(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 5
Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 febbraio 1987, n. 6)

TITOLO I
PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA LEGGE

Art. 1
(Finalità degli interventi socio-assistenziali)

1. La Regione Calabria, nello spirito delle norme costituzionali ed in attuazione dell'art. 3 dello Statuto regionale, con la presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali e il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni singoli e/o associati, al fine di promuovere un sistema di sicurezza sociale che: 

- garantisca il rispetto della dignità della persona umana; 

- assicuri il pieno e libero sviluppo della personalità di ciascuno; - consenta l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini calabresi alla vita del Paese, concorrendo a rimuovere le cause di carattere sociale, culturale ed economico che determinano lo stato di bisogno e/o di emarginazione.

Art. 2
(Funzioni dei Comuni)

1. In applicazione del D.P.R. 616/77 e della legge 641/78 il riordino delle funzioni socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati concerne:

1) le funzioni già di competenza degli Enti locali in forza di disposizione di legge precedenti al D.P.R. 616/77;

2) le funzioni di trasferire agli EE.LL dal D.P.R.616/77 e già svolte dagli Uffici centrali e periferici delle Amministrazioni statali, dalle Amm.ni prov.li, dalle Amm.ni regionali, ai sensi del D.P.R. 15/01/1972, n.9 nonché dagli Enti nazionali di assistenza di cui alla tabella B del D.P.R. 616/77, compresa la nota aggiuntiva, dalle II.PP.AA.BB. operanti nello ambito regionale e degli EE.CC.AA.;

3) ogni altra funzione socio-assistenziale attribuita con legge dello Stato e della Regione.

2. In attesa della legge nazionale di riforma dell'assistenza e della legge di riforma delle autonomie locali, al fine di realizzare l'integrazione e il coordinamento dei servizi sociali con quelli sanitari, i Comuni singoli o associa ti provvedono a gestire i servizi socia li secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge le USL assumeranno la denominazione di U.SS.L.

Art. 3
(Principi informatori)

1. La programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono ispirate ai seguenti principi:

- prevenire l'insorgere dei fattori che determinano emarginazione e/o disadatta mento;

- privilegiare la realizzazione dei servizi dei quali possa usufruire la totalità della popolazione;

- garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario.

2. In questi ultimi casi il ricovero deve essere predisposto o nell'ambito territoriale di residenza dell'utente o in assenza di strutture idonee, in ambiti territoriali il più possibile vicini al Comune di residenza;

- favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;

- rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;

- utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni: volontariato, cooperazione istituzioni pubbliche e private, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;

- promuovere le più ampie forme di partecipazioni dei cittadini utenti alla gestione sociale dei servizi.

Art. 4
(I destinatari)

1. Sono destinatari dei servizi, delle prestazioni e degli interventi di cui alla presente legge i cittadini residenti nella regione Calabria, gli apolidi e, in via d'urgenza e nei casi di parti colare necessità gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno e coloro che si trovano occasionalmente nella regione, per il tempo necessario al loro rientro nel luogo di provenienza.

TITOLO II
SERVIZI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 5
(Interventi socio assistenziali)

1. I Comuni singoli e/o associati attuano i seguenti interventi:

1) Segretariato sociale;

2) Assistenza socio-pedagogica;

3) Interventi di prevenzione, promozione ed aggregazione sociale;

4) Assistenza economica e pronto intervento;

5) Assistenza domiciliare;

6) Soddisfacimento esigenze abitative;

7) Interventi per l'integrazione sociale;

8) Affidamenti etero-familiari;

9) Interventi connessi alle competenze dell'autorità giudiziaria e penitenziaria;

10) Centri di aggregazione sociale;

11) Servizi residenziali;

12) Centri di vacanza;

13) Studi e ricerche;

14) Controllo sulle istituzioni per quanto di propria competenza.

Art. 6
(Segretariato sociale)

1. La Regione individua in un sistema in formativo diffuso la condizione primaria per la realizzazione di una politica sociale ispirata ai criteri di democraticità, funzionalità ed economicità che debbono essere seguiti nella attuazione di ogni tipo di intervento sociale.

2. La diffusione delle informazioni riguardanti i diversi aspetti della politica sociale é realizzata attraverso l'istituzione in ogni Comune della Regione di un servizio di segretariato sociale con i compiti di:

a) trasmissione diretta alla popolazione delle informazioni riguardanti la legislazione nazionale e regionale nei va ri aspetti della vita economica e sociale;

b) ogni attività che possa essere di ausilio al cittadino nel suo rapporto con la pubblica amministrazione;;

c) organizzazione di attività di partecipazione sociale per la discussione di problemi specifici di cui si occupano i servizi sociali;

d) predisposizione di un sistema informativo che permette, nel rispetto della personalità e della riservatezza degli utenti, l'individuazione degli stati di bisogno e dei rischi di emarginazione di singoli, famiglie, comunità

e) promozione di iniziative atte a influenzare i processi decisionali riguardanti gli interventi di politica sociale, secondo le indicazioni dei piani regionali;

f) attività specializzate di consulenza sui vari aspetti della politica dei servizi sociali.

Art. 7
(Assistenza socio-psicologica)

1. L'assistenza socio-psicologica ha lo scopo, in tutti i servizi ed interventi previsti dalla presente legge, di favorire il superamento di stati personali di disagio psicologico connessi al le situazioni di disagio sociale, alla cui risoluzione sono finalizzate gli interventi della presente legge.

2. L'assistenza socio-psicologica si articola specificatamente in:

a) un'appropriata informazione e consulenza esercitata da tutti gli operatori sociali nell'ambito delle normali modalità di realizzazione degli interventi di cui alla presente legge e degli interventi sanitari nell'ambito della organizzazione integrata dei servizi sanitari e sociali;

b) attività specializzata di operatori professionalmente qualificati nell'ambito dell'organizzazione integrata dei servizi sanitari e sociali, con particolare riferimento alle attività di cui alla legge regionale 8 settembre 1977, n. 26, alla legge regionale 17 agosto 1984, n.22 e alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 28;

c) attività finalizzata alla socializzazione, al recupero scolastico e allo inserimento lavorativo.

