RICORSO N. 47 DELL'8 MAGGIO 2020 (DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 maggio 2020.

(GU n. 23 del 3.6.2020)

 

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente della Provincia pro tempore dott. Maurizio Fugatti, autorizzato con delibera della Giunta provinciale del 24 aprile 2020, n. 516 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale del 27 aprile 2020, autenticata dal dott. Guido Baldessarelli, Ufficiale rogante della Provincia, n. 46133 di raccolta, n. 28679 di repertorio (doc. 2), dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia dall'avv. Sabrina Azzolini (cod. fisc. ZZLSRN74R70H612A) e dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri a 5;   Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;   Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, inseriti dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante diposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 29 febbraio 2020, per violazione del Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), ed in particolare dell'art. 73, comma primo, dell'art. 75-bis, comma 3-bis e dell'art. 79, per violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto, nonche' degli articoli 8, 9, 16 dello Statuto e delle relative norme di attuazione, tra le quali il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), in particolare dell'art. 3; dell'art. 119, comma secondo, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione e di leale collaborazione ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, in relazione all'Accordo con lo Stato del 15 ottobre 2014.

 

Fatto

 

1. Premessa.

Con questo ricorso la Provincia autonoma di Trento chiede alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», nella parte in cui ha inserito, nell'ambito del decreto-legge convertito n. 162 del 2019, all'art. 39 («Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria»), i commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, i quali modificano la disciplina della regolazione finanziaria tra lo Stato e le regioni in materia di tassa automobilistica introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), oltre che dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, confermandone l'applicazione alla Provincia autonoma di Trento relativamente alla disciplina dei trasferimenti erariali del gettito delle tasse automobilistiche.

La Provincia autonoma di Trento ritiene che questo sistema di regolazione finanziaria non possa trovare applicazione in confronto della stessa, in quanto lesivo della propria autonomia finanziaria per i motivi esposti in diritto e, allo scopo di dimostrare la fondatezza delle proprie censure, ritiene necessario anteporre all'esposizione dei motivi le seguenti considerazioni, relativamente a: l'evoluzione della disciplina della tassa automobilistica regionale e della tassa automobilistica provinciale, la natura giuridica dei due tributi, il sistema di regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e regioni per il riparto del gettito erariale della tassa automobilistica regionale, la portata delle modifiche arrecate dalla legge n. 8 del 2020 a detto sistema.

2. L'evoluzione della disciplina della tassa automobilistica regionale.

La tassa automobilistica e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (recante «Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche») e dagli articoli da 23 a 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (recante il «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»); in particolare l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 precisa che la tassa automobilistica (cosi' come la sopratassa annuale per i veicoli diesel e la tassa speciale per i veicoli GPL assorbite in provincia dalla tassa automobilistica provinciale) e' dovuta per effetto della iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.), gestito da ACI ai sensi del RDL 15 marzo 1927, n. 436, recante, per il fine della pubblicita' legale, le informazioni relative alle vicende giuridiche e patrimoniali che riguardano la proprieta' dei veicoli soggetti ad iscrizione, i «beni mobili registrati» ex art. 2683 del codice civile.

L'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario», istituiva la Tassa regionale di circolazione, quale tassa da applicare a veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, nonche' a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nella Regione; l'articolo era sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, il quale introduceva, in sostituzione della tassa di circolazione, la Tassa automobilistica regionale, applicata ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonche' a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse, disciplinata, per quanto non espressamente disposto, dalle norme che regolavano la corrispondente tassa erariale, nonche' applicata contestualmente e con le medesime modalita' stabilite per la riscossione della stessa.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1993, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», all'art. 23, in aggiunta alla Tassa automobilista regionale, prevedeva la devoluzione alle regioni a statuto ordinario della tassa automobilistica disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39/1953, della soprattassa annuale su autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, della tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, con il contestuale mutamento della denominazione del tributo in tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale; inoltre l'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 attribuiva alle regioni il potere di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, entro i limiti ivi previsti. Continuava invece ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 (addizionale poi soppressa dall'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202. L'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure di stabilizzazione della finanza pubblica», demandava direttamente alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche regionali (secondo un criterio di competenza territoriale) e delle relative competenze amministrative a decorrere dal 1° gennaio 1999; il comma 16 del medesimo articolo, introduceva un criterio di tassazione degli autoveicoli a motore basato sulla potenza effettiva e stabiliva, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sarebbero state determinate per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura; inoltre l'art. 56, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevedeva la costituzione di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel PRA al fine di imputare a ciascuna regione il gettito spettante secondo il criterio della residenza del proprietario del veicolo.

Il «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali» (adottato con decreto del Ministero delle finanze 25 novembre 1998, n. 418), disciplinava l'esercizio delle funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario relativamente alle seguenti tasse automobilistiche attribuite ad esse per intero: la tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e la soprattassa diesel, istituita con decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691. Lo svolgimento dell'attivita' di gestione della tassa automobilistica si basa sui dati informativi contenuti negli archivi regionali, che, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 418/1998, concorrono a formare l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico registro automobilistico; l'aggiornamento di questi archivi e' curato in via telematica dal PRA, dal Dipartimento dei trasporti terrestri (DTT), dall'Agenzia delle entrate, dalle regioni, dai concessionari e dai soggetti abilitati alla riscossione (uffici postali, tabaccai, agenzie di pratiche automobilistiche, agenzie di consulenza). In particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale n. 418/1998 precisa che regioni e Ministero delle finanze definiscono, con protocollo d'intesa le modalita' di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

Sulla base della «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», conferita con legge 5 maggio 2009, n. 42, l'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», trasformava in tributi propri regionali una serie di tributi, tra i quali non era richiamata la tassa automobilistica regionale e, al comma 2, stabiliva: «Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale»; inoltre, al comma 3, si precisava «Alle regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati».

3. L'evoluzione della disciplina della tassa automobilistica provinciale.

Nell'ordinamento giuridico provinciale, l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo Statuto speciale di autonomia aveva previsto la devoluzione alle Province autonome dei nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province.

L'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria», modificava lo Statuto speciale di autonomia sostituendo plurime disposizioni in materia finanziaria; in particolare, per effetto di queste modifiche, la previsione dell'attribuzione alle Province autonome dei nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori era trasfusa nell'art. 75 dello Statuto, al comma 1, lettera b).

Contestualmente, allo scopo di garantire alle autonomie speciali una fonte di finanziamento non inferiore a quella riconosciuta alle regioni a statuto ordinario, l'art. 23 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 («Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie»), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, disposto l'incremento della tassa di circolazione regionale delle regioni a statuto ordinario prevista dall'art. 4 della legge n. 281 del 1970, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, con la medesima decorrenza aumentava la tassa automobilistica erariale dovuta nelle regioni a statuto speciale fino ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa automobilistica erariale e dell'analoga tassa regionale incrementata, dovuta nelle regioni a statuto ordinario.

Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) disciplinava l'attribuzione alle Province autonome delle quote di gettito indicate all'art. 75 dello Statuto e riconosceva alle Province autonome, ai sensi degli articoli 72 e 73 dello Statuto, il potere di istituire «tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da leggi dello Stato» nonche' «nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano».

Sulla scorta di questa previsione, l'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 settembre 1998, n. 10 («Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998») istituiva la tassa automobilistica provinciale a decorrere dal 1° gennaio 1999.

L'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 1998, precisava che, nelle more dell'adozione di una disciplina organica provinciale della tassa automobilistica provinciale, il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi e le modalita' di applicazione del tributo sarebbero rimasti assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e alla disciplina nazionale della tassa automobilistica erariale, ossia, in particolare agli articoli da 23 a 27 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Su questo impianto normativo, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Milano del 30 novembre 2009, concluso ai sensi dell'art. 104, comma 1, dello Statuto, l'art. 2, comma 107, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», aggiungeva, in fine, al comma 1 dell'art. 73, con effetto dal 1° gennaio 2010, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri».

Sulla scorta dell'accordo di Milano, la medesima legge n. 191 del 2009, all'art. 2, comma 107, lettera a), disponeva l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della lettera b) dell'art. 75, comma 1, dello Statuto, ossia della previsione dell'attribuzione alle Province autonome dei nove decimi del gettito della tassa di circolazione regionale.

Con l'Accordo di Milano dunque lo Stato, le due Province autonome e la Regione Trentino-Alto Adige convenivano sulla necessita' di adeguare l'impianto normativo statutario ai principi del federalismo fiscale introdotti nell'ordinamento giuridico dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, oltre che in attuazione della specifica previsione, contenuta nell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, di adeguamento degli Statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale ai nuovi principi costituzionali secondo le modalita' definite nei singoli Statuti.

Poiche', ai sensi dell'art. 104, comma 1, dello Statuto, come sostituito dall'art. 4, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le norme del titolo VI possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province, l'Accordo di Milano, in coerenza con i principi del federalismo fiscale, recava una revisione concordata dell'ordinamento finanziario dell'autonomia speciale, volta a garantire il concorso, da parte della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e doveri dagli stessi derivanti, l'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale e, dall'altro, il ripristino del quadro originario delle entrate statutarie, costituito da un modello di finanziamento basato sulla programmazione delle risorse.

4. La natura della tassa automobilistica regionale e della tassa automobilistica provinciale nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, considerata la disciplina statale delle tasse automobilistiche regionali e la disciplina provinciale della tassa automobilistica provinciale ha ritenuto che la prima debba essere considerata un tributo disciplinato dallo Stato con gettito devoluto alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, mentre la tassa automobilistica provinciale integra un tributo proprio della Provincia autonoma di Trento.

In particolare, con la sentenza del 26 settembre 2003, n. 297, la Corte costituzionale ha rilevato quanto segue:   «alle regioni a statuto ordinario e' stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attivita' amministrativa connessa alla sua riscossione, nonche' un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la disciplina statale per ogni altro aspetto sostanziale della tassa stessa.

La tassa automobilistica non puo', dunque, allo stato, ritenersi "tributo proprio della regione", nel senso in cui oggi tale espressione e' adoperata dall'art. 119, secondo comma, Cost., essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale.

Ne discende che la disciplina sostanziale dell'imposta non e' divenuta - come la stessa Avvocatura sembra erroneamente ritenere - oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e)» (punto 2 del Considerato in diritto).

Coerentemente con la natura giuridica della tassa automobilistica regionale, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 296, n. 297 e n. 311 del 2003, con la sentenza n. 455 del 2005 e con la sentenza n. 451 del 2007, ha riconosciuto la potesta' legislativa statale per quanto concerne il tributo e le sue componenti, pur essendo il relativo gettito devoluto alle regioni.

La Corte costituzionale ha confermato questa conclusione nella sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012, dopo aver richiamato le nozioni di «tributo proprio» e di «tributo proprio derivato» della regione, contenute nell'art. 7, comma 1, della legge n. 42 del 2009, precisando che la tassa automobilistica si qualifica come tributo proprio derivato, poiche' la regione «a) non puo' modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi); b) puo' modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente); c) puo' disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non puo' escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni gia' previste dalla legge statale».

La Corte, richiamato l'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011, ha precisato che «La diversificazione operata tra i citati commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non ha acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio.

Dalla formulazione del comma 2 si inferisce, infatti, non gia' la natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, ... , ma solo la volonta' del legislatore di riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle regioni, senta che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come anche confermato dall'inciso "fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale"».

Con riferimento alla tassa automobilistica provinciale, la Corte costituzionale, con sentenza depositata il 6 giugno 2012, n. 142, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale della riserva al bilancio dello Stato del gettito dell'addizionale statale ai sensi dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), riconosceva che «l'addizionale (sia essa qualificabile come una vera e propria addizionale oppure come una sovrimposta), pur innestandosi in un tributo proprio della Provincia, resta un prelievo erariale, stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua potesta' legislativa esclusiva in materia di "sistema tributario dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.)».

Ancor piu' esplicitamente, con sentenza depositata il 22 maggio 2017, n. 118, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)», recante l'inserimento di un comma 6-sexies dopo il comma 6-quinquies dell'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998, introduttivo di una fattispecie di esenzione dalla tassa automobilistica provinciale non prevista dalla legge dello Stato, ha riconosciuto quanto segue:   «con l'art. 2, comma 107, lettera c), numero 1), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", lo statuto e' stato modificato per quanto di interesse, e, previa abrogazione dell'art. 75, comma 1, lettera b), il nuovo testo dell'art. 73 ha riconosciuto esplicitamente alla tassa automobilistica istituita con legge provinciale la natura di tributo proprio.

E' il caso di osservare che questa previsione non troverebbe giustificazione logica se non si fosse voluto superare l'assetto, fino ad allora vigente, di partecipazione (sia pure in misura totale) al gettito di un tributo erariale e ricomprendere la tassa nella categoria dei tributi provinciali propri in senso stretto (ferma la necessaria armonia con i principi del sistema tributario dello Stato), negandone con cio' il carattere statale».

Pur riconoscendo che nel sistema tracciato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 68 del 2011 con riferimento alle regioni ordinarie l'aggettivo «proprio» connota sia tributi affidati alla competenza regionale sia tributi che conservano natura erariale ma il cui gettito e' devoluto alla regione, la Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto che l'evoluzione normativa del tributo nella provincia autonoma e la distinta considerazione della tassa automobilistica e dei tributi erariali (comma 1 e comma 1-bis dell'art. 73 dello Statuto), depongono inequivocabilmente nel senso che le sia stata interamente riservata la disciplina normativa della tassa automobilistica, quale tributo proprio in senso stretto della Provincia autonoma di Trento.

