LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 18
Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale - Proroga della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973 con modifiche ed integrazioni.
(Pubbl. in Boll. Uff. 5 giugno 1975, n. 31)Art. 1
1. Il termine di cui all'art. 1 comma 1, della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14, recante: "Misura di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale", è prorogato al 31 dicembre 1977.
Art. 2
Art. 3
1. Fino alla data di cui al precedente articolo 1 le norme previste dalla legge regionale 30 agosto 1973, n. 14 e dalla presente legge si applicano anche entro una zona di 200 metri dalla linea di sponda dei laghi o dal ciglio dei terreni elevati sugli stessi.
Art. 4
Art. 5
1. Al fine di assicurare in concreto ai Comuni l'esercizio del potere di demolizione nelle ipotesi previste dalle leggi vigenti, la Regione anticipa ai Comuni interessati, ed a richiesta dei medesimi, l'importo delle spese necessarie e fornisce i mezzi ed il personale tecnico esecutivo.
2. Sulla domanda di cui al comma precedente, provvede il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la sezione urbanistica, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.
Art. 6
1. Agli oneri derivanti dall'art.5 della presente legge, previsti in lire 200.000.000 si fa fronte con apposita legge di finanziamento.
2. Nello stato di previsione della entrata in bilancio della Regione per l'anno 1975 è istituito il seguente capitolo: "recupero somme anticipate o spese per demolizione di opere costruite in violazione di legge".