(Aggiornata alla L.R.8/03)

 

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LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 15
Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per Servizi in Agricoltura (ARSSA).
(Pubbl. in Boll. Uff. 17 dicembre 1993, n. 109)

Art. 1
(Istituzione dell'Agenzia)

1. La presente legge istituisce e norma l'attività dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA) con sede centrale in Cosenza, sedi operative ed uffici nelle province e strutture operative su tutto il territorio calabrese.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, è strumento operativo della Regione per l'ammodernamento ed il potenziamento del sistema produttivo dell'agricoltura e, nei limiti della presente legge, ha autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

Art. 2
(Finalità e compiti)

1. L'ARSSA ha finalità mirate a favorire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo e agroindustriale.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 comma l' ARSSA:

a) promuove iniziative mirate al riordino ed alla ricomposizione fondiaria e favorisce la costituzione di aziende agricole in grado di conseguire adeguati livelli di reddito, con particolare riguardo a quelle suscettibili di conduzione associata;

b) promuove la sperimentazione e la diffusione di tecniche produttive biologiche e di altre tecniche di produzione eco-compatibili;

c) promuove, organizza e coordina, sulla base di piani triennali, i servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla legge regionale n. 11/92 (divulgazione, assistenza tecnica e contabile, sperimentazione, attività di ricerca e marketing) in collegamento con Enti, Istituti e Università prevalentemente operanti nel territorio regionale;

d) promuove l'istituzione di campi sperimentali, aziende dimostrative, campi di orientamento produttivo, nonché centri di ricerca applicata e campi catalogo, per favorire la qualificazione professionale e socio-economica;

e) fornisce assistenza tecnica e contabile alle organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli, nonché alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola;

f) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;

g) espleta e completa, con le modalità e le condizioni previste dall'art. 9 della legge 30.04.1976, n. 386, i compiti residui della riforma fondiaria.

3. Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, l'Agenzia organizza, sulla base dell'efficienza e della economicità, tutti i servizi necessari.

Art. 3
(Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4
(Consiglio di amministrazione - Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Regione su deliberazione del Consiglio regionale.

2. In deroga alla legge regionale n. 13/1992 sulla disciplina delle nomine, in sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede alla elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione entro e non oltre 15 gg. dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il Presidente deve essere scelto tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza aventi capacità tecnico-amministrative e manageriali.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere scelti tra esperti di chiara fama e di comprovata esperienza in materia economica, agricola ed amministrativa.

5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione restano in carica per la durata della legislatura e coloro che sono nominati a tali incarichi possono essere riconfermati per una sola volta.

6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal Direttore generale dell'Ente, che partecipa alle sedute con voto consultivo.

7. In caso di rinuncia o di decadenza di uno o più membri del Consiglio, la sostituzione avviene secondo le procedure di nomina.

Art. 5
(Competenze e riunioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Agenzia provvedendo tra l'altro:

a) ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) ad approvare i programmi di attività e la relazione annuale;

c) a deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento organico del personale ed ogni altro regolamento che concerne la vita dell'Agenzia;

d) a stabilire le materie da delegare al Presidente e al Direttore Generale;

e) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

2. Le attribuzioni in materia di bilancio di previsione, di conti consuntivi, di piani e programmi di attività e di regolamenti sono di competenza esclusiva e indelegabile del Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente; in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei revisori dei conti.

4. Il Consiglio di amministrazione può grave a altresì essere convocato su motivata richiesta del Presidente della Giunta regionale e/o dell'Assessore regionale all'Agricoltura.

5. Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive, su segnalazione del Presidente, sono dichiarati decaduti dalla Giunta regionale e sono sostituiti dagli organi che li hanno nominati, secondo le procedure di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 6
(Competenze del Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

2. Il Presidente ha la facoltà di adottare, nelle materie delegate, provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il membro più anziano del Consiglio di amministrazione.

Art. 7
(Collegio revisori dei conti)

1. Composizione, nomina e competenze Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti separatamente con voto limitato ad uno, dal Consiglio regionale, scelti dall'Albo ufficiale dei revisori dei conti.

2. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Collegio stesso tra membri effettivi.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per la durata della legislatura; può assistere alle sedute degli organi collegiali dell'Agenzia, esamina il bilancio, controlla la gestione finanziaria dell'Agenzia, formula osservazioni e raccomandazioni che trasmette al Presidente dell'Agenzia e all'Assessorato all'Agricoltura, nonché una relazione annuale che è allegata al conto consuntivo.

