LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1988, n. 32
Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria
(Pubbl. in Boll. Uff. 6 dicen. 1988, n.59)
Art. 1
1. La Regione Calabria aderisce all'Istituto denominato Università per stranieri
"Dante Alighieri", con sede a Reggio Calabria riconoscendolo strumento idoneo
alla diffusione della cultura nazionale e regionale, poiché l'Istituto attua tale
finalità mediante l'istituzione di corsi speciali per studenti stranieri e di origine
italiana, attinenti alla conoscenza di lingua, letteratura, storia, archeologia, arti e
tra dizioni popolari, costumi e istituzioni politiche e sociali dell'Italia e
particolarmente della Calabria.
Art. 2
1. Nel quadro della politica generale a favore dell'emigrazione, in attuazione degli
articoli 3 comma II e 54 lettere N e V dello Statuto e con riferimento anche all'articolo
49 comma I del D.P.R 24 luglio 1977,n.616, è autorizzata la concessione di un contributo
annuo di lire 300 milioni a favore dell'Università per stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio C. allo scopo di potenziare gli interventi a favore di emigrati
ed immigrati,oriundi e figli di emigrati, attraverso appositi corsi di studio di lingua
italiana e della cultura calabrese in genere.
2. Con scadenza triennale il contributo previsto dal precedente comma potrà essere
rideterminato con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita
legge finanziaria che l' accompagna.
Art. 3
1. L'erogazione del contributo è subordinata alla modifica dello Statuto dell'Università
per stranieri "Dante Alighieri", con l'istituzione di un apposito organo
propositivo e di controllo denominato: "Comitato di Coordinamento".
2. Il Comitato di Coordinamento sarà formato da due rappresentanti del Consiglio
regionale, di cui uno di minoranza e da tre rappresentanti del Consiglio d'Amministrazione
dell'Istituto.
3. Il Comitato si riunirà periodicamente e, comunque, almeno due volte
all'anno, al fine
di verificare le attività di rilevante interesse regionale già realizzate nei settori di
cui all'art.2 I comma della presente legge e di accertare le possibilità di sviluppo e di
raccordo dei programmi con altre iniziative culturali italiane all'estero.
4. Relazioni e proposte del Comitato di Coordinamento verranno tempestivamente trasmesse
alla Giunta regionale ed al Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto, per quanto di
competenza.
Art. 4
1. Per l'attuazione dei corsi estivi la Università per stranieri "Dante
Alighieri", d'intesa con il Comitato di Coordinamento, opera anche in collegamento
con il centro di cultura italiana per stranieri di Locri.
Art. 5
1. L'Università per stranieri "Dante Alighieri" presenta alla Regione Calabria,
entro il mese di maggio di ciascun anno, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio
precedente, corredato da una relazione sull'attività svolta.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. A partire dall'esercizio finanziario 1989, alla spesa prevista all'articolo 2 della
presente legge, si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.