RICORSO N. 73 DEL 28 AGOSTO 2020 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 agosto 2020.

(GU n. 42 del 14.10.2020)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato, (codice fiscale 80224030587), per il ricevimento degli atti FAX 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;   Contro Regione Veneto, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto n. 23 del 23 giugno 2020 pubblicata nel BUR n. 94 del 26 giugno 2020 recante «norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale», relativamente agli articoli 1, commi 1, 2 e 3, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, come da delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.

Il Governo ritiene che la legge regionale in epigrafe, relativamente alle norme teste' richiamate sia censurabile sicche' propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per i seguenti

 

Motivi

 

La legge regionale qui censurata si pone in aperto contrasto con disposizioni statali di principio che costituiscono norme interposte con riferimento ai principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile riservati alla competenza statuale ex art. 117, II comma della Costituzione, nonche' alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale e tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'art. 117, II comma, lettere l) e s) della Costituzione.

Le norme regionali contestate con il presente ricorso presentano taluni aspetti di contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa e di cui all'art. 97 della Costituzione.

In particolare:

1) Aspetti di illegittimita' presentano l'art. 1, comma 1, e l'art. 2. Dette disposizioni nel classificare le opere di sbarramento, pur richiamando i parametri definiti dalla legge statale relativi all'altezza ed al volume di invaso, violano il riparto di competenza tra Stato e regioni. Rientrano infatti nella competenza statale sia gli sbarramenti che superano i 15 m di altezza sia quelli che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 metri cubi.

Sono quindi di competenza regionale quelli che, al contrario, non hanno nessuna delle due caratteristiche che non superano i 15 m di altezza e non determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 metri cubi. Pertanto, e' evidente che l'uso, nella norma regionale riguardante l'ambito di applicazione delle norme regionali, della disgiuntiva «o» all'art. 1, comma 1 ultimo periodo, e della doppia congiunzione «e/o» dell'art. 2 della legge regionale in esame sottraggono alla competenza dello Stato la funzione di vigilanza sugli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza, ma che contemporaneamente determinano un volume di invaso superiore a un 1.000.000 di metri cubi e sugli sbarramenti che pur di invaso inferiore a 1.000.000 metri cubi hanno un'altezza superiore a 15 metri.

Inoltre lo stesso art. 1, al comma 3, esclude dall'applicazione della legge regionale le opere a servizio di grandi derivazioni, in contrasto con l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 507/94, convertito con modificazioni con la legge n. 584/1994, e del decreto legislativo n. 112/1998, che distinguono le opere di sbarramento ai fini della competenza solo in base a criteri dimensionali. La riserva statale di alcune funzioni in materia di grandi derivazioni (in particolare idroelettriche), inizialmente mantenuta dalla legge n. 584/1994 per gli sbarramenti «ove posti al servizio di grandi competenza statale», e' venuta meno ai sensi dell'art. 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112/1998, e del recepimento della direttiva 96/1992/CE.

L'esclusione operata all'art. 1, comma 3, lettera a) della legge in esame, crea dunque un vuoto normativo in materia di vigilanza su una fattispecie di sbarramenti a servizio di grandi derivazioni in termini concessori ma realizzati tramite dighe con caratteristiche dimensionali ridotte. La violazione delle citate norme statali di principio determina il contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione con riferimento al governo del territorio.

2) Anche il comma 2 dell'art. 1 della legge de qua e' incostituzionale posto che le opere ivi disciplinate afferiscono a corsi d'acqua, sicche' la disposizione incide sulla tutela assicurata a detti beni dall'art. 142, I comma, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004.

La disposizione in esame fa esclusivo riferimento alla compatibilita' delle opere con la disciplina urbanistica, senza alcun cenno alla disciplina paesaggistica, alla quale le opere in questione sono suscettibili di essere sottoposte, interferendo necessariamente con beni tutelati ope legis, oltre che, potenzialmente, con altri beni o contesti vincolati ai sensi della parte III di detto codice.

Al riguardo, occorre tenere presente che la parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio delinea un sistema organico di tutela paesaggistica, inserendo i tradizionali strumenti del provvedimento impositivo del vincolo e dell'autorizzazione paesaggistica nel quadro della pianificazione paesaggistica del territorio, che deve essere elaborata concordemente da Stato e regione. Tale pianificazione concordata prevede, per ciascuna area tutelata, le c.d. prescrizioni d'uso (e cioe' i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) e stabilisce la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonche' le condizioni delle eventuali trasformazioni.