4. Esercita tutte le funzioni ed i controlli che gli competono a norma di legge.

Art. 8
(Incompatibilità)

1. In deroga alla legge regionale n. 13/1992 sulla disciplina delle nomine, non possono far parte del Consiglio di amministrazione, ne del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri delle comunità montane, i consiglieri dei comuni della regione, i dipendenti della Regione e dell'ARSSA, i titolari e gli amministratori di imprese private che risultino vincolate con l'ARSA per contratti di opera,di somministrazione o di concessione.

2. I membri la cui carica sia divenuta incompatibile devono, entro 30 giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunziare alla nuova carica o funzione, senza necessità di diffida o invito da parte dell'Agenzia, pena la decadenza automatica.

3. Per i membri per i quali la condizione di incompatibilità sussista al momento della nomina, il termine di 30 giorni al cui comma 2 decorre dalla notifica o comunicazione del decreto di nomina.

4. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 9
(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche regionali, l'ARSSA predispone un programma pluriennale di attività per l'intero territorio regionale.

2. In attuazione del programma pluriennale, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Agenzia trasmette all'Assessorato regionale all'Agricoltura il piano annuale di attività, unitamente al bilancio di previsione, da allegare a quello della Regione.

3. Entro il 30 marzo di ogni anno, l'Agenzia trasmette all'Assessorato regionale all'Agricoltura la relazione annuale sull'attività svolta unitamente al relativo conto consuntivo, da allegare a quello della Regione.

4. La mancata trasmissione degli atti nei termini previsti dalla presente legge, può costituire motivo di commissariamento dell'Agenzia.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, approva il finanziamento dei piani di attività e la relazione annuale corredata dalle proprie osservazioni.

6. I piani triennali per le attività di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art.2 sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

7. Le deliberazioni relative al conto consuntivo, al bilancio preventivo e alle relative variazioni, al regolamento d'amministrazione e contabilità sono approvate dal Consiglio regionale.

8. Le rimanenti deliberazioni sono sottoposte al controllo di legittimità ai sensi della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12.

Art. 10
(Indennità ai componenti gli organi)

1. Al presidente, ai consiglieri di amministrazione ed ai revisori dei conti competono le indennità di carica ed il rimborso delle spese.

  ' 2. Al Presidente viene attribuita l’indennità di carica pari al 90 per cento delle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione viene attribuita l’indennità pari al 45 per cento delle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. '

(-n.d.w.- Le indennità di carica di cui al comma precedente sono  rapportate alle indennità fisse corrisposte ai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1, lettera f della legge regionale 14 febbraio 1996, n.  3. )

3. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso pari a quello dei revisori dei conti dell'U.S.S.L. n. 4 della Calabria.

"4. Il trattamento di trasferta e i rimborsi spese sono riconosciuti nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l’area dirigenziale del comparto Regioni - Enti locali".

5. Ai componenti gli organi che risiedono in Comune diverso da quello della sede, compete la medesima indennità prevista al comma 4 limitatamente alle giornate di partecipazione alle riunioni degli organi stessi.

6. Le indennità di cui al comma 1, in caso di decadenza, dimissioni o sostituzioni, si riducono proporzionalmente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni.

7. Per ogni assenza dalle riunioni, non giustificata da motivi di salute, è operata sull'indennità una ritenuta di lire 100.000 (centomila).

Art. 11
(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale dell'Agenzia viene nominato con delibera del Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore Generale viene nominato con contratto a termine rinnovabile, e può essere scelto anche al di fuori del personale dell'Agenzia o della Regione.

3. Il trattamento economico e lo stato giuridico del Direttore Generale, a cui viene assegnata anche l'attività di coordinamento, è regolato dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti regionali del livello più elevato della Regione Calabria.

Art. 12
(Esercizio finanziario - Bilancio Contabilità)

1. La gestione economica e finanziaria è regolata dalle norme di contabilità generale ed amministrativa dei beni e dell'attività contrattuale della Regione.

2. Il bilancio dell'Agenzia viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. Il rendiconto annuale viene inviato alla Giunta regionale entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa trasmesso al Consiglio regionale che lo esamina insieme con il rendiconto generale della Regione.

4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

5. Nelle more dell'approvazione del bilancio provvisorio, l'Agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio, con i limiti e le modalità dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

6. Il servizio di Tesoreria dell'Agenzia è affidato al medesimo Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione.

Art. 13
(Patrimonio e finanziamenti)

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da tutti i beni mobili ed immobili dell'ex ESAC ad eccezione delle eventuali immobilizzazioni dell' ESAC Impresa, nonché degli acquedotti rurali ed impianti irrigui collettivi, dal patrimonio boschivo e dalle strutture sociali realizzate con fondi pubblici da trasferire al demanio regionale e/o ad altri enti competenti per territorio con altro provvedimento legislativo o normativo.

