASL regionali, possono esercitare attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario. Gli stessi possono, altresì, stipulare anche per l’anno 2003, con le ASL territorialmente competenti, gli accordi di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502 e successive modifiche ed integrazioni. Il Dipartimento Sanità adotta, entro il 31 dicembre 2003, i formali provvedimenti di accreditamento, previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

4. In sede di prima applicazione ed in via transitoria, l’articolo 5, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2002, n.  29 non si applica alle domande di riconversione già presentate alla data di entrata in vigore della stessa legge, dalle strutture erogatrici di prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitario.

5. Sono abrogati gli articoli 29 e 30 della legge regionale 10 maggio 1984, n.  9. Con delibera della Giunta Regionale saranno definite le competenze delle ASL in materia di esercizio dei laboratori per la diagnostica medica.

6. I termini di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 per le Aziende sanitarie ed Ospedaliere sono differiti al 31.12.2006.

Art. 16

1. La Giunta Regionale è autorizzata, previo parere consultivo formalmente espresso dalla Conferenza dei Sindaci e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, a rimodulare il Programma straordinario degli investimenti approvato con delibera del Consiglio Regionale n.  327/1999, al fine di assicurarne la rispondenza alle sopravvenute esigenze e con particolare riferimento alle tecnologie sanitarie.

Art.17

1. Nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, l’indizione dei concorsi e le assunzioni del personale sono preceduti dai piani annuali, nei limiti della spesa sostenuta per il personale nell’anno 2002 previa autorizzazione della Giunta regionale, tenuto conto della situazione economico-finanziaria e degli obiettivi strategici di ciascuna Azienda nonché delle indicazioni contenute nella proposta di Piano Sanitario Regionale. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502 e successive modifiche e integrazioni, in relazione alle sole procedure di idoneità per l’inquadramento nei ruoli della dirigenza medica, che si intendono estese al personale interessato in servizio alla data d’entrata in vigore della presente legge.

2. E’ abrogato l’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2002, n.  29.

3. I trasferimenti ed i comandi di personale del comparto sanitario non appartenente ai ruoli del Servizio Sanitario regionale sono consentiti entro i limiti e con le procedure di cui al precedente comma 1. Tali limiti e tali procedure non si applicano al personale infermieristico del Servizio Sanitario nazionale.

4. La Giunta Regionale, nell’autorizzare i concorsi e le assunzioni, i trasferimenti ed i comandi di cui ai precedenti commi dovrà comunque tendere, su base regionale, ad una riduzione programmata della spesa complessiva del personale del 2%.

5. Con provvedimento della Giunta Regionale può essere autorizzato, anche in soprannumero, il trasferimento tra Aziende sanitarie ed Ospedaliere di personale di ruolo del Servizio Sanitario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già goduto dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  104.

6. Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali, prima di indire le procedure concorsuali o di effettuare la richiesta di avviamento al lavoro di iscritti nelle liste di collocamento, applicano, per le assunzioni a tempo indeterminato, le previsioni di cui all’articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n.  3. Sono fatte salve dalle procedure di mobilità collettiva le assunzioni disposte sulla base di graduatorie di concorsi già espletati, o in corso di espletamento, alla data di entrata in vigore della stessa legge.

7. All’articolo 3, comma 2, punto 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n.  9 dopo le parole: "…1 amministrativo…" sono aggiunte le parole: "…un dirigente medico di gastroenterologia…".

Art. 18

1. L’articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2002, n.  51 è così sostituito:

"Per l’anno 2003 i volumi massimi delle prestazioni non potranno superare quelli dell’anno 2001, riconosciuti e validati, ridotti del 20 per cento, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 7 agosto, 2002, n.  29. La presente disposizione non si applica alle alte specialità ed alle attività a valenza speciale definite con delibera di Giunta Regionale."

Art. 19

1. L’articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.  51 è così sostituito:

"Fino al 31 dicembre 2003, gli oneri relativi alla gestione del servizio di Elisoccorso di Cosenza sono posti a carico dell’Azienda Sanitaria locale territorialmente competente che assicurerà il prosieguo del servizio con le modalità e le condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n.  51. Analogamente si provvede per il servizio di elisoccorso della base di Locri. Di tale spesa la Regione dovrà tenere conto in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale."