Art. 8
(Interventi di prevenzione promozione e aggregazione
sociale)

1. Gli interventi di prevenzione hanno lo scopo di rimuovere le situazioni che determinano lo stato di bisogno o di emarginazione.

2. Sono rivolti, pertanto, alla generalità dei cittadini e dei soggetti a rischio di emarginazione e sono finalizza ti alla promozione della persona e ad una migliore qualità della vita. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono il massimo sviluppo di iniziative, attività e la qualificazione dei servizi sociali di carattere educativo, di aggregazione culturale, sportiva, ricreativa e d'informazione.

Art. 9
(Assistenza economica e pronto intervento)

1. L'assistenza economica concorre a garantire sufficienti risorse a singoli o nuclei familiari che si trovino in stato di particolare necessità, allo scopo di consentire l'autonomia del singolo o del nucleo familiare stesso.

2 L'intervento può avere carattere continuativo, limitatamente al permanere della situazione di bisogno, con lo scopo di contribuire al soddisfacimento delle necessità fondamentali di vita, oppure carattere straordinario allo scopo di favorire il superamento di situazione di particolare gravità e urgenza.

3. Le prestazioni di carattere continuativo dovranno tendere alla integrazione di redditi insufficienti, fino al raggiungimento di un minimo vitale, da valere per tutti gli assistiti indipendentemente dalla categoria di appartenenza e nei limiti di cui al punto quattro dell'art. 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria), rivalutati eventualmente dalle successive leggi finanziarie dello Stato.

4. Le prestazioni economiche straordinarie possono essere aggiuntive rispetto a quelle di carattere continuativo e il loro ammontare é determinato caso per caso avendo come obiettivo la risoluzione definitiva dello stato di bisogno.

5. Dovrà essere prevista, attraverso opportune procedure amministrative, la possibilità di erogazione immediata di sussidi di assistenza straordinaria, in casi di particolare gravità e urgenza.

6. In particolare gli interventi di emergenza concernono: - l'erogazione immediata di sussidi di assistenza straordinaria anche a titolo di pagamento di tariffe alberghiere, in caso di necessità di alloggio temporaneo; - l'ospitalità temporanea, con o senza pernottamento, particolarmente nel caso di minori, adolescenti, ragazze madri, donne separate anche con prole, dimessi dagli istituti di pena tossicodipendenti e tutti i soggetti a rischio, manifesto o latente, in servizi residenziali o presso nuclei familiari convenzionati.

Art. 10
(Assistenza domiciliare)

1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono rivolti a singoli o nuclei familiari e consistono in prestazioni di aiuto domestico e cura della persona assistenza sociale, sostegno socio-relazionale.

2. Gli interventi domiciliari assistenziali devono essere strettamente integrati con gli interventi sanitari, infermieristici, riabilitativi erogati dalle U.SS.L. competenti.

3. Gli interventi sono rivolti in particolare a: persone anziane, persone inabili, invalidi o comunque non autosufficienti, famiglie con minori handicappati, nuclei familiari che, per particolari contingenza non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita domestiche.

Art. 11
(Soddisfacimento di esigenze abitative)

1. Al fine di far fronte a specifici stati di bisogno, connessi a carenze abitative o a situazioni di pericolo anche per la salute, come momento preventivo di conseguenti situazioni di emarginazione e segregazione di individui o disgregazione di nuclei familiari e al fine di favorire la deistituzionalizzazione di soggetti ricoverati, gli Enti locali intervengono mediante:

- assegnazione anche a condizioni di canone privilegiato, di alloggi di proprietà comunale, anche attraverso operazioni di riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero di cui all'art. 27 della legge 457 del 5 agosto 1978;

- miglioramento di condizioni abitative attraverso interventi diretti di manutenzione, risanamento e adeguamento degli alloggi o concessione di contributi specifici a tal fine;

- concessione di contributi, a titolo di integrazione dei canoni di locazione, a persone singole, a nuclei familiari o a gruppi di persone, anche ai sensi del titolo III della legge 392 /78 e con i criteri di cui all'art. 76 della citata legge.

Art. 12
(Interventi per l'integrazione sociale)

1. Gli Enti locali operano per promuovere l'inserimento ed il reinserimento sociale di soggetti istituzionalizzati, emarginati o a rischio di emarginazione.

2. Ai fini di cui al precedente comma gli Enti locali:

a) promuovono l'applicazione delle norme relative al collocamento obbligatorio al lavoro in conformità alla normativa vigente;

b) esercitano una attività di informazione e indirizzo sulle possibilità occupazionali del territorio anche in relazione alle norme sul collocamento obbligatorio delle categorie predette;

c) assicurano la formazione professionale all'interno delle strutture penitenziarie, per tutta la durata dell'anno solare e promuovendo attività di azione professionale esterna anche attraverso convenzioni con aziende pubbliche e private;

d) favoriscono l'inserimento lavorativo nelle imprese economiche del territorio anche intervenendo per adeguare i beni strumentali ed il posto di lavoro destinati alle attività lavorative del le persone handicappate e/o a rischio di emarginazione;

e) promuovono attività lavorative auto nome in forma singola o di società con particolare riferimento alle forme cooperative da parte delle persone assistite;

f) assicurano la presenza sul luogo di lavoro, ove necessaria, limitatamente al periodo indispensabile all'integrazione del soggetto nel lavoro stesso, di operatori sociali con funzioni di supporto;

g) assumono l'eventuale organizzazione del trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro delle persone non autosufficienti.

Art. 13
(Affidamento etero-familiari)

1. É diritto del minore essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tal fine vanno garantite consulenza e sostegno anche economico per superare le situazioni pregiudizievoli per il minore. Ove questi interventi si siano rilevati inefficaci o siano in idonei va favorito l'affidamento temporaneo del minore, ai soggetti individuati dalla legge 184/1983, secondo le seguenti priorità sancite nell'ordine della medesima normativa: 

- a famiglia con prole, a famiglia senza prole, ad una persona singola, a comunità di "tipo familiare", ad istituti educativi-assistenziali.

2. A tale scopo diversi provvedere al reperimento dei nuclei o dei singoli affidatari o delle comunità o degli istituti ed al convenzionamento con gli stessi.

3. L'affidatario provvederà al mantenimento, all'educazione e alla istruzione del minore, agevolando i rap porti tra questi ed i suoi genitori e favorirà il reinserimento nella famiglia di origine.

