LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 27
Interventi straordinari per il rinnovo del parco outobus degli autoservizi di interesse regionale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 giugno 1975, n.32)

Art. 1

1. La Regione concede agli enti pubblici alle aziende speciali di cui al T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed agli imprenditori privati esercenti autoservizi pubblici di interesse regionale un contributo finanziario in conto capi tale, nella misura massima del 95% per gli enti pubblici e le aziende speciali e del 60% per gli imprenditori privati, nella spesa ritenuta ammissibile per lo acquisto di autobus nuovi, costruiti su telaio di produzione nazionale limitata mente ai modelli e ai tipi di carrozzeria preventivamente indicati dalla Direzione compartimentale M.T.C.T. in relazione alle peculiari esigenze della Calabria e secondo i programmi preliminarmente concordati fra la Regione e l'industria produttrice.

Art. 2

1. Nei limiti della spesa di cui al successivo art. 6 la concessione dei contributi sarà effettuata sulla base del piano approvato dal Consiglio regionale e predisposto dalla Giunta regionale avuto riguardo ai seguenti criteri:

a) mobilità degli studenti e dei lavoratori pendolari nell'ambito dei rispettivi bacini di traffico;

b) utilizzazione degli autobus presso ciascuna azienda desunta in base al rapporto fra il numero degli abitanti serviti e Km. percorsi nell'anno, in base ai programmi d'esercizio risultanti dagli atti della direzione compartimentale; numero degli autobus posseduti da ciascuna azienda;

c) grado medio di obsolescenza dei rispettivi parchi autoveicoli con riferimento alla data della prima immatricolazione, tenendo conto che gli autobus in circolazione da oltre 12 anni dalla data di prima immatricolazione sono da ritenere non più idonei a essere utilizzati sulle autolinee di interesse regionale, salvo diverso giudizio, in ogni singolo caso, della Direzione compartimentale M.C.T.C. a seguito di controlli diretti, indipendentemente dallo esito della revisione annuale prevista dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Art. 3

1. Alle aziende che fruiscono del contributo previsto dalla presente legge è fatto obbligo di non distogliere gli autobus dal previsto impiego, senza autorizzazione dell'ufficio competente, per almeno sei anni consecutivi dalla data dell'immissione in linea e di curarne durante tale periodo la conservazione.

2. Nel caso in cui risulta accertata la non osservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente, l'azienda dovrà restituire alla Regione le somme percepite a titolo di contributo.

3. Nel caso di presentazione, entro il periodo suddetto, di istanze di rinuncia o di cessione di una concessione di linea automobilistica, la Regione ha facoltà di procedere alla ristrutturazione e revisione di tutte le concessioni regionali di cui risulti titolare l'impresa richiedente e di disporre circa la futura destinazione degli autobus acquistati con l'intervento della Regione.

4. Nel caso di rilievo dell'azienda in base a disposizioni della Regione dal prezzo di stima del materiale rotabile acquistato con l'intervento finanziario della Regione sarà detratto lo importo del contributo al netto delle quote di ammortamento maturate in ragione del 12% all'anno.

5. In tutti gli altri casi di mutazione soggettiva o di cessazione della titolarità delle concessioni, non disciplinati dai commi precedenti, che intervengono entro sessennio successivo all'erogazione del contributo previsto dalla pre sente legge, la Regione ha diritto di prelazione, anche nei confronti degli eredi, sugli autobus acquistati dal con cessionario con il concorso finanziario della Regione, previo pagamento di un indennizzo calcolato con i medesimi criteri previsti dal precedente comma per i casi di rilievo di azienda.

Art. 4

1. Al fine di ottenere la concessione del contributo di cui agli articoli precedenti gli interessati dovranno inoltrare domanda, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella domanda, da presentarsi all'assessorato ai trasporti - direzione compartimentale M.C.T.C. - i richiedenti dovranno specificare:

a) numero degli autobus posseduti, con indicazione della data di prima immatricolazione per ciascun autobus;

b) numero di chilometri percorsi nello anno in base ai disciplinari di concessione;

c) popolazione servita;

d) tipo e modello degli autobus che si intendono acquistare con specificazione della ditta prescelta per la carrozzeria.

3. I richiedenti sono inoltre tenuti a fornire ogni altra notizia e documentazione a richiesta dell'ufficio incaricato dell'istruttoria delle domande.

Art. 5

1. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale ed è erogato con decreto del Presidente della Giunta, entro 60 giorni dalla data di presentazione alla direzione compartimentale M.C.T.C. della documentazione e dei dati concernenti la spesa sostenuta e l'immatricolazione degli automezzi

Art. 6

1. All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1975 derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1974 si provvede con la disponibilità esistente sul Cap. 402 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 con il numero 373 con la denominazione "Progetto speciale autobus - intervento finanziario straordinario a favore delle aziende di trasporto per il rinnovo del materiale rotabile"e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni,ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1974 a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

3. Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi osservato il disposto del l'art. 26 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.