LEGGE REGIONALE 10 novembre 1975, n. 31
Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di OO.PP. - procedure - deleghe agli Enti locali.
(Pubbl. in Boll.Uff. 17 novembre 1975, n. 47)

Art. 1

1. Fino all'emanazione di diversa ed organica normativa regionale, per l'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di interesse regionale da parte della Regione, dei comuni, delle comunità montane, delle province, di altri enti locali e dei loro consorzi, si applica la normativa statale salvo quanto disposto con i successivi articoli.

Art. 2

1. Per la realizzazione di opere pubbliche di interesse dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane, delle province, degli enti locali, nonché del le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza anche non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, l'intervento finanziario della Regione si attua mediante concessione di contributi poliennali costanti, ovvero di contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione del le opere medesime.

2. Sono ammesse a contributo anche le somme occorrenti per eventuali espropriazioni, per oneri fiscali, per rilevamenti geologici ed eventuali indagini geognostiche, da valutarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonché per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo, da determinarsi in base alle tariffe professionali.

Art. 3

1. I contributi costanti vengono concessi, per la durata di 35 anni, nella misura occorrente per la totale copertura dell'onere di ammortamento dei mutui da contrarre dagli enti beneficiari con la cassa DD.PP. e, comunque, nella stessa misura, ad assistenza dei mutui da contrarre con altri istituti di credito di diritto pubblico, per la realizzazione delle seguenti opere:

a) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;

b) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ambulatori e degli edifici destinati al ricovero degli invalidi e dei vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficienza pubblica;

c) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienico-sanitarie d'interesse degli enti locali e, particolarmente, mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, cimiteri, mercati,ecc.;

d) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di reti idriche interne degli abitati, acquedotti e fognature urbane e relativi depuratori;

e) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di edifici destinati a scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;

f) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade, piazze e spazi pubblici d'interesse dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane;

g) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade provinciali anche se non classificate;

h) costruzione, completamento ed ampliamento di approdi d'interesse locale;

i) costruzione, completamento ed ampliamento di linee metropolitane;

l) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento dei porti e approdi di quarta classe con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia;

m) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le borgate e contrade;

n) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di sedi comunali;

o) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di edifici pubblici di proprietà dei comuni, della provincia e di altri enti locali;

p) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di impianti sportivi e di attrezzature per il tempo libero e per i giochi dei fanciulli.

Art. 4

1. I contributi in conto capitale vengono concessi nella misura dell'80% elevabile con particolari esigenze fino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione di opere pubbliche comprese fra quelle indicate nel precedente art. 3 nonché delle seguenti altre opere:

a) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché di strade provinciali classificate tali prima dell'entrata in vigore della legge medesima;

b) sistemazione generale, comprese varianti, rettifiche e ammodernamento delle strade classificate provinciali ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 12 febbraio 1958,n. 126.

2. In favore delle compagnie portuali, costituite tra i lavoratori iscritti nei ruoli degli uffici del lavoro portuale presso i porti della Regione compresi nelle classi di cui all'art. 2 lettera g del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, possono essere concessi contributi in capitale, a fondo perduto, nella misura di cui al precedente comma, per acquisto o manutenzione di attrezzature mobili per il lavoro nei porti.

Art. 5

1. Il Consiglio regionale approva il piano generale e quelli settoriali dei lavori pubblici predisposti dalla Giunta, sulla base dei programmi e delle richieste prioritarie avanzate dai comuni.

2. Lo stesso Consiglio approva, inoltre, su proposta della Giunta, i piani di interventi straordinari.

3. Sulla base di tali piani la Giunta regionale attua annualmente i programmi degli interventi.

4. A richiesta motivata degli enti beneficiari da avanzarsi alla Regione con apposita delibera, in sede di esecuzione dei programmi di opere pubbliche può essere assentiva l'utilizzazione delle spese ammesse al finanziamento per opere diverse da quelle originariamente previste.

