RICORSO N. 8 DEL 18 FEBBRAIO 2021 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 febbraio 2021.

(GU n. 10 del 10.3.2021) 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e' difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;   Contro la Regione siciliana, in persona del Presidente in carica, con sede in Palermo, palazzo D'Orleans - piazza Indipendenza n. 21;   Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge della Regione siciliana del 3 dicembre 2020, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Supplemento ordinario n. 1) n. 61 dell'11 dicembre 2020, recante «Norme per il funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana», giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 9 febbraio 2021, quanto ai suoi articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, per contrasto con l'art. 81, terzo comma della Costituzione e perche' esula delle competenze attribuite alla regione dallo statuto speciale (legge costituzionale n. 2 del 1948);   In data 11 dicembre 2020, sul n. 61 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, e' stata pubblicata la legge regionale 3 dicembre 2020, n. 29, recante «Norme per il funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana».

La legge consta di tre articoli:   l'art. 1, rubricato «Autorizzazione di spesa per finalita' assunzionali»;   l'art. 2, rubricato «Rideterminazione indennita' mensile pensionabile»;   l'art. 3, rubricato «Entrata in vigore».

La legge individua le risorse finanziarie per le finalita' di un precedente intervento normativo nella medesima materia, la legge regionale del 20 luglio 2020, n. 16, che, al suo art. 1, ha previsto nuove assunzioni per il personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel Corpo forestale della Regione siciliana, autorizzando a tal fine una spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 (art. 1, commi 1 e 8), e previsto incrementi dell'indennita' mensile pensionabile del personale non dirigenziale gia' in servizio nel Corpo forestale (art. 1, comma 10, con disposizione gia' oggetto di impugnativa per mancanza di quantificazione della spesa e di indicazione sulle relative modalita' di copertura finanziaria).

Dunque, con la legge n. 29 del 2020 il legislatore regionale ha inteso incrementare le risorse concernenti le nuove assunzioni e individuare quelle necessarie all'incremento dell'indennita' mensile pensionabile del personale gia' in servizio. A tal fine, l'art. 1 prevede, per le finalita' assunzionali del personale non dirigenziale del Corpo forestale della Regione siciliana, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2020, un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, a valere sulle disponibilita' della missione 9, programma 5, capitolo 150001 del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

L' art. 2 prevede un'autorizzazione di spesa di 505 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 per l'incremento dell'indennita' mensile pensionabile gia' corrisposta al personale del Corpo forestale della Regione siciliana, indicando la copertura finanziaria per il biennio 2021-2022 a valere sulle disponibilita' della medesima missione 9, programma 5, capitolo 150001 del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

Cio' premesso, le disposizioni che si denunciano esulano dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale (legge costituzionale n. 2 del 1948) e contrastano con il principio dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di che comportino nuovi o maggiori oneri in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione anche in riferimento all'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011.

Gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge regionale vengono dunque impugnati con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

 

Motivi

 

I

 

I) L'art. 1, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2020, n. 29 e' illegittimo per contrasto con l'art. 81, comma 3, della Costituzione.

L'art. 1 della legge regionale - come esposto, rubricato «Autorizzazione di spesa per finalita' assunzionali» - prevede, per le finalita' assunzionali di personale presso il Corpo forestale della Regione siciliana di cui all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2020, una autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, a valere sulle disponibilita' della missione 9, programma 5, capitolo 150001, del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

L'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2020 - recante «Norme per il funzionamento e i compiti del Corpo forestale della Regione siciliana» - richiamato dalla disposizione impugnata, dispone, al suo comma 1, che «A decorrere dall'anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, il dirigente generale del comando del Corpo forestale della Regione siciliana e' autorizzato ad assumere, mediante concorso pubblico, per esami, nuovo personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato, con riferimento alla dotazione organica di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14».

Il comma 8 del richiamato art. 1 della legge regionale n. 16 del 2020 dispone che «per le finalita' assunzionali di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa annua di 2.000 migliaia di euro per il triennio 2020-2022, cui si provvede a valere sulla missione 9, programma 5, capitolo 150001».

Ora, come altresi' chiarito dalla relazione al disegno di legge regionale, la spesa autorizzata dalla disposizione impugnata «di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, cui si provvede a valere sulle disponibilita' della missione 9, programma 5, capitolo 150001, del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022» risulta aggiuntiva a quella autorizzata dalla legge n. 16 del 2020, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (art. 1, comma 8).

Tanto premesso deve rilevarsi quanto segue.

§. Non e' idonea la copertura finanziaria, per gli anni finanziari 2021 e 2022, prevista a valere sulle disponibilita' della missione 9, programma 5, capitolo 150001, denominato «stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale. (spese obbligatorie)».

Tale capitolo, infatti, reca risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

Peraltro, sotto il profilo della capienza del capitolo individuato, si osserva che le supposte economie di spesa del personale derivanti da cessazioni dal servizio per il triennio 2021-2023, stimate nella relazione al disegno di legge regionale in 1.135.516,64 euro, potrebbero solo parzialmente concorrere agli oneri derivanti dalle nuove assunzioni, nei limiti, cioe', della quota parte che non rimane a carico del bilancio regionale per la corresponsione del trattamento di quiescenza del predetto personale in ragione della specifica disciplina regionale sul trattamento pensionistico dei propri dipendenti regionali.

§§. La disposizione, inoltre, non indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale per gli anni 2023 e successivi, cio' nonostante si tratti all'evidenza di onere obbligatorio a carattere permanente, in quanto riferito a assunzioni a tempo indeterminato.

Invero, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio».