5. La regolazione dei rapporti tra Stato e regioni con riferimento al gettito delle tasse automobilistiche.

Con legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», il legislatore dello Stato introduceva, all'art. 1, rilevanti forme di sostegno alla sostituzione di veicoli ritenuti maggiormente inquinanti con veicoli nuovi, idonei a garantire un minore impatto dal punto di vista ambientale (commi da 224 a 234), ivi compresa una fattispecie di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due anni (comma 226) e, contestualmente, al comma 321, sostituendo la tabella recante la quantificazione del tributo, aumentava, dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli; ma, al comma 322, il legislatore dello Stato sottraeva il maggior gettito derivante dall'incremento delle tasse automobilistiche al flusso dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato al bilancio delle regioni, per effetto della riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito del tributo stesso.

La quantificazione dell'impatto sul gettito del tributo e sul relativo riparto tra Stato e regioni di queste modifiche relative alla commisurazione dell'importo della tassa automobilistica regionale e all'individuazione delle fattispecie esenti, era rimessa ad un provvedimento ministeriale dai commi 235 e 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

Il comma 235 stabiliva che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle Province autonome.

Il comma 322 demandava ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle regolazioni finanziarie delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 321 e dei criteri per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Analogamente, con riferimento alle tasse automobilistiche per i motocicli, l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, aveva aumentato, a partire dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche di possesso per i motocicli in base al principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal predetto tributo.

Occorre tenere presente che il sistema di regolazione finanziaria delineato dal comma 322 e' stato oggetto di costanti contestazioni e opposizioni da parte delle regioni e specificamente da parte di questa Provincia nelle sedi istituzionali deputate al confronto tra lo Stato e le regioni.

Anche in ragione dell'opposizione del sistema regionale, con un significativo ritardo, il sistema di regolazione finanziaria delineato dai commi 322 e 235 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 ha cominciato ad operare con le conseguenti regolazioni finanziarie solo a partire dal 2012; il decreto direttoriale 2 aprile 2012 reca la regolazione finanziaria per gli anni 2006 e 2007; quattro decreti direttoriali del 16 marzo 2015 recano la regolazione finanziaria per il 2008, per il 2009, per il 2010 e per il 2011; il decreto direttoriale 21 settembre 2016 reca la regolazione finanziaria per il 2012; il decreto direttoriale 8 maggio 2017 reca la regolazione finanziaria per l'anno 2013.

Da ultimo, il previsto decreto riferito all'anno 2014, a seguito della mancata intesa in Conferenza Stato-regioni nel novembre 2018 (mancata intesa originata dal parere contrario delle Province autonome e della Regione Sardegna), non e' stato piu' emanato (doc. 3).

6. Le modifiche apportate dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in sede di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 al sistema della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e regioni nel riparto del gettito delle tasse automobilistiche.

La legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», ha inserito nell'ambito del decreto-legge n. 162 del 2019, all'art. 39 («Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria»), i' commi da 14-quater a 14-novies, i quali modificano la disciplina della regolazione finanziaria tra lo Stato e le regioni in materia di tassa automobilistica introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), oltre che dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Questi commi, al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, prevedono quanto segue.

Il comma 14-quater aggiunge al comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, il seguente periodo: «La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033»; questo comma introduce la sospensione, per il periodo indicato, della riduzione dei trasferimenti erariali alle regioni e alle province autonome nella misura pari al maggior gettito tributario derivante dalla applicazione del comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

Il comma 14-quinquies aggiunge al comma 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente comma»; questo comma introduce la sospensione, per gli anni dal 2023 al 2033, delle relative regolazioni finanziarie, nonche' la previsione per la quale, in assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria sia effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto previsto dal medesimo comma modificato.

Il comma 14-sexies inserisce, dopo il comma 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, il seguente: «322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalita' di cui all'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145». Questo comma introduce un vincolo, per le regioni e anche per le province autonome, di destinazione delle risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti erariali prevista dall'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006 e dall'art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, a nuovi investimenti diretti e indiretti per la realizzazione delle opere ivi indicate.

Il comma 14-septies aggiunge all'art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.

In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente comma». Questo comma, con riferimento alla tassa automobilistica di possesso sui motocicli, introduce la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali, nonche' la previsione per la quale, in assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria sia effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con decreto (che - peraltro - erroneamente il legislatore dello Stato indica come previsto dal medesimo comma 64 modificato).

Il comma 14-octies stabilisce che «All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145», mentre il comma 14-novies stabilisce che «La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto».

Come risulta evidente dal tenore letterale e dalla congiunta considerazione delle disposizioni contenute nei commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 in sede di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, le modifiche apportate dal legislatore dello Stato al sistema di regolazione delle relazioni finanziarie tra Stato e regioni nel riparto del gettito della tassa automobilistica regionale recano l'espressa indicazione della Provincia autonoma di Trento quale destinataria dei relativi trasferimenti erariali e delle conseguenti riduzioni e la conferma legislativa dell'ultimo decreto ministeriale adottato relativamente al ridetto sistema, sul presupposto dell'irrilevanza della previsione statutaria della natura di tributo proprio in senso stretto della tassa automobilistica provinciale e sul presupposto dell'irrilevanza dei maggiori spazi di autonomia finanziaria riconosciuti dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento per effetto della disciplina statutaria sopravvenuta alla disciplina statale del sistema di regolazione delle relazioni finanziarie tra Stato e regioni.

In questa luce la Provincia autonoma di Trento chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dei commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 in sede di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, in quanto in contrasto con l'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Trento, per i motivi di seguito esposti.

 

Diritto

 

1. Illegittimita' dei commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14 septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 per violaione dell'art. 73, comma 1, dello statuto speciale di autonomia, dell'art. 3 del decreto legislativo 16 mago 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e dell'art. 119, comma II, della Costituzione.

1.1. I commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14 septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, violano l'art. 73, comma 1, dello statuto speciale di autonomia, il quale riconosce la natura di tributo proprio in senso stretto alla tassa automobilistica provinciale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 117 del 2018 (par. 3 e par. 4 del Considerato in diritto), anche tenuto conto del principio di autonomia finanziaria regionale dettata dall'art. 119 della Costituzione, e l'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).

1.2. L'art. 39, comma 14-quater, del decreto-legge n. 162 del 2019, modificando il comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ha aggiunto un nuovo periodo («La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033») ad una previsione di legge espressa delle riduzioni dei trasferimenti erariali in confronto delle Province autonome; in particolare il periodo aggiunto dal comma 14-quater si colloca dopo il seguente periodo «I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle Province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma».

