(Aggiornata alla L.R.7/01)

 

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LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1988, n. 32
Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria
(Pubbl. in Boll. Uff. 6 dicen. 1988, n.59)

Art. 1

1. La Regione Calabria aderisce all'Istituto denominato Università per stranieri "Dante Alighieri", con sede a Reggio Calabria riconoscendolo strumento idoneo alla diffusione della cultura nazionale e regionale, poiché l'Istituto attua tale finalità mediante l'istituzione di corsi speciali per studenti stranieri e di origine italiana, attinenti alla conoscenza di lingua, letteratura, storia, archeologia, arti e tra dizioni popolari, costumi e istituzioni politiche e sociali dell'Italia e particolarmente della Calabria.

Art. 2

1. Nel quadro della politica generale a favore dell'emigrazione, in attuazione degli articoli 3 comma II e 54 lettere N e V dello Statuto e con riferimento anche all'articolo 49 comma I del D.P.R 24 luglio 1977,n.616, è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 300 milioni a favore dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio C. allo scopo di potenziare gli interventi a favore di emigrati ed immigrati,oriundi e figli di emigrati, attraverso appositi corsi di studio di lingua italiana e della cultura calabrese in genere ' , nonché delle tradizioni ed esperienze culturali presenti nella Regione, anche mediante il completamento di tali corsi, direttamente o per il tramite di convenzioni, a livelli ed ambiti universitari legalmente riconosciuti. '

2. Con scadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere rideterminato con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l' accompagna.
' Una quota del contributo di cui al primo comma o contributi aggiuntivi potranno essere disposti, di volta in volta, al fine di favorire ulteriori iniziative:

a) per la formazione di operatori socio-assistenziali con specifica preparazione multilinguistica e multiculturale da impiegare nei rapporti con gli stranieri in Italia in conformità alla normativa sull’immigrazione e nelle istituzioni italiane all’estero o in progetti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

b) per la costituzione di centri di eccellenza da destinare alla collaborazione internazionale nel campo delle scienze del linguaggio, della comunicazione, dell’informazione, particolarmente in un contesto Mediterraneo. '

Art. 3

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello Statuto dell'Università per stranieri "Dante Alighieri", con l'istituzione di un apposi to organo propositivo e di controllo denominato: "Comitato di Coordinamento".

"2. Il Comitato di coordinamento è formato da un rappresentante per ciascun ente territoriale che partecipa al sostegno finanziario delle attività della Università per stranieri e da due rappresentanti della Regione designati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore delegato alla Pubblica Istruzione. Il Comitato è presieduto dal rettore dell’Università stessa e assume ogni determinazione in merito alla programmazione ed utilizzo del finanziamento regionale."

3. Il Comitato si riunirà periodicamente e, comunque, almeno due volte all'an no, al fine di verificare le attività di rilevante interesse regionale già realizzate nei settori di cui all'art.2 I comma della presente legge e di accertare le possibilità di sviluppo e di raccordo dei programmi con altre iniziative culturali italiane all'estero.

4. Relazioni e proposte del Comitato di Coordinamento verranno tempestivamente trasmesse alla Giunta regionale ed al Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto, per quanto di competenza.

Art. 4

1. Per l'attuazione dei corsi estivi la Università per stranieri "Dante Alighieri", d'intesa con il Comitato di Coordinamento, opera anche in collegamento con il centro di cultura italiana per stranieri di Locri.

Art. 5

1. L'Università per stranieri "Dante Alighieri" presenta alla Regione Calabria, entro il mese di maggio di ciascun anno, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, corredato da una relazione sull'attività svolta.

"2. La Giunta regionale, d’intesa con l’Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e le Università statali presenti in Calabria, promuove la realizzazione di seminari e corsi di lingua italiana per studenti stranieri."

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. A partire dall'esercizio finanziario 1989, alla spesa prevista all'articolo 2 della presente legge, si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.