Tale obbligo e' contenuto anche nella normativa regionale siciliana in materia di bilancio e contabilita', segnatamente all'art. 7, comma 8, legge regionale n. 47 del 1977 (riportato altresi' nell'art. 14 del testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilita' applicabili alla regione in base alle leggi regionali in materia e alle leggi nazionali riguardanti la contabilita' dello Stato e delle altre regioni adottato ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6). L'art. 7, comma 8 della legge regionale n. 47 del 1977 prevede testualmente che: «Le leggi della regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio».

La disposizione in esame, pertanto, si pone in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione ed esula dalle competenze statutarie.

 

II

 

I) L'art. 2, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2020, n. 29, e' illegittimo per contrasto con l'art. 81, comma 3, della Costituzione.

L'art. 2 della legge regionale - come esposto, rubricato «Rideterminazione indennita' mensile pensionabile» - introduce una integrazione al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16, quantificando ed individuando le risorse relative alla spesa per l'incremento dell'indennita' mensile pensionabile gia' corrisposta al personale del Corpo forestale della Regione siciliana.

Il comma 10 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2020, richiamato dalla disposizione denunciata, prevede che: «Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 4/2007 e' aggiunto il seguente periodo: "L'adeguamento della suddetta indennita' mensile pensionabile, in analogia agli incrementi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, al personale con qualifica non dirigenziale dei corpi di polizia ad ordinamento civile, e' definito in sede di contrattazione sindacale".».

A tal fine, la norma denunciata prevede una autorizzazione di spesa di 505 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, indicando la copertura finanziaria per il biennio 2021-2022 a valere sulle medesime disponibilita' della missione 9, programma 5, capitolo 150001, del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, cosi' testualmente disponendo:   «Al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16, dopo le parole "in sede di contrattazione sindacale." sono aggiunte le parole "La spesa occorrente per il pagamento delle differenze retributive fondamentali, quantificata nella misura massima di 505 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, grava, per il biennio 2021-2022, sulle disponibilita' della missione 9, programma 5, capitolo 150001, del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022".».

Le risorse finanziarie sono individuate analogamente a quanto previsto dalla norma concernente le assunzioni, pertanto l'art. 2 in esame presenta i medesimi profili di illegittimita' illustrati con riferimento all'art. 1.

§. Non e' idonea la copertura finanziaria, per gli anni finanziari 2021 e 2022, prevista a valere sul medesimo capitolo di bilancio destinato a spese obbligatorie non comprimibili, quali gli stipendi e le altre indennita' spettanti al personale gia' in servizio.

Come illustrato in precedenza, il capitolo 150001 e' denominato «stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il comando del corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale. (spese obbligatorie)» e reca percio' risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

§§. La disposizione, inoltre, non indica la copertura finanziaria della spesa relativa al pagamento dell'indennita' mensile pensionabile per gli anni 2023 e successivi, cio' nonostante si tratti, anche in tal caso, di oneri obbligatori a carattere permanente che impongono altresi' l'indicazione dell'onere a regime, come previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dalla stessa normativa regionale siciliana in materia di bilancio e contabilita' (art. 7, comma 8, legge regionale n. 47 del 1977 riportato all'art. 14 del testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilita' applicatili alla regione in base alle leggi regionali in materia e alle leggi nazionali riguardanti la contabilita' dello Stato e delle altre regioni adottato ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6).

§§. Risulta, inoltre, sottostimato l'onere indicato dalla disposizione regionale in 505 migliaia di euro come incremento dell'indennita' pensionabile, a decorrere dal 2021.

Invero, secondo i dati forniti nella relazione al disegno di legge del Corpo forestale regionale, la disposizione riguarda 802 unita' di personale appartenente ai ruoli del comparto non dirigenziale del corpo e tale onere e' quantificato al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (contributi previdenziali e IRAP a carico del datore di lavoro).

Anche la disposizione in esame, pertanto, si pone in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione ed esula dalle competenze statutarie.

La legge della Regione siciliana n. 29 del 2020 e' dunque illegittima con riferimento:   all'art. 1, laddove pone la copertura finanziaria a valere sulle disponibilita' della missione 9, programma 5, capitolo 15001, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, in quanto il capitolo individuato reca risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili del bilancio della regioni 2020 e triennio 2020/2022 (stipendi ed altri assegni fissi da erogare al personale a tempo indeterminato, con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso il Corpo forestale e presso il dipartimento sviluppo rurale) e laddove non prevede la copertura finanziaria degli oneri per l'anno 2023 e successivi, pur trattandosi di oneri obbligatori a carattere permanente, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011 (art. 1, spesa per assunzioni);   all'art. 2, per i medesimi profili, laddove pone la spesa per l'incremento dell'indennita' mensile pensionabile gia' corrisposta al personale del Corpo forestale, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, a valere sulle disponibilita' della missione 9, programma 5, capitolo 15001, recante, come sopra indicato, risorse destinate a spese obbligatorie non comprimibili e laddove non prevede la copertura finanziaria degli oneri per l'anno 2023 e successivi, pur trattandosi di oneri obbligatori a carattere permanente.

 

P. Q. M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione siciliana del 3 dicembre 2020, n. 29.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:   1) attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 9 febbraio 2021, della determinazione di impugnare la legge della Regione Siciliana del 3 dicembre 2020, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Supplemento ordinario n. 1) n. 61 dell'11 dicembre 2020, secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;   2) copia della legge regionale impugnata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Supplemento ordinario n. 1) n. 61 dell'11 dicembre 2020.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 9 febbraio 2021

L'avvocato dello Stato: Fiduccia