Dunque, nel mentre in cui il Legislatore modifica il comma 321, nel senso sopra ricordato, conservando il riferimento espresso alle Province autonome contenuto nella disposizione modificata, che prevede le riduzioni dei trasferimenti erariali in favore delle Province autonome, ne conferma l'applicazione alle medesime.

Questa difesa non ignora che, in base all'art. 15 delle Preleggi, l'effetto dell'abrogazione di una legge, oltre che per dichiarazione espressa del Legislatore, puo' derivare dall'incompatibilita' tra la nuova legge e quella anteriore, sicche' si potrebbe sostenere che, per effetto della modifica statutaria recata dall'art. 2, comma 107, lettera c), della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), recante la qualificazione statutaria delle tasse automobilistiche istituite con legge provinciale quali tributi propri, debba ritenersi abrogato, per incompatibilita', il riferimento espresso alle Province autonome gia' contenuto nell'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006.

Ma a tale opzione ermeneutica osta il fatto che il Legislatore dello Stato abbia contestualmente all'integrazione del comma 321, inserito, al comma 322, la previsione dell'applicazione per gli anni 2020, 2021 e 2022, dell'ultimo decreto ministeriale adottato di regolazione finanziaria; attualmente l'ultimo decreto adottato e' il Decreto Direttoriale 8 maggio 2017 recante la regolazione finanziaria per Panno 2013 (comma 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 integrato dal comma 14-quinquies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019), decreto questo impugnato dalla Provincia autonoma di Trento avanti il TAR Lazio per lesione della propria autonomia finanziaria; ancor piu' frontalmente osta a tale opzione ermeneutica il fatto che il Legislatore dello Stato abbia, con il comma 14-sexies, contestualmente all'integrazione del comma 321, inserito, nel medesimo art. 1 della legge n. 296 del 2006, il comma 322-bis recante la previsione espressa dell'applicazione alle Province autonome del vincolo di destinazione sulle risorse finanziarie derivanti alle Regioni dalla mancata riduzione dei trasferimenti erariali. Ne consegue che, nella parte in cui l'art. 39, comma 14-quater, del decreto-legge n. 162 del 2019 ha integrato l'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, senza contestualmente abrogare il riferimento alle Province autonome contenuto nel periodo antecedente del medesimo comma, deve ritenersi lesivo dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Trento per violazione dell'art. 73, comma 1, dello Statuto, in quanto il gettito del tributo proprio provinciale non configura un gettito erariale suscettibile di alimentare un trasferimento erariale, ne' tanto meno una riduzione di detto trasferimento erariale.

1.3. L'art. 39, comma 14-quinquies, del decreto-legge n. 162 del 2019, modificando il comma 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ha aggiunto due nuovi periodi («Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente comma»).

In particolare, prima di questa novella, il comma 322 ospitava la sola previsione del sistema di regolazione finanziaria relativa al maggior gettito erariale della tassa automobilistica regionale, rimettendo ad un decreto ministeriale da assumere d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di criteri e modalita' di riduzione dei trasferimenti erariali dallo Stato alle regioni. Mentre il primo periodo aggiunto prevede la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali per gli anni dal 2023 al 2033, il secondo periodo aggiunto, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, «In assenza dei dati definitivi», stabilisce che la regolazione finanziaria sia effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto previsto dal medesimo comma modificato.

Si rammenta, come gia' esposto in fatto, che, da ultimo il decreto direttoriale 8 maggio 2017 reca la regolazione finanziaria per l'anno 2013 e che questo decreto, come i precedenti relativi agli anni 2010, 2011, 2012, ha completamente trascurato di considerare la natura giudica di tributo proprio in senso stretto della tassa automobilistica provinciale, nel falso presupposto che lo Stato possa disporre "trasferimenti erariali" di un gettito provinciale e relative "riduzioni" proporzionate all'incremento del gettito derivante dagli incrementi introdotti ai sensi dell'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006.

Ne' di questo comma e' possibile offrire una lettura diversa, non lesiva dell'autonomia finanziaria provinciale, in considerazione dell'eventualita' di un ripensamento del Ministero dell'economia e delle finanze, in virtu' del quale esso potrebbe, con nuovi decreti relativi agli anni 2014-2019 escludere dai trasferimenti erariali e dalle relative riduzioni il gettito provinciale della tassa automobilistica provinciale, di tal che non sarebbe da considerare incostituzionale il comma 14-quinquies in se' considerato, bensi' sarebbe da considerare illegittimo solo il decreto ministeriale relativo agli anni 2020, 2021 e 2022, qualora assunto nella protratta inerzia del Ministero ovvero i decreti ministeriali assunti per gli anni 2014-2019 ed il conseguente decreto assunto per gli anni 2020, 2021 e 2022, nell'ostinato rifiuto del riconoscimento dell'autentica natura giuridica della tassa automobilistica provinciale.

Ma una tale eventualita', di ravvedimento del competente Ministero nell'eventuale adozione dei nuovi decreti relativi agli anni 2014-2019, e' radicalmente esclusa dal chiaro tenore letterale dell'art. 39, comma 14-sexies, del decreto-legge n. 162 del 2019, il quale ha, contestualmente all'integrazione del comma 322, inserito, nel medesimo art. 1 della legge n. 296 del 2006, il comma 322-bis recante la previsione espressa dell'applicazione alle Province autonome del vincolo di destinazione sulle risorse finanziarie derivanti alle Regioni dalla mancata riduzione dei trasferimenti erariali per gli anni 2023-2033.

Dunque, in quanto l'art. 39, comma 14-quinquies, del decreto-legge n. 162 del 2019 rinvia per gli anni 2020, 2021 e 2022 all'ultimo decreto adottato recante la regolazione finanziaria delle riduzioni dei trasferimenti erariali ai sensi dell'art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006, deve ritenersi lesivo dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Trento per violazione dell'art. 73, comma 1, dello Statuto, in quanto l'ultimo decreto direttoriale adottato nel 2017, relativo all'anno 2013, pur a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 191 del 2009, ha sottoposto anche il gettito provinciale della tassa automobilistica provinciale alla riduzione dei trasferimenti erariali ed in quanto, considerata la volonta' del Legislatore dello Stato, quale risultante dalla considerazione sistematica delle modifiche apportate dalla legge n. 8 del 2020, di sottoporre il gettito della tassa automobilistica provinciale al meccanismo della riduzione dei trasferimenti erariali previsto per il gettito della tassa automobilistica regionale, un eventuale decreto che dovesse ipoteticamente essere adottato ai sensi dell'art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006 non potrebbe che dare esecuzione a queste disposizioni di rango primario, replicando la medesima decisione di sottoporre il gettito provinciale della tassa automobilistica provinciale al regime della riduzione dei trasferimenti erariali.