2. La funzionalità dell'Agenzia è assicurata da:

a) contributi ordinari della Regione per le spese di funzionamento stanziati annualmente nel bilancio regionale;

b) finanziamenti per la realizzazione di attività previste dalla presente legge;

c) eventuali fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento di attività di competenza;

d) proventi di esercizi ed attività specifiche;

e) lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni;

f) eventuali altre entrate e contributi.

Art. 14
(Controllo ispettivo e sostitutivo)

1. La Giunta regionale e l'Assessorato regionale all'Agricoltura dispongono ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Agenzia.

2. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto per gravi violazioni dileggi statali o regionali o dei regolamenti dell'Agenzia con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il Consiglio d'amministrazione può inoltre essere sciolto, sempre previa deliberazione della Giunta regionale, in caso di persistente inattività o inefficienza.

4. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a 12 mesi non prorogabili.

Art. 15
(Assetto organizzativo dell'Agenzia)

1. La struttura organizzativa e funzionale dell' ARSSA è costituita dalla direzione generale e dalle sue articolazioni sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 29/93, in rapporto ai carichi di lavoro e ai compiti affidati all'Agenzia dalla presente legge.

2. Detta struttura deve prevedere un'organica e funzionale distribuzione dei compiti tra le unità organiche centrali e quelle periferiche.

3. La struttura centrale, con sede in Cosenza, ha compiti di studio, coordinamento e direzione; quelle periferiche articolate per aree di programmazione agricola, hanno compiti di promozione di processi di sviluppo che, assecondando e sollecitando le tendenze evolutive ambientali, valorizzino le risorse locali in attuazione del programma regionale e dei piani dell'Agenzia.

Art. 16
(Primo inquadramento del personale dell'Agenzia)

1. Il personale di ruolo dell' ESAC è messo a disposizione dell' ARSSA con le qualifiche, l'anzianità ed il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e viene inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, con provvedimento del Consiglio di amministrazione, sulla base delle qualifiche possedute nell'Ente di provenienza e conferite all' ARSSA.

2. La pianta organica ed il regolamento del personale dell'Agenzia saranno determinati, con criteri di efficienza, economicità e professionalità, tenuto conto dell'art. 9 della legge regionale n.11/92, con provvedimento del Consiglio di amministrazione dell' ARSSA, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le OO.SS., previa approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Agricoltura.

3. L'inquadramento definitivo del personale dovrà avvenire improrogabilmente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Al personale in servizio che ne ha titolo sono conservati i fondi integrativi speciali di previdenza e di fine rapporto in godimento.

5. Dalla data di messa a disposizione del personale, l' ARSSA assicurerà la continuità delle prestazioni ad essa attribuite dalla presente legge.

6. Sino all'approvazione definitiva della pianta organica, è vietato qualsiasi tipo di assunzione.

Art. 17
(Stato giuridico, economico e previdenziale del personale)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, nonché l'indennità di fine rapporto del personale dell'Agenzia restano quelli maturati presso l' ESAC all'entrata in vigore della presente legge e saranno regolati per il futuro dai C.C.N.L..

Art. 18
(Soppressione dell' ESAC)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria ( ESAC ) è soppresso.

2. Tutte le leggi regionali relative alla disciplina dell'ESAC, le norme e i provvedimenti, anche di carattere organizzativo e per i singoli settori, in contrasto con gli obiettivi di cui all'art. 2della presente legge, sono abrogati, fatta salva la legge regionale n. 11/92.

3. L' ARSSA subentra a tutti gli effetti di legge nei diritti, obblighi, attribuzioni e situazioni giuridiche, nonché nei rapporti attivi e passivi dell' ESAC in essere alla data della sua soppressione.

Art. 19
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L.44.071.185.771 per l'anno 1993, si fa fronte con il fondo di dotazione per il finanziamento dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria ( ESAC ) di cui al cap. 5122206 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1993.

2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.05.1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 20
(Norme transitorie)

1. Allo scopo di evitare soluzione di continuità nelle attività in essere, l' ESAC continuerà a svolgere le attività medesime fino a quando l' ARSSA e il Comitato non saranno operanti.

2. Qualora il Consiglio regionale non provveda all'elezione degli organi della ARSSA entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

3. Il contributo regionale per il 1993 è pari a quello spettante al soppresso ESAC fatta salva la parte per la gestione dell' ESAC - Impresa.

Art. 20
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.