RICORSO N. 22 DEL 19 FEBBRAIO 2020 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020.

(GU n. 13 del 25.3.2020)

 

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi 12, nei confronti della Regione autonoma Trentino Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 16 dicembre 2019, n. 8, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 50/Sez. Gen. del 17 dicembre 2019, recante «Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilita' 2020», quanto all'art. 3, comma 1, lettera g), per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

La predetta legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige viene impugnata giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2020, depositata in estratto in allegato al presente ricorso, per il seguente

 

Motivo

 

Violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonche' dell'art. 4, dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige».

L'art. 3, comma 1, lettera g) della legge della Regione Trentino Alto Adige n. 8 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 17 dicembre 2019 recante: «Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilita' 2020» e' in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Carta costituzionale.

L'art. 3 riguarda le «modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, introduce al comma 1, lettera g), l'art. 148-bis "Istituzione dell'Albo dei Segretari degli Enti Locali per la Provincia di Trento».

La disposizione, nel modificare la previgente normativa in materia recata dalla legge regionale n. 2 del 2018, recante il «Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige», prevede, peraltro per la sola provincia di Trento, l'istituzione dell'Albo dei segretari degli enti locali, articolato in due sezioni. Nella prima e' prevista l'iscrizione, a richiesta, per una durata di cinque anni rinnovabile, dei soggetti «in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Provincie di Trento o Bolzano»; nella seconda e' prevista l'iscrizione, di diritto, dei segretari degli enti locali della provincia di Trento attualmente in servizio a tempo indeterminato.

La norma in questione e' illegittima sotto diversi profili, contrastando con gli articoli 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione, laddove prevede, nell'ambito di un unico albo con due distinte sezioni, meccanismi di iscrizione differenziati in ordine sia ai requisiti d'accesso sia alla durata, consentendo che siano inseriti nei ruoli dei segretari comunali, con successivo accesso alle relative funzioni, anche soggetti individuati senza alcuna selezione pubblica.

Cio' in quanto viene consentita l'iscrizione nella prima sezione anche a soggetti che abbiano conseguito la mera abilitazione di cui all'art. 143 e seguenti del predetto codice degli enti locali del Trentino Alto Adige, che non implica il previo superamento di un concorso pubblico, come invece disposto dalla normativa nazionale di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267/2000.

Viene cosi' violato sia il principio della necessita' del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche funzioni sia il principio di uguaglianza, laddove vengono assoggettati irragionevolmente alla medesima disciplina possessori di titoli abilitativi di valenza oggettivamente diversa.

La violazione del principio dell'accesso mediante pubblico concorso trova univoca conferma nell'abrogazione dei successivi articoli da 149 a 156 della predetta legge ad opera del comma 7 dell'art. 3, comma 1, lettera g), che prevedevano, invece, per le singole classi di segretario comunale (dalla prima alla quarta), l'espletamento di concorsi per titoli ed esami, vieppiu' necessari in ragione della conclamata delicatezza delle funzioni e dei compiti demandate ai segretari comunali dall'ordinamento, cosi' come riconosciuta anche recentemente da codesta Corte con sentenza n. 23 del 2019.

Ulteriore aspetto di violazione dei predetti parametri di cu agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, si riscontra nella disciplina del comma 4 del nuovo art. 148-bis, il quale prevede, tra l'altro, che l'incarico possa essere revocato, oltre che per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o per le altre cause previste dal contratto collettivo di lavoro, «quando il segretario riceve una valutazione negativa per tre anni consecutivi nel corso dell'incarico».

Il concetto di valutazione negativa, privo di qualsivoglia criterio e di qualsiasi procedura di garanzia, e' tale da minare la necessaria autonomia del segretario comunale, «titolare di attribuzioni multiformi, neutrali, di controllo e di certificazioni» e compromettere l'imparzialita' dell'azione amministrativa, che questi, pur nell'ambito di un incarico fiduciario, deve necessariamente garantire, alterando quel punto di equilibrio «tra le ragioni dell'autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attivita', dall'altro» evidenziato da codesta Corte nella citata sentenza n. 23/2019.

Alterazione tantopiu' evidente se si considera che la riforma ordinamentale introdotta dalla legge in esame prevede meccanismi di avvalimento a tempo determinato su nomina fiduciaria.

Infine, il nuovo sistema appare in contrasto con i predetti parametri nella parte in cui limita irragionevolmente l'iscrizione alla prima sezione ad un solo quinquennio persino con riguardo ai soggetti iscritti per effetto di abilitazione conferita dalla medesima provincia, in aperta violazione, comunque, dei principi di indipendenza e garanzia della funzione di segretario generale, che, alla stregua di quanto ritenuto da codesta Corte nella citata sentenza, costituiscono un indirizzo significativo nell'ottica della omogeneita' ed unitarieta' della disciplina.

La disciplina in esame, alla luce di quanto osservato, incidendo sull'accesso alle funzioni e sullo status giuridico economico del pubblico dipendente segretario comunale, in difformita' rispetto alla disciplina statale, contrasta, altresi', con l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

Va, infine, rilevato che l'art. 4 dello statuto regionale, nel prevedere la competenza esclusiva della regione in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», stabilisce, tuttavia, che detta competenza debba esercitarsi «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica . . .»; la disposizione regionale de qua, pertanto, in quanto eccedente per le ragioni esposte gli anzidetti limiti delle competenze statutarie in violazione dei predetti parametri costituzionali, e' illegittima anche sotto quest'ultimo profilo.

Per i motivi esposti, pertanto, l'art. 3, comma 1, lettera g), con riferimento in via derivata anche agli ulteriori commi in precedenza non menzionati nel presente atto, contrasta con le norme invocate in rubrica, sicche' si solleva la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

 

P. Q. M.

 

Chiede che codesta eccellentissima Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g), n. 8/2019 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, per contrasto con gli articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonche' dell'art. 4, dello statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020.

Roma, 13 febbraio 2020

Gli Avvocati dello Stato: Di Martino - Venturini