1.4. L'art. 39, comma 14-sexies, del decreto-legge n. 162 del 2019, aggiungendo il comma 322-bis all'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ha esteso alle due Province autonome l'applicazione del vincolo di destinazione delle risorse che resteranno nella disponibilita' delle regioni a statuto ordinario, per effetto della mancata riduzione dei trasferimenti erariali prevista dall'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006 e dall'art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e sospesa per effetto di quanto disposto dall'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies e 14-septies del decreto-legge n. 162 del 2019.

Dunque, in quanto l'art. 39, comma 14-sexies, del decreto-legge n. 162 del 2019 stabilisce un vincolo di destinazione sulle risorse finanziarie generate dal gettito provinciale della tassa automobilistica provinciale, deve ritenersi lesivo dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Trento per violazione del titolo VI dello Statuto speciale che riconosce autonomia di entrata e di spesa alle Province autonome, con facolta' di programmare e disporre l'allocazione delle risorse finanziarie proprie, per violazione dell'art. 73, comma 1, dello Statuto, poiche' non compete al Legislatore dello Stato stabilire la destinazione di risorse proprie della Provincia autonoma di Trento.

1.5. L'art. 39, comma 14-septies, del decreto-legge n. 162 del 2019, aggiunge all'art. 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 con fermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente comma». Anche questo comma, come il comma 14-quinquies, ma con riferimento alla tassa automobilistica di possesso sui motocicli nell'ambito dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, in calce alla previsione di un incremento tariffario contenuta nel comma 63 e alla connessa previsione della contestuale riduzione dei trasferimenti erariali gia' contenuta nel comma 64, introduce la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali negli anni 2023-2033, nonche' la previsione per la quale, in assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria sia effettuata entro Panno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con decreto (che - peraltro - erroneamente il Legislatore dello Stato indica come previsto dal medesimo comma 64 modificato).

Dunque, anche per questo comma 14-septies, si possono svolgere le medesime considerazioni svolte al paragrafo 1.3. di questo ricorso in merito al comma 14-quinquies, al fine di ritenere che, in quanto l'art. 39, comma 14-septies, del decreto-legge n. 162 del 2019 rinvia per gli anni 2020, 2021 e 2022 all'ultimo decreto adottato recante la regolazione finanziaria delle riduzioni dei trasferimenti erariali deve ritenersi lesivo dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Trento per violazione dell'art. 73, comma 1, dello Statuto, in quanto l'ultimo decreto direttoriale adottato nel 2017, relativo all'anno 2013, pur a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 191 del 2009, ha sottoposto anche il gettito provinciale della tassa automobilistica provinciale sul possesso dei motocicli alla riduzione dei trasferimenti erariali ed in quanto, considerata la volonta' del Legislatore dello Stato, quale risultante dalla considerazione sistematica delle modifiche apportate dalla legge n. 8 del 2020, di sottoporre il gettito della tassa automobilistica provinciale al meccanismo della riduzione dei trasferimenti erariali previsto per il gettito della tassa automobilistica regionale, un eventuale decreto di regolazione finanziaria relativo alla tassa automobilistica regionale che dovesse sopravvenire relativamente agli anni 2014-2019, non potrebbe che eseguire queste disposizioni di rango primario, replicando la medesima decisione di sottoporre il gettito provinciale della tassa automobilistica relativa al possesso dei motocicli alla disciplina della riduzione dei trasferimenti erariali.

1.6. Si rammenta, come esposto in fatto, che sulla scorta di quanto concordato con lo Stato nell'Accordo di Milano del 30 novembre 2009, concluso ai sensi dell'art. 104, comma 1, dello statuto, la qualificazione della tassa automobilistica provinciale quale tributo proprio inserita nell'art. 73, comma 1 dello statuto dall'art. 2, comma 107, lettera c), della legge n. 191 del 2009, contestualmente all'abrogazione dell'attribuzione alle Province autonome dei nove decimi del gettito della tassa di circolazione regionale contenuta nella lettera b) dell'art. 75, comma 1, dello statuto (disposta dall'art. 2, comma 107, lettera a), avrebbe consentito di adeguare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'impianto normativo statutario ai principi del federalismo fiscale introdotti nell'ordinamento giuridico dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, oltre che in attuazione della specifica previsione, contenuta nell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, di adeguamento degli Statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale ai nuovi principi costituzionali secondo le modalita' definite nei singoli statuti.

Se lo Stato, ai sensi dell'art. 119, comma II, della Costituzione, non puo' disciplinare i tributi propri in senso stretto delle regioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera t), della legge n. 42 del 2009 (ove non e' richiamato il numero 3) dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009), e' da escludere che lo Stato possa disporre, con propria legge, dei tributi che lo statuto speciale di autonomia riconosce quale tributo proprio in senso stretto delle due Province autonome.

Alla luce delle considerazioni svolte, si deve concludere che i commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, recano la volonta' del Legislatore dello Stato di applicare al gettito provinciale di un tributo provinciale in senso stretto il meccanismo dei trasferimenti erariali e delle relative riduzioni introdotto dall'art. 1, commi 321 e 322 della legge n. 296 del 2006, oltre che dall'art. 2, commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262 del 2006 convertito dalla legge n. 286 del 2006. E' evidente infatti che il trasferimento erariale puo' riguardare solo il gettito erariale di un tributo regionale nel significato dettato dall'art. 7, comma 1, lettera b), punto 1, della legge n. 42 del 2009 (legge sul federalismo fiscale) mentre, con riferimento al gettito provinciale di un tributo proprio in senso stretto, come riconosciuto dall'art. 73, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia, non rientra nella competenza dello Stato trasferire alla Provincia un gettito che e' gia' provinciale ne' ridurne l'ammontare «perche' a norma dell'art. 73, primo comma, dello statuto di autonomia la disciplina della tassa automobilistica provinciale spetta alla Provincia autonoma di Trento» (Corte costituzionale n. 118 del 2017).

2. In via subordinata, illegittimita' dei commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 per violazione dell'art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto speciale di autonomia.

2.1. I commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, violano l'art. 75-bis, comma 3-bis, dello Statuto speciale di autonomia, il quale, esclusa la legittimita' di generiche riserve di gettito per obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, stabilisce che, nei confronti delle Province autonome, lo Stato puo' riservarsi il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote nel rispetto di tre condizioni: a) che la medesima legge, nel riservare all'Erario risorse finanziarie provinciali, stabilisca la destinazione alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali; b) che la riserva risulti temporalmente delimitata; c) che la posta attiva generata nel bilancio dello Stato dalla riserva di una maggiorazione di aliquota sia contabilizzata distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile.

