LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1993, n. 16
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/1995 della Regione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 dicembre n. 111)

 

Art. 1

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 20, comma 2, della legge regionale 08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 4342201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è ridotta di lire 500.000.000.

2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 4342101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è incrementata di lire 500.000.000.

3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 6122202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è ridotta di lire 600.000.000.

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 41, comma 2, lett. b), della legge regionale 08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 6211205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è ridotta di lire 250.000.000.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 08.04.1988, n. 10, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.000.000.000 con allocazione al capitolo 6211203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.

6. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 3131102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è incrementata di lire 475.000.000.

7. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 3121102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è incrementata di lire 25.000.000.

8. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 4331103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è incrementata di lire 150.000.000.

9 L'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 è incrementata di lire 2.500.000.000. Su tale maggiore spesa non opera la riserva del 35%, in favore dei comuni che hanno deliberato il piano di risanamento finanziario, prevista dall'art. 6, comma 4, della legge regionale 08.09.1993, n. 9.

10. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 31, comma 1, della legge regionale 08.09.1993, n. 9 - allocata al capitolo 5223201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è incrementata di lire 3.000.000.000, con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 5132204 dello stesso bilancio.

Art. 2

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 56 della legge regionale 08.09.1993, n. 9, sono abrogati.

2. All'art. 56 della legge regionale 08.09.1993, n. 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei confronti dei comuni debitori che non abbiano provveduto anno peranno a versare la quota a proprio carico, regolarmente fatturata, quale partecipazione ai costi di gestione del servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, è fatto obbligo alla Giunta regionale di provvedere al recupero dei relativi crediti".

3. Rinviato dal Governo.

4. Rinviato dal Governo.

5. I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto legge 20.05.1993, n. 148, convertito dalla legge 19.07.1993, n. 236, possono essere gestiti con le procedure previste dagli artt. 62 e 63 della legge regionale 22.05.1978, n. 5, e dal relativo regolamento 30.12.1983, n. 1.

6. Per la razionale ed omogenea gestione dei salari spettanti ai lavoratori impiegati nei lavori di intervento nei settori previsti dallo stesso art. 3, comma 9, del decreto legge 20.05.1993, n. 148, convertito dalla legge 19.07.1993, n.236 e al fine di consentire la formazione ed aggiornamento in tempo reale dell'anagrafe dei lavoratori medesimi, la determinazione ed elaborazione dei salari stessi sono effettuate, a decorrere dall'1 gennaio 1994, in forma accentrata presso il Centro informatico elettronico della Regione. Gli enti che impiegano lavoratori di cui alla legge 12.10.1984, n. 664, sono tenuti a trasmettere, di concerto coni competenti Assessorati della Regione, i relativi dati necessari in proprio possesso al Centro informatico elettronico della Regione, entro il 15.12.1993.

7. L'Azienda forestale della Regione Calabria (A.FO.R.) è tenuta, ai fini della gestione informatica delle proprie attività, ad utilizzare i servizi del Centro informatico elettronico della Regione.

Art. 3

1. Il comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 08.09.1993, n. 9, è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dall'1 gennaio 1994, l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile - di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 14.06.1990, n. 158, al capo II del decreto legislativo 21.12.1990, n. 398, e all'art. 10, comma 5,del decreto legge 18.01.1993, n. 8, convertito dalla legge 19.03.1993, n. 68 è fissata nella misura corrispondente alla metà dell'imposta erariale medesima e comunque non superiore a lire 50 e non inferiore a lire 100 per metro cubo di gas erogato. Qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale è dovuta nella detta misura minima".

2. All'art. 11-ter della legge regionale22.05.1978, n. 5 - introdotto dall'art.50 della legge regionale 20.05.1991, n.8 - è aggiunto il seguente comma:

"3. Il Presidente del Consiglio regionale è tenuto ad allegare la relazione di cui al primo comma alle leggi regionali approvate dal Consiglio regionale e inviate al Commissario del Governo ai sensi dell'art. 127 Costituzione e dell'art. 33 dello Statuto della Regione".

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.