LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1993, n. 16.
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/1995
della Regione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 dicembre 1993, n. 111)
Art. 1
1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 20, comma 2, della legge regionale
08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 4342201 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1993 - è ridotta di lire 500.000.000.
2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 20, comma 1, della legge regionale
08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 4342101 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1993 - è incrementata di lire 500.000.000.
3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 35, comma 1, della legge regionale
08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 6122202 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1993 - è ridotta di lire 600.000.000.
4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 41, comma 2, lett. b), della legge
regionale 08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 6211205 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1993 - è ridotta di lire 250.000.000.
5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 08.04.1988, n. 10, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.000.000.000 con allocazione al capitolo
6211203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.
6. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 3, della legge regionale
08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 3131102 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1993 - è incrementata di lire 475.000.000.
7. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 1, della legge regionale
08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 3121102 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1993 - è incrementata di lire 25.000.000.
8. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 17, comma 1, della legge regionale
08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 4331103 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1993 - è incrementata di lire 150.000.000.
9 L'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 2323201 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1993 è incrementata di lire 2.500.000.000. Su tale maggiore spesa non
opera la riserva del 35%, in favore dei comuni che hanno deliberato il piano di
risanamento finanziario, prevista dall'art. 6, comma 4, della legge regionale 08.09.1993,
n. 9.
10. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 31, comma 1, della legge regionale
08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 5223201 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1993 - è incrementata di lire 3.000.000.000, con contestuale riduzione di pari
importo dello stanziamento di cui al capitolo 5132204 dello stesso bilancio.
Art. 2
1.
2.
3. Rinviato dal Governo.
4. Rinviato dal Governo.
5. I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto legge
20.05.1993, n. 148, convertito dalla legge 19.07.1993, n. 236, possono essere gestiti con
le procedure previste dagli artt. 62 e 63 della legge regionale 22.05.1978, n. 5, e dal
relativo regolamento 30.12.1983, n. 1.
6. Per la razionale ed omogenea gestione dei salari spettanti ai lavoratori impiegati nei
lavori di intervento nei settori previsti dallo stesso art. 3, comma 9, del decreto legge
20.05.1993, n. 148, convertito dalla legge 19.07.1993, n.236 e al fine di consentire la
formazione ed aggiornamento in tempo reale dell'anagrafe dei lavoratori medesimi, la
determinazione ed elaborazione dei salari stessi sono effettuate, a decorrere dall'1
gennaio 1994, in forma accentrata presso il Centro informatico elettronico della Regione.
Gli enti che impiegano lavoratori di cui alla legge 12.10.1984, n. 664, sono tenuti a
trasmettere, di concerto coni competenti Assessorati della Regione, i relativi dati
necessari in proprio possesso al Centro informatico elettronico della Regione, entro il
15.12.1993.
7. L'Azienda forestale della Regione Calabria (A.FO.R.) è tenuta, ai fini della gestione
informatica delle proprie attività, ad utilizzare i servizi del Centro informatico
elettronico della Regione.
Art. 3
1.
2.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.