2.2. Poiche' la violazione dell'art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto speciale di autonomia consegue al medesimo rilievo gia' sopra svolto dell'intendimento del Legislatore dello Stato, parimenti espresso nei quattro commi impugnati, di sottoporre il gettito provinciale della tassa automobilistica provinciale al regime dei trasferimenti erariali e delle relative riduzioni proprio del gettito erariale della tassa automobilistica regionale (secondo il meccanismo introdotto dall'art. 1, commi 321 e 322 della legge n. 296 del 2006, oltre che dall'art. 2, commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262 del 2006 convertito dalla legge n. 286 del 2006), si rinvia ai paragrafi 1.2., 1.3., 1.4. e 1.5. della parte in Diritto di questa memoria, ove si e' cercato di dimostrare questo assunto preliminare.

2.3. Posta questa premessa, risulta evidente che, considerata la natura di tributo proprio in senso stretto della tassa automobilistica provinciale, confermare in confronto delle Province autonome il meccanismo della riduzione del trasferimento erariale nella misura corrispondente agli incrementi tariffari introdotti dall'art. 2, comma 63 del decreto-legge n. 262 del 2006 e dall'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, significa sottrarre ad esse risorse finanziarie proprie, per trasferirle nella disponibilita' dello Stato, di tal che questa prescrizione e' posta in mancanza dei presupposti di legittimita' della riserva all'erario di risorse finanziarie provinciali, delineati all'art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto.

Il comma 3-bis dell'art. 75-bis dello statuto e' stato aggiunto dall'art. 1, comma 407, della legge n. 190 del 2014, in particolare lett. d), in base al Patto di garanzia concluso in data 15 ottobre 2014, elevando cosi' a norma di rango statutario una prescrizione gia' contenuta all'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 («Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale»).

In particolare, in primo luogo si osserva che le disposizioni impugnate non riguardano il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da nuovi tributi istituiti con legge dello Stato, sicche' difetta lo stesso presupposto per l'applicabilita' dell'art. 75-bis, comma 3-bis dello statuto; inoltre si osserva che, nel caso in esame: a) la conferma in confronto delle Province autonome del regime dei trasferimenti e delle relative riduzioni non e' limitata nel tempo; detto regime subisce una mera sospensione futura nel periodo 2023-2033 (proprio il difetto della condizione di legittimita' della delimitazione temporale del gettito ha determinato la dichiarazione di ill. cost. dell'addizionale statale senza limiti di tempo nella sentenza n. 142 del 2012); b) la destinazione del gettito provinciale non e' specificata; c) il relativo gettito non e' quantificato ne' distintamente contabilizzato.

2.4. La Provincia propone questo motivo di impugnazione in via subordinata al motivo della violazione dell'art. 73, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia, in quanto ritiene prioritario vedere dalla Corte costituzionale escluso che lo Stato possa, con propria legge, sottoporre al regime dei trasferimenti erariali il gettito di un tributo proprio in senso stretto delle Province autonome.

3. In via subordinata, illegittimita' dei commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 per violazione dell'art. 79, comma 4, dello statuto speciale di autonomia.

3.1. I commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, violano l'art. 79, comma 4, dello Statuto speciale di autonomia, il quale stabilisce che, nei confronti delle Province autonome, non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal titolo VI dello statuto.

3.2. Anche in relazione a questo motivo, si osserva che la violazione dell'art. 79, comma 4, dello statuto consegue al rilievo gia' sopra svolto dell'intendimento del Legislatore dello Stato di sottoporre il gettito provinciale della tassa automobilistica provinciale al regime dei trasferimenti erariali e delle relative riduzioni proprio del gettito erariale della tassa automobilistica regionale.

3.3. E anche in relazione a questo motivo, come per i precedenti motivi di impugnazione, si rileva che, considerata la natura di tributo proprio in senso stretto della tassa automobilistica provinciale, confermare in confronto delle Province autonome il meccanismo della riduzione del trasferimento erariale nella misura corrispondente agli incrementi tariffari introdotti dall'art. 2, comma 63 del decreto-legge n. 262 del 2006 e dall'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, significa sottrarre ad esse risorse finanziarie proprie, per trasferirle nella disponibilita' finanziaria dello Stato; con questo terzo motivo pero' si rileva la violazione dell'art. 79, comma 4, come sostituito dall'art. 1, comma 407, della legge n. 190 del 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 104, comma primo, dello statuto, sulla concorde richiesta di Stato, Regione e Province autonome contenuta nell'Accordo (c.d. Patto di garanzia) concluso in data 15 ottobre 2014.

Questa espressa preclusione e' stata inserita nello statuto a fronte degli impegni assunti dalle Province autonome in confronto dello Stato con il ridetto Patto di garanzia, il quale, al paragrafo 5. ha quantificato il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, precisando ai paragrafi 9. e 12. le modalita' di computo del contributo alla finanza pubblica per gli anni 2017 e dal 2018 al 2022 (DOC. 5).

Proprio in virtu' degli impegni delle due Province autonome contenuti nel Patto di garanzia del 2014, il Titolo VI dello statuto speciale di autonomia reca ora, in modo tassativo ed esaustivo, le misure del concorso al risanamento della finanza pubblica delle Province autonome, precisando espressamente, all'art. 79, comma 4, che non possano essere applicate disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti al patto di stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal medesimo Titolo VI dello statuto.

Ne risulta pertanto che, nel mentre in cui il Legislatore dello Stato conferma l'applicazione del regime dei trasferimenti erariali (senza limite di tempo) e delle relative riduzioni (fino al 2022 e dal 2034 in poi) al gettito della tassa automobilistica provinciale, pur dopo il riconoscimento di essa quale tributo proprio in senso stretto, viola l'art. 79, comma 4, dello Statuto di autonomia, il quale esclude che lo stesso possa prevedere riserve all'erario o concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello statuto.

3.4. La Provincia propone questo motivo di impugnazione in via subordinata al motivo della violazione dell'art. 73, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia, oltre che in via subordinata al motivo della violazione dell'art. 75-bis, comma ibis dello Statuto, in quanto ritiene prioritario vedere dalla Corte costituzionale escluso che lo Stato possa, con propria legge, sottoporre al regime dei trasferimenti erariali il gettito di un tributo proprio in senso stretto delle Province autonome ovvero prevedere riserve all'erario di risorse provinciali in mancanza dei presupposti espressamente declinati dall'art. 75-bis, comma 3-bis dello Statuto.

4. Illegittimita' dei commi 14-quater; 14-quinquies,14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 per violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello statuto speciale di autonomia.