Art. 20

1. Il Dipartimento Regionale Sanità indirizza e coordina i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere verificando il rispetto dei principi di legalità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione. I Direttori Generali delle Aziende sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, gli atti, i documenti e le notizie che a tal fine verranno richiesti dal Dirigente Generale del Dipartimento medesimo.

2. Il Dirigente Generale del Dipartimento Sanità può disporre l’utilizzazione temporanea di personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento stesso. Il predetto personale mantiene il trattamento economico complessivo in godimento, con oneri a carico delle Aziende di appartenenza.

Art. 21

1. All’articolo 13, comma 9, della legge regionale 7 Agosto 2002, n.  29, dopo le parole: "…spesa farmaceutica…" sono aggiunte le parole: "…anche d’intesa con le Associazioni di categoria…".

Art. 22

1. Sono soppresse le gestioni liquidatorie istituite presso le Aziende Sanitarie della Calabria con contestuale cessazione di tutte le competenze ad esse attinenti ed estinzione dei conti correnti speciali accesi presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato. Eventuali sopravvenienze attive e passive delle predette gestioni rimangono di pertinenza delle Aziende Sanitarie competenti e, a tal fine, le disponibilità finanziarie dei predetti conti speciali sono iscritte nel conto "Accantonamento spese ex gestioni liquidatorie".

2. Le somme già utilizzate per la gestione corrente ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n.  33, concorrono, previa registrazione contabile, all’estinzione dei debiti dell’Azienda.

3. La legittimazione attiva e passiva per le controversie inerenti le gestioni liquidatorie è attribuita alle Aziende Sanitarie competenti per territorio.

4. Entro 60 giorni dalla cessazione, l’Assessore alla Sanità dovrà riferire al Consiglio regionale in merito alle situazioni acquisite dalle gestioni soppresse.

Art. 23

1. L’articolo 8, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2002, n.  29 è così sostituito:

"Al fine di razionalizzare ed uniformare la spesa, con deliberazione della Giunta Regionale sono individuati consorzi o unioni di Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere per la gestione unitaria delle procedure di acquisto di beni e servizi di interesse comune.".

2. La Giunta Regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari per il pagamento degli interessi passivi a società cessionarie di crediti vantati dai fornitori nei confronti delle Aziende Sanitarie.

3. A carico delle Strutture che erogano prestazioni sanitarie, nei casi di violazione di norme o delle disposizioni del provvedimento di autorizzazione nonché nel caso di gravi irregolarità, il Dirigente Generale del Dipartimento Sanità, previa adozione delle necessarie misure cautelari, irroga sanzioni che possono prevedere la sospensione dell’autorizzazione fino ad un anno o la decadenza della stessa, nei casi più gravi, sulla base dei criteri formulati con apposita delibera della Giunta Regionale.

Art. 24

1. Alla legge regionale 29 marzo 1999, n.  8, sono apportate le seguenti modifiche:

· all’articolo 1, comma 2,
- dopo le parole: "…trapianti di organi e tessuti…" sono aggiunte le parole: "…di cornea e di midollo,…".
· all’articolo 2, comma 1,
- le parole: "…80 milioni annui…" sono sostituite dalle parole: "…50.000,00 Euro annui…".
· all’articolo 3, comma 1,
- dopo le parole: "…del paziente…" sono aggiunte le parole: "…e dell’eventuale donatore…";
- alla prima alinea, dopo le parole: "…se in aereo" sono aggiunte le parole: "…,ovvero in autobus, con il proprio automezzo o con automezzo noleggiato;"
- la seconda alinea è così sostituita: "le spese di soggiorno sostenute sia in Italia che all’Estero presso la località del Centro Trapianti o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria tre stelle o equivalente e, comunque, entro un importo non superiore a 100,00 Euro giornalieri; le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di Euro 50,00 giornalieri. Per il riconoscimento delle spese di tipo residenziale e di quelle relative ai pasti, è necessaria la presentazione della relativa documentazione giustificativa;…"
· all’articolo 3, comma 2,
- le parole: "…ove necessario,…" sono soppresse.
· all’articolo 5, comma 4,
- dopo le parole "…la documentazione…" sono aggiunte le parole "…in originale…";
- dopo le parole: "…fatture quietanzate…" sono soppresse le parole "…in originale…" e sono aggiunte le seguenti parole: "…, ricevute di pagamento o equipollenti, biglietti di viaggio, ticket relativi a pedaggi autostradali."
· dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"5. Le Aziende Sanitarie sono autorizzate ad erogare, su richiesta degli eredi, un contributo per le spese di trasporto del feretro del paziente trapiantato o in attesa di trapianto, deceduto presso il Centro Trapianti".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede con la disponibilità esistente all’UPB 6.1.02.01 (capitolo 4341105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