4. Ai soggetti affidatari dovrà essere fornita un'adeguata preparazione e/o sostegno da parte dell'Ente locale, istituzionalmente preposto - e dovranno essere garantiti i necessari interventi di sostegno economico, sociale e psicologico.

Art. 14
(Interventi connessi alle competenze delle autorità giudiziarie e penitenziarie)

1. Gli Enti locali provvedono a soddisfare le esigenze dei soggetti di cui all'articolo 23 del D.P.R. 616/77, nell'ambito dei servizi e degli interventi erogati a tutti i cittadini in pari condizioni di bisogno.

2. A tal fine attuano gli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con le competenti autorità giudiziarie e penitenziarie e con i servizi ad esse connessi, anche all'interno del le strutture penitenziarie, in adempimento anche di quanto sancito nella legge n. 354/75.

Art. 15
(Centri di aggregazione sociale)

1. I centri di aggregazione sociale sono strutture di sostegno e di socializzazione, istituite al servizio della generalità della popolazione e dei soggetti a rischio, garantendo, ove necessario, prestazioni adeguate alle esigenze dei singoli e dei gruppi di utenti.

2. Tali servizi possono comprendere attività di ristoro e devono fornire prestazioni di segretariato sociale. Essi devono, altresì, essere collegati e integrati con gli altri servizi esistenti sul territorio, secondo le necessità degli utenti.

Art. 16
(Servizi residenziali)

1. Qualora risultino insufficienti o inadeguati o non siano praticabili gli interventi socio-assistenziali di cui alla presente legge, per le situazioni in cui si rende necessario l'allontanamento stabile o temporaneo della persona dal proprio ambiente, in modo da evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio, da soddisfare le esigenze assistenziali e da garantire il massimo benessere psicofisico e sociale sono realizzati i sottoelencati interventi aventi carattere integrativo e complementare, rispetto alle altre prestazioni previste dalla presente legge;

- gruppo appartamento, che si caratterizza come comunità destinata a minori e adulti con particolari problemi personali e sociali ed é inserito in normali case di abitazione; accoglie un numero limitato di persone tra le quali sia possibile la convivenza e si struttura come comunità autogestita o gestita con la partecipazione della popolazione locale e con la presenza stabile di operatori sociali e di volontari;

- comunità educativo-assistenziale, destinata ad accogliere minori "sottoposti anche a provvedimenti dell’autorità giudiziaria" per i quali non sia stato possibile provvedere diversamente e sia necessario un particolare sostegno educativo, diretto ad evitare o a riparare un eventuale disadattamento ed a favorire lo sviluppo di efficaci rapporti interpersonali. In essa é prevista la presenza stabile di un numero sufficiente di operatori appositamente qualificati;

- comunità terapeutica, finalizzata in particolare a trattamenti di riabilitazione di soggetti portatori di disturbi di natura psichica o fisica e caratterizzata dall'integrazione tra operatori e soggetti assistiti;

- casa di riposo, destinata ad ospitare agli anziani a richiesta degli interessati o dei familiari o dei responsabili dei servizi socio-assistenziali e adeguatamente fornita di servizi socio-assistenziali collegiali con i servizi di base. Le case di riposo debbono avere un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle singole forme di assistenza e permettere la partecipazione, per quanto possibile, degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita della casa.

2. I succitati interventi possono erogare prestazioni a carattere semiresidenziale, volte a garantire un'assistenza di tipo continuativo, senza pernottamento, a persone comunque non autosufficienti, per le quali non siano praticabili o risultino inadeguati altri tipi di intervento.

3. Nei servizi residenziali e semiresidenziale saranno garantite dalle U.SS.L competenti le prestazioni di tipo sanitario e riabilitativo.

Art. 17
(Centri vacanza)

1. I centri vacanza sono un servizio residenziale o semiresidenziale realizzato in località climatiche o particolarmente idonee per effettuare cure termali.

2. I centri vacanza sono organizzati nel l'ambito di una politica sociale per lo uso del tempo libero, al fine di garantire in particolare modo alle persone anziane, ai minori ed agli inabili, un periodo di svago e di possibilità di recupero fisico e di nuovi contatti e rapporti sociali.

Art. 18
(Studi e ricerche)

1. Al fine di individuare le situazioni che determinano l'insorgere di stati di bisogno e di emarginazione e per contribuire allo loro eliminazione o riduzione, la Regione e i Comuni singoli o associati:

a) attuano indagini e ricerche mirate per individuare gli stati di bisogno ed emarginazione in atto e le cause che li determinano, nonché le situazioni individuali e collettive di rischio;

b) predispongono progetti mirati di intervento volti ad eliminare le cause che determinano gli stati di bisogno;

c) attuano iniziative volte alla informazione, alla divulgazione e al dibattito dei problemi relativi agli stati di bisogno e di emarginazione.

Art. 19
(Requisiti di autorizz.ne al funz.to dei servizi semi-residenziali e residenz.li)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, i requisiti sulla base dei quali può essere rilasciata l'autorizzazione di cui al successivo art. 20, in a coerenza con le indicazioni del piano socio-assistenziale regionale.

2. I requisiti debbono riguardare la dotazione del personale qualificato, in rapporto all'utenza, la funzionalità dei locali e servizi, i requisiti qualitativi e quantitativi delle attrezzature necessarie e degli arredi e quant'altro previsto dalla normativa naz.le e reg.le,compresa l'applicazione per il personale dei contratti nazionali di lavoro.

Art. 20
(Autorizzazioni)

1. Gli Enti, Fondazioni, Istituzioni e soggetti pubblici e privati che intendo no aprire o trasformare strutture residenziali tutelari al fine di offrire ospitalità continuativa e semiresidenziali a minori o a soggetti non autosufficienti, parzialmente o totalmente, so no tenuti a richiedere alla Giunta regionale l'autorizzazione al funzionamento, previo parere dell'U.S. e del Comune competente per territorio, nell'osservanza dei criteri di cui al precedente articolo 19.

2. L'autorizzazione al funzionamento é subordinata all'osservanza della normativa vigente e dei regolamenti attuativi della presente legge.

