LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 26
Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 giugno 1975, n. 32)

Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette al potenziamento delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica, nel quadro dei programmi di sviluppo regionali e zonali, allo scopo di promuovere più evolute condizioni di vita nelle campagne e di migliorare la produttività delle aziende agricole.

Art. 2

1. Gli interventi da realizzare, completare e ripristinare sono:

1) approvvigionamenti idrici per uso potabile, elettrodotti e fognature a servizio di insediamenti rurali;

2) opere di provvista, adduzione e distribuzione delle acque destinate alla irrigazione;

3) collettori principali, naturali ed artificiali delle acque di scolo e impianti necessari per la loro funzionalità

4) strade interpoderali e di bonifica dirette esclusivamente a valorizzare i territori oggetto delle trasformazioni previste o attuate;

5) centri di servizi, scuole rurali ed edifici a carattere pubblico per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Art. 3

1. L'esecuzione delle opere infrastrutturali e di bonifica di cui all'art. 2 della presente legge è affidata agli enti locali, alle comunità montane, ai consorzi di bonifica valliva e montana nonché a quelli di miglioramento fondiario e di irrigazione, alle cooperative ed alle forme associate di operatori agricoli e all'ente di sviluppo.

2. La concessione delle opere è subordinata all'assunzione, da parte degli enti competenti per territorio, di presa in consegna e manutenzione delle singole opere di propria competenza all'atto del collaudo definitivo.

3. Le strade di bonifica costruite, completate o ripristinate saranno, a cura delle amministrazioni o enti locali competenti, classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

4. Sono a totale carico della Regione gli oneri relativi alla manutenzione delle opere non ancora consegnate agli enti competenti.

Art. 4

1. Per l'attuazione degli interventi a carattere collettivo relativi alle strade interpoderali, fognature ed acquedotti rurali previsti dalla presente legge, la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale nei limiti stabiliti dall'art. 7, 4 comma della legge 28 marzo 1968, n. 437.

2. Sulla parte non coperta da contributo la Giunta regionale può concedere un concorso nel pagamento degli interessi sul mutuo nella misura pari alla differenza tra il tasso legale di riferimento e il tasso agevolato fissato dai decreti interministeriali in materia di miglioramenti fondiari.

3. I programmi di elettrificazione rurale verranno attuati con l'onere dell'80 per cento a carico della Regione e del 20% a carico dell'ente nazionale per la energia elettrica (ENEL), secondo le norme, condizioni e modalità che saranno previste da apposita convenzione che sarà stipulata tra la Regione e il predetto ente, previa approvazione da parte della Giunta regionale.

4. Per le restanti opere previste dallo art. 2 della presente legge, la Giunta regionale assume a totale carico la spesa riconosciuta per l'attuazione degli interventi.

Art. 5

1. Per la manutenzione di impianti di utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo e per superare le difficoltà iniziali dell'avviamento nell'esercizio degli impianti collettivi d'irrigazione nelle zone di nuova e vecchia dotazione, la Giunta regionale può concedere un contributo nelle spese di gestione in misura non superiore al 50% di quelle ritenute ammissibili. Detto contributo può essere concesso, e per un periodo comunque non superiore a 5 anni, fino a quando l'utenza non abbia raggiunta un'effettiva utilizzazione pari al 50% della superficie irrigabile.

2. Sulla restante parte la Giunta regionale può concedere un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento, di durata quinquennale, con tratti al tasso agevolato fissato dai decreti interministeriali in materia.

Art. 6

1. La Giunta regionale, alla fine di ogni anno presenta al Consiglio una relazione analitica in ordine degli interventi attuati in applicazione della presente legge.

Art. 7

1. Nel provvedimento di approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, nonché di opere rurali a carattere collettivo, viene inserita la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Art. 8

1. Per l'esercizio finanziario 1975 è autorizzata la spesa di:

a) lire 900 milioni per gli oneri previsti dall'ultimo comma dell'art. 3;

b) lire 3.000 milioni per gli interventi previsti dal primo comma dell'art.4;

c) lire 500 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dal secondo comma dell'art. 4;

d) lire 1.000 milioni per gli interventi previsti dal terzo comma dell'art. 4;

e) lire 3.000 milioni per le opere previste dal quarto comma dell'art. 4;

f) lire 500 milioni per i contributi previsti dal primo comma dell'art. 5;

g) lire 100 milioni quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti all'ultimo comma dell'art. 5.

2. Le somme stanziate con la presente legge, che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate e che comunque si rendessero disponibili negli esercizi cui si riferiscono, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 9

1. All'onere di lire 9.000 milioni per l'anno 1975 derivante dall'applicazione della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1974 si provvede:

a) per lire 2.535 milioni con la disponibilità esistente sul cap. 401 dello stato di previsione della spesa per lo anno 1974 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione". La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito cap. 320 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 al Tit. II - Sez. II - Rubr. I con la denominazione "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" e con lo stanziamento di lire 2.535 milioni e ferma restando l'attribuzione allo esercizio 1974 a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) per lire 6.465 milioni con prelevamento mediante diminuzione dal fondo iscritto al cap. 401 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" che presenta la necessaria disponibilità e con stanziamento in aumento al cap. 320 di cui alla precedente lettera a).

2. Per gli esercizi 1976 e 1977 si farà fronte mediante l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e con imputazione al corrispondente capitolo.

Art. 10

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.