Art. 6

1. Per le opere ed i lavori di soccorso e di pronto intervento da eseguirsi a carico della Regione nell'ambito delle competenze alla stessa trasferite o delegate dallo Stato ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8 e di ogni altra disposizione in materia, i programmi degli interventi od i singoli interventi d'urgenza vengono disposti dalla Giunta regionale con delibera da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 7

1. Per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici, di cui ai precedenti articoli e per l'attuazione dei programmi, il Presidente della Giunta o lo Assessore delegato provvede all'autorizzazione dei lavori, all'approvazione dei progetti ove richiesta; alla concessione dei singoli finanziamenti, all'autorizzazione formale degli impegni di spesa e ad ogni altra attività esecutiva e di gestione amministrativa, uniformandosi alle previsioni contenute nei piani generali e settoriali.

Art. 8

1. Le deliberazioni dei comuni e dei loro consorzi, delle comunità montane e delle province,concernenti l'approvazione dei progetti di importo complessivo inferiore a L. 300.000.000 relativi ad opere pubbliche di loro competenza, anche se fruenti di contributi o concorso finanziario della Regione, sono definitive, salvo il controllo ai sensi dell'art.130 della Costituzione della Repubblica.

2. Sui progetti anzidetti non è richiesto alcun parere, ne alcuna ulteriore approvazione da parte degli organi regionali.

3. Sono parimenti definitive, nel limite di spesa complessiva di cui al primo comma, le delibere di approvazione delle perizie di variante e suppletive ai progetti sopracitati e quelle approvate  dagli atti di contabilità finale e di collaudo.

4. I progetti concernenti lavori soggetti alla particolare normativa in materia di edilizia asismica dovranno essere preventivamente sottoposti al competente ufficio del genio civile per il prescritto visto da richiamarsi espressamente nella delibera di approvazione.

5. Per le opere ed i lavori previsti nei precedenti commi, i finanziamenti o contributi regionali sono concessi sulla base delle delibere di approvazione adottate dagli enti interessati.

Art. 9

1. Tutti i progetti e le relative perizie di variante o suppletive concernenti opere pubbliche eseguite da enti diversi da quelli indicati all'art. 8, nonché i progetti e le perizie concernenti lavori od opere pubbliche eseguiti direttamente dagli organi tecnici della Regione, se di importo inferiore a lire 300.000.000, sono approvati con determinazione dell'ingegnere dirigente del competente ufficio del genio civile regionale.

Per gli anzidetti lavori ed opere ammessi a contributo o concorso finanziario della Regione o dalla stessa autorizzati, i decreti di concessione dei finanziamenti ovvero di autorizzazione delle spese sono adottati sulla base delle predette determinazioni di approvazione.

Art. 10

1. I progetti e le perizie concernenti opere d'interesse regionale il cui importo sia non inferiore a L.300.000.000 sono approvati su parere del competente organo consultivo tecnico-amministrativo.

2. Tuttavia, se le opere debbono essere realizzate per lotti funzionali, sarà sottoposto all'approvazione il solo progetto generale, mentre per i progetti esecutivi concernenti i singoli lotti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 semprecché in essi non siano previste variazioni al progetto generale approvato.

Art. 11

1. L'approvazione di tutti i progetti di opere e lavori pubblici di interesse regionale da parte della Regione o dei propri organi periferici, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle province equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ove tali effetti non siano già stati previsti o, non derivino indirettamente dalle leggi dello Stato o della Regione.

Art. 12

1. È istituito il comitato regionale tecnico-amministrativo con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa della Regione per tutte le materie di sua competenza.

2. Il comitato è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede e che può delegare l'assessore competente secondo la prevalente natura degli affari posti all'ordine del giorno;

b) dal dirigente tecnico preposto al settore LL.PP. della Regione, che presiede in caso di assenza o di impedimento del presidente o del suo delegato;

c) dal dirigente preposto all'ufficio amministrativo dei LL.PP. della Regione;

d) dagli ingegneri dirigenti degli uffici del genio civile regionale;

e) dai dirigenti responsabili dei singoli servizi tecnici ed amministrativi dei LL.PP. della Regione nei casi in cui siano stati dal Presidente incaricati di riferire quali relatori su affari trattati dal consesso;

f) dal dirigente dell'ufficio legale della Regione;

g) dal dirigente del settore dell'urbanistica;

h) dai dirigenti tecnici del settore dell'agricoltura e di quello delle foreste;

i) dal dirigente amministrativo del settore agricoltura e foreste;

l) dal dirigente e da un funzionario medico del settore della sanità

m) dal dirigente della ragioneria generale della Regione;

n) dal soprintendente alle gallerie e monumenti o da un suo delegato;

o) dal soprintendente alle antichità o da un suo delegato.