In questo quadro, e' alla pianificazione paesaggistica che spetta, ai sensi dell'art. 135, comma 4, del Codice di settore, di definire «apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: (...) h) alla riqualificazione delle aree compromesso o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio. Coerentemente con queste previsioni, l'art. 143, comma 1 dello stesso Codice, nel delineare i contenuti propri del piano paesaggistico, riserva al predetto strumento il compito di operare la «analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo» (lettera I), la «individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate» (lettera h), la «individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualita', a termini dell'art. 135, comma 3» (lettera i).

Il mero richiamo alla sola disciplina urbanistica risulta dunque insufficiente, essendo indispensabile assicurare il rispetto della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il quale impone che i suddetti interventi siano valutati nel necessario quadro di disciplina costituito dal piano paesaggistico, da elaborare previa intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del Codice. La violazione di dette previsioni del Codice, che si pongono come norme interposte, comporta il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

3) L'art. 3 rinvia alla giunta regionale la definizione di criteri e modalita' procedurali per il rilascio delle autorizzazioni stabilendo che «La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalita' procedurali per il rilascio dell'autorizzazione, gli elaborati necessari per la progettazione nonche' le forme e le tipologie di garanzia che il richiedente deve presentare a tutela degli obblighi derivanti dalla presente legge e in particolare del ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 9; la commissione consiliare competente in materia si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta decorsi i quali si puo' prescindere da parere». Tuttavia l'art. 2 del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito con modificazioni con la legge n. 584/1994, disciplina in modo dettagliato il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, ed il comma 2-bis della medesima disposizione statale stabilisce che le regioni adottino un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, disponendo quindi un preciso riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento statale al cui modello procedimentale le regioni devono attenersi. Detta norma statale, che costituisce principio fondamentale in materia di governo del territorio, risulta quindi violata in contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione.

4) L'art. 4, inserito nel titolo II della legge regionale riguardante la progettazione e l'autorizzazione delle opere, si occupa della presentazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica con una disciplina procedimentale che risulta non coerente con le previsioni statali in materia di VIA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

La disciplina del procedimento di VIA/VAS deve intendersi riservata allo Stato quale titolare della competenza a fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (cfr., sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008 della Corte costituzionale).

E' notorio, d'altronde, che le norme attinenti alle verifiche in ambito VAS e VIA rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, con conseguente idoneita' a fungere da parametro interposto, ovvero da standard minimo o punto di equilibrio di certo non derogabile dal legislatore regionale.

La disciplina statale in materia «in quanto appunto rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicita' dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasivita' rispetto anche alle attribuzioni regionali» (sentenza n. 249 del 2009), con la conseguenza che la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenze n. 58 del 2015, n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007). La norma regionale in esame disciplina sbarramenti e manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.

Dal punto di vista delle valutazioni ambientali i suddetti progetti, in ragione della loro specificita' tipologica, ricadono nell'ambito previsionale di cui alla lettera t), dell'allegato III, alla parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede la sottoposizione a VIA di competenza regionale di progetti concernenti «Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alta messa in sicurezza dei siti inquinati.»   Qualora, invece, si tratti di dighe ed invasi asserviti a centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW, i suddetti progetti sono da ritenersi riconducibili nell'elencazione di cui al punto 2, dell'allegato II, alla parte II, dell'anzidetto decreto legislativo n. 152 del 2006 («2) Installazioni relative a: centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti.») e, pertanto, assoggettati a VIA di competenza statale.

Nel caso in cui il procedimento di VIA sia di competenza regionale si applica la disciplina di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (provvedimento autorizzatorio unico regionale) che non viene espressamente richiamato all'art. 4 della legge regionale in esame che, pertanto, non risulta coerente con la citata norma nazionale. A tal riguardo occorre evidenziare che, alla luce della novella recata dalla legge n. 104 del 2017, il provvedimento di VIA non puo' piu' essere adottato autonomamente bensi' deve essere parte del piu' ampio «Provvedimento autorizzatorio unico regionale» scaturente all'esito di una conferenza di servizi, la cui determinazione motivata di conclusione comprende, ai sensi dell'art. 27-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990, sia il provvedimento di VIA che i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

Inoltre, all'art. 4, comma 1, della legge regionale non viene prevista la verifica di assoggettabilita' a VIA del progetto ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, pur trattandosi anche di istanze relative non solo a nuove derivazioni d'acqua ma anche a modifiche di queste.