4.1. I commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, violano gli articoli 103, 104 e 107 dello statuto speciale di autonomia, in quanto queste disposizioni statutarie stabiliscono le forme tassative nel rispetto delle quali lo statuto speciale di autonomia ed il suo Titolo VI possono essere modificati.

4.2. Anche in relazione a questo motivo, si osserva che la violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello statuto consegue al rilievo gia' sopra svolto dell'intendimento del Legislatore dello Stato di sottoporre il gettito provinciale della tassa automobilistica provinciale al regime dei trasferimenti erariali e delle relative riduzioni, regime proprio del gettito erariale della tassa automobilistica regionale.

4.3. E anche in relazione a questo quarto motivo, come per i precedenti motivi di' impugnazione, si rileva che, considerata la natura di tributo proprio in senso stretto della tassa automobilistica provinciale, confermare in confronto delle Province autonome il meccanismo della riduzione del trasferimento erariale nella misura corrispondente agli incrementi tariffari introdotti dall'art. 2, comma 63 del decreto-legge n. 262 del 2006 e dall'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, significa sottrarre ad esse risorse finanziarie proprie, per trasferirle nella disponibilita' finanziaria dello Stato; con questo quarto motivo pero' si rileva che, nella misura in cui le norme impugnate si pongono in contrasto con l'art. 73, comma 1, con l'art. 75-bis, comma 3-bis, con l'art. 79, comma 4, dello statuto, esse violano altresi' gli articoli 103, 104 e 107 dello statuto speciale di autonomia, posto che introducono forme di riserva allo Stato di risorse finanziarie provinciali, in violazione delle precise forme stabilite dallo statuto per modificare quanto stabilito nel Titolo VI dello statuto.

4.4. In particolare l'art. 103 dello statuto stabilisce che, per le modificazioni dello statuto, si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali, mentre l'art. 104 dello statuto, nella materia dell'autonomia finanziaria disciplinata nel titolo VI, prevede che le pertinenti disposizioni possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due Province autonome. Infine, per quanto riguarda le norme di attuazione dello statuto, l'art. 107 prevede che queste siano emanate con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano.

Dal complesso delle norme statutarie ed in particolare dagli articoli 103, 104 e 107, e deriva che il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali e' dominato dal principio dell'accordo e dal principio di consensualita' (sentenza n. 28 del 2016 sub par. 4.1. e sentenza n. 103 del 2018).

Dunque, in quanto le disposizioni impugnate divergono da quanto previsto dagli articoli 73, comma 1, 75-bis, comma 3-bis e 79, comma 4, dello statuto, lo Stato avrebbe dovuto ricercare il previo accordo con la Provincia autonoma di Trento.

La specialita' dell'autonomia finanziaria delle due Province autonome ricorrenti sarebbe vanificata se fosse possibile variare l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato con una semplice legge ordinaria, in assenza di un accordo bilaterale che la preceda (Corte costituzionale n. 133 del 2010).

4.5. La Provincia propone questo motivo di impugnazione senza subordinazione ai motivi primo, secondo e terzo di questo ricorso, in quanto vanta l'interesse a vedere riconosciuto che una norma dello Stato in contrasto con il quadro normativo risultante dal Titolo VI dello statuto, deve essere preceduta dall'accordo con la Provincia stessa.

5. Illegittimita' dei commi 14-quater; 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 per violazione del principio di leale collaborazione ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, in relazione all'Accordo con lo Stato del 15 ottobre 2014.

5.1. I commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, violano il principio di leale collaborazione ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, in relazione all'Accordo con lo Stato del 15 ottobre 2014.

5.2. Anche in relazione a questo motivo, si osserva che la violazione del principio di leale collaborazione per tutti i commi impugnati consegue al rilievo gia' sopra svolto dell'intendimento del Legislatore dello Stato di sottoporre il gettito provinciale della tassa automobilistica provinciale al regime dei trasferimenti erariali e delle relative riduzioni, regime proprio del gettito erariale della tassa automobilistica regionale.

5.3. Nella denegata ipotesi che si ritengano infondati i motivi di impugnazione primo, secondo terzo e quarto, con questo quinto motivo si rileva che, nella misura in cui le norme impugnate confermano, in confronto delle Province autonome, il meccanismo della riduzione del trasferimento erariale nella misura corrispondente agli incrementi tariffari introdotti dall'art. 2, comma 63 del decreto-legge n. 262 del 2006 e dall'art. 1, comma 321, della legge n. 296 del 2006, posto che esse comunque incidono sui rapporti finanziari tra Stato e Provincia autonoma di Trento e, dunque, sui rapporti regolati dal Patto di Garanzia del 2014, violano comunque il principio di leale collaborazione.

Con le disposizioni impugnate il legislatore statale ha comunque alterato il quadro delle relazioni finanziarie definito nelle forme dell'accordo di finanza pubblica, senza far precedere tale imposizione da una regolazione pattizia tra lo Stato e le Province autonome.

Si rammenta che, nel ridefinire complessivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano fino al 2022, la Provincia autonoma di Trento, a fronte degli obblighi assunti dallo Stato, con impegno consacrato al punto 15 dell'accordo concluso nel 2014, ha rinunciato a tutti i contenziosi pendenti relativi alla legittimita' costituzionale di numerose disposizioni di legge concernenti i rapporti finanziari tra Provincia autonoma e Stato. In relazione a questa rinuncia, si e' corroborato un legittimo affidamento in merito alla stabilita' dei rapporti finanziari definiti dall'accordo.

Coerentemente, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale, il Patto di Garanzia del 2014 esclude la possibilita' di modifiche unilaterali da parte dello Stato (sentenza n. 154 del 2017; sentenza n. 28 del 2016; profilo ribadito nella sentenza n. 103 del 2018 al par. 6.2.1).

6. Illegittimita' del comma 14-sexies aggiunto dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 per violazione degli articoli 8, 9, 16 dello Statuto e delle relative norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia nonche' del Titolo VI dello statuto speciale che riconosce autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

6.1. Il comma 14-sexies aggiunto dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, viola gli articoli 8, 9, 16 dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione, in quanto esso invade plurimi ambiti di competenza amministrativa della Provincia autonoma di Trento.

6.2. Il vincolo di destinazione che il Legislatore dello Stato pretende di applicare alle risorse finanziarie derivanti alla Provincia dalla sospensione della riduzione, negli anni dal 2023 al 2033, del trasferimento erariale del gettito della tassa automobilistica provinciale, impone alla Provincia autonoma di Trento di prevedere la realizzazione di opere riconducibili alle finalita' di intervento previste dall'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, interventi di viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, infrastrutture sociali e bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Queste opere risultano riconducibili ai seguenti titoli di competenza amministrativa provinciale ai sensi dell'art. 16 dello statuto speciale di autonomia nelle materie di competenza legislativa primaria ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di autonomia: 5) urbanistica e piani regolatori; 6) tutela del paesaggio; 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici; 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche; 17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia; 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali; 24) opere idrauliche; 28) edilizia scolastica. Rientra nella competenza amministrativa provinciale determinarsi in merito alle priorita' e alle modalita' di investimento in opere pubbliche del territorio provinciale, ai sensi dei titoli di competenza richiamati.

