RICORSO N. 2 DEL 17 GENNAIO 2020 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 gennaio 2020.

(GU n. 6 del 5.2.2020)

 

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - Fax 06-96514000   Contro la Regione Molise in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 16 novembre 2019, recante «Modifiche dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2015 n. 9».

La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 gennaio 2020 e si depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente.

La legge regionale n. 15/2019, che consta di un articolo, cosi' dispone:   Art. 1 Modifica dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9. 1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilita' x regionale 2015), penultimo periodo, l'espressione «1° settembre 2017» e' sostituita dall'espressione «31 dicembre 2020.».

In vigore dal 17 novembre 2019.

La disposizione normativa presenta vari profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti

 

Motivi

 

1) Violazione dell'art. 117, comma primo della Costituzione in relazione all'art. 1 legge regionale 13 novembre 2019 n. 15.

In via preliminare, appare opportuno rammentare che in base all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, la data del 3 dicembre 2019 costituisce il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall'art. 5 del medesimo regolamento in materia di gare di appalto, finalizzate all'individuazione dei gestori del trasporto pubblico locale di passeggeri. Entro tale data, di conseguenza, l'aggiudicazione dei contratti del trasporto locale deve tassativamente avvenire con l'adozione delle modalita' richieste dall'art. 5, paragrafo 3, del citato regolamento: «procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori» nel rispetto dei «principi di trasparenza e di non discriminazione».

Tanto premesso, la disposizione regionale in commento, che differisce al 31 dicembre 2020 il termine (peraltro, gia' scaduto) precedentemente fissato al 10 settembre 2017, per l'adempimento da parte dei Comuni «in forma singola o associata» dell'obbligo di «effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara» ai fini dell'affidamento dei predetti servizi, appare, di fatto, determinare la conferma della validita' dei contratti di servizio in essere fino alla suddetta data del 31 dicembre 2020. Il conseguente superamento del termine ultimo del 3 dicembre 2019 configura, pertanto, situazioni di contrasto con la vigente disciplina europea, in cio' violando l'art. 117, primo comma della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

2) Violazione dell'art. 117, comma secondo, lettere e) della Costituzione, in relazione all'art. all'art. 1 legge regionale 13 novembre 2019 n. 15.

In forza del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la materia dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza, la disposizione regionale de qua viola anche l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Al riguardo, la Consulta, nella sentenza n. 2 del 13 gennaio 2014, ha affermato che:   «2.2. - La disciplina delle modalita' dell'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e', quindi, da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del comma secondo, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione, tenuto conto della sua diretta incidenza sui mercato e "Perche' strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio" (ex plurimis: sentenze n. 46 del 2013; n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010). Lo scrutinio di legittimita' costituzionale va, pertanto, effettuato con riferimento alla copiosa giurisprudenza relativa a questa materia. 2.2.1. - Anche recentemente questa Corte, con la sentenza n. 173 del 2013 dichiarando l'illegittimita' costituzionale di una norma della Regione Liguria che prevedeva, in tema di demanio marittimo, una proroga automatica delle concessioni gia' esistenti senza fissazione di un termine di durata - ha ribadito che «il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione, per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di liberta' di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresi' una disparita' di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilita', alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato ponendo barriere all'ingresso, tali da alterare la concorrenza».

Ugualmente, con espresso riferimento a possibilita' di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non e' consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza - in contrasto con i principi di temporaneita' e di apertura alla concorrenza - poiche', in tal modo, dettando vincoli all'entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparita' di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

E' stata, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilita' di proroghe automatiche dei contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento ditali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011).

2.22. - Di conseguenza, e' solo con l'affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici. In particolare, si e' piu' volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della liberta' di stabilimento, nonche' dei principi costituzionali di trasparenza e parita' di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. 1 del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011)» Appare evidente pertanto che la disposizione regionale impugnata viola l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

 

P. Q. M.

 

Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare, l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 15.

Si allega:   1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2020;   2. relazione del Ministro proponente.

Roma, 15 gennaio 2020

L'Avvocato dello Stato: Stigliano Messuti