RICORSO N. 14 DEL 6 FEBBRAIO 2020 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020.

(GU n. 11 del 11.3.2020)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;   Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, con sede in piazza Indipendenza, 21 - 90129 Palermo, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 12 e 13, della legge regionale 28 novembre 2019, n. 19, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 23 gennaio 2020.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 54 del 30 novembre 2019, e' stata pubblicata la legge regionale 28 novembre 2019, n. 19, recante: «Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi».

L'art. 1 (rubricato «Ricalcolo assegni vitalizi») di tale legge regionale al comma 12, cosi' recita:   «Gli effetti di risparmio discendenti dalle modalita' di calcolo contributivo previste dal presente articolo alla data di entrata in vigore della presente legge sono rapportati in percentuale rispetto alla spesa complessiva consolidata alla stessa data per assegni vitalizi diretti in corso di erogazione. Tale percentuale, diminuita del 26 per cento, costituira' il valore di riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti e di reversibilita' per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il medesimo articolo, al successivo comma 13, cosi' recita:   «La percentuale di riduzione individuale degli assegni vitalizi diretti derivante dall'applicazione del comma 12 e' incrementata di una quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 37.000 euro lordi annui e di un'ulteriore quota aggiuntiva del 5 per cento per la parte eccedente l'importo di 62.000 euro lordi annui, per il medesimo periodo di cinque anni di cui al comma 12».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nella disposizione contenuta nell'art. 1, commi 12 e 13 della legge regionale n. 19/2019, per contrasto con gli articoli 3, e 117, comma 3, della Costituzione, nonche' con gli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti

 

Motivi

 

L'art. 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come successivamente modificato dall'art. 45, comma 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), ha previsto che   «Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalita' previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi gia' in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non e' erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data».

«I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.»   Infine il successivo comma 967 ha disposto che «Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto».

La prevista intesa e' stata adottata il 3 aprile 2019 (v. Allegato 2) e prevede in particolare i seguenti criteri e parametri per la rideterminazione degli assegni vitalizi:   a) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi comunque denominati, diretti, indiretto o di reversibilita', considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;   b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione e quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali il cui ammontare e' stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;   c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non puo' superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non puo' essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;   d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non puo' comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.

L'intesa prevede altresi' che (Allegato 2, punto 3) che «Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi puo' essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.».

Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) (Allegato 2, punto 4).

Sulla base del punto 2 dell'intesa, poi, la Conferenza delle Regione e delle Province autonome ha approvato, sempre il 3 aprile 2019, uno specifico documento di indirizzo volto ad armonizzare le normative regionali, prevedendo l'applicazione, in sede di rideterminazione degli assegni vitalizi, di specifiche clausole di salvaguardia al fine di tutelare i principi di proporzionalita', ragionevolezza e di tutela dell'affidamento.

In base al combinato disposto dell'intesa della Conferenza Stato-Regione e del documento d'indirizzo della Conferenza delle regioni, la spesa per gli assegni vitalizi rideterminati non puo' dunque superare la spesa che la Regione avrebbe sostenuto per l'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati sulla base del metodo contributivo sancito dalla nota metodologica, incrementata fino al 26%.

La legge regionale all'art. 1, comma 12 e 13 si pone in contrasto con gli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana, nonche' degli articoli 3 e 117, comma 3 della Costituzione.

Com'e' noto in base all'art. 17 dello Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto-legge n. 455/1946, la Regione puo' emanare leggi «Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», mentre il precedente art. 14 attribuisce alla regione una potesta' legislativa esclusiva «nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato».

La disposizione si pone del pari in contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione, che attribuendo alla legislazione concorrente il «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», impone a tutte le regioni il rispetto dei principi fondamentali del sistema.

Come ha precisato costantemente la Corte (sentenza n. 156/2015):   «i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, funzionali, tra l'altro, a garantire l'unita' economica della Repubblica e a prevenire squilibri di bilancio, sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, in quanto necessari per preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (articoli 81, 119 e 120 della Costituzione) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione): equilibrio e vincoli oggi ancor piu' pregnanti nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 della Costituzione, richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)».

