LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 26
Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 giugno 1975, n. 32)Art. 1
1. Le disposizioni della presente legge sono dirette al potenziamento delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica, nel quadro dei programmi di sviluppo regionali e zonali, allo scopo di promuovere più evolute condizioni di vita nelle campagne e di migliorare la produttività delle aziende agricole.
Art. 2
1. Gli interventi da realizzare, completare e ripristinare sono:
1) approvvigionamenti idrici per uso potabile, elettrodotti e fognature a servizio di insediamenti rurali;
2) opere di provvista, adduzione e distribuzione delle acque destinate alla irrigazione;
3) collettori principali, naturali ed artificiali delle acque di scolo e impianti necessari per la loro funzionalità
4) strade interpoderali e di bonifica dirette esclusivamente a valorizzare i territori oggetto delle trasformazioni previste o attuate;
5) centri di servizi, scuole rurali ed edifici a carattere pubblico per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.
Art. 3
1. L'esecuzione delle opere infrastrutturali e di bonifica di cui all'art. 2 della presente legge è affidata agli enti locali, alle comunità montane, ai consorzi di bonifica valliva e montana nonché a quelli di miglioramento fondiario e di irrigazione, alle cooperative ed alle forme associate di operatori agricoli e all'ente di sviluppo.
2. La concessione delle opere è subordinata all'assunzione, da parte degli enti competenti per territorio, di presa in consegna e manutenzione delle singole opere di propria competenza all'atto del collaudo definitivo.
3. Le strade di bonifica costruite, completate o ripristinate saranno, a cura delle amministrazioni o enti locali competenti, classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126.
4. Sono a totale carico della Regione gli oneri relativi alla manutenzione delle opere non ancora consegnate agli enti competenti.
Art. 4
1. Per l'attuazione degli interventi a carattere collettivo relativi alle strade interpoderali, fognature ed acquedotti rurali previsti dalla presente legge, la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale nei limiti stabiliti dall'art. 7, 4 comma della legge 28 marzo 1968, n. 437.
2. Sulla parte non coperta da contributo la Giunta regionale può concedere un concorso nel pagamento degli interessi sul mutuo nella misura pari alla differenza tra il tasso legale di riferimento e il tasso agevolato fissato dai decreti interministeriali in materia di miglioramenti fondiari.
3. I programmi di elettrificazione rurale verranno attuati con l'onere dell'80 per cento a carico della Regione e del 20% a carico dell'ente nazionale per la energia elettrica (ENEL), secondo le norme, condizioni e modalità che saranno previste da apposita convenzione che sarà stipulata tra la Regione e il predetto ente, previa approvazione da parte della Giunta regionale.
Ove l'iniziativa per l'allacciamento di abitazioni rurali o di altre strutture a destinazione agricola venga promossa da Comuni o da Comunità montane, la Giunta regionale è autorizzata a concorrere nella spesa rimborsando a detti Enti il contributo posto a loro carico dall'ENEL in base al provvedimento del CIP n. 42 del 30 luglio 1986.
Nel caso in cui i Comuni o le Comunità montane per indisponibilità di casa non siano in grado di anticipare il pagamento di detto contributo potranno richiedere che il pagamento del contributo stesso venga effettuato all'ENEL direttamente dalla Regione.
4. Per le restanti opere previste dallo art. 2 della presente legge, la Giunta regionale assume a totale carico la spesa riconosciuta per l'attuazione degli interventi.
Art. 5
1. Per la manutenzione di impianti di utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo e per superare le difficoltà iniziali dell'avviamento nell'esercizio degli impianti collettivi d'irrigazione nelle zone di nuova e vecchia dotazione, la Giunta regionale può concedere un contributo nelle spese di gestione in misura non superiore al 50% di quelle ritenute ammissibili. Detto contributo può essere concesso, e per un periodo comunque non superiore a 5 anni, fino a quando l'utenza non abbia raggiunta un'effettiva utilizzazione pari al 50% della superficie irrigabile.
2. Sulla restante parte la Giunta regionale può concedere un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento, di durata quinquennale, con tratti al tasso agevolato fissato dai decreti interministeriali in materia.
"Il programma dei contributi di cui al presente art. è approvato annualmente dalla Giunta regionale con delibera da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione".
Art. 6
1. Le istanze intese ad ottenere i benefici della presente legge, vanno presentate alla Regione, complete del la documentazione di rito, entro il 30 settembre di ciascun anno.
La Giunta regionale su proposta dello assessore all'agricoltura, entro il 30 novembre, predispone i programmi di finanziamento sulla base dei criteri e direttive formulate dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio.
I programmi sono sottoposti all'approvazione del Consiglio ad eccezzione di quello formulato ai sensi del precedente art. 5.
Per l'anno 1976, i programmi sono formulati sulla base delle istanze comunque pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge; le istanze residue non incluse nei programmi, debbono essere restituite agli organi proponenti purché non coperte da con tributo.
La Giunta regionale, alla fine di ogni anno, presenta al Consiglio una relazione analitica in ordine agli interventi attuati in applicazione della presente legge.
Art. 7
1. Ad eccezione delle istanze presentate alla Regione - assessorato all'agricoltura ai sensi del precedente art.5, quel le intese ad ottenere gli altri benefici di cui alla presente legge vanno inoltrate alla Regione per il tramite del comune nel cui territorio ricade la opera da realizzare.
Il comune ha l'obbligo di trasmettere l'istanza alla Regione - assessorato all'agricoltura, entro 15 giorni dalla data di ricezione, in uno con il parere circa l'aderenza o meno dell'opera da realizzare al piano di fabbricazione ed a quello urbanistico comunale.
Per l'istruttoria delle singole prati che aventi ad oggetto opere pubbliche di bonifica, si applicano le norme di cui alla legge regionale del 10 novembre 1975, n. 31, mentre per le opere rurali a carattere collettivo d'interesse pubblico si applicano le norme vigenti in materia di miglioramenti fondiari.
Nel provvedimento di approvazione di tutti i progetti di cui alla presente legge, viene inserita la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti in materia.
Art. 8
(Omissis)Art. 9
(Omissis)Art. 10
(Omissis)