3. La medesima autorizzazione deve essere richiesta per le strutture già esistenti.

4. L'autorizzazione non é cedibile ed é revocabile con il venire meno di uno dei requisiti richiesti.

5. L'autorizzazione costituisce titolo per l'iscrizione all'albo regionale.

Art. 21
(Regolamento di gestione dei servizi sociali)

1. I Comuni singoli e le U.SS.L., con proprio atto deliberativo, da emanarsi entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei criteri e standards fissati dalla Reg.ne adottano il Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali che, in particolare:

- determini il livello gestionale minimo di erogazione delle prestazioni e di realizzazione degli interventi socio-assistenziali;

- individui le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla gestione degli interventi e dei servizi in relazione alle specifiche caratteristiche degli stessi;

- definisca l'istruttoria necessaria al l'erogazione dei servizi nonché:

a) i soggetti destinatari degli interventi e quelli legittimati a richiederli;

b) gli accertamenti necessari e l'individuazione degli uffici competenti per la valutazione delle condizioni soggettive degli utenti e per la scelta degli interventi più idonei;

c) il concorso degli utenti al costo delle prestazioni fornite, alle proprie condizioni economiche;

- preveda la durata e le procedure di urgenza da adottare per i provvedimenti immediati ed eccezionali.

2. Il Consiglio regionale,

- su proposta della Giunta regionale - entro 60 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, adotta uno schema tipo di regolamento da inviare ai Comuni e alle U.SS.L.

TITOLO III
FUNZIONI E COMPETENZE AMMINISTRATIVE
DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 22
(Funzioni e competenze della Regione)

1. La Regione:

- svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività socio-assistenziali dei Comuni singoli o associati, al fine di assicurarne la conformità degli obiettivi della presente legge e della programmazione socio-assistenziali regionale, nonché la congruenza tra i costi degli interventi e dei servizi e i relativi benefici;

- indica gli obiettivi, le priorità ed i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari anche tramite specifici progetti-obiettivo;

- individua, altresì, le attività-socioeducative, di formazione al lavoro e socio-economiche, che interagiscono con le attività socio-assistenziali.

2. La Regione, inoltre:

a) approva il piano socio-assistenziale regionale;

b) ripartisce il fondo socio-assistenziale regionale per i servizi di assistenza sociale;

c) stabilisce annualmente, con delibera della Giunta regionale, i corrispettivi dei servizi resi dagli enti convenzionati, in relazione alla tipologia del servizio e ai costi effettivi dello stesso

d) determina gli orientamenti generali per il concorso degli utenti e delle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, al costo delle prestazioni, garantendo comunque un minimo di autosufficienza economica;

e) cura la tenuta dell'albo regionale di cui al successivo art. 31;

f) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi sociali gestiti sia da enti pubblici che da enti privati;

g) promuove l'attuazione di un sistema informativo di servizi di assistenza sociale, quale articolazione del sistema informativo regionale;

h) disciplina le modalità di funzionamento, determina i requisiti organizzativi e funzionali dei servizi e delle strutture residenziali, attua la vigilanza sulle strutture socio-assistenziali del territorio regionale;

i) attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

3. Restano inoltre di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

1) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo sugli organi, le riforme degli statuti e delle amministrazioni, le fusioni, le variazioni patrimoniali e le estinzioni delle istituzioni pubbliche aventi finalità socio-assistenziali, di cui alla legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) il riconoscimento giuridico, il controllo sugli organi, la riforma degli statuti, il coordinamento e l'unificazione delle amministrazioni di più fondazioni, la trasformazione degli stessi le variazioni patrimoniali, le estinzioni e la devoluzione dei beni delle associazioni e fondazioni disciplinate dall'art. 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operanti nella materia di cui all'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

4. In caso di inadempienza nell'attuazione delle finalità della presente legge da parte delle U.SS.L. e dei Comuni, la Regione - Assessorato Servizi Sociali subentra nell'esercizio delle rispettive funzioni e competenze al fine di garantire la erogazione delle prestazioni socio-assistenziali.

Art. 23
(Competenze e funzioni delle Province)

1. Le Province sono titolari delle competenze di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 616/77 nonché delle funzioni di assistenza sociale loro attribuite dalle disposizioni legislative vigenti.

2. In attesa della legge di riforma dell'assistenza le autonomie locali, al fine di garantire la gestione integrata degli interventi, le Province secondo le indicazioni contenute nel piano socio-assistenziale reg.le, possono conferire agli enti competenti, mediante stipula di apposita convenzione, l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma.

3. Con la convenzione sono, fra l'altro, disciplinati i rapporti patrimoniali ed economici e le modalità d'impiego del personale provinciale nonché concordate le concrete modalità attuative dei servizi nei quali sono impiegate le risorse personali e patrimoniali delle Amministrazioni provinciali.

4. Lo schema tipo di convenzione sarà approvato dal Consiglio regionale sentite le organizzazioni dei Comuni e le Amministrazioni provinciali.

Art. 24
(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni erogano le prestazioni inerenti la gestione dei seguenti servizi ed interventi:

- centri di aggregazione sociale;

- centri di vacanze;

- segretariato sociale;

- assistenza socio-psicologica;

- assistenza economica e pronto intervento;

- assistenza domiciliare;

- soddisfacimenti esigenze abitative;

- inserimento lavorativo;

- affidamenti etero-familiari;

- interventi connessi alle competenze dell'autorità giudiziaria e penitenziaria;

- abolizione delle barriere architettoniche;

- altri interventi previsti dalla presente legge non di competenza delle U.SS.L. e servizi similari.

2. I Comuni, ai sensi della legge n. 278/76, possono delegare le competenze di cui al primo comma alle circoscrizioni.

3. I Comuni entro il 31 marzo di ciascun anno predispongono il piano annuale degli interventi e lo inviano all'U.S. competente e per conoscenza all'Assessorato regionale Servizi Sociali, con le richieste relative all'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e per la predisposizione del piano territoriale delle U.SS.L.. Entro il 30 giugno le U.SS.L. inviano alla Regione il piano territoriale degli interventi con le relative previsioni di spesa e relazione delle attività svolte.