Art. 25

1. Alla legge regionale 11 agosto 1986, n.  36 sono apportate le seguenti modifiche:

· all’articolo 4, comma 3,
- le parole: "…al Comune…" sono sostituite dalle parole: "…all’Azienda Sanitaria locale…".
· l’articolo 5, comma 1, è così sostituito:
- "La Regione Calabria, per i nefropatici cronici in trattamento conservativo, con certificazione della patologia da parte di un’unità operativa di nefrologia, assume a proprio carico gli oneri derivanti dall’erogazione dei prodotti dietetici aproteici nel limite massimo di spesa mensile per assistito di Euro 100,00. Le Aziende Sanitarie locali e/o quelle Ospedaliere autorizzano i nefropatici cronici al ritiro dei prodotti aproteici presso le farmacie comunali o altre autorizzate, nel limite di spesa mensile assegnato."
· all’articolo 5, comma 2,
- le parole: "I presidi ospedalieri sono autorizzati…" sono sostituite dalle parole: "Le Aziende Sanitarie locali ed Ospedaliere sono autorizzate…" e dopo le parole: "…Centri dialisi…" sono aggiunte le parole: "…ricadenti nel proprio ambito…".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede con la disponibilità esistente all’UPB 6.2.01.04 (Capitolo 4341104 e Capitolo 62010406) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003.

Art. 25-bis

1. Le ASL della Calabria sono autorizzate ad effettuare corsi specifici di formazione per biologi in materia di prelievi venosi.

2. I corsi sono organizzati sia presso le strutture pubbliche sia presso strutture private accreditate, ma sempre sotto il controllo delle ASL competenti per territorio.

3. Possono partecipare ai corsi i biologi operanti presso le strutture pubbliche e private accreditate ed il relativo costo è a loro esclusivo carico.

4. Il corso, al termine del quale deve essere rilasciato certificato di partecipazione, deve prevedere un programma di formazione teorico-pratica di almeno di 36 ore e deve essere tenuto da un medico specialista in medicina di laboratorio, o equivalente, e da uno specialista in angiologia.

Capo II
(Disposizioni in materia di attività produttive)

Art. 26

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle attività produttive e turistiche della Regione Calabria, è istituito il Contratto d’investimento quale strumento d’intervento regionale cofinanziabile, in regime di aiuto, con risorse regionali, statali, europee nonché con risorse private. Il Contratto d’Investimento è finalizzato alla realizzazione coordinata sul territorio regionale di interventi integrati proposti da soggetti privati, da valutarsi unitariamente, in quanto riferiti ad un’unica finalità di sviluppo e di occupazione.

2. Il Contratto d’Investimento è disciplinato mediante apposito Regolamento di attuazione, approvato con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere vincolante della Commissione Sviluppo Economico - da rilasciare entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta-recante gli ambiti d’intervento, i criteri e le procedure, in coerenza con il POR Calabria 2000 – 2006 e con i regimi d’aiuto notificati ed approvati dalla Commissione Europea, nonché le priorità settoriali e territoriali e le connesse risorse pubbliche, da rivedere con cadenza relazionata alla disponibilità finanziaria.