Ed ancora   «Per i medesimi motivi, la Corte ha, altresi', specificato che la competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica consente allo Stato di imporre alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome limiti analoghi a quelli che valgono per le Regioni a statuto ordinario, nelle more delle trattative finalizzate al raggiungimento degli accordi che si rendano necessari (sentenze n. 82 del 2015, n. 120 del 2008, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 353 del 2004)».

Orbene, entrambi i citati commi dell'art. 1 della legge regionale impugnata, non rispettano ne' le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 965 e 966, della legge statale n. 145/2018, ne' l'intesa del 3 aprile 2019, ai sensi delle quali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni, anche ad autonomia speciale, sono tenute a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi gia' in essere in favore di coloro che hanno ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere o assessore regionale.

In particolare le disposizioni impugnate divergono e dalle previsioni statali e dai criteri e parametri contenuti nell'intesa deliberata dalla Conferenza Stato-regioni il 3 aprile 2019 laddove la nuova disciplina e' testualmente limitata nella sua applicazione a un periodo di tempo determinato (cinque anni), senza che analoga previsione sia contenuta nelle citate disposizioni.

In particolare l'intesa, al paragrafo 3, prevede che:   «Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi puo' essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.».

L'intesa prevede dunque - sotto il profilo temporale - che una volta entrata in vigore la normativa sulla rideterminazione, la sua applicazione concreta possa essere esclusivamente «differita a non oltre il sesto mese successivo» all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ed al solo scopo di consentire «di completare gli adempimenti amministrativi necessari».

Con le disposizioni impugnate, invece, la rideterminazione degli assegni vitalizi viene disposta in maniera temporalmente limitata, senza che una tale limitazione sia prevista ne' nella legge statale, ne' nella citata intesa.

In tal modo la Regione ha violato i principi di uguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione, introducendo una deroga alla normativa statale armonizzata a livello nazionale in sede d'intesa, con cio' prevedendo un regime limitato nel tempo (cinque anni) dei vitalizi come rideterminati, in difformita' rispetto a tutte le altre regioni.

La Regione ha violato anche il principio di leale collaborazione.

Come ha precisato la Corte in fattispecie analoga (sentenza n. 58/2007), l'introduzione di una deroga ad una intesa raggiunta, qualora venga disposta   «senza l'attivazione di ulteriori meccanismi di cooperazione necessari per superare l'intesa gia' raggiunta, determina una lesione del principio di leale collaborazione. Questa Corte ha piu' volte precisato che «le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni rappresentano la via maestra per conciliare esigenze unitarie e governo autonomo del territorio. Ne deriva che il principio di leale collaborazione che si realizza mediante tali accordi, anche in una accezione minimale, impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale in una sede istituzionale di tener fede ad un impegno assunto» (sentenza n. 31 del 2006)».

L'intesa raggiunta, quindi, concorrendo alla determinazione dei principi di coordinamento nella specifica fattispecie prevista dall'art. 1, commi 965, 966 e 967 della legge n. 145/2018, costituisce vincolo nei confronti della legislazione regionale, concretamente violato dalle disposizioni dell'art. 1, commi 12 e 13 della legge regionale siciliana n. 19/2019, le quali invece prevedono che la nuova disciplina introdotta nella legge regionale sia limitata nella sua applicazione ad un periodo di tempo determinato (cinque anni) e non costituisca, pertanto, una norma a regime, venendo cosi' a mutare la natura dell'intervento previsto dalla normativa statale in una misura temporalmente contingente.

 

P.Q.M.

 

Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 1, commi 12 e 13, della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 19, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:   1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2020;   2. intesa repertorio atti Conferenza Stato-regioni n. 56/CSR del 3 aprile 2019 con allegato.

Roma, 29 gennaio 2020

Il Vice Avvocato dello Stato: Salvatorelli

L'Avvocato dello Stato: Pucciariello