Art. 25
(Competenze dei Comuni associati)

1. Sono di competenza dei Comuni associati di cui agli artt. 5 e 6 L.R. n.18/180 la programmazione l'organizzazione e la gestione dei seguenti interventi residenziali tutelari: comunità educative assistenziali, case di riposo, comunità terapeutiche ed eventuali altri servizi di carattere residenziale tutelare, qualora i Comuni non siano in grado di provvedervi singolarmente. In attuazione di quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale n. 18/1980 tali competenze sono esercitate attraverso gli organismi delle U.SS.L.. Per le competenze di cui al comma precedente presso ciascuna U.SS.L. é attivato il servizio sociale di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 18/1981.

2. Il servizio sociale dell'U.S. svolge inoltre attività di consulenza ai Comuni e predispone e coordina l'integrazione delle prestazioni sanitarie e con quelle socio assistenziali.

3. Il servizio sociale si articola nei seguenti settori:

a) integrazione prestazioni socio-sanitarie;

b) settore dell'assistenza domiciliare;

c) settore degli interventi domiciliari;

d) settore del controllo sulle istituzioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono approvati, su proposta del Comitato di gestione della U.SS.L., dal l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni di cui all'art. 7 della legge n. 18/ 1980.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale n. 18/1980 ultimo comma, la gestione economico-finanziaria o contabile dei servizi sociali deve essere separata da quella dei Servizi sanitari mediante contabilità separata allegata al bilancio delle U.SS. LL.

Art. 26
(Le funzioni dei distretti socio-sanitari di base)

1. In attuazione dell'art. 23 della legge regionale 2.6.1980 n. 18 i Comuni e le U.SS.L. assumono il distretto come struttura funzionale di riferimento per l'organizzazione e gestione degli interventi e degli attività socio-assistenziali.

2. Il distretto é l'area di utenza e di partecipazione della popolazione alla gestione dei servizi socio-assistenziali.

3. Il servizio sociale nel distretto attua le funzioni di raccolta, elaborazione ed interpretazione delle informazioni disaggregate, individuali e di esercizio, riguardanti l'utenza nonché le informazioni a carattere informale sui problemi socio-sanitari e sui bisogni emergenti.

4. Tali informazioni vengono utilizzate dal servizio sociale distrettuale per la stesura dei programmi delle varie attività che, fatti conoscere alla popolazione e dibattuti con le forze politiche e sociali operanti nel distretto, vengono trasmessi alla direzione del servizio sociale delle U.SS.L. e dei Comuni.

5. Il servizio sociale distrettuale, in particolare organizza e/o eroga le prestazioni relative ai seguenti interventi:

1) prevenzione, promozione ed aggregazione sociale;

2) coordinamento delle attività: di segretariato sociale, di assistenza socio psicologica, di assistenza economica e pronto intervento, di assistenza domiciliare, per il soddisfacimento di esigenze abitative, per l'integrazione sociale, per gli affidamenti etero-familiari, per gli interventi connessi alle competenze dell'autorità giudiziaria, per l'abolizione delle barriere architettoniche, per le attività di studi e di ricerche, per i servizi semiresidenziali, residenziali, centri di vacanza.

6. Nelle more delle definizione dei distretti socio-sanitari di base, le funzioni di cui al presente articolo saranno esercitate dalle U.SS.L. e dai Comuni in base alle competenze loro attribuite.

Art. 27
(Programmazione regionale)

1. La Giunta reg.le formula 1 piano reg.le dei servizi socio-assistenziali, nello ambito del quale indica gli obiettivi, le priorità ed i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tra mite specifici progetti-obiettivo.

2. Nel piano la Giunta regionale, individua altresì le attività socio-educati ve, di formazione al lavoro, socio-economiche, che interagiscono con le attività socio-assistenziali.

3. Il piano regionale dei servizi socio-assistenziali, di norma é redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei "piani territoriali" dei Comuni e delle U.SS.L Lo schema é pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed é inviato ai Comuni, alle Province, ai soggetti iscritti all'albo regionale ed alle associazioni di volontariato operanti nella regione, con previsione di un termine per l'invio di osservazioni e proposte.

4. La Giunta regionale, tenuto conto del le indicazioni ricevute definisce la proposta di piano socio-assistenziale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 28
(Programmazione territoriale)

1. Le U.SS.L. in attuazione degli obiettivi del piano regionale dei servizi socio assistenziali, sulla base dei piani annuali d'intervento dei Comuni, predispongono "Piani territoriali " per l'organizzazione e gestione degli interventi e servizi socio-assistenziali, che devono considerare;

- gli aspetti qualitativi, quantitativi e la dislocazione delle strutture pubbliche tutelati o residenziali a carattere assistenziali, nonché le modalità di utilizzazione e gestione del personale;

- il numero, la dislocazione, le caratteristiche organizzative e funzionali delle strutture o servizi gestiti da Enti Pubblici o privati, operanti sul loro territorio, nonché la quota di fabbisogno da loro soddisfatta;

- il grado di integrazione esistente tra gli interventi e i servizi socio assistenziali e gli altri servizi di competenza dell'U.SS.L.

2. Le U.SS.L. ai fini dell'elaborazione dei piani territoriali, devono altresì indicare:

- la struttura organizzativa e la dislocazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di cui al Titolo II della presente legge, con le relative modalità di attuazione specificando, in relazione agli obiettivi del piano regionale, le modalità di trasformazione delle attuali prestazioni socio-assistenziali in aderenza alle finalità previste dalla presente legge;

- le operazioni di trasformazione attua bili mediante la riconversione delle risorse e delle strutture disponibili già di proprietà degli Enti locali o ad essi pervenute a seguito del trasferimento di EE.CC.AA., II.PP. AA.BB. ed Enti nazionali ai sensi del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, al fine di realizzare la deistituzionalizzazione delle persone attualmente istituite;

- le modalità di adeguamento delle strutture da riconvertire, alle norme previste dal D.P.R. 27.4.1978, n. 384 per il superamento delle barriere archi tettoniche nonché il piano delle necessarie iniziative per la graduale abolizione delle barriere architettoniche da gli edifici pubblici o destinati a pubblici servizi esistenti o in corso di realizzazione.

3. Nella fase di formulazione dei piani le U.SS.L., si avvarranno della collaborazione degli Enti iscritti all'albo di cui alla presente legge e delle associazioni di volontariato, istituendo apposita Consulta, che si riunirà almeno due volte l'anno, esercitando funzioni analoghe a quelle disposte per la Consulta regionale.

