RICORSO N. 113 DEL 10 DICEMBRE 2019 (DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 dicembre 2019.

(GU n. 52 del 27.12.2019)

 

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 97163520584), in persona del Presidente p.t. ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 06-96514000 pec ags.rm.@mailcert.avvocaturastato.it Ricorrente;   Nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 34 del 4 ottobre 2019, pubblicata nel BUR n. 110 del 4 ottobre 2019, Resistente;   Recante «Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale».

La legge della Regione Calabria del 4 ottobre 2019 n. 34, recante «Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale», presenta profili d'illegittimita' costituzionale.

La legge regionale in esame, che disciplina i rapporti di lavoro del personale delle aziende sanitarie regionali, si compone dei seguenti quattro articoli, che presentano vari aspetti d'illegittimita' costituzionale.

L'art. 1 prevede che «Al fine di garantire il diritto alla salute e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per i contratti a tempo determinato o flessibile del personale che presta servizio presso le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria, compresi i rapporti di lavoro cessati nell'ultimo periodo, e' disposto il rinnovo fino al 31 dicembre 2019.»   L'art. 2 prevede che «Entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni di personale di ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera, gli organi competenti provvedono a concludere le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, nonche' a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validita' fino al loro esaurimento».

L'art. 3 prevede che «Sulla base dei propri fabbisogni di personale, ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera e' autorizzata a concludere le procedure di internalizzazione secondo le norme ed i criteri contenuti nel Protocollo di' cui alla deliberazione della giunta regionale della Calabria n. 196 del 3 marzo 2008 recante "Approvazione protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale precario del Comparto e direttiva alle Aziende", relativamente al personale gia' riqualificato quale operatore socio sanitario in virtu' del medesimo Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia».

L'art. 4 prevede che «Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale».

1. Si rappresenta, in via preliminare, che la Regione Calabria il 17 dicembre 2009 ha firmato l'Accordo per il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario e, con delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, la regione e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 159/2007 in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione (in tema di commissariamento della Regione Calabria si richiama la sentenza n. 200/2019 di codesta Corte costituzionale).

Con delibera del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2019 il gen. Saverio Cotticelli e' stato riconfermato nell'incarico di Commissario ad acta per 'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, con l'incarico prioritario di proseguire nell'attuazione dei Programmi operativi 2016-2018, nonche' di tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita', nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento ad un elenco di azioni ed interventi prioritari tra cui la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale in coerenza con l'effettivo fabbisogno, in applicazione della normativa vigente in materia.

Cio' rilevato sul piano generale, si evidenzia che e' prerogativa del Commissario ad acta, per i motivi di cui in premessa, la definizione degli interventi relativi al personale. Infatti il punto 8 della lettera b) della delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, di nomina dell'attuale struttura commissariale, assegna al solo Commissario ad acta, e non anche al Presidente della regione, il compito di razionalizzare e contenere la spesa del personale in coerenza con l'effettivo fabbisogno in applicazione della normativa vigente in materia. Pertanto le previsioni di cui ai citati articoli 1, 2 e 3 della legge regionale in oggetto, che disciplinano i rapporti di lavoro del personale sanitario regionale, violano l'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale ha infatti costantemente affermato che, ai sensi dell'art. 120, secondo comma della Costituzione, il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si traduce in un «effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 51 del 2013), potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente ostacolare l'unitarieta' dell'intervento (sentenza n. 266 dei 2016)» (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2017).

Si fa presente, inoltre, che nel corso della riunione di verifica del Piano di rientro del 10 agosto 2019, oltre a confermare la presenza di un disavanzo non coperto sull'anno 2018, i Tavoli di monitoraggio hanno richiamato l'attenzione sulla circostanza che anche sull'anno 2019 si sta prospettando una grave situazione di disavanzo privo di copertura. Cio' posto, le disposizioni di cui alla legge regionale in oggetto, ivi compreso l'art. 4, recante la norma finanziaria, sono in realta' prive di copertura, e si pongono pertanto in contrasto con l'art. 81 della Costituzione ai sensi del quale «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte.».

2. In subordine, e nel merito, l'art. 1 della legge regionale in esame, che opera un rinnovo ex lege, fino al 31 dicembre 2019, dei contratti a tempo determinato e flessibili del personale che presta servizio presso le aziende sanitarie e ospedaliere della regione, contrasta con la legislazione statale di riferimento e invade la materia dell'ordinamento civile riservata alla legislazione statale dall'art. 117, secondo comma, lettera 1) della Costituzione.

Tale disposizione - nel prevedere una proroga generalizzata, peraltro estesa alla fattispecie non meglio precisata dei «rapporti di lavoro cessati nell'ultimo periodo», senza richiamare i necessari presupposti di temporaneita' ed eccezionalita', da dimostrare nel caso concreto - si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che costituisce norma riconducibile alla materia dell'ordinamento civile.

Infatti, considerato che l'ordinamento statale, con le norme di cui al Capo III del decreto legislativo n. 81 del 2015 e con l'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce limiti puntuali alla possibilita' di rinnovare i contratti a tempo determinato - ferme restando le deroghe previste per il personale sanitario di cui all'art. 29, comma 2, lettera c, del decreto legislativo n. 81 del 2015 - e, pertanto, la previsione ope legis di un rinnovo generalizzato dei predetti rapporti di lavoro si pone in contrasto con le disposizioni statali sopra citate.

3. Sono inoltre censurabili sia l'art. 2, che prevede che, entro il 31 dicembre 2019, ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera sia autorizzata a concludere le procedure di assunzione gia' avviate, procedendo allo scorrimento delle graduatorie in corso di validita', sia l'art. 3, che autorizza ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera a concludere le procedure di internalizzazione nel generico e non circostanziato rispetto della normativa vigente in materia.

Tali disposizioni, laddove non richiamano il rispetto delle facolta' assunzionali legittimamente esercitabili e non individuano la relativa copertura finanziaria, si pongono in contrasto con la normativa statale che regola la materia, determinando una lesione dell'art. 81 della Costituzione - tenuto conto della non esaustivita' della clausola di invarianza di cui all'art. 4 della legge regionale in parola - e dell'art. 117, terzo comma della Costituzione - che reca i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Per i motivi esposti gli articoli 1, 2, 3, 4, nonche' l'intera legge regionale, in considerazione del suo carattere normativa omogeneo e della mancanza di copertura finanziaria che inficia l'intera legge viene impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2019.

 

P.Q.M.

 

Si conclude pertanto affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'intera legge Regione Calabria n. 34 del 4 ottobre 2019 recante «Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale».

Roma, 28 novembre 2019

L'Avvocato dello Stato: De Giovanni