3. Qualora il comitato debba trattare argomenti che interessino settori dell'amministrazione regionale diversi da quel li sopraindicati interviene per ogni settore interessato un dirigente designato dall'assessore del ramo.

4. Il Presidente può fare intervenire di volta in volta alle adunanze quali esperti con voto consultivo per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'amministrazione regionale.

5. Un dipendente dell'assessorato ai LL. PP. esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Art. 13

1. Il comitato tecnico amministrativo esercita le attribuzioni demandate dall'attuale legislazione ai comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati alle OO.PP., al consiglio superiore dei Lavori Pubblici e ad ogni altro organo collegiale,tecnico od amministrativo, in materia di opere d'interesse regionale.

2. Sono soppressi gli organi consultivi tecnico-amministrativi regionali che trattano le materie demandate al comitato istituito con il precedente articolo 12.

Art. 14

1. Alle sedute del comitato hanno diritto di partecipare, a richiesta, i rappresentanti degli enti interessati agli affari posti all'ordine del giorno, con facoltà di farsi assistere da tecnici di loro fiducia.

Art. 15

1. Il comitato tecnico-amministrativo è convocato dal suo Presidente.

2. Le convocazioni debbono essere disposte con un preavviso di almeno 5 giorni liberi salvo i casi di urgenza.

Art. 16

1. Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. I membri dissenzienti in tutto o in parte del parere espresso dalla maggioranza hanno diritto di fare inserire a verbale le ragioni del loro dissenso.

5. Al momento del voto ed ai fini della validità di esso non possono essere presenti altre persone all'infuori dei componenti e del segretario.

6. Per quanto altro non previsto dalla presente legge si applicano le norme statali in materia di funzionamento dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati alle OO.PP.

Art. 17

1. Gli enti beneficiari di contributo in annualità, qualora sia intervenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante, possono, senza ulteriore formalità od autorizzazione, esperire le procedure per l'appalto dei lavori anche in pendenza del perfezionamento del mutuo occorrente.

2. Per le opere a concorso regionale in conto capitale l'appalto dei lavori può avere luogo anche prima del perfezionamento dell'eventuale mutuo da contrarsi a copertura della quota di spesa non compresa nel finanziamento regionale, in presenza del solo affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Art. 18

1. Qualora le gare per l'appalto dei lavori fruenti di finanziamento regionale siano andate deserte ne può essere autorizzata la ripetizione con accettazione anche di offerte in aumento.

2. In sede di esecuzione dei programmi tutti i finanziamenti assentiti possono essere estesi alle maggiori spese derivanti da gare in aumento, perizie suppletive, revisioni prezzi ed altri maggiori oneri connessi con l'esecuzione dei lavori originariamente autorizzati.

Art. 19

1. Per le opere ammesse a contributo in capitale in unica soluzione, le somme relative al finanziamento regionale sono poste a disposizione dell'ente interessato nella misura del 50% dell'importo complessivo di progetto a seguito di comunicazione dell'avvenuto inizio dei lavori; un ulteriore 45% a presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 40% dei lavori; il 5%, od il minore importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione debitamente approvati.

2. I contributi in annualità sono corri sposti direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data d'inizio di ammortamento dei mutui.

3. Le somme di cui al 1 comma dovranno essere introitate dagli enti sotto il titolo "partite di giro" del rispettivo bilancio, vincolante al pagamento di quanto dovuto per l'opera cui si riferiscono ed a tale titolo gestite con obbligo di presentazione alla Regione di apposita documentazione finale contenente la dimostrazione dell'utilizzazione delle somme medesime e di restituzione degli interessi eventualmente maturati.

4. Per le opere realizzate direttamente dalla Regione, in sede di approvazione dei progetti e delle perizie,può essere disposta l'anticipazione in favore dei dirigenti degli uffici tecnici periferici di tutte o di parte delle somme previste per spese generali, salvo l'obbligo del rendiconto.