4. Il Piano territoriale approvato dalla Assemblea dell'Associazione intercomunale dell'U.SS.L., é invitato entro il 30 giugno alla Regione, Assessorato Servizi sociali, con le relative previsioni di spesa e la realizzazione delle attività svolte.

5. Qualora le U.SS.L. siano inadempienti rispetto alla trasmissione dei piani di cui al presente articolo, il piano di riparto regionale sarà effettuato sulla base dei piani pervenuti ai sensi del precedente articolo 24.

TITOLO IV
ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Art. 29
(Competenze e funzioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
(II.PP.AA.BB.)

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, esercitano le proprie funzioni nel rispetto della presente legge. Esse concorrono, ferma la loro autonomia istituzionale, anche adeguando i propri statuti, a realizzare le finalità e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e territoriale.

Art. 30
(Assistenza privata)

1. La Regione promuove e coordina il contributo al perseguimento delle finalità della presente legge, di Associazioni, Fondazioni, Enti, Cooperative, dotate o meno di personalità giuridica che svolgono attività socio-assistenziale nell'ambito regionale.

Art. 31
(Albo)

1. La Regione istituisce, presso l'Assessorato Servizi Sociali, un apposito Albo regionale  per l'iscrizione degli Enti, Fondazioni, Istituzioni e soggetti privati che gestiscono strutture ed attività socio-assistenziali, per i quali sia intervenuta l'autorizzazione ad operare secondo quanto previsto dallo art. 20 della presente legge.

2. La Cancellazione dall'Albo può avvenire con provvedimento della Giunta regionale su iniziativa propria, a richiesta della parte interessata e degli Enti locali territorialmente competenti per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 19.

3. L'albo, di cui al primo comma del presente articolo, verrà pubblicato entro il mese di marzo di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 32
(Volontariato)

1. La Regione riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato e ne promuove l'apporto e il coordinato utilizzo al perseguimento delle finalità della presente legge.

2. Al personale volontario sono rimborsate, se richieste e preventivamente autorizzate, le spese vive sostenute per l'espletamento delle attività prestate.

Art. 33
(Consulta regionale)

1. Presso l'Assessorato ai Servizi Sociali é istituita una Consulta regionale, costituita da rappresentanti degli Enti locali, delle associazioni di volontariato, degli Enti, Fondazioni e istituzioni iscritti all'Albo di cui all'art. 31 della presente legge.

2. La Consulta si riunirà almeno due volte all'anno e avrà una funzione consultiva e propositiva per la redazione del piano regionale socio-assistenziale dei progetti obiettivo, nonché per la ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definirà un apposito regolamento, per il funzionamento democratico e partecipativo della Consulta regionale socio-assistenziale.

Art. 34
(Convenzioni con organismi pubblici e privati)

1. I Comuni e le U.SS.L., per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare convenzioni anche per singole prestazioni con Istituzioni, Enti, Fondazioni pubbliche o private, soggetti privati, associazioni e cooperative operanti, senza scopo di lucro, nel campo socio-assistenziale.

Nella scelta dei soggetti sarà data priorità alle cooperative:

1) formate dal 60 per cento di soci disoccupati;

2) formate dal 20 per cento di portatori di handicaps;

3) formate da utenti, volontari e operatori;

4) che abbiano già esperienza di gestione di servizi nella regione;

5) formate da personale di strutture socio-assistenziali riconvertite, oppure in via di riconversione, per adeguarsi alle finalità della presente legge.

2. Il piano territoriale delle U.SS.L. nonché i piani annuali comunali, devono indicare quali prestazioni, interventi o servizi di quelli previsti dalla presente legge saranno realizzati mediante convenzioni.

3. Il Consiglio regionale, al fine di garantire l'unitarietà operativa e gestionale della presente legge, su proposta della Giunta regionale definirà uno schema tipo di convenzione che dovrà prevedere:

- livelli di prestazioni e servizi rispondenti ai parametri stabiliti dal piano socio-assistenziale e dalle direttive regionali e/o alle indicazioni dei programmi e piani dei Comuni e delle U.SS.L.;

- copertura assicurativa contro il rischio di infortunio degli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni relativi all'esercizio delle attività convenzionate;

- durata delle convenzioni e le cause e modalità di risoluzione della stessa;

- i rapporti finanziari con i soggetti convenzionati tenuto conto che alle organizzazioni di volontariato potrà essere riconosciuto soltanto il rimborso delle spese previste e effettivamente sostenute.

4. I rapporti con i volontari singoli, ammessi a concorrere con autonome prestazioni alla realizzazione di servizi o interventi socio-assistenziali, sono regolati mediante apposito atto. Ai volontari compete, se richiesto, il rimborso delle spese vive preventivamente autorizzate e, in ogni caso, la copertura assicurativa contro il rischio d'infortunio dei volontari stessi e per la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dalla loro attività.

TITOLO V
PERSONALE

Art. 35
(Attribuzioni del personale)

1. Le U.SS.L. ed i Comuni, per le attività dei servizi socio-assistenziali, si avvalgono:

a) di personale proprio;

b) di personale dei Comuni, delle Province, della Regione, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti;

c) di personale trasferito dai soppressi enti comunali di assistenza, di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 6 dalle II.PP.AA.BB., nonché di personale delle Amministrazioni statali o di altri enti pubblici posto a disposizione della Regione e da questa assegnato ai sensi dell'articolo 123 del D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 641 del 21 ottobre 1978.

2. Al personale utilizzato dalle U.SS.L. per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali deve essere garantito il rispetto della professionalità già acquisita ed il trattamento giuridico ed economico sarà regolamentato dai contratti collettivi dell'ente di provenienza, in attesa della relativa normativa statale.

Art. 36
(Organico del personale socio-assistenziale)

1. Le U.SS.L. ed i Comuni, tenendo conto dell'organizzazione e degli ambiti territoriale di intervento, determinando sul piano funzionale la pianta organica del personale addetto al servizio sociale.