Alla luce di quanto sopra, fa disciplina procedimentale introdotta dall'art. 4 della legge regionale e' da ritenersi non coerente con le previsioni statali in materia di VIA di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 dianzi richiamate che rappresentano, «anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018 Corte costituzionale).

A tal riguardo, la stessa Corte costituzionale ha, altresi', precisato che l'art. 27-bis cod. ambiente, costituisce uno degli snodi fondamentali della riforma apportata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, che costituisce parametro normativo interposto la cui osservanza si impone alle regione ai sensi dell'art. 117, comma 1 della Costituzione); tale disposizione, infatti, rientra tra quelle «che - in attuazione degli obiettivi [...] di «semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientate» e di «rafforzamento della qualita' della procedura di valutazione di impatto ambientale» - determinano un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali, assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela dell'ambiente dei progetti reputati piu' significativi e, cosi', evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema». L'unitarieta' e l'allocazione in capo allo Stato delle procedure relative a progetti di maggior impatto ambientale ha risposto, pertanto, «ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualita' della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018). Il rispetto delle suesposte finalita' costituisce anche espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa derivante dall'art. 97 della Costituzione.

Il legislatore statale ha dunque riservato a se stesso, in via esclusiva, la disciplina dei procedimenti di verifica ambientale, definendo le modalita' attraverso le quali fissare un equilibrio fra gli interessi e i diversi valori coinvolti.

In particolare, come detto, la disciplina della VIA e' mossa dalla necessita' di affiancare alla tutela ambientale anche la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti che sono espressione del buon andamento dell'azione amministrativa: esigenze che sarebbero frustrate da interventi regionali che, incidendo sul relativo procedimento, finiscano per incidere significativamente sul relativo portato, in aperta contraddizione con le scelte del legislatore statale.

In siffatta cornice non e' casuale, a tale riguardo, che anche l'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pur riconoscendo uno spazio di intervento alle regioni e province autonome, ne definisca tuttavia il perimetro d'azione in ambiti specifici e puntualmente precisati. Gli enti regionali, infatti, possono disciplinare, «con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA», stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazione [...] dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie» (sentenza n. 198 del 2018).

Fuori da questi ambiti e' dunque preclusa alle regioni la possibilita' di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale cosi' come definito dal legislatore nazionale.

Le previsioni regionali anzidette, nella loro attuale formulazione, si pongono, dunque in contrasto con i parametri statali interposti in materia, in quanto comportano l'esercizio di una potesta' legislativa travalicante l'ambito di competenza costituzionalmente assegnato alle regioni.

L'art. 4 della legge regionale e' dunque illegittimo per violazione degli articoli 97, 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, in riferimento ai dianzi evidenziati parametri statali interposti.

5) Il medesimo art. 4, prevede che il progetto venga presentato alla struttura della giunta regionale territorialmente competente unitamente, ove previsto, alla istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) «o ad ulteriori richieste di autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la realizzazione di tali opere» (comma 1). Si prevede inoltre che la struttura della giunta regionale territorialmente competente esprima, entro sessanta giorni dalla richiesta, un preventivo parere di ammissibilita' dell'opera, «previa acquisizione delle necessarie valutazioni tecniche».

Il successivo art. 5, in tema di approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione, demanda, una volta ottenuta l'ammissibilita' dell'opera ai sensi dell'art. 4, alta struttura della giunta regionale competente in materia di difesa del suolo l'autorizzazione alla costruzione dell'opera e l'approvazione del progetto, ivi compreso quello per il ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale in esame, tale approvazione «non esime il richiedente dall'acquisizione di altre autorizzazioni o nullaosta, comunque denominati, previsti da ulteriori disposizioni di legge».

Appare evidente che tale disposizione inverte il principio di necessaria priorita' temporale dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al titolo legittimante l'intervento urbanistico edilizio, stabilito dal legislatore statale al comma 4 dell'art. 146 del codice di settore, in base al quale l'autorizzazione paesaggistica «costituisce atto autonomo e presupposto» per il valido ed efficace rilascio del titolo edilizio.

Tale principio e' peraltro confermato anche dal testo unico dell'edilizia, ove si prevede che per poter eseguire interventi edilizi, su immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica occorre acquisire il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 22, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001). Anche di recente la Corte costituzionale ha rilevato come l'art. 146, comma 4, del codice di settore, stabilisce un «rapporto di necessaria presupposizione» tra l'autorizzazione paesaggistica e il titolo legittimante l'intervento, imponendo che quest'ultimo «non possa avere dei contenuti che non risultino gia' previsti e disciplinati nell'autorizzazione paesistica», annullando una disposizione regionale che introduceva «margini di flessibilita'» (Corte costituzionale sentenza n. 210 del 2016).