Art. 20

1. La Regione, d'intesa con gli enti interessati può delegare la progettazione e l'esecuzione, ovvero la sola esecuzione di lavori la cui gestione diretta rientri nella propria competenza, ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane ed alle province fissando tempi e modalità per l'attuazione delle deleghe

2. In tali casi si applica la normativa prevista nei precedenti articoli per i lavori di competenza degli enti suddetti.

Art. 21

1. Gli enti destinatari di finanziamenti regionali provvedono alla progettazione all'appalto, alla direzione, contabilità ed assistenza dei lavori assumendo ogni conseguente responsabilità.

Art. 22

1. In favore delle imprese appaltatrici di opere e lavori pubblici della Regione e degli enti beneficiari di interventi finanziari regionali, si applicano le particolari agevolazioni in materia di concessione di anticipazioni previste da leggi o disposizioni statali in materia.

Art. 23

1. La Regione, avvalendosi dei propri organi tecnici del settore, svolge azione promozionale ed effettua gratuitamente consulenze tecniche ed amministrative nelle materie di cui alla presente legge a favore di tutti gli enti locali; soprintende all'esecuzione delle opere e dei lavori; dispone ogni opportuno accertamento; verifica gli atti relativi alla gestione tecnico-amministrativa degli interventi e nomina i collaudatori.

2. Per fronteggiare straordinarie esigenze di servizio in occasione di calamita naturali od altre eccezionali circostanze, la Giunta regionale, su proposta del l'assessore del ramo, può disporre il temporaneo distacco presso gli uffici centrali e periferici del settore LL.PP. di personale tecnico della Regione in servizio presso gli uffici, aziende ed enti regionali anche con ordinamento autonomo ovvero può richiedere il temporaneo comando presso la Regione di personale tecnico degli enti locali.

3. Sempre per le esigenze di cui sopra, la Giunta regionale, su proposta dello assessore al ramo, può disporre il temporaneo distacco di personale tecnico regionale al fine di costituire, ove occorra, nuclei operativi provvisori.

4. I distacchi e comandi di cui sopra non possono essere disposti o richiesti per un periodo superiore a sei mesi prorogabile di altri sei mesi nei soli casi di assoluta necessità.

Art. 24

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale dei collaudatori ai quali affidare incarichi di collaudo delle opere pubbliche regionali o comunque finanziate dalla Regione. Possono chiedere l'iscrizione nello albo: ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri e periti di pubblici uffici statali e di enti territoriali sia in attività di servizio che a riposo e liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno 5 anni.

2. Si prescinde dall'iscrizione all'albo per gli ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri e periti in attività di servizio presso l'amministrazione regionale.

3. In caso di opere di particolare importanza o quando altre speciali circostanze le consigliano, la collaudazione può essere affidata, anche in corso d'opera, ad una commissione di collaudo tecnico-amministrativa.

Art. 25

1. Per i lavori d'importo inferiore a lire 25.000.000 il certificato di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 26

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni attribuite alla Regione in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori nonché le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

2. Dell'esercizio di dette funzioni amministrative può essere incaricato l'assessore del ramo.

Art. 27

1. I Sindaci ed i Presidenti dei consorzi di comuni, delle comunità montane e delle province sono delegati, per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dei suddetti enti, ad esercitare le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 in materia di procedimenti espropriativi, limitatamente ai provvedimenti di autorizzazione all'accesso agli immobili per la redazione degli stati di consistenza e l'esecuzione del le misurazioni e rilievi.

2. I medesimi organi sono autorizzati su richiesta, ad emettere i provvedi menti per l'autorizzazione all'occupazione temporanea ed urgente degli immobili da utilizzarsi per la realizzazione delle opere.

Art. 28

1. La misura dei contributi poliennali assentiti dalla Regione ai sensi della legge regionale 29 agosto 1974, n. 11 e di programmi regionali di opere pubbliche comunque approvati può essere adeguata agli aumenti del tasso praticato dalla cassa DD.PP. per l'ammortamento dei mutui agli enti beneficiari dell'intervento regionale.

Art. 29

1. Le somme stanziate in bilancio per la esecuzione di opere pubbliche se non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.