2. Il personale addetto al servizio sociale é organizzato per settori di intervento.

3. Per la determinazione delle piante organiche di base, oltre al personale amministrativo, esecutivo ed ausiliario, sono previste le seguenti figure professionali: assistente sociale, animatore socio-culturale, assistente domiciliare collaboratore familiare, educatore professionale, sociologo, psicologo e pedagogo.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le U.SS.L. definiscono le piante organiche in relazione alle competenze di cui all'art. 25. Le piante organiche saranno approvate dall'Assemblea dell'associazione dei Comuni di cui all'art. 7 della legge regionale n. 18/1980 e inviate dalla Regione Assessorato ai Servizi Sociali - per gli adempimenti di competenza.

5. Entro i trenta giorni successivi, la Regione Assessorato Servizi Sociali, tenendo conto del Piano regionale dei servizi socio-assistenziali, approva la pianta organica di ogni U.SS.L.

Art. 37
(Responsabile dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale)

1. In riferimento all'art. 15 della legge 833/1978, all'art. 8 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, e gli artt. 6, 11, e 13 della legge regionale 18/1981, é attivata la funzione di coordinatore del servizio sociale dell'U.SS.L..

2. Il responsabile del servizio sociale fa parte dell'Ufficio di Direzione dell'U.SS.L., coordina tutti gli interventi socio-assistenziali, ne cura l'integrazione con i servizi sanitari e adempie a quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 18/1981.

3. Il Responsabile del servizio sociale é prescelto tra gli operatori di ruolo servizi sociali o agli stessi assegnato funzionalmente, che ricoprano una delle qualifiche funzionali dirigenziali previste per i dipendenti degli Enti locali o regionali ovvero posizioni funzionali equipollenti nel ruolo di appartenenza per i dipendenti inquadrati nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e che siano in possesso di comprovata esperienza e competenza nella organizzazione dei servizi sociali.

Art. 38
(Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione degli operatori sociali)

1. Al fine di promuovere l'acquisizione di metodologie e di criteri di organizzazione e di lavoro coerenti con i principi della presente legge, la Regione Assessorato Servizi Sociali promuove corsi ed iniziative per l'aggiornamento la qualificazione e la riqualificazione degli operatori sociali addetti ai servizi socio-assistenziali dell'U.SS.L dei Comuni, degli Enti pubblici e privati, delle associazioni del volontariato e delle Cooperative.

2. Il Consiglio regionale, a tal fine, su proposta della Giunta, approva e finanzia programmi pluriennali e annuali di iniziative formative.

3. Per l'attuazione di tali iniziative la Regione si avvale delle U.SS.L., di Enti ed istituzioni competenti in materia.

TITOLO VI
BENI E PATRIMONIO

Art. 39
(Attribuzione beni mobili e immobili)

1. I beni mobili e immobili delle disciolte II.PP.AA.BB. della Regione e de gli Enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale, trasferiti alla Regione Calabria ai sensi dell'art 117 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, sono, con provvedimento della Giunta regionale, attribuiti in proprietà ai Comuni in cui gli stessi sono ubicati.

2. Le U.SS.L. e i Comuni stabiliscono, nell'ambito dei propri programmi, i criteri per l'utilizzazione nonché le modalità di gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà dei Comuni e destinati alle funzioni di cui alla presente legge.

3. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuiti ai Comuni, ai sensi del 1 comma del presente articolo, conserva la destinazione a servizi socio-assistenziali, anche in caso di trasformazione patrimoniale.

4. Eventuali deroghe al vincolo di desti nazione possono essere eccezionalmente autorizzate dalla Giunta regionale, sul la base di motivate proposte dei Comuni singoli ed associati, qualora si siano comunque soddisfatte le esigenze di strutture socio-assistenziali della zona in cui hanno sede.

5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono a mettere a disposizione in uso gratuito, dell'U.SS.L. di cui fanno par te, i propri beni mobili ed immobili destinati ai servizi socio-assistenziali.

Art. 40
(Individuazione dei beni mobili e immobili)

1. All'individuazione dei beni di cui al precedente art. 39, provvede il Comune interessato d'intesa con la U.SS.L.1. In caso di mancato accordo decide la Giunta regionale su richiesta del Comune e della U.SS.L.

2. É fatto divieto di provvedere alla alienazione o comunque allo svincolo di destinazione a servizi socio-assistenziali dei beni di cui al precedente art. 39.

3. Al divieto di alienazione od ai vinco li di destinazione dei beni previsto dal precedente comma, si può derogare nei casi e con le modalità previste dal precedente art. 39 della presente legge.

TITOLO VII
FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 41
(Modalità di finanziamento)

1. Il finanziamento dei servizi socioassistenziali svolti dai Comuni singoli o associati é assicurato:

a) dai Comuni mediante fondi propri;

b) dalle Province nei termini definiti nelle convenzioni di cui al precedente art. 23;

c) dalla Regione, mediante la ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali e dei fondi previsti da leggi specifiche.

Art. 42
(Finanziamenti a carico dei Comuni)

1. I Comuni provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio le somme da accreditare alle U.SS.L. per la gestione delle prestazioni e dei servizi di natura socio-assistenziale attribuiti alle U.SS.L. stesse dalla presente legge.

2. L'Assemblea dell'Associazione dei Comuni propone annualmente ai Comuni la revisione della quota di finanziamento, al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi.

Art. 43
(Fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali)

1. La Regione, per concorrere al conseguimento delle finalità della presente legge, istituisce nel bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanzia rio 1987, un fondo denominato "Fondo socio-assistenziale regionale".

2. A tal fondo affluiscono:

a) le entrate degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale attribuite alla Regione ai sensi dell'art 1 - duodecime del Decreto legge 18 ago sto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641; (cap. 43331102);

b) gli stanziamenti previsti ai cap. 4322101 e 4331101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati al l'espletamento delle funzioni di assistenza già esercitate dalla Regione e attribuite ai Comuni con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

c) gli stanziamenti previsti ai cap. 4233101 e 4233102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986 finalizzati alla realizzazione dei consultori familiari e alla tutela sociale della maternità, in attuazione delle Leggi 29.7.1975, n. 405 e 22.5.1978, n. 194 e della legge regionale 8.9.1977, n. 26;

d) gli stanziamenti previsti ai cap. 4231105 e 4231107 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986 finalizzati al finanziamento delle funzioni di previsioni ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, in attuazione della legge 22.12.1975, n. 685 - e della legge 22.1984;

e) gli stanziamenti previsti al cap. 4341102 dello stato di previsione della spesa e del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati agli interventi in favore dei cittadini portatori di handicaps, in attuazione della L.R. 3.9.1984, n. 28;

f) gli stanziamenti previsti al cap. 4341103 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati all'istituzione al potenziamento ed al funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani, in attuazione della L.R. 22.5.1980, N. 10;

g) gli stanziamenti previsti al cap. 4312101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati agli interventi già esercitati dall'OMNI, in attuazione della legge del 23.12.1975, n. 698;

h) gli stanziamenti previsti al cap. 4343103 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati all'erogazione delle provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari a carico in attuazione delle leggi 31.3.1980, n. 463

i) gli stanziamenti previsti al cap. 3221108 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per operatori sociali;

l) gli stanziamenti previsti al cap. 3313106 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, riguardanti il funzionamento delle scuole di Servizio Sociale;

m) gli stanziamenti previsti al cap. 4211112 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, relativi alle spese per il finanziamento dell'assistenza psichiatrica, di cui all'art. 51 della legge 833 del 23.12.1978;

n) gli stanziamenti previsti al cap. 4211204 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, inerenti le spese per il potenziamento delle strutture di assistenza psichiatrica, di cui all'art. 51 del la legge n. 833 del 23.12.1978;

o) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali;

p) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi con legge di bilancio.

3. Il fondo di cui al presente articolo é iscritto, pro-quota, in appositi capitoli di bilancio, rispettiva mente:

- per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali;

- per le spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali.

4. Per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali, le legge di bilancio determina annualmente l'entità del la relativa spesa, a norma dell'art. 17 della L.R. 22.5.1978, n. 5.

5. Per le spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali, sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa, a seconda della necessità e fatte salve le disponibilità di bilancio.

6. La Giunta regionale, ove necessario, é autorizzata ad apportare con proprio atto, le conseguenti variazioni di bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, 3' comma, della L.R. 22.5.1978 n. 5, nel rispetto della distinzione fra coperture finanziate con mezzi statali e regionali e delle altre specificazioni previste dal 7' comma dell'art. 25 della citata L.R. 22.5.1978, n. 5, di contabilità generale.

Art. 44
(Ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali)

1. Il fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali, viene annualmente ripartito, secondo i criteri e le modalità che saranno fissate nel piano socio-assistenziali della Regione:

a) fra i Comuni singoli o associati per il finanziamento dei piani di intervento di cui all'art. 24 tenendo conto di garantire prioritariamente la continuità degli interventi pubblici e privati già in atto  "di snellire le procedure di erogazione che possono essere fatte dalla Regione, direttamente ai soggetti di cui all'art. 34, I comma" e di realizzare il riequilibrio territoriale nei livelli di erogazione dei servizi socio-assistenziali con riferimento particolare alla dimensione demografica del bacino di utenza e tenendo altresì conto dell'ampiezza del territorio;

b) fra le U.SS.L., per il finanziamento dei piani territoriali di cui al precedente articolo 25, tenendo conto dei risultati conseguiti nell'attuazione dei programmi, nel corso dell'anno precedente.

2. In attesa del piano assistenziale regionale, la Giunta regionale, entro il 30 settembre, predispone il piano regionale annuale socio-assistenziale. Il piano é approvato dal Consiglio regionale, unitamente al bilancio di previsione dell'anno cui si riferisce.

3. Nella formulazione del piano di riparto del fondo regionale, un'aliquota può essere riservata ad attività promozionali di sperimentazione e di assistenza tecnica agli Enti locali o alla realizzazione di iniziative e interventi straordinari da parte della Regione-Assessorato Servizi Sociali.

Art. 45

1. Per l'esercizio 1987, ai fini della predisposizione del piano annuale regionale socio-assistenziale di cui all'articolo 44 i piani di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge, devono essere inviati alla Regione entro il 31 gennaio 1987.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 46
(Progetti-obiettivo)

1. La Regione, le U.SS.L. e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi piano territoriali di intervento, formulano progetti-obiettivo miranti a prevenire e rimuovere specifiche situazioni emarginanti e a realizzare progetti sperimentali

2. Nella stesura dei progetti-obiettivo si deve tenere conto, contestualmente, dei criteri di utilità, efficacia ed efficienza degli interventi risposta ai bisogni della popolazione, rendendo accessibile e fruibili i servizi a tutti i cittadini.

3. Nella prima impostazione dei piani e nella formulazione dei progetti-obiettivo, deve essere data priorità ai seguenti interventi, nel rispetto delle specifiche esigenze territoriali individuate:

- maternità, infanzia ed età evolutiva;

- tutela sociale della popolazione anziana;

- interventi a favore di categorie emarginate o soggette a rischio di emarginazione;

- formazione d'aggiornamento professionale operatori socio-assistenziali.

Art. 47

1. In attesa dell'emanazione del regolamento regionale in ordine agli standards quali-quantitativi dei servizi previsti dalla presente legge, alle comunità educativo-assistenziale per minori e alle Case di riposo che superino i 50 ospiti, non sono consentite nuove ammissioni, rispetto a quelle accertate dall'Assessorato regionale ai Servizi Sociali alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. I limiti di cui al precedente comma non si applicano agli Istituti o Enti che ospitano soggetti in condizioni di bisogno per fini esclusivamente scolastici.

3. L'Istituto può offrire, al servizio residenziale, anche quello semiresidenziale, per cui é da considerarsi una struttura aperta al territorio.

4. Le riconversioni strutturali socio-pedagogiche e degli istituti assistenziali che comportano investimenti finanzia risaranno ammesse al contributo regionale secondo le norme di ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui alla presente legge.

Art. 48

1. L'Assessorato regionale ai Servizi sociali curerà di comunicare ai Comuni di residenza l'elenco degli assistiti, distinti per strutture residenziali, presso cui sono ospiti e invitando gli stessi, ove possibile, a perseguire le finalità della presente legge.

Art. 49

1. Le U.SS.L. o i Comuni in relazione alle rispettive competenze, con l'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e dei servizi in atto, subentrano nella titolarità delle convenzioni allo stato esistenti.

Art. 50

1. Sono abrogate tutte le norme regionali relative alla programmazione, al finanziamento, alla organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali che risultino incompatibili con quella della presente legge.