Regolamento regionale 18 aprile 1988, n. 1.
Regolamento della Consulta regionale di cui all'articolo 33 della legge 26 gennaio 1987, n. 5.

Art. 1.

Si costituisce, così come previsto dall'articolo 33 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987, la Consulta regionale per la redazione del Piano regionale socio-assistenziale, dei progetti-obiettivo, nonché per la ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio- assistenziali.

Art. 2.

La Consulta collabora con l'Assessorato ai Servizi Sociali esprimendo pareri per la formulazione del piano regionale dei servizi socio-assistenziali, relativi alle priorità ed ai criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e le loro integrazioni con quelli sanitari;

- esprime pareri sulle attività socio-educative, di formazione al lavoro, socio-economiche che interagiscono con le attività socio- assistenziali;

- esprime pareri sui piani territoriali redatti dai Comuni e dalle Unità Socio Sanitarie Locali;

- opera al fine di sensibilizzare e promuovere le più ampie forme di partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi, al fine di garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e dalla propria comunità territoriale;

- concorre ad attuare concrete forme di deistituzionalizzazione, limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario.

Art. 3.
La Consulta è costituita dai seguenti rappresentanti:

a) dall'Assessore ai Servizi Sociali con funzione di Presidente o da un suo delegato;
b) da 3 rappresentanti dell'ANCI - sanità, uno per ciascuna provincia;
c) da un rappresentante per ognuna delle Associazioni di volontariato, maggiormente operanti a livello regionale e per un massimo di 5;
d) da tre rappresentanti degli Enti, fondazioni e istituzioni iscritti all'albo di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987;
e) da un funzionario dell'Assessorato ai Servizi Sociali con funzioni di Segretario;
f) da tre rappresentanti delle associazioni di cooperative riconosciute a livello nazionale e che operano a livello regionale.

Art. 4.

La Consulta dura in carica tre anni; è convocata almeno due volte l'anno o in seduta straordinaria, su richiesta di due terzi dei componenti.

Le riunioni sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione con qualsiasi numero di componenti.

La Consulta è ufficialmente costituita non appena saranno designati la metà più uno dei componenti.