Inoltre, come ricordato al paragrafo 1.3 di questo ricorso rientra nell'autonomia finanziaria di spesa, riconosciuta a questa Provincia autonoma dalle norme contenute nel Titolo VI dello statuto speciale programmare e allocare le relative risorse finanziarie nei vari settori di competenza del bilancio provinciale.

7. Illegittimita' dei commi 14-quinquies e 14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 per violazione dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

7.1. I commi 14-quinquies e 14-sexies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'articolo 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, violano i principi di proporzionalita' e ragionevolezza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

7.2. Entrambi i commi, in caso di «assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» prevedono che la regolazione finanziaria sia «effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui al presente comma».

Poiche', come esposto in fatto, l'ultimo decreto di regolazione finanziaria adottato dal Ministero risale al 2017 e riguarda l'anno 2013 (DOC. 4) e poiche', nella considerazione sistematica delle modifiche recate dai commi impugnati, il Ministero non dispone ragionevolmente dell'autonoma valutazione in ordine all'applicabilita' delle riduzioni dei trasferimenti erariali in confronto delle Province autonome e dunque , con un eventuale decreto relativo agli anni 2014-2019 non potrebbe che confermare detta valutazione di applicabilita' alle Province autonome delle ridette riduzioni e de pertinente regime delle regolazioni finanziarie, e' irragionevole che le statuizioni, potenzialmente risalenti nel tempo, siano applicate agli anni dal 2020 al 2022.

Con Protocollo d'intesa del 15 aprile 2003 sottoscritto tra Ministero dell'economia e delle finanze, regioni e Province autonome, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 446/1997 e dell'art. 5, del decreto ministeriale n. 418/1998, sono stati disciplinati la costituzione, la gestione e l'aggiornamento degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, regolando i flussi informativi per l'aggiornamento degli archivi e prevedendo l'istituzione del Comitato interregionale di gestione dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche - cd. CIGANTA), chiamato a dettare le Linee guida necessarie a garantire l'uniformita' delle procedure amministrative delle regioni, nonche' ha previsto la costituzione di un organismo operativo, il CITA, Centro di interoperabilita' tasse automobilistiche.

Inoltre l'art. 38-ter («Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA») del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 («Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»), convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalita' telematiche di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale; inoltre, ai sensi dell'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, i dati delle tasse automobilistiche sono ora acquisiti al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, al fine di consentire l'integrazione ed il coordinamento degli archivi regionali.

Questo sistema informativo consente oggi di disporre di dati costantemente e tempestivamente aggiornati relativi al riparto delle quote spettanti a ciascuna regione sul gettito erariale. Risulta evidente pertanto che il Legislatore dello Stato ha voluto, con queste due disposizioni, evitare il confronto con le regioni sulla questione della quantificazione dei trasferimenti erariali e delle rispettive riduzioni per effetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262 del 2006 e dall'art. 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006.

La disposizione e' pertanto chiaramente irragionevole e lesiva dell'autonomia delle regioni e delle Province autonome, in quanto escluse dal contraddittorio con lo Stato sulla partita delle regolazioni finanziarie relative al gettito della tassa automobilistica regionale.

8. Impercorribilita' della soluzione interpretativa dell'inapplicabilita' alle Province autonome dei commi impugnati, in virtu' delle clausole di salvaguardia contenute nell'art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006 e nell'art. 2, comma 181, del decreto-legge n. 262 del 2006.

8.1. I commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, recano modifiche che si inseriscono nell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, e nell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Nell'ambito di questi contesti normativi, nei quali si inseriscono le modifiche apportate dai commi impugnati, si trovano le clausole di salvaguardia di seguito esposte.

L'art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006, nel cui art. 1 si inseriscono le modifiche apportate dai commi 14-quater, 14-quinquies e 14-sexies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, reca una clausola di salvaguardia, in virtu' della quale «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Balzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione».

Parimenti, l'art. 2, comma 181, del decreto la legge n. 262 del 2006, nel cui art. 2 si inserisce la modifica apportata dall'art. 14-septies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, prevede che «Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

Ma i commi da 14-quater a 14-septies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 recano la volonta' del Legislatore dello Stato di confermare, in confronto della Provincia autonoma di Trento, il sistema di regolazione finanziaria previsto dall'art. 1, commi da 224 a 235, e commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006, nonche' dall'art. 2, commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262 del 2006, definendo espressamente che, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria sia effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il pertinente decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze (criterio introdotto con i commi 14-quinquies e 14-septies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019), nonche' nella parte in cui la Provincia autonoma di Trento e' espressamente indicata come amministrazione tenuta a rispettare, in relazione alle risorse derivanti dalla sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali per il periodo dal 2023 al 2033, il vincolo di destinazione alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonche' per interventi di viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, di cui all'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 14-sexies).

Alla luce di queste considerazioni va esclusa la percorribilita' di una soluzione interpretativa secondo cui i commi censurati non sarebbero destinati ad applicarsi alle autonomie speciali, poiche', secondo la Corte costituzionale, l'illegittimita' costituzionale di una previsione legislativa non e' esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia, laddove tale clausola entri in contraddizione con quanto affermato dalle norme impugnate, con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome (sentenze n. 231 e n. 154 del 2017).

 

P. Q. M.

 

Per le esposte ragioni, la Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa;   chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dei commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, inseriti dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», nelle parti e nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso.

Allegati:   1) Delibera della Giunta provinciale del 24 marzo 2020, n. 516;   2) Procura speciale del 27 aprile 2020, rogata dal dott. Guido Baldessarelli, n. 46133 di raccolta, n. 28679 di repertorio;   3) Mancata intesa Conferenza permanente Stato, Regioni, Province autonome anno 2014;   4) Ministero dell'economia e delle finanze - D. Dirett. 8 maggio 2017 - Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013;   5) Patto di garanzia 2014;   6) Delibera della Giunta provinciale del 20 ottobre 2014, n. 1790, «Approvazione dell'accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica»;   7) Delibera della Giunta provinciale del 16 dicembre 2014, n. 2283, «Approvazione, ai sensi dell'art. 104 dello statuto, di disposizioni concernenti l'ordinamento finanziario regionale e provinciale: espressione dell'intesa».

Trento - Roma, 28 aprile 2020

Avv. Pedrazzoli - Avv. Azzolini - Avv. Manzi