Legge 12 febbraio 1958, n. 126
Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.
(Gazz. Uff., 12 marzo, n. 62)


Articolo 16 . (Piano per la classificazione di strade provinciali).


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni Amministrazione provinciale forma il piano di tutte le strade che alla data stessa possiedono i requisiti prescritti dall'art. 4.
Il piano, approvato dal Consiglio provinciale, è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali o integralmente comunicato, nel termine perentorio di quattro mesi dalla sua deliberazione, a tutte le Amministrazioni comunali della Provincia.
In mancanza di tempestivo adempimento, provvede il prefetto in via surrogatoria. La pubblicazione e la comunicazione del piano formato dal prefetto devono avvenire entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.
Nei casi preveduti nei commi secondo e terzo, i Comuni hanno facoltà di proporre motivata opposizione ai Consigli provinciali entro un mese dalla comunicazione del piano, sia per la esclusione di determinate strade dal piano stesso, sia per l'inclusione nello stesso di altre strade.
Il Consiglio provinciale si pronuncia sulle opposizioni nel termine di due mesi dal loro deposito presso la segreteria dell'Amministrazione provinciale.
Qualora il Consiglio provinciale insista nella sua decisione o non si pronunzi nel tempo sopraindicato, la competenza a decidere è devoluta alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa, la quale si pronuncia entro i due mesi successivi, sentito l'Ufficio provinciale del Genio civile.
Le strade, comprese nei piani di cui al presente articolo che non siano già classificate fra le provinciali, lo saranno gradualmente con lo norme dell'art. 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo. 2.


Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, sono trasferite, per il rispettivoterritorio, alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda le funzioni amministrative concernenti:
a) le strade costituenti la viabilità locale e provinciale, nonchè quella regionale risultante dalla classificazione regionale delle strade locali e provinciali e di quelle statali di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, che, sentita la Regione interessata, fossero declassificate ai sensi dell'art. 12 della legge medesima;
b) gli acquedotti locali e comprensoriali i quali interessino il territorio di una singola Regione;
c) i lavori pubblici concernenti:
1) le opere relative ad edifici pubblici di proprietà dei comuni, delle provincie e di altri enti locali;
2) le opere di edilizia scolastica;
3) le opere igieniche di interesse locale (fognature, impianti
di depurazione delle acque, mattatoi, cimiteri ed altre);
4) le opere di interesse locale a finalità di assistenza e
beneficenza pubblica;
5) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica dei comuni;
6) le attrezzature fisse di mercati locali;
d) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;
e) le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non
classificate;
f) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e
fluviale, nonchè le opere di navigazione interna di terza e quarta
classe;
g) le opere concernenti i porti di seconda categoria dalla
seconda classe in poi;
h) le opere di interesse turistico regionale, ivi comprese le
opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;
i) la costruzione di linee metropolitane;
l) le attrezzature sportive di interesse regionale;
m) le opere di consolidamento e trasferimento degli abitati;
n) in genere i lavori pubblici inerenti alle funzioni
amministrative trasferite alle Regioni con i decreti delegati di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Rimangono ferme le competenze regionali in materia di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata di cui alla legge 27 ottobre
1971, n. 865.