Art. 27

1. Alla legge regionale 2 maggio 2001, n.  7, sono apportate le seguenti modifiche:

· all’art. 31 bis, comma 1, così come modificato dall’art.10 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.  36
- dopo le parole: " La Regione sostiene le PMI", sono inserite le seguenti parole: "dell’industria, del commercio, dell’artigianato e del turismo";
- le parole " nella misura massima di 3 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al tasso di rendimento dei Titoli di Stato con vita residua cinque anni maggiorati di 1 punto percentuale e comunque non superiore al tasso praticato dall’Istituto di credito";
· all’articolo 31- ter
- le parole da "…Le autorizzazioni per il potenziamento…" fino a: "…nel territorio regionale…" sono così sostituite: "I nuovi impianti che erogano GPL e/o metano e gli impianti esistenti che si intendono modificare con l’aggiunta di GPL e/o metano devono rispettare una distanza non inferiore a Km 12, calcolata sul percorso stradale più breve, rispetto al più vicino punto vendita erogante il medesimo carburante (GPL e/o metano) o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso il processo amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica. La distanza è ridotta a Km 8 qualora le nuove installazioni riguardino localizzazioni in comuni capoluogo di provincia. Qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati in comuni a cui si applicano differenti criteri di localizzazione, la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse. Gli impianti che erogano GPL e/o metano sono esonerati dal rispetto degli intervalli di chiusura pomeridiani e serali, nonché dei turni festivi e feriali, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati adeguati sistemi di separazione temporanea delle attività di erogazione dei diversi prodotti."
· all’art. 31-quater, comma 9,
- le parole "…20 per cento…" sono sostituite dalle parole "…30 per cento…".

Art. 28

1. Alla legge regionale 28 marzo 1985, n.  13 sono apportate le seguenti modifiche:

· all’articolo 6, comma 1,
- le parole: "a) Il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato Esecutivo;" sono sostituite dalle seguenti parole: "a) l’Amministratore; b) il Vice-Amministratore…"
· l’articolo 7 viene così sostituito:
- "(L’Amministratore e il Vice Amministratore) – - 1. L’Amministratore e il Vice Amministratore, scelti fra persone di comprovata esperienza nel settore, sono nominati dalla Giunta Regionale, durano in carica due anni e, comunque, decadono allo scadere della legislatura nell’ambito della quale sono stati nominati.

2. L’Amministratore ha la rappresentanza legale dell’Azienda ed esercita tutte le funzioni occorrenti al regolare funzionamento, compresa l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

3. L’Amministratore, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vice Amministratore.

4. Alle APT é estesa la normativa regionale che regola la separazione dell’attività amministrativa, di indirizzo e di controllo da quella di gestione".

· all’articolo 27, comma 2,
- le parole: "…allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione…" sono sostituite dalle parole "…alla revoca dell’Amministratore e del Vice Amministratore…".
· gli articoli 8, 9, 10, 11,12 e 14, sono soppressi.

Art. 28-bis

1. Al fine di armonizzare la normativa regionale in materia di ordinamento della professione di maestro di sci con quanto stabilito dalla legge 8 marzo 1991 n.  81 - Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina - la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare l’esercizio della suddetta professione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 28-ter

1. Alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

· all’articolo 7, comma 3, le parole: "…con decreto della Giunta Regionale…" sono sostituite dalle parole: "…con decreto del Presidente della Giunta regionale….".
· all’articolo 16:

- al comma 1, le parole: "…sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo comma 2 e secondo le procedure stabilite dal successivo articolo 18." sono sostituite dalle parole: ". La Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni, nel rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (CE)" n.  70/2001 ed in conformità all’art. 31 quater della legge regionale2 maggio 2001, n.  7 ."

- il comma 3 è così sostituito: "Alla concessione delle agevolazioni provvede il competente Dipartimento in attuazione delle disposizioni previste dai precedenti commi, anche avvalendosi degli organismi di cui ai successivi articoli 19 e 20".
- al comma 4, le parole "…di cui al successivo articolo…" sono sostituite dalle seguenti parole: "…di cui al successivo articolo 19…".
· gli articoli 17 e 18 sono soppressi.

Art. 29

1. A seguito del trasferimento delle competenze alle Regioni degli interventi di cui all’articolo 9 della legge 29 novembre 1982, n.  887, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Cooperative ed ai Consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del Commercio e del Turismo - aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie per la concessione di crediti di esercizio e/o per investimenti a favore dei soggetti operanti nei medesimi settori – un contributo diretto ad aumentare la disponibilità del Fondo di Garanzia nella misura massima dell’1% dei finanziamenti garantiti da parte di detti Enti.

Art. 30

1. L’articolo 10-bis della legge regionale 10 aprile 1995, n.  13, così come introdotto dall’articolo 1, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2001, n.  36 è così sostituito:

"Art. 10-bis

1. Le Agenzie di viaggio e turismo possono, nella loro autonomia, provvedere nell’ambito territoriale regionale, all’apertura di filiali o succursali della sede principale, previo accertamento da parte delle competenti strutture regionali dei requisiti inerenti alla idoneità dei locali in cui si intende condurre l’attività d’impresa.

