LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 18
Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale - Proroga della legge regionale n. 14 del 30 agosto 1973 con modifiche ed integrazioni.
(Pubbl. in Boll. Uff. 5 giugno 1975, n. 31)

Art. 1

1. Il termine di cui all'art. 1 comma 1, della legge regionale 30 agosto 1973, n. 14, recante: "Misura di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico regionale", è prorogato al 31 dicembre 1977.

Art. 2

1. Il divieto di cui all'art. 1 della legge 30 agosto 1973, n. 14 non si applica alle opere di restauro ed alle modificazioni che non incidono sulla consistenza planivolumetrica delle costruzioni esistenti anteriormente al 30 agosto 1973.

2. Il divieto stesso si applica alle costruzioni all'interno del demanio marittimo e comunque entro una zona di 200 metri dalla linea di battigia o dal ciglio dei terreni elevati sul mare.

Art. 3

1. Fino alla data di cui al precedente articolo 1 le norme previste dalla legge regionale 30 agosto 1973, n. 14 e dalla presente legge si applicano anche entro una zona di 200 metri dalla linea di sponda dei laghi o dal ciglio dei terreni elevati sugli stessi.

Art. 4

1. L'art. 2 della legge regionale 30 ago sto 1973, n. 14 è sostituito dal seguente:

2. Le licenze di costruzione relative al le opere colpite dal divieto decadono, salvo che le costruzioni siano state legittimamente iniziate anteriormente al 31 agosto 1973 e vengono completate in ogni loro parte entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Le costruzioni si intendono completate ad ultimazione di tutte le opere idonee ad assicurare l'abitabilità o la agibilità.

Art. 5

1. Al fine di assicurare in concreto ai Comuni l'esercizio del potere di demolizione nelle ipotesi previste dalle leggi vigenti, la Regione anticipa ai Comuni interessati, ed a richiesta dei medesimi, l'importo delle spese necessarie e fornisce i mezzi ed il personale tecnico esecutivo.

2. Sulla domanda di cui al comma precedente, provvede il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la sezione urbanistica, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dall'art.5 della presente legge, previsti in lire 200.000.000 si fa fronte con apposita legge di finanziamento.

2. Nello stato di previsione della entrata in bilancio della Regione per l'anno 1975 è istituito il seguente capitolo: "recupero somme anticipate o spese per demolizione di opere costruite in violazione di legge".