L'autorizzazione paesaggistica deve necessariamente precedere l'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Considerazioni analoghe a quelle esposte al punto 2 valgono anche per il progetto di ripristino dello stato dei luoghi in caso di cessazione dell'utilizzo delle opere a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione della derivazione d'acqua, di cui all'art. 9 della legge regionale in esame, atteso il richiamo, contenuto nel comma 2, per la verifica e l'approvazione del progetto medesimo alle «procedure di cui all'art. 5». La modifica dell'art. 5 nel senso auspicato, stante il predetto rinvio, consentirebbe di sanare anche le censure relative all'art. 9.

La violazione delle citate norme statali di riferimento, che si pongono come norme interposte, comporta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), sotto il profilo della tutela del paesaggio, e terzo comma della Costituzione in ordine al governo del territorio. Considerazioni analoghe valgono anche per l'art. 9, considerato il richiamo in esso contenuto alle procedure di cui all'art. 5.

6) L'art. 5, comma 3, prevede che l'approvazione del progetto esecutivo da parte della struttura regionale, «tiene integralmente luogo agli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 recante «Norme per la disciplina delle spese di conglomerato cementizio armato normale e precompresso a struttura metallica».

Poiche', ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1086/71, tutte le opere devono essere sottoposte a collaudo statico, la disposizione regionale in esame confligge con l'obbligo del collaudo statico previsto dalla Normativa tecnica nazionale. La previsione regionale prescinde dal decreto ministeriale del Ministero infrastrutture e trasporti 26 giugno 2014 recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione di sbarramenti di ritenuta quali dighe e traverse» che costituisce normativa tecnica nazionale vincolante per il collaudo statico e che, in relazione alla sua dichiarata funzione di protezione civile, rientra nella materia - funzione di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione e comunque, costituisce legislazione di principio in tema di protezione civile e governo del territorio ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione.

7) Il titolo IV della legge regionale disciplina le opere esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, introduce una sorta di «sanatoria» delle opere che, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge, non siano state denunciate ovvero siano state realizzate in difformita' dai progetti approvati. Il comma 1 dell'art. 11 dispone che i progetti esecutivi di dette opere, completi dello stato di fatto e comprensivo della certificazione di idoneita' statica, che i proponenti devono presentare ai fini della regolarizzazione delle stesse, sono «approvati e realizzati secondo la procedura di cui ai titoli II e III, fatte salve, comunque, le autorizzazioni comunali in ordine all'ammissibilita' delle opere».

Tale procedura si pone in contrasto con l'art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che dispone il generale divieto di sanatoria per gli interventi non autorizzati su beni paesaggistici, salvi i (imitatissimi casi in cui e' possibile l'accertamento di compatibilita' paesaggistica ex post ai sensi del comma 4, peraltro riferibili a fattispecie edilizie in senso stretto. In tali casi, da ritenere eccezionali, il codice di settore, con il comma 5 detto stesso art. 167, richiede, ai fini dell'accertamento di compatibilita' paesaggistica, il previo parere vincolante della soprintendenza.

La Corte costituzionale ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale di norme regionali in contrasto con la normativa del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo la quale l'autorita' competente si pronuncia «previo parere vincolante della soprintendenza», per violazione, oltre che della potesta' esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 117 secondo comma, lettera s), della Costituzione, anche degli standard minimi di tutela del paesaggio valevoli su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione (sentenza n. 238 del 2013).

8) La norma sanzionatoria contenuta nell'art. 12 non considera che le condotte sanzionate potrebbero integrare, in presenza degli elementi costitutivi previsti dalla legge statale, anche fattispecie penalmente rilevanti ovvero reati edilizi e/o ambientali. In tal caso opererebbe il disposto dell'art. 9, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. La disposizione appare riconoscere alla condotta da sanzionare una sola rilevanza amministrativa, in contrasto con il principio della prevedibilita' della sanzione irrogabile e quindi in violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale di cui all'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

 

P. Q. M.

 

Alla luce delle superiori censure si conclude affinche' codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia statuire la incostituzionalita' delle epigrafate norme impugnate della legge della Regione Veneto n. 23/2020.

Con l'originale del ricorso si depositeranno l'estratto della delibera consiliare del 29 luglio 2020 unitamente alla legge regionale impugnata.

Roma, 24 agosto 2020

Il Vice Avvocato generale dello Stato: Figliolia