2. L’apertura delle suddette filiali non è soggetta al pagamento di tasse di concessione regionale o di cauzioni, né alla nomina di un Direttore tecnico." 2. All’articolo 4 legge regionale 26 febbraio 2003, n.  2 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1, le parole: "…ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 29 marzo 2001, n.  35…" sono soppresse
- al comma 9, le parole "…all’APT regionale…" sono sostituite dalle parole "…all’APT provinciale…"

Art. 31

1. Alla legge regionale 10 aprile 1995, n.  14 sono apportate le seguenti modifiche:

· l’articolo 3 é così sostituito:
- "3. Possono partecipare agli esami i cittadini in possesso dei requisiti di cui all’articolo 44 della legge regionale 28 marzo 1985, n.  13 che abbiano la conoscenza di almeno due lingue straniere, da accertare mediante prove di esame scritte ed orali."
· l’articolo 4 è abrogato.;
· il comma 3 dell’articolo 34 è abrogato.

Capo III
(Disposizioni varie)

Art. 32

1. All’art.10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis – L’Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell’Amministrazione Regionale e dei Dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali."

2. Le delibere della Giunta Regionale, i provvedimenti amministrativi dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, del Presidente della Giunta Regionale, e comunque tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio regionale, devono indicare la relativa copertura finanziaria e vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria entro il quindicesimo giorno successivo a quello della loro emanazione.

3. All’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1994, n.  8, così come modificato dall’articolo 9, comma 2, (-n.d.w. leggasi comma 3) della legge regionale 10 dicembre 2001, n.  36, è aggiunto il comma:

"4-bis: I compensi pregressi per aggiornamenti ISTAT non corrisposti alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 2001, n.  36 sono corrisposti con le medesime modalità di cui al comma 4."

4. La legge regionale 24 aprile 2002, n.  20 è abrogata.

5. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n.  34 dopo le parole "…aventi sedi in Calabria…" sono aggiunte le seguenti parole: "…ed il Seminario Teologico Regionale S. Pio X, con sede in Catanzaro."

6. La Giunta Regionale è impegnata a rinnovare prioritariamente le convenzioni in essere con le Agenzie di Stampa, prevedendo la durata triennale dei contratti ed applicando il canone mensile stabilito nelle convenzioni stipulate nel 2002.

7. All’art. 4, comma 2, della legge 23 marzo 1988, n.  8 le parole: "…30 ottobre" sono sostituite dalle seguenti parole: "…30 marzo".

8. All’articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 5 dopo le parole: "…CEPA Argentina…" sono aggiunte le seguenti parole: "…e delle sedi del Patronato ENAS in Argentina …".

9. La Regione Calabria è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione nelle società di gestione dei castelli di Corigliano Calabro, Santa Severina, Pizzo Calabro e Scilla. La partecipazione è subordinata alla presentazione alla Giunta Regionale, da parte delle stesse società di gestione, dell’ultimo bilancio approvato e, in caso di esistenza di passività pregresse, di un piano di risanamento aziendale.

10. All’articolo 19, della legge regionale 14 febbraio 1996, n.  3 sono apportate le seguenti modifiche:

· il comma 2, è così sostituito:

"2. La misura dell’assegno così determinato è ricalcolata sulla base delle modifiche dell’importo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f)."
· il, comma 3 è così sostituito:

"3. La misura dell’assegno vitalizio è determinata per i cinque anni di anzianità contributiva nel 40% dell’ultima indennità lorda di carica goduta dal consigliere, elevabile di cinque punti per ogni anno di contribuzione fino al decimo e di tre punti dall’undicesimo al quindicesimo anno, e comunque nella misura massima dell’80%."

Art. 33

1. All’articolo 50, comma 6, della legge regionale 16 aprile 2002, n.  19 le parole: "Nei comuni tuttora dotati di programma di fabbricazione…" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’approvazione delle Linee guida da parte della Regione Calabria, nei comuni dotati di programma di fabbricazione…"

2. La legge regionale 16 gennaio 1985, n.  3 e successive modifiche e integrazioni è estesa, in quanto applicabile, all’assegnazione degli alloggi del rione Pioppi di Girifalco.

3. L’attività dei Commissari straordinari dei Consorzi per le Aree ed i nuclei di sviluppo industriale, nominati ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 ed attualmente in carica, è prorogata sino alla ricostituzione degli organi ordinari che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

4. La durata dei Consorzi di cui all’articolo 26, comma 5, della legge regionale 24 dicembre 2001, n.  38 è prorogata sino alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, non oltre il termine di cui al comma precedente.

