Legge 12 febbraio 1958, n. 126
Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.
(Gazz. Uff., 12 marzo, n. 62)
Articolo 16 . (Piano per la classificazione di strade provinciali).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni Amministrazione
provinciale forma il piano di tutte le strade che alla data stessa possiedono i requisiti
prescritti dall'art. 4.
Il piano, approvato dal Consiglio provinciale, è pubblicato nel Foglio degli annunzi
legali o integralmente comunicato, nel termine perentorio di quattro mesi dalla sua
deliberazione, a tutte le Amministrazioni comunali della Provincia.
In mancanza di tempestivo adempimento, provvede il prefetto in via surrogatoria. La
pubblicazione e la comunicazione del piano formato dal prefetto devono avvenire entro sei
mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.
Nei casi preveduti nei commi secondo e terzo, i Comuni hanno facoltà di proporre motivata
opposizione ai Consigli provinciali entro un mese dalla comunicazione del piano, sia per
la esclusione di determinate strade dal piano stesso, sia per l'inclusione nello stesso di
altre strade.
Il Consiglio provinciale si pronuncia sulle opposizioni nel termine di due mesi dal loro
deposito presso la segreteria dell'Amministrazione provinciale.
Qualora il Consiglio provinciale insista nella sua decisione o non si pronunzi nel tempo
sopraindicato, la competenza a decidere è devoluta alla Giunta provinciale amministrativa
in sede amministrativa, la quale si pronuncia entro i due mesi successivi, sentito
l'Ufficio provinciale del Genio civile.
Le strade, comprese nei piani di cui al presente articolo che non siano già classificate
fra le provinciali, lo saranno gradualmente con lo norme dell'art. 5.