Progetto di legge n. 32                               Relazione
"Norme per il sostegno finanziario agli Enti Locali per la realizzazione del progetto denominato "Calabria Digitale""

Articolo 1

Finalità

1. La Regione promuove lo sviluppo delle attività connesse alle tecnologie dei l'informazione e della comunicazione favorendo la realizzazione di una infrastrutturazione fondamentale che ha come obiettivo quello del cablaggio in fibre ottiche di tutto il territorio regionale per l'attuazione dì un progetto denominato "Calabria Digitale".

Articolo 2

Soggetti destinatari

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione assicura il proprio sostegno finanziario per favorire investimenti degli Enti Locali da destinare allo sviluppo innovativo delle comunità attraverso la realizzazione nel sottosuolo di vettori di comunicazione capaci di garantire servizi ed opportunità fortemente innovativi.

Articolo 3

Benefici

1. L'intervento finanziario della Regione consiste nella concessione di contributi poliennali costanti e per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento di mutui da contrarre, a cura degli stessi Enti Locali, con la Cassa Depositi e Prestiti, nella misura pari a quella dovuta per il rimborso di capitale, spese ed interessi.

2. L'erogazione del contributo avverrà per conto degli Enti interessati direttamente all'Istituto mutuante.

Articolo 4

Programmi di intervento

1. Per l'attuazione dei progetto "Calabria Digitale" la Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ripartizione per territorio provinciale delle risorse previste in bilancio e definisce gli obiettivi prioritari, gli indirizzi e i criteri.

2. Le amministrazioni provinciali, alle quali è dato tempestiva comunicazione dei provvedimento di cui al precedente comma, sulla scorto di piani operativi fatti pervenire dagli enti indicati all'articolo 2 entro i 30 giorni successivi al termine di cui al precedente comma 1, predispongono, previa verifica di fattibilità, programmi organici di intervento per progetti operativi che rispondano agli obiettivi, criteri e indirizzi di cui al primo comma e che tengono conto delle risorse disponibili.

3. Le Amministrazioni provinciali sono delegate ad approvare i programmi di cui al secondo comma del presente articolo. La deliberazione di approvazione dei programmi, di cui fa parte integrante una relazione illustrativa contenente ogni elemento utile di valutazione delle priorità e della fattibilità di ciascun intervento nonché della coerenza delle scelte agli obiettivi, indirizzi e criteri di cui al primo comma, è inviata agli Enti Locali e alla Regione per i successivi adempimenti entro 90 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimento di riparto provinciale dei fondi.

4. In caso di inosservanza del termine di cui sopra provvede la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni.

Articolo 5

Concessione dei finanziamenti ed impegno di spesa

1. La Giunta regionale, in base ci programmi approvati dalle amministrazioni provinciali e a seguito dell'acquisizione dei progetti esecutivi regolarmente approvati dagli Organi competenti degli Enti Locali e dell'adesione di massima concessa della Cassa DD.PP., determina l'onere finanziario a proprio carico dandone tempestiva comunicazione agli enti interessati ed assume i relativi impegni nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli dì spesa dei bilancio di previsione.

2. Gli adempimenti di cui al precedente comma 1 devono essere perentoriamente conclusi, a cura degli enti Locali, entro 90 giorni dalla comunicazione di inserimento nel programma di cui all'articolo 4.

3. La Regione assicura altresì, agli enti interessati, assistenza tecnico-amministrativa anche al fine di garantire il regolare e sollecito svolgimento dei programmi di cui al medesimo articolo 4 della presente legge.

Articolo 6

Inosservanza dei termini

1. In caso di inosservanza da parte degli Enti Locali dei termini di cui al precedente articolo 5, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara la decadenza dal beneficio del finanziamento, con conseguente disimpegno della spesa.

2. Le opere per le quali è stata dichiarata la decadenza, ci sensi dei precedente comma, possono essere incluse nei successivi programmi ove ne siano verificate le condizioni di fattibilità.

Articolo 7

Verifica dell'attuazione dei programmi

1. Al fine di accertare lo stato di attuazione dei programmi e per la verifica di rispondenza degli obiettivi, indirizzi e criteri indicati al primo comma dell'articolo 4 della presente legge, gli enti che si avvolgono del sostegno finanziario regionale, sono tenuti a dare semestralmente notizie sullo stato di avanzamento delle opere alla Regione ed alla competente Amministrazione provinciale.

Articolo 8

Rimborsi per le funzioni delegate

1. Per far fronte alle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi del precedente articolo 4, le Amministrazioni provinciali hanno facoltà di riservare una quota non superiore all'1 per cento delle somme loro attribuite dal provvedimento regionale di attribuzione di fondi.

2. Ove trattasi di contributi in annualità la riserva di cui al precedente comma può essere operata per un solo esercizio finanziario.

Articolo 9

 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la istituzione nella previsione della spesa dei Bilancio 2001 di apposito capitolo denominato "Interventi a favore degli Enti Locali per la realizzazione del progetto "Calabria Digitale" cui viene attribuita una dotazione finanziaria di 5.000.000.000.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge annuale di bilancio.

Articolo 10

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul BUR della Regione Calabria.