5. La Giunta Regionale, previa approvazione di apposito Regolamento da parte della competente Commissione consiliare, è autorizzata a costituire una "Cabina di regia regionale" di Agenda 21 locale al fine di promuovere i principi e la pratica dello sviluppo sostenibile e favorire e potenziare lo scambio di informazioni sui temi dello sviluppo solidale e partecipato tra gli Enti e gli operatori coinvolti.

6. La Cabina di regia avrà il compito di monitorare, raccogliere, diffondere e valorizzare studi, ricerche, buone pratiche ed in generale esperienze positive di sviluppo locale sostenibile, promuovendone la valorizzazione presso organismi nazionali ed internazionali.

7. All’articolo 9, comma 2-bis, della legge regionale 29 novembre 1996, n.  35 così come aggiunto dall’articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 maggio 2002, n.  23 le parole da "…previo superamento…" fino a "…presente legge." sono soppresse.

Art. 34

1. La Regione Calabria riconosce il ruolo fondamentale dei PIT e dei PIS provinciali come modalità privilegiate di attuazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 e destina, in sede di rimodulazione, ulteriori risorse fino a poter raggiungere il 30% delle risorse complessive del POR medesimo ad esse destinabili, compatibilmente con la programmazione in atto e con le regole e i vincoli stabiliti dalle procedure comunitarie.

2. La Giunta Regionale è impegnata a realizzare un sistema integrato di interventi orientato alla valorizzazione del capitale cognitivo mediante l’erogazione di incentivi finalizzati alla permanenza nel territorio regionale dei giovani laureati calabresi. A tal fine la Giunta Regionale è autorizzata ad utilizzare le risorse del Programma Operativo Regionale 2000-2006 procedendo, eventualmente, alla rimodulazione delle misure del POR medesimo.

3. All’articolo 15, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2002, n.  24 dopo le parole "…regimi generali pluriennali,…" sono aggiunte le seguenti parole: "…,di durata illimitata,…" e le parole: "…25%…" sono sostituite dalle parole: "…20%…"

4. All’articolo 25, comma 2, della legge regionale 8 luglio 2002, n.  24 dopo le parole: "…regimi generali pluriennali,…" sono aggiunte le seguenti parole: "…, di durata illimitata,…" e le parole: "…25%…" sono sostituite dalle parole: "…20%…"

Art. 35

1. L’art. 2 della legge regionale 2 giugno 1999, n. 15 è così sostituito:

"1. La Regione Calabria sostiene il funzionamento e le attività sociali, culturali e di ricerca della Fondazione Internazionale "Ferramonti di Tarsia per l’Amicizia tra i Popoli", in particolare per:

a) recuperare e valorizzare la memoria storica del campo di concentramento di Ferramonti e realizzare, nell’area dell’ex campo o nella sede ritenuta più idonea alla Fondazione, un Centro di studio e di ricerca sull’internamento civile durante la Seconda guerra mondiale e sulla persecuzione politica, razziale e religiosa;

b) operare – soprattutto nella realtà calabrese – per la salvaguardia della memoria storica, nonché per la riscoperta e la valorizzazione di "luoghi della memoria" e di eventi di particolare rilevanza socio-culturale;

c) contribuire alla costituzione di un Archivio-Museo che raccolga strumenti e materiali utili a documentare le vicende storiche accadute a Ferramonti durante la Seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alle vicissitudini del popolo ebraico, provvedendo ad acquisire ogni opportuno materiale archivistico, libraio, filmico e fotografico;

d) organizzare un meeting sulle tematiche della Memoria, della Pace e della civile convivenza tra i popoli e le nazioni, da tenersi preferibilmente in occasione del "Giorno della Memoria", previsto dalla legge n.  211, promulgata dal parlamento italiano il 20 luglio del 2000;

e) curare l’organizzazione di scuole o seminari per l’educazione alla pace e alla Democrazia;

f) pubblicare un Bollettino di documentazione sulle attività della Fondazione e su altre iniziative ed argomenti che rientrano nelle finalità della stessa;

g) instaurare relazioni e collegamenti con Istituzioni, sia italiane che straniere, che perseguono finalità analoghe."

Art. 36

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione