(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 27
Interventi straordinari per il rinnovo del parco outobus degli autoservizi di interesse regionale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 giugno 1975, n.32)

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

1. All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1975 derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1974 si provvede con la disponibilità esistente sul Cap.402 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 con il numero 373 con la denominazione "Progetto speciale autobus - intervento finanziario straordinario a favore delle aziende di trasporto per il rinnovo del materiale rotabile"e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni,ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1974 a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

3. Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi osservato il disposto del l'art. 26 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.