Regolamento
regionale 18 aprile
1988, n. 1.
Regolamento della Consulta regionale di cui all'articolo 33 della
legge 26 gennaio 1987, n. 5.
Art. 1.
Si costituisce, così come previsto dall'articolo 33 della legge
regionale n. 5 del 26 gennaio 1987, la Consulta regionale per la redazione del Piano
regionale socio-assistenziale, dei progetti-obiettivo, nonché per la ripartizione del
fondo regionale per la gestione dei servizi socio- assistenziali.
Art. 2.
La Consulta collabora con l'Assessorato ai Servizi Sociali
esprimendo pareri per la formulazione del piano regionale dei servizi socio-assistenziali, relativi alle priorità ed ai criteri per la realizzazione degli interventi
e dei servizi socio-assistenziali e le loro integrazioni con quelli sanitari;
- esprime pareri sulle attività socio-educative, di formazione
al lavoro, socio-economiche che interagiscono con le attività socio- assistenziali;
- esprime pareri sui piani territoriali redatti dai Comuni e
dalle Unità Socio Sanitarie Locali;
- opera al fine di sensibilizzare e promuovere le più ampie
forme di partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi, al fine di garantire il
diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e dalla propria
comunità territoriale;
- concorre ad attuare concrete forme di deistituzionalizzazione,
limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario.
Art. 3.
La Consulta è costituita dai seguenti rappresentanti:
a) dall'Assessore ai Servizi Sociali con funzione di Presidente o
da un suo delegato;
b) da 3 rappresentanti dell'ANCI - sanità, uno per ciascuna
provincia;
c) da un rappresentante per ognuna delle Associazioni di
volontariato, maggiormente operanti a livello regionale e per un massimo di 5;
d) da tre rappresentanti degli Enti, fondazioni e istituzioni
iscritti all'albo di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987;
e) da un funzionario dell'Assessorato ai Servizi Sociali con
funzioni di Segretario;
f) da tre rappresentanti delle associazioni di cooperative
riconosciute a livello nazionale e che operano a livello regionale.
Art. 4.
La Consulta dura in carica tre anni; è convocata almeno due
volte l'anno o in seduta straordinaria, su richiesta di due terzi dei componenti.
Le riunioni sono valide in prima convocazione se è presente la
metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione con qualsiasi numero di
componenti.
La Consulta è ufficialmente costituita non appena saranno
